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Premesso che: - L'A.G.I.S.-Agenzia per la Gestione degli Impianti Sportivi-Istituzione Autonoma Provincia di Caserta-, in esecuzione della determinazione n. del, ha avviato una procedura aperta per l affidamento in concessione quadriennale per l uso parziale degli impianti della piscina olimpionica dello Stadio del Nuoto di Caserta, mediante il servizio di fornitura ed installazione di un impianto, in comodato d uso, consistente di un sistema composto da docce, asciugacapelli ed elettrovalvole funzionanti con card prepagate e di un sistema per la videosorveglianza degli accessi ; - che lo Stadio del Nuoto è impianto sportivo di proprietà della Provincia di Caserta; - che in data, come da verbale, approvato con determinazione n. del, è risultata definitivamente aggiudicataria della concessione in oggetto la ditta per l importo di ; - con il presente atto la concedente A.G.I.S.- Agenzia per la Gestione degli Impianti Sportivi Istituzione Autonoma Provincia di Caserta - e il Concessionario intendono regolare i propri rapporti connessi e/o derivanti dalla concessione, dando atto che il contenuto della presente convenzione è conforme allo schema di convenzione approvato. Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si stipula e si conviene quanto appresso: Art. 1 - OGGETTO La presente convenzione regola il rapporto di concessione tra l' A.G.I.S. Agenzia per la Gestione degli Impianti Sportivi Istituzione Autonoma Provincia di Caserta - e il soggetto concessionario all uso parziale degli impianti della piscina olimpionica dello Stadio del Nuoto di Caserta, mediante il servizio di fornitura ed installazione di un impianto, in comodato d uso, consistente di un sistema composto da docce, asciugacapelli e ed elettrovalvole funzionanti con card prepagate e di un sistema di videosorveglianza degli 2

accessi. Art. 2 DURATA 1.La durata della concessione è fissata in anni 4 (quattro), con decorrenza a partire dalla stipula della presente convenzione. 2.La presente non si rinnova tacitamente alla naturale scadenza dei quattro anni, dovendosi procedere a nuova gara per la scelta di un nuovo contraente per il medesimo affidamento. Art. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI: MODALITA GESTIONALI E PRESTAZIONALI 1. II Concessionario deve garantire il servizio in oggetto con le modalità di seguito specificate: fornitura e l installazione, in comodato d uso, dei seguenti componenti, per il funzionamento delle docce con card prepagate e la videosorveglianza degli accessi alla piscina olimpionica: N. 40 pannelli doccia, ognuno dei quali sarà così composto: n. 01 pannello di colore bianco termoformato h = cm. 100; n. 01 elettrovalvola 12/24 V Ac; n. 01 soffione doccia a risparmio, con sistema anticalcare; n. 01 filtro ½ P f/f per impurità; n. 01 lettore a trasponder MIFARE S50 con display retroilluminato con software per il controllo del credito residuo e tempo di funzionamento dell apparecchiatura; n. 01 pulsante di Stop & Go. Ogni pannello doccia deve lavorare in modo autonomo. E escluso qualsiasi dispositivo tipo centraline tutte-in--uno per il comando delle docce. N. 42 pannelli phon, ognuno dei quali sarà così composto: n.01 pannello in Dibond h=cm. 100 L= CM. 30 di colore grigio; 3

n. 01 phon di potenza minima 1600W; n. 01 specchio di materiale infrangibile; n. 01 lettore a trasponder MIFARE S50 con display retroilluminato con software per il controllo del credito residuo e tempo di funzionamento dell apparecchiatura. Ogni pannello phon deve poter lavorare in modo autonomo. E escluso qualsiasi dispositivo tipo centraline tutte-in-uno per il comando dei phon. N. 02 Tornelli bidirezionali di altezza cm. 220, in acciaio 306 tipo da stadio, con sblocco in emergenza e centralina di comando stand alone per lettura card, già esistente, MIFARE S50. Ripristino automatismo delle docce a bordo vasca (docce obbligatorie). Barriera di mt. 6 in pannelli di laminato con n. 2 porte in sicurezza. N. 20 software access stand alone per la gestione degli accessi delle società sportive. N. 20 lettori per il software access. N. 20 lettori con display per la gestione dei crediti delle società sportive. N. 04 telecamere Wi.Fi. megapixel (ris. Max 1600 x 1200 pixel) nella hall in ingresso piscine per il controllo dell Area pubblico. n. 01 quad; n. 01 hard disk per la registrazione 24h dell Area pubblico. Tutti i dispositivi rfid dovranno leggere le card attualmente in uso MIFARE S50. La concessionaria dovrà certificare la completa compatibilità dei dispositivi forniti. Tutti gli impianti da realizzare dovranno avere la necessaria copertura assicurativa per eventuali danni a terzi a carico della ditta concessionaria. Nella fornitura è compresa l installazione e la realizzazione di tutte le eventuali opere murarie per consegnare l impianto perfettamente funzionante secondo le vigenti disposizioni di legge al riguardo. 4

Tutte le apparecchiature dovranno essere corredate di certificato CE e di Compatibilità Elettromagnetica. La manutenzione dell impianto fornito e gli interventi di assistenza sono a totale carico del Concessionario, cosi come ogni altro intervento necessario ed indispensabile per la sicurezza del medesimo impianto, con esonero della Concedente da qualsiasi responsabilità civili e penali per danni a cose o a terzi. 2. Il concessionario dovrà concordare con la Concedente un regolamento per lo svolgimento del servizio. Tale regolamento è destinato ad assicurare ii miglior servizio all utente. II Concessionario assicura l affissione di detto regolamento a tutti gli accessi. 3. Il Concessionario si obbliga a rapportarsi direttamente con le Società sportive accreditate presso lo Stadio del Nuoto per la realizzazione del servizio docce ed asciugacapelli mediante i crediti card. 4. E fatto assoluto divieto al Concessionario di trattare i crediti delle card prepagate direttamente con l Utenza esterna. 5. E fatto obbligo al Concessionario di provvedere esclusivamente con proprio personale al servizio crediti card senza la previa intermediazione di personale dell Agenzia ovvero delle Società accreditate presso lo Stadio del Nuoto. 6. Per interruzioni del servizio non dipendenti dalla volontà del concessionario si applicherà una decurtazione di una quota proporzionale alla durata delle interruzioni sul canone semestrale dovuto alla Concedente. 7. E fatto obbligo al Concessionario di provvedere all esecuzione del servizio ad inizio Convenzione ed alla realizzazione del medesimo servizio entro giorni 30 (trenta) dalla stipula della convenzione. 8. Le norme cui attenersi in stato di emergenza sono sottoposte alle medesime disposizioni di affissione del regolamento interno. 5

Art. 4 - TARIFFE 1. II Concessionario applicherà nei confronti delle Società accreditate Ia tariffa non superiore ad 0,20 (euro zero e venti centesimi), IVA compresa, per ogni credito. 2. E in facoltà del Concessionario praticare, in favore delle Associazioni accreditate, eventuali sconti ovvero forme di pagamento in abbonamento o quant altro ritenuto opportuno per l ottimale raggiungimento delle finalità del servizio da fornire all Utenza. Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Le attività oggetto della concessione sono integralmente a carico del Concessionario. 2. II Concessionario si impegna ad espletare il servizio con le modalità previste dagli articoli precedenti e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella presente convenzione e per tutta Ia durata della concessione. In particolare, il Concessionario provvede a propria cura e spese: a) a gestire il servizio concesso durante gli orari di svolgimento delle attività presso lo Stadio del Nuoto, secondo gli orari e le modalità di funzionamento, che saranno stabiliti nel Regolamento; b) a mantenere gli impianti ed attrezzature in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, come precisato al successivo art. 7; d) a corrispondere al Concedente ii canone di concessione, nell importo e con Ie scadenze previste dall art. 11. 3. E fatto obbligo al concessionario di provvedere, per tutta la durata della concessione, all ottenimento e al pagamento di tutte le spese per visti, nullaosta, certificazioni, autorizzazioni, denunce e quant altro si rendesse necessario nel corso della gestione, sia in relazione alle strutture e agli impianti sia all attività svolta al fine di assicurare un idoneo e corretto funzionamento del servizio. 4. E a carico esclusivo del concessionario quant altro non previsto ma indispensabile per Ia gestione del servizio, oggetto della presente convenzione. 6

5. II Concessionario, per tutta Ia durata della concessione, dovrà garantire, a proprie cure e spese, la copertura assicurativa degli impianti. Egli libera sin d ora la Concedente da qualsiasi responsabilità civili o penali, derivanti a terzi e/o a cose per il cattivo funzionamento degli impianti o per una malaccorta gestione del servizio, per la quale sarà chiamato a risarcire anche la Concedente per eventuali danni, ai sensi del Codice Civile. 6. II Concessionario garantisce per tutto ii personale addetto al servizio ii rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o figure assimilate. Art. 6 - CUSTODIA DELLE ATTREZZATURE II Concessionario garantisce la custodia delle attrezzature fornite, assumendosi Ia responsabilità per furti e danneggiamenti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile. Art. 7 - ONERI DI MANUTENZIONE 1. Durante tutto ii periodo di durata della concessione ii Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, tutte Ie opere di manutenzione ordinaria necessarie per assicurare il buono stato di conservazione degli impianti e delle attrezzature nonché l ottimale funzionamento del servizio di cui alla presente convenzione. Con le stesse modalità il Concessionario dovrà provvedere a garantire acchè sia resa possibile Ia manutenzione degli impianti e quant altro strumentale alla corretta gestione del servizio. In particolare la gestione comprende: la pulizia e la manutenzione degli impianti docce, asciugacapelli ed elettrovalvole mediante card prepagate; l'attivazione, la disattivazione e la manutenzione dei sistemi di chiusura ed 7

antintrusione agli orari stabiliti; la riscossione della tariffa delle card prepagate ed il rilascio della relativa ricevuta; la pulizia e la manutenzione degli strumenti di video sorveglianza per il controllo dell Area Pubblico (con presenziamento o remotizzazione); la registrazione 24h dell Area Pubblico; la verifica periodica dei presidi antincendio. 2. Per ciò che attiene gli interventi di manutenzione straordinaria, occorre distinguere come segue: a) gli interventi che si rendessero necessari, anche in base a specifiche disposizioni di legge, per garantire l utilizzo cui sono finalizzati gli impianti sportivi, sono a totale cura e spese della concedente; b) gli interventi rispondenti unicamente alle finalità proprie del concessionario o di eventuali terzi utilizzatori dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del concessionario (nel pieno rispetto comunque della valenza ambientale del sito), previa autorizzazione della Concedente; c) gli interventi urgenti e necessari unicamente al funzionamento del servizio sono a totale cura e spese del Concessionario. 3) Due (2) mesi prima della scadenza della concessione, la Concedente e ii Concessionario verificheranno lo stato degli impianti sportivi parzialmente utilizzati ed oggetto della convenzione e delle attrezzature onde verificarne Ie condizioni di esercizio ed al fine di accertare se agli eventuali lavori necessari per un eventuale ripristino provvederà il Concessionario stesso entro e non oltre II termine di scadenza della concessione ovvero se provvederà la Concedente rivalendosi sulla cauzione o comunque imputando le relative spese al Concessionario stesso. 8

Art. 8 - RESPONSABILITA MANLEVA 1. II Concessionario è costituito custode del bene. Esso esonera espressamente la concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti derivanti dall uso del bene concesso e da fatti dolosi o colposi di terzi o di altro personale addetto al servizio. Il concessionario solleva l'a.g.i.s.-provincia di Caserta da qualsiasi responsabilità per danni che si verificassero nell immobile, salvo quelli giuridicamente riconducibili alla responsabilità della proprietaria concedente. Il Concessionario si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri dipendenti, nonché del mancato rispetto delle leggi e regolamenti inerenti l attività di gestione del servizio. 2. In ogni caso ii Concessionario si obbliga a tenere indenne la Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della gestione del servizio, o per mancato adempimento degli obblighi convenzionali, o per altre circostanze connesse alla gestione del servizio e delle attività accessorie. Art. 9 - DIVIETO Dl SUB-CONCESSIONE E fatto espresso divieto al Concessionario di subconcedere la gestione del servizio a terzi, pena l immediata risoluzione della Convenzione e la corresponsione di eventuali danni. Art. 10 - CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE Al concessionario spettano i proventi derivanti dall' applicazione delle tariffe previste dall art. 4 della presente convenzione. Art. 11 - CANONE CONCESSORIO 1. Il canone è fissato in annui Euro, ( ), oltre I.V.A., da corrispondere in rate semestrali costanti alla fine di ogni semestre. Gli importi saranno soggetti ad aggiornamento ISTAT. 9

2. Il pagamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario o postale a: BANCO DI NAPOLI S.P.A.- AGENZIA N. 1- VIA G.M. BOSCO, 77 CASERTA- _IBAN: IT21 V010 1014 9010 0002 7003 490, indicando nella causale i riferimenti della concessione, la specifica del periodo di riferimento ed il seguente CIG:. 3. Il parziale o mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute costituisce, sempre e qualunque ne sia la causa, il conduttore in mora. Sull importo delle rate di canone non versate, sarà dovuto dal conduttore l interesse, nella misura legale vigente, senza che questo comporti per la Concedente la rinuncia all esercizio di ogni altra azione per la verificata inadempienza. 4. Al termine della Convenzione nessun indennizzo potrà spettare a titolo di avviamento dell azienda o comunque per qualsiasi titolo. Art. 12 - CAUZIONE: COSTITUZIONE E SVINCOLO 1. A garanzia della corretta e regolare gestione del servizio e del rispetto di tutti gli obblighi assunti, il Concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva deli importo di, pari ad una annualità del canone, mediante fidejussione bancaria od assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l impegno al pagamento della somma corrispondente alla cauzione, al Banco di Napoli S.p.A. di cui al precedente art. 11 ad insindacabile richiesta dell Amministrazione Concedente, senza opporre eccezioni, entro quindici giorni dalla semplice richiesta. Dovrà essere inoltre aggiunta la seguente clausola: La Banca (o Società Assicuratrice) sottoscritta dichiara di prestare la presente fideiussione con esplicita rinuncia ad avvalersi delle condizioni previste dall art.1957 C.c. Comma 2. 2. Il Concessionario è tenuto a mantenere il deposito definitivo dell ammontare 10

stabilito per tutta la durata della convenzione, per cui egli rimane obbligato a reintegrarlo mano a mano che la Concedente dovesse operare su di esso nel corso dell esecuzione della convenzione per fatti connessi alla convenzione stessa. 3. L Amministrazione Concedente si rivarrà sulla cauzione per i casi di grave inadempienza o grave negligenza nella gestione del servizio, oltre che in caso di mancato pagamento delle singole rate del canone. 4. La cauzione sarà svincolata al termine della concessione, previa verifica dell adempimento di tutte Ie obbligazioni assunte da parte del Concessionario, a seguito della firma del verbale di riconsegna. Art. 13- RICONSEGNA DEL BENE CONDIZIONI E CLAUSOLE AL TERMINE DELLA CONCESSIONE 1. Alla scadenza del rapporto di concessione, il Concessionario riconsegnerà all'a.g.i.s. - Provincia di Caserta, in buono stato manutentivo, gli impianti oggetto di concessione, di proprietà della concedente. Delle operazioni di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. Si pattuisce che, eventuali danni riscontrati al termine della concessione, verranno indennizzati dal Concessionario alla Concedente. 2. L'Amministrazione concedente, in data anteriore alla scadenza della concessione potrà disporre, senza che da ciò discenda alcun indennizzo o risarcimento a favore del Concessionario, ogni misura o provvedimento idoneo ad assicurare Ia continuità e la regolarità della gestione del servizio. Art. 14 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE Le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale. Qualunque modifica deve essere in forma scritta. Pure per iscritto dovrà essere fatta ogni comunicazione riguardante il presente atto. 11

Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/RISOLUTIVA ESPRESSA 1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all'a.g.i.s. -Provincia di Caserta, anche a titolo di risarcimento danni, la medesima A.G.I.S. si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui aii art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: a) Non espletamento del servizio, senza giustificato motivo; b) violazione del divieto di sub concessione; c) utilizzazione degli impianti sportivi per finalità diverse da quelle previste nella presente convenzione; d) mancato pagamento di una rata del canone; e) sospensione della prestazione per fatto del Concessionario; f) fallimento del Concessionario; g) mancata costituzione del deposito di garanzia; h) non veridicità di parte o di tutto quanto auto dichiarato / attestato dal Concessionario; i) inadempienza alle clausole e condizioni della convenzione; j) non osservanza del disposto di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni (Tracciabilità dei flussi finanziari). 2. La convenzione si risolve espressamente, ai sensi dell art. 1456 del codice civile, in caso di presentazione di certificazione antimafia positiva a carico della Ditta aggiudicataria del servizio. 3. La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza l incameramento a titolo di penale della cauzione prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali. 12

Art. 16 - REVOCA DELLA CONCESSIONE 1. Le parti convengono che la concessionaria potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento prima della scadenza dandone avviso alla concedente, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 2. La parte concedente potrà recedere in qualsiasi momento dalla concessione, con preavviso alla concessionaria, con lettera raccomandata, di almeno sei mesi, qualora sopraggiungano motivi legati alle finalità istituzionali dell' A.G.I.S. - Provincia di Caserta. ART.17 NORME DI RIFERIMENTO Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Art. 18 PRIVACY L'A.G.I.S. - Provincia di Caserta si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della medesima. Art. 19 - SPESE CONVENZIONALI, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Concessionario. Art. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per tutte Ie controversie che dovessero insorgere in ordine alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di. S. Maria C.V. Art. 21 DOMICILIO Le parti eleggono domicilio come segue: La Concedente A.G.I.S.-Provincia di Caserta presso lo Stadio del Nuoto Via Gallicola, 52 Caserta. 13

Il Concessionario, rappresentato dal sig.., presso ed assolve l incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante, Ia cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata alla Concedente a cura del Concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione. Le variazioni di domicilio devono essere tempestivamente comunicate alla Concedente. Atto letto e sottoscritto dalle parti. Lì. Per l' A.G.I.S. Il Concessionario Le parti dichiarano di accettare espressamente, ai sensi degli art.1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20. Il Concessionario 14