Dott.ssa Fabiana Togandi NOTAIO

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ALLEGATO "A" REP. 15.429 RACC. 9789 STATUTO INNOVAFIDUCIA Associazione di promozione sociale Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata 1.1 E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata INNOVAFIDUCIA, di seguito chiamata per brevità Associazione. 1.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. 1.3 L associazione ha sede legale nel Comune di Roma e può costituire sedi secondarie. 1.4 L assemblea straordinaria può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località (sia in Italia sia all estero). I trasferimenti di sede non necessitano di modifiche statutarie. 1.5 La durata dell Associazione è illimitata. 1.6 L Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 22/99 e la Legge 383/00. Articolo 2 - Finalità e attività 2.1 L Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2.2 L'Associazione promuove la cultura della fiducia tra le persone; nei rapporti tra i cittadini, le istituzioni e le imprese; nella percezione collettiva di futuro e nello sviluppo della cultura digitale del Paese. In particolare, promuove: - la cultura e la pratica della solidarietà, della coesione, dell inclusione e dello sviluppo sociale; - l approfondimento e lo sviluppo delle Competenze Chiave con particolare attenzione alle competenze digitali; alle competenze sociali e civiche; al senso di iniziativa e di imprenditorialità; alla consapevolezza ed espressione culturale. 2.3 Per la realizzazione delle suddette finalità l associazione si propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività: - promuovere, all interno del quadro politico-economico italiano, europeo e internazionale, analisi e ricerche sulla fiducia, sull inclusione sociale e il superamento del disagio, sull innovazione digitale e lo sviluppo delle competenze chiave, sulla contemporaneità e sull interculturalità, sul cambiamento e sullo sviluppo di nuovi modelli di conoscenza e misura, anche attraverso l uso dei big data; - promuovere campagne di sensibilizzazione dell opinione pubblica, presso i rappresentanti istituzionali, le pubbliche amministrazioni, le scuole, le imprese (utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione) al fine di ricostruire un clima di fiducia tra le persone, nei rapporti tra cittadini e istituzioni, nella percezione collettiva di futuro e nello sviluppo della cultura digitale nel Paese; - organizzare o promuovere convegni, seminari, corsi di formazione e incontri aperti al pubblico o riservati ai soci sui temi della fiducia, dell inclusione sociale e superamento del disagio, dell innovazione e sviluppo delle competenze chiave, della contemporaneità e interculturalità, Dott.ssa Fabiana Togandi NOTAIO

dello sviluppo di nuovi modelli di conoscenza e misura, anche attraverso l uso dei big data; - contribuire al dibattito pubblico con idee e proposte di policy, anche attraverso position papere interventi mirati sui media; diffondere con ogni mezzo la propria attività di ricerca e di studio; - sostenere la ricerca e gli studi sulla fiducia, sull innovazione digitale e sui nuovi modelli di conoscenza e misura (big data) nel contesto italiano, europeo e internazionale, anche attraverso il collegamento e la collaborazione con altri Enti; - organizzare o promuovere attività di formazione e costruzione di luoghi/spazi atti alla formazione delle competenze necessarie ai nuovi mestieri del digitale; - curare l attuazione delle finalità garantendo l applicazione dei principi di solidarietà, trasparenza e fiducia all interno delle singole iniziative; - organizzare e promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia mediante altri enti, presso Istituti, Enti, Organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, per lo sviluppo della fiducia e della cultura digitale, anche mediante l utilizzo di piattaforme di crowd funding; - favorire la partecipazione diretta e l intervento di persone e gruppi a eventi pubblici; - favorire la comunicazione e le relazioni tra rappresentanti delle istituzioni e i cittadini; - svolgere ogni altra attività, non compresa nei paragrafi che precedono, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini. 2.4 L Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. 2.5 In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. 2.6 L Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici sia privati. 2.7 L Associazione potrà, tra l altro: - partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli studi nel campo sociale e dell innovazione; l Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. Articolo 3 - Associati o soci 3.1 Gli associati danno il loro contributo associativo necessario alla vita dell Associazione che concede tale qualifica a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto, recandone con continuità il loro contributo. 3.2 Possono aderire all Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. 3.3 Possono far parte dell'associazione: - le persone fisiche; - le persone giuridiche (imprese, enti, associazioni, istituti, fondazioni).

3.4 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato. 3.5 L'Associazione si adopera affinchè sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna. 3.6 Sono fondatori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, o ogni altro Ente, che hanno sottoscritto l atto di costituzione. 3.7 Sono associati ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. 3.8 Sono associati sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, o ogni altro Ente che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all attività dell Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, dal Comitato Direttivo a fare parte dell Associazione. 3.9 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione stessa (i soci onorari sono esenti dal pagamento della quota annuale). 3.10 Le quote annuali sia per i fondatori e per gli associati ordinari verranno periodicamente stabilite dall'assemblea ordinaria dei soci. 3.11 Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea. 3.12 Il contributo è annuale, non è trasferibile, nè rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Articolo 4 - Perdita della qualifica di associato 4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso, nonchè per mancato pagamento della quota annuale nei tempi stabiliti dall art. 3.12. 4.2 L associato può in ogni momento recedere senza oneri dall associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo. 4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l esclusione per gravi fatti a carico dell associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell Associazione. 4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l esclusione dell associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull argomento nella prima riunione convocata. 4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati 5.1 Gli associati hanno diritto a: - partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente; - conoscere i programmi con i quali l Associazione intende attuare gli scopi sociali; - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; - proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; - essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione; - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi dell Associazione, se maggiorenni. 5.2 - Gli associati sono tenuti a: - osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; - contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; - versare regolarmente la quota associativa annuale; - svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi; - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione. Articolo 6 - Organi dell'associazione Sono organi dell'associazione: - l'assemblea degli associati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Segretario generale; - i Direttori di Area; - il Comitato scientifico; - il Collegio dei Revisori dei conti (se previsto); - il Collegio dei Garanti (se previsto). Articolo 7 - L'Assemblea 7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annuale di associazione. 7.2 Ogni associato esprime un voto. 7.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio in Assemblea può essere portatore di massimo due deleghe. 7.4 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora, del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera, o messaggio di posta elettronica, ricevuto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata e pubblicato sul sito web dell'associazione. L avviso di convocazione contiene anche la data per la seconda convocazione. 7.5 L assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta per iscritto almeno tre o più membri del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci. Nel caso in cui all'ordine del giorno vi sia la proposta di modifica dello Statuto, devono essere richiamati espressamente gli articoli da modificare e devono essere indicati i nuovi testi proposti. 7.6 L'Assemblea ordinaria:

a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo stabilendone preventivamente il numero; b) determina l'indirizzo generale dell'attività dell Associazione; c) approva la relazione annuale, il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo; d) approva il regolamento; e) delibera su ogni altro argomento che il Regolamento o la legge riservino alla sua competenza, nonchè su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle. 7.7 L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'associazione; b) delibera lo scioglimento dell'associazione, ai sensi del successivo art. 17. 7.8 L'Assemblea ordinaria si intende costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. Le deliberazioni verranno sempre prese a maggioranza dei presenti. 7.9 L'Assemblea straordinaria si intende costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci. Le deliberazioni devono sempre essere prese a maggioranza dei presenti. 7.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza, dal Vice Presidente. Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo 8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea tra i propri associati. 8.2 Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. 8.3 Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico professionale, tecnico, organizzativo o amministrativo nell ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. 8.4 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell Associazione, che è anche Presidente del Consiglio stesso, e il Vice Presidente dell Associazione. Esso si riunisce mediante convocazione scritta tutte le volte che lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio. 8.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. 8.6 Il Consiglio Direttivo è investito, salvo quanto previsto dall'atto Costitutivo, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. 8.7 Delibera la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, approva e attua il programma di attività dell'associazione, tenuto conto delle proposte del Comitato Scientifico; provvede annualmente in ordine al consuntivo e al preventivo, sulla base degli indirizzi dell'assemblea; nomina i componenti del Comitato Scientifico; predispone il regolamento dell Associazione. Articolo 9 - Il Presidente

9.1 Il Presidente dell Associazione è nominato per la prima volta nell atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo, tra i membri dello stesso. 9.2 Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 9.3 Il Presidente eì il legale rappresentante dell Associazione. 9.4 Il Presidente sovrintende alla rispondenza delle attività generali dell'associazione con le sue finalità statutarie. 9.5 Promuove la presenza e l'immagine dell'associazione, assicura l'informazione sulle sue attività e i suoi scopi, mantiene e promuove i rapporti in Italia e all'estero con i patrocinatori, i finanziatori, le istituzioni pubbliche e private, i soci dell'associazione. 9.6 Presiede il Consiglio Direttivo. 9.7 Convoca e presiede l'assemblea generale e le Assemblee straordinarie. 9.8 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente vicario. 9.9 Durante le operazioni di voto nel Consiglio Direttivo in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Articolo 10 - Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, compresa la rappresentanza legale, ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Articolo 11 - Il Segretario Generale 11.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale dell Associazione. Il Segretario, secondo le direttive del Consiglio e sotto la supervisione del Presidente, coordina una segreteria, e dà corso alle iniziative deliberate dall'assemblea, dal Consiglio e dal Comitato Scientifico; provvede a predisporre i supporti organizzativi necessari alla realizzazione delle attività associative. 11.2 Il Segretario Generale dura in carica due anni ed è rieleggibile. Articolo 12 - I Direttori di Area 12.1 I Direttori d Area sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente per un periodo di due anni, rinnovabili. 12.2 Sono membri di diritto del Consiglio direttivo dell Associazione. 12.3 Hanno la responsabilità delle iniziative dell area tematica di riferimento alla quale sono preposti. Articolo 13 - Il Comitato Scientifico 13.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un numero variabile di membri da 3 (tre) a 15 (quindici), scelti fra personalità della cultura, della ricerca, delle scienze, dell'economia e del management, aventi caratteristiche di professionalità relative agli scopi sociali. 13.2 Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa di diritto, con voto consultivo, il Presidente dell'associazione. 13.3 I membri del Comitato restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. 13.4 Il Comitato nomina, nella sua prima riunione, il Presidente. 13.5 Il Presidente del Comitato convoca le riunioni di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno tre membri o del Presidente dell'associazione. 13.6 Al Comitato spettano i seguenti compiti: a) esprime pareri su qualunque materia gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;

b) propone agli organi deliberanti ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi statutari. 13.7 I membri del Comitato non ricevono compensi per la loro attività salvo il rimborso delle spese sostenute per i compiti di istituto o per specifici temporanei incarichi di carattere straordinario. Articolo 14 - Risorse economiche Le risorse economiche dell Associazione sono costituite da: - quote e contributi degli associati; - eredità, donazioni e connessi; - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; - contributi dell Unione Europea e di Organismi internazionali; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Articolo 15 - Bilancio 15.1 L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 15.2 Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio o Rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo, nonchè la relazione annuale. I bilanci o rendiconti devono essere approvati dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, previo deposito presso la sede associativa nei quindici giorni che precedono l'assemblea. Articolo 16 - Avanzi di gestione Il rendiconto economico finanziario deve essere pubblicato sul sito dell associazione e inviato via e-mail 15 (quindici) giorni prima dell assemblea affinchè possa essere consultato da ogni associato. All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Articolo 17 - Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe e aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 18 - Norme Finali Tutte le controversie relative al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza saranno

deferite da un arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Roma. FIRMATO: CARLO BRANCATI - LUCA GABALLO - LUIGI MACCALLINI - FRANCESCO ZAPPIA - MARIA FELICIA PELAGALLI - CARLO FELICE CASULA - EUGENIO SANTORO - FABIANA TOGANDI NOTAIO