STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SETTORE TRIBUTARIO Dott.Comm. CARLO GARZIA Dott.Comm. ALESSANDRA NITTI Dott. STEFANO BARELLI Dott. SIMONE BOTTI SETTORE LEGALE Avvocato MARCO IMPELLUSO Avvocato ROBERTA SARA Avvocato LORENA GRASSI Avvocato ROSSANA EMANUEL Avvocato LIDIA RICCI Dott. CARLO IMPELLUSO Dott.ssa ANGELA TUFO NEWS LETTER N 3/13 Milano, 2 aprile 2013 OGGETTO: La sospensione e l annullamento delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi PREMESSA Nell ambito della Finanziaria 2013 il Legislatore ha introdotto una specifica disciplina in base alla quale, previa presentazione all Agente della riscossione di una specifica istanza /dichiarazione, è possibile ottenere la sospensione della riscossione e l annullamento del credito vantato dall Ente creditore (ad esempio, Agenzia delle Entrate, INPS) se entro 220 giorni dalla presentazione dell istanza / dichiarazione quest ultimo non risponde al contribuente. INDICE 1. L istanza del contribuente 1.1 L avviso di accertamento esecutivo 2. Le modalità di presentazione dell istanza 3. Il procedimento successivo alla presentazione dell istanza *:*:*:*:* Con l art. 1, commi da 537 a 543, Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013) è stata introdotta una particolare procedura, attivabile da parte del contribuente, con la quale, a decorrere dall 1.1.2013, in presenza di specifiche cause, è possibile chiedere all Agente della riscossione la sospensione della riscossione di quanto iscritto a ruolo. Decorsi 220 giorni dalla presentazione della richiesta se l Ente creditore (ad esempio, Agenzia delle Entrate, INPS) non fornisce alcuna risposta il credito vantato dallo stesso e documentato dal contribuente come temporaneamente o definitivamente inesigibile viene annullato. 1. L istanza del contribuente Il contribuente che intende usufruire della nuova procedura, ai sensi del comma 538 del citato art. 1, può, a decorrere dall 1.1.2013, entro 90 giorni dalla notifica da parte dell Agente della Riscossione: del primo atto di riscossione utile; 20122 MILANO VIALE MAJNO, 5 - TEL. +39 (0)2.36.57.60.41 - FAX +39 (0)2.36.57.72.26 - E-MAIL: studio@lts-garzia.it CODICE FISCALE: GRZ CRL 69D20 F205D - PARTITA I.V.A.: 13244130152
di un atto della procedura cautelare / esecutiva; presentare anche in modalità telematiche una specifica istanza contenente l indicazione e la correlata documentazione della specifica causa che si ritiene renda il credito vantato dall Ente creditore temporaneamente o definitivamente non esigibile. Come disposto dal comma 537 del citato art. 1, a seguito della presentazione dell istanza l Agente della riscossione è tenuto: a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate. Il contribuente, per poter rendere non esigibile il credito vantato dall Ente creditore, deve documentare nell istanza che gli atti emessi dall ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l avviso per i quali si procede sono stati interessati da: - prescrizione o decadenza del diritto di credito, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; - provvedimento di sgravio emesso dall Ente creditore; - sospensione giudiziale / sentenza di annullamento (parziale o totale) della pretesa dell Ente creditore emessa in un giudizio al quale non ha preso parte l Agente della riscossione; - pagamento a favore dell Ente creditore effettuato prima della formazione del relativo ruolo; - qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito. Il comma 543 del citato art. 1 dispone che la disciplina in commento si applica anche alle eventuali istanze presentate all Agente della riscossione prima dell 1.1.2013 1.1 L avviso di accertamento esecutivo Come noto per effetto dell art. 29, DL n. 78/2010, a decorrere dall 1.10.2011 gli avvisi di accertamento emessi dall Agenzia delle Entrate per imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi ai periodi d imposta in corso al 31.12.2007 e successivi devono contenere l intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso. Ciò comporta quindi che tali avvisi di accertamento con valore di titolo esecutivo non sono più seguiti dall iscrizione a ruolo e dalla relativa cartella di pagamento. In particolare: - decorsi 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento lo stesso diventa esecutivo; - decorsi successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso l esazione delle somme viene affidata all'agente della riscossione; - per i successivi 180 giorni l esecuzione della riscossione è sospesa; - l esecuzione forzata deve iniziare entro il 31.12 del 3 anno successivo a quello in cui l atto è divenuto definitivo. In merito va evidenziato che l Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 15.2.2013, n. 1/E (quesito 2.3) ha chiarito che la nuova procedura in esame di sospensione della riscossione è applicabile anche agli accertamenti esecutivi. Nella citata Circolare n. 1/E l Agenzia precisa infatti che: in base al tenore letterale della norma [comma 537] l Agente della riscossione è tenuto, quindi, a sospendere l attività di riscossione anche con riguardo 2
alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento. Considerato che, come accennato, l Agenzia delle Entrate affida all Agente della riscossione l esazione delle somme richieste con l avviso di accertamento esecutivo, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso, il contribuente che intende utilizzare la nuova procedura dovrà presentare l istanza di sospensione all Agente solo dopo il decorso dei 90 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento esecutivo. Ciò trova riscontro nella citata Circolare n. 1/E nella quale l Agenzia precisa che: il contribuente che abbia ricevuto la notifica di un accertamento esecutivo potrà richiedere la sospensione solo dopo l affidamento del carico all agente della riscossione. 2. Le modalità di presentazione dell istanza L istanza va presentata all Agente della riscossione anche con modalità telematiche utilizzando lo specifico modello allegato alla citata Direttiva n. 2, disponibile sul sito Internet di Equitalia (www.gruppoequitalia.it). In merito va precisato che sul predetto sito Internet è presente la seguente indicazione: La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia, inviata via fax o via email agli indirizzi indicati nel modello, tramite raccomandata a/r oppure online, attraverso la funzionalità «Invia un'email al Servizio Contribuenti» in homepage. La dichiarazione può essere altresì presentata tramite raccomandata A/R alla competente sede provinciale ovvero presentata direttamente allo sportello. Nel citato modello di istanza viene altresì precisato che: ai sensi e per gli effetti dell art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto allo sportello ovvero sottoscritta e presentata o inviata unitamente, per le persone fisiche, a copia del documento di identità del sottoscrittore e, per le persone giuridiche, a copia del documento di identità del Legale Rappresentante accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Il comma 541 del citato art. 1, dispone che la produzione di documentazione falsa, da parte del contribuente, comporta l applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258. 3. Il procedimento successivo alla presentazione dell istanza L Agente della riscossione, ricevuta l istanza e i relativi documenti allegati dal contribuente, procede innanzitutto ad una prima analisi formale. Sul punto la citata Direttiva Equitalia n. 2 precisa infatti che: nel caso di istanze incomplete, la stessa struttura indicata dovrà contattare il debitore utilizzando il recapito valorizzato nel corpo dell istanza ed invitarlo alla relativa integrazione. Se la dichiarazione è presentata allo sportello [ ] le verifiche che precedono dovranno essere effettuate dall operatore addetto, che richiederà, se del caso l integrazione. La stessa Direttiva successivamente specifica che: l esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all ente creditore, che, in presenza di documenti 3
falsi o contraffatti, procederà ad inoltrare all Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all art. 331 del c.p.p.. A seguito della presentazione dell istanza da parte del contribuente si attiva, quindi, la procedura di seguito sintetizzata. 1) Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell istanza l Agente della riscossione, dopo aver effettuato un controllo formale, trasmette la stessa all Ente creditore, assieme alla documentazione allegata. Con tale trasmissione l Agente ottiene dall Ente creditore: - la conferma della sussistenza delle ragioni del contribuente; - la trasmissione, in caso di risposta positiva, dell atto di sospensione / sgravio. 2) Decorsi ulteriori 60 giorni l Ente creditore invia al contribuente e all Agente della riscossione le seguenti comunicazioni in base alle risultanze conseguenti al vaglio della documentazione allegata all istanza in esame. Se l Ente creditore: - conferma la correttezza della documentazione lo stesso invia la relativa comunicazione al contribuente tramite raccomandata A/R - PEC e trasmette all Agente della Riscossione il correlato provvedimento di sospensione / sgravio; - non conferma la correttezza della documentazione lo stesso invia la relativa comunicazione di inidoneità della documentazione al contribuente tramite le suddette modalità e trasmette all Agente della riscossione la correlata comunicazione di ripresa dell attività di recupero del credito. In caso di mancata attivazione da parte dell Ente creditore, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell istanza, la cartella e quindi il relativo credito vantato dall Ente è annullato. La ratio della nuova procedura in esame è quella di ottimizzare l'economia del contenzioso offrendo alle parti, contribuente e Amministrazione finanziaria, uno strumento finalizzato ad attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, in un ottica garantista soprattutto dei diritti del contribuente, che non deve essere penalizzato da ritardi nelle comunicazioni tra l Ente creditore e l Agente della riscossione. Come sopra illustrato, il Legislatore ha indicato le specifiche cause che consentono di far valere l inesigibilità del credito vantato dall'ente creditore. Lo stesso ha previsto altresì una clausola di più ampio respiro ( qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito ). In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, si ritiene che tale ultima causa generica di non esigibilità del credito possa essere utilizzata dal contribuente anche per far valere vizi di merito dell atto originario (avviso di accertamento). Così, ad esempio, se entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento (esecutivo) il contribuente non presenta ricorso / mediazione la nuova procedura in esame potrebbe essere utilizzata al fine di chiedere la sospensione di ogni atto esecutivo e/o cautelare facendo valere anche vizi di merito dell originario avviso di accertamento. Resta tuttavia inteso che se, nella fattispecie, l Agenzia delle Entrate 4
non intende accettare le ragioni di inesigibilità del credito erariale evidenziate dal contribuente, quest ultimo resterà senza tutela effettiva, poiché l inutile decorso del termine dell impugnativa non potrà essere sanato. Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti. (Studio Tributario Garzia) 5