Eventuale sotto titolo Milano, 6 novembre 2015 Intervento a cura di: N. Schiavini
D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 (1). Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari. 84. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali. 1. Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale veterinaria, sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura. Gli stabilimenti utilizzatori, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, possono detenere medicinali veterinari nelle tipologie e nei limiti strettamente necessari alla esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto la diretta responsabilità del medico veterinario responsabile delle sperimentazioni.
DECRETO 28 luglio 2009 Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario. Art. 1. Presupposti dell'uso esclusivo 1. I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario.
Quali? Art. 2. Tipologie di medicinali 1. Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici ezootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decretolegislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all'art. 1 comprendono: a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita abortive; b) anestetici locali iniettabili; c) anestetici generali iniettabili e inalatori; d) anticoncezionali iniettabili; e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunimodulatori iniettabili; f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare; g) emoderivati; h) eutanasici; i) beta-agonisti..
anestetici generali iniettabili e inalatori eutanasici 2. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. RISPOSTA REGIONE LOMBARDIA
DGSAF 0013876-P-23/07/2012 OGGETTO: Chiarimenti sulla detenzione di medicinali ad uso veterinario:
Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL ORDINAMENTO E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI DIPARTIMENTO DELLA SANITA PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ai Servizi Veterinari Regionali LORO SEDI Ai Servizi Farmaceutici Regionali LORO SEDI All AISA VIA G. DA PROCIDA, 11 20149 MILANO FAX 0234565457 Alla FNOVI VIA DEL TRITONE, 125 00187 ROMA FAX 064744332 Alla FOFI VIA PALESTRO, 75 00185 ROMA FAX 064941093 Alla Federfarma VIA E. FILIBERTO, 190 00185 ROMA FAX 0670476587 Alla Federfarma Servizi VIA TORINO, 146 00184 ROMA FAX 0644704940 E, p.c. All AISAL C/A Prof. P. DI GIROLAMO FAX 0812536097 Alla SIVAL VIA TRECCHI 20
26100 CREMONA FAX 0372457091 Alla ASSALZOO VIA LOVANIO, 6 00198 ROMA FAX 068557270 Alla ASSO GENERICI P.LE R. ARDIGO, 30 00142 ROMA FAX 065431323 Alla ASCOFARVE VIA DEI GRACCHI 00192 ROMA FAX0632629517 DGSAF 0013876-P-23/07/2012 OGGETTO: Chiarimenti sulla detenzione di medicinali ad uso veterinario: 1) detenzione di medicinali contenenti stupefacenti da impiegare ai sensi del D. Lg.vo 116/92: 2) autorizzazione alla detenzione ed approvvigionamento di sostanze stupefacenti per ricerca scientifica e sperimentazione ai sensi dell art. 49 del DPR 309/90. Al Ministero della salute, Ufficio Centrale Stupefacenti, pervengono numerose richieste di autorizzazione alla detenzione di medicinali stupefacenti ad uso veterinario, da impiegare per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo 27.01.1992 n. 116, che disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. A tal proposito, gli uffici della DG della sanità animale e dei farmaci veterinari: IV Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario - e VI Benessere animale e l ufficio VIII Ufficio Centrale Stupefacenti - della DG dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, ritengono utile fornire i seguenti chiarimenti agli operatori sanitari interessati. La detenzione di scorte di medicinali ad uso veterinario, inclusi i medicinali a base di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa appartenenti alla tabella II allegata al D.P.R. 9.10.1990 n. 309 e successive modificazioni, è disciplinata nell art. 84 del Decreto Legislativo 6.4.2006 n. 193, anche per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo 27.01.1992 n. 116. Art. 84 1. Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale veterinaria, sono tenute sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura. Gli stabilimenti utilizzatori, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, possono detenere medicinali veterinari nelle tipologie e nei limiti strettamente necessari alla esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto la diretta responsabilità del medico veterinario responsabile delle sperimentazioni. L approvvigionamento dei medicinali ad uso veterinario contenenti stupefacenti è previsto dal comma 6 del citato art. 84, secondo le modalità previste dall art. 42 del DPR 309/90; a parere dell Ufficio Centrale Stupefacenti, i medici veterinari responsabili del benessere animale possono avvalersi di collaboratori qualificati per la tenuta del registro previsto dal comma 3 del citato art. 42, predisponendo una procedura scritta e condivisa. Ai sensi dell art. 85 del Decreto Legislativo 193/2006, scorte di medicinali, ivi inclusi quelli previsti dal comma 1 dell art. 84, possono essere detenute previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL competente per territorio, sotto la diretta responsabilità del medico veterinario. Pertanto, la detenzione di medicinali stupefacenti ad uso veterinario, da somministrare per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo 116/92, non necessita di autorizzazione ministeriale da parte dell Ufficio Centrale Stupefacenti. Il
medico veterinario responsabile del benessere animale detiene le scorte dei medicinali che ritiene necessari ai sensi dell art. 84 del decreto legislativo 193/2006, in locali autorizzati, ivi inclusi i medicinali veterinari contenenti stupefacenti, e tiene un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, ai sensi dell art. 42 del DPR 309/90. Si ricorda che i medicinali stupefacenti inclusi nella Tabella II sezione A devono essere conservati in armadietto chiuso a chiave e non asportabile. L Ufficio Centrale Stupefacenti autorizza l approvvigionamento e la detenzione di sostanze stupefacenti, non in forma di medicinale e non per gli scopi previsti dal Decreto Legislativo 27.01.1992 n. 116, solo nei casi in cui le suddette sostanze siano impiegate per ricerca scientifica e sperimentazione, ai sensi dell art. 49 del DPR 309/90. Ulteriori dettagli sulla richiesta di approvvigionamento e detenzione si trovano sul sito del Ministero della salute, alla pagina: http://www.salute.gov.it/medicinalisostanze/paginainternamedicinalisostanze.jsp?id=46&menu=servizi La presente nota verrà pubblicata sul sito del Ministero della Salute al fine di garantire una maggiore disponibilità dell informazione. Direttore Generale DGDFSC Dott.ssa Marcella Marletta Direttore Generale DGSAF Dott.ssa Gaetana Ferri
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Fine Milano zona Brera 2010