SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI ROMA CAPITALE

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ALLEGATO A) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI ROMA CAPITALE Il giorno 2014, presso l Unità Organizzativa Ambiente e Litorale del Municipio X di Roma Capitale, in Via Martin Pescatore 66, sono presenti: Roma Capitale Municipio X, Unità Organizzativa Ambiente e Litorale U.O.A.L., Partita IVA n.01057861005, pec: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it, legalmente rappresentata da e Art.1 Oggetto La presente convenzione regolamenta l affidamento delle attività per la fornitura dei servizi connessi alla balneazione relativamente alla spiaggia libera: I servizi oggetto della presente convenzione sono: a) servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dell arenile per tutta la durata dell anno; b) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti presenti sull arenile; c) servizio di assistenza alla balneazione, secondo le modalità e le indicazioni stabilite dai provvedimenti in materia, annualmente emessi dall Autorità competente; d) servizio di noleggio a richiesta, escludendo il preventivo posizionamento, di attrezzature secondo il prezziario indicato al successivo art.4 (come da offerta presentata in sede di gara); e) attività di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande da svolgersi nei manufatti presenti sull arenile; f) ripristino dei manufatti presenti sul lotto di arenile e dei servizi igienici, laddove necessaruio; g) rimozione barriere architettoniche; h) pulizia del marciapiede e, dove presente, della pista ciclabile e della manutenzione del verde nel tratto di lungomare prospiciente l arenile affidato; i) ripristino o posizionamento delle fontanelle pubbliche; j) ogni altra attività offerta in sede di gara ed autorizzata dalla U.O.A.L. del Municipio X. Per quanto attiene il suddetto tratto di arenile, l Affidataria dovrà impegnarsi a rimuovere qualsivoglia manufatto ivi presente, a semplice richiesta dell Amministrazione, nel caso in cui lo stesso possa essere di intralcio all esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del Lungomare di Ostia, per il tempo necessario all esecuzione degli stessi. Sono, altresì, a carico dell Affidataria gli eventuali lavori connessi alle opere di manutenzione straordinaria dei manufatti presenti, richieste dalla stessa Affidataria per un miglior espletamento dei suddetti servizi, preventivamente autorizzati dalla U.O.A.L. del Municipio X. Art 2 Durata La presente Convenzione ha una durata triennale - annualità 2014, 2015 e 2016, con decorrenza dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2016. 1

Nessuna proroga della Convenzione potrà essere richiesta in caso di interventi migliorativi posti in essere dall Affidatario sul bene demaniale marittimo nel periodo di gestione dei servizi. Art. 3 Oneri a carico dell affidataria Oltre che i servizi di cui al precedente art. 1, l Affidataria dovrà: A. svolgere, nel periodo 1 aprile/31 ottobre di ciascun anno il servizio di guardiania, anche notturna, sul lotto assegnato; B. assicurare l assistenza ai bagnanti, secondo le disposizioni adottate dalle competenti Autorità, con personale munito di regolare abilitazione professionale brevetto di salvataggio; C. garantire, attraverso il posizionamento di appositi cartelli, indicativamente di dimensioni di cm. 60x 60, il libero accesso e la libera fruizione del tratto di arenile oggetto di affidamento. I cartelli dovranno recare la seguente dicitura: S.P.Q.R. Roma Capitale - Municipio X - Accesso Gratuito ; D. vigilare sull osservanza da parte di tutti i fruitori dell arenile delle ordinanze della Capitaneria di Porto, del Sindaco di Roma Capitale e delle norme igienico-sanitarie; E. provvedere, per tutto l anno, alla pulizia del lotto di arenile assegnato, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed alla pulizia dei servizi igienici pubblici; F. assicurare il personale previsto nell offerta di gara, per lo svolgimento dei servizi e delle attività descritte nella stessa offerta, nonché il personale addetto alla sicurezza dei bagnanti, che dovrà essere in possesso del brevetto di salvamento in corso di validità; G. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia; H. provvedere, per tutto l anno, alla pulizia del marciapiede e, dove presente, della pista ciclabile e della manutenzione del verde nel tratto di lungomare prospiciente l arenile affidato; I. ripristinare, entro 120 giorni dalla data odierna, i luoghi secondo le planimetrie allegate al presente atto, nonché al disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale; J. entro 60 giorni dalla data odierna, rimuovere le eventuali barriere architettoniche presenti sul lotto di arenile per cui si intende concorrere; K. assicurare, prima dell avvio della stagione balneare, la piena funzionalità dei servizi igienici, pure per portatori di handicap, anche con apparecchi sanitari di facile rimozione - cosiddetti bagni chimici - conformi alla normativa vigente, laddove detti servizi non fossero presenti; L. ripristinare, ovvero posizionare, entro 90 giorni dalla data odierna, i distributori di acqua pubblica - fontanelle, all interno degli arenili di competenza, curandone la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della presente convenzione; M. esporre al pubblico, nel periodo di esercizio, con apposita cartellonistica, i relativi servizi aggiuntivi offerti, come indicati nell offerta di gara. Per il puntuale assolvimento degli oneri derivanti dalla presente Convenzione, l Affidataria dovrà comunicare al Municipio X U.O.A.L., entro 10 (giorni) dalla data odierna, il nominativo del Responsabile dei Servizi, unitamente ad un recapito telefonico per garantirne la pronta reperibilità. 2

Art.4 Servizio di noleggio di attrezzature a richiesta Esclusivamente dietro richiesta giornaliera dell utenza, possono essere noleggiate attrezzature, quali ombrelloni, sdraio e lettini, secondo il seguente tariffario: sdraio 5,00(*) lettino 7,00(*) ombrellone 7,00(*) ( (*)Le predette tariffe saranno aggiornate sulla base dell offerta presentata in sede di gara) E vietato il posizionamento delle suddette attrezzature prima della richiesta di noleggio. L eventuale trasgressione sarà sanzionata ai sensi del successivo art. 13, punto 8. Art.5 Servizi di ristoro e altre strutture di servizio Con la sottoscrizione della presente Convenzione vengono dati in consegna all Affidataria i beni mobili e immobili presenti sull arenile. Allo scadere della Convenzione medesima le strutture saranno riconsegnate all U.O.A.L. del Municipio X, in buono stato di manutenzione, perfettamente efficienti per l utilizzo, senza che il soggetto titolare dell assegnazione possa nulla pretendere per i costi sostenuti per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. L Affidataria potrà utilizzare i suddetti beni immobili per la somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande, purché in possesso delle regolari autorizzazioni e nel rispetto della normativa vigente in materia sanitaria e commerciale. Art.6 Tempi e orari delle attività di somministrazione L attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere svolta nel rispetto delle vigenti normative di riferimento. Il soggetto titolare dell assegnazione potrà svolgere le attività previste dal presente articolo, nelle ore diurne, unitamente a quella per il noleggio delle attrezzature indicate al precedente art.4, per lo svolgimento di attività elioterapiche, per tutto l anno, fino al termine della Convenzione - 31 dicembre 2016, garantendo la pulizia dell arenile, come già previsto alla lettera E del precedente art. 3. E facoltà dell Affidataria di realizzare sull arenile attività ed eventi, anche non ricompresi nell offerta progettuale, di intrattenimento, sportivi, sociali o culturali, subordinatamente al rilascio da parte dell U.O.A.L. del Municipio X della preventiva autorizzazione. Art.7 Protrazione oraria delle attività di somministrazione L Affidataria ha facoltà di prolungare le attività di somministrazione nelle ore serali, anche oltre il periodo di balneazione, previa preventiva autorizzazione dell U.O.A.L. Trattandosi di attività diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, l Affidataria, per detta protrazione di attività di somministrazione, dovrà effettuare il pagamento anticipato di una somma pari ad 1.200,00 mensili, al netto di imposte e tasse, in favore di Roma Capitale - Municipio X. Tale somma è ridotta al 50% in caso di iniziative non superiori a 3 serate mensili. 3

Art. 8 Divieto di installazione di strutture fisse E vietata l installazione, sul tratto di spiaggia oggetto della presente Convenzione, di strutture fisse e chiuse, quali cabine, ripostigli e manufatti di ogni genere. Nel caso in cui l Affidataria avesse necessità di installare strutture facilmente rimovibili, finalizzate alla migliore erogazione dei servizi alla balneazione, dovrà preliminarmente presentare formale richiesta di autorizzazione all U.O.A.L. del Municipio X, corredata di idonei elaborati grafici e relazione tecnica asseverata, firmata da professionista iscritto all albo professionale, nonché degli eventuali pareri e nulla osta necessari. Detta facoltà è concessa solo successivamente all adempimento degli obblighi previsti dalle lettere I, J, K e L. Per gli interventi di cui al comma precedente non è ammessa la Dichiarazione di Inizio Attività DIA, anche ai sensi dell art 19 del Decreto Legislativo n. 374/90. Art.9 Deposito cauzionale L Affidataria, all atto della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà presentare quietanza o documento comprovante la costituzione di un deposito cauzionale di 24.000,00 (ventiquattromila) a garanzia del corretto espletamento di servizi affidati, nonché del rispetto della presente Convenzione, effettuato secondo le modalità previste dall art.75 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. La garanzia di cui al precedente comma del presente articolo potrà essere prestata anche con polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, secondo le prescrizioni di cui al comma 5 del citato art. 75 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. La polizza dovrà, inoltre, contenere, a pena di nullità, una dichiarazione del rappresentante dell Istituto o Società che specifichi, sotto la propria responsabilità, nome, cognome, qualifica ed atto in base al quale lo stesso è legittimato ad impegnare la Banca, ovvero l Assicurazione. Le polizze fideiussorie, bancarie o assicurative, dovranno espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di Roma Capitale - U.O.A.L. del Municipio X. Art. 10 Polizze assicurative L Affidataria, al momento della sottoscrizione, esibisce apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni o infortuni a persone e cose, causati dallo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della presente Convenzione, per un massimale minimo di 2.000.000,00. Inoltre, produce una polizza assicurativa in caso di incendio e danneggiamenti, anche dolosi, causati ai beni insistenti sull arenile, per un massimale non inferiore a 200.000,00. In caso si verificassero gli eventi di cui al comma precedente, l Affidataria si impegna a ripristinare a sua cura e spese la perfetta funzionalità dei beni presenti sul lotto di arenile oggetto di affidamento, al fine di consentire il puntuale espletamento dei servizi da erogare. Art. 11 Pretese di terzi 4

Il soggetto titolare dell assegnazione assume ogni responsabilità e garantisce in ogni tempo Roma Capitale per ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dell Affidataria delle norme contrattuali e da inadempienze nell ambito delle attività e dei rapporti comunque da questa posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto dell appalto. Art. 12 Divieto di cessione a terzi All Affidataria è fatto espresso divieto di affidare a terzi, in tutto o in parte, i servizi oggetto della Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima, ai sensi dell art. 1456 del C.C., salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Art. 13 Penalità L U.O.A.L. del Municipio X, attraverso il proprio Responsabile del Servizio, ovvero tramite il personale incaricato, anche appartenente alle altre Unità Organizzative del Municipio medesimo, verificherà in qualsiasi momento e senza preavviso il rispetto delle norme contrattuali previste dalla presente Convenzione. In caso di inadempienza procederà, tramite pec, alla contestazione formale all Affidataria, entro 15 giorni dalla constatazione dell inadempienza medesima. L Affidataria, nei successivi 10 giorni, sarà chiamata a produrre le proprie giustificazioni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni prodotte, entro i successivi 10 giorni, l U.O.A.L. del Municipio X procederà a comminare le seguenti sanzioni, sulla base della gravità dell inadempienza commessa, per ogni contestazione successivamente formalizzata: 1) inosservanza delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto fino a 2) inosservanza delle norme previdenziali ed assicurative del personale fino a 3) inosservanza delle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande fino a 4) svolgimento di attività non autorizzate fino a 5) impedimento al libero accesso all arenile, anche nei mesi diversi da quelli estivi fino a 6) ritardato o mancato pagamento delle somme indicate al precedente art. 7 7) mancata o incompleta manutenzione dei manufatti fino a 600,00, per ogni contestazione 8) mancata o insufficiente pulizia dell arenile e delle sue pertinenze fino a 250,00, per ogni contestazione 9) occupazione dell arenile con attrezzature a noleggio, senza richiesta dei clienti fino a 200,00 10) mancata attuazione dei servizi e delle iniziative offerte in sede di gara 200,00 per ogni violazione accertata 11) mancata sorveglianza dei manufatti, anche nelle ore notturne, quando previsto 200,00 12) mancata o carente reperibilità del Responsabile del Servizio fino a 200,00 13) mancato rispetto delle tariffe di noleggio 150,00 5

14) mancata pulizia della strada, o della pista ciclabile, o manutenzione delle aree verdi del lungomare, prospiciente l arenile fino a 150,00 15) mancato posizionamento del cartello di libero accesso dell arenile e/o di indicazione dei servizi aggiuntivi offerti 100,00 16) mancata funzionalità o disponibilità dei servizi igienici durante la stagione balneare 50,00, per ogni giorno di ritardo Le penali applicate saranno fatte valere sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 9. Il reiterarsi di una o più inadempienze, a prescindere dalla loro gravità, nonché lo svolgimento in orario serale o notturno di attività di somministrazione o di intrattenimento non autorizzato, comporterà la risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dell art.1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 9. Art. 14 Risoluzione del rapporto Il Municipio risolverà la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile, a rischio e danno dell Affidataria, oltre che nei casi indicati nell ultimo comma del precedente art. 13, anche nei seguenti casi: 1. installazione di strutture, o manufatti, anche di facile rimozione, priva della preventiva autorizzazione dell U.O.A.L. del Municipio X; 2. mancata fornitura, anche momentanea, del personale addetto alla sicurezza dei bagnanti; 3. attività, azioni, o responsabilità dell Affidataria, anche riconducibili al personale da questa incaricato, che pregiudichino l ordine pubblico sulle aree demaniali marittime o sulle aree stradali prospicienti; 4. mancato rispetto delle condizioni e dei termini indicati alle lettere I, J, K e L del precedente articolo 3; 5. mancati o incompleti interventi di ripristino dei beni presenti sull arenile, nella fattispecie prevista dall ultimo comma del precedente art.10; 6. sub appalto. La risoluzione comporta l incameramento da parte di Roma Capitale dell intero deposito cauzionale, di cui al precedente art. 9. Art. 15 Registrazione La presente Convenzione è redatta in triplice originale, due per le parti ed una per la registrazione. L imposta di bollo e di registrazione sono a carico dell Affidataria. Art. 16 Rinvio Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile. Art. 17 Foro competente Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. Per ROMA CAPITALE per l AFFIDATARIA 6