Soggetti beneficiari



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I trattamenti di famiglia sono prestazioni previdenziali accessorie (agli altri elementi della retribuzione o della pensione) erogate ai lavoratori e ai pensionati (su richiesta degli stessi) che, a causa di determinate condizioni di reddito, proprie e dei componenti del nucleo familiare, si trovano in situazioni di disagio economico che lo Stato ritiene di dover alleviare. L assegno per il nucleo familiare è una somma che ha, quindi, la funzione di integrare la retribuzione. Le norme che regolavano detta prestazione sociale sono state modificate dalla legge n.153 del 13 maggio 1988, in vigore dal 1 Gennaio 1988, la modifica più rilevante riguarda il diritto che non è più riferito al familiare a carico, ma al nucleo familiare complessivamente valutato (circolari INPS n.12/1990 e n. 130/98). L assegno compete in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. Soggetti beneficiari L Assegno al nucleo familiare compete: ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, anche se con contratto a part-time (indipendentemente dalla nazionalità, ma che prestino la loro attività nel territorio dello Stato) i lavoratori agricoli dipendenti le collaboratrici familiari (colf - badanti) ai soci di cooperative ai lavoratori in aspettativa sindacale ed elettiva ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori ai titolari di pensione di vecchiaia, invalidità e di reversibilità liquidata dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell INPS ai titolari di pensioni INPDAP (Stato, Enti Locali, ecc.) pensionati Enpals (ex lavoratori dello Spettacolo) pensionati titolari di pensione PSO (assegni vitalizi in favore dei dipendenti dello Stato o degli Enti locali 1

legge n.75/80 circolare INPS n.182/2000) Il diritto, dal 1/1/1998, è stato introdotto anche per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS in particolare per: collaboratori coordinati e continuativi collaboratori a progetto venditori porta a porta con un reddito imponibile annuo superiore a 5.000 euro lavoratori autonomi occasionali con un reddito imponibile annuo superiore a 5.000 euro liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS. L Assegno per il nucleo familiare, sempre con apposita domanda, compete anche ai titolari di altre prestazioni previdenziali quali: idennità di disoccupazione ordinaria, requisiti ridotti e agricola cassa integrazione, mobilità, indennità per Tbc (malattia tubercolare), idennità di malattia, maternità, congedi parentali, idennità per inabilità temporanea erogata dall Inail (fino ad un massimo di 3 mesi e con rapporto di lavoro iniziato da almeno una settimana), permessi e congedi straordinari per portatori di handicap (circolare INPS n.199/97 e not ainps del 27/9/2001), congedo matrimoniale (circolare INPS n. 110/92) cure termali (circolare INPS n. 85/1991). Ricordiamo pure che l ANF compete anche durante il periodo di sospensione disciplinare, a condizione che il lavoratore continui a percepire la retribuzione (Circolare INPS n. 2610/80). Condizioni Il diritto all ANF è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare: non si fa più riferimento al reddito individuale per essere considerati a carico, ma al reddito complessivo del nucleo familiare stesso. Presupposti per il riconoscimento all assegno sono: l individuazione, in base alle disposizioni di legge, di un 2

nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia. L assegno non è soggetto a ritenute fiscali né previdenziali, né concorre a formare la base imponibile IRPEF Soggetti esclusi Restano esclusi dal diritto all assegno per il nucleo familiare, alcune tipologie di lavoro e di pensione, in particolare continuano ad essere corrisposti i vecchi assegni familiari, nei confronti dei seguenti soggetti: coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti familiari e piccoli coloni; pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Soggetti eroganti L assegno per il nucleo familiare viene erogato da: a) INPS attraverso la Gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti privati, per i pensionati e per alcune categorie di lavoratori autonomi; b) INAIL per i titolari di rendita da infortunio; c) INPGI per i giornalisti; d) amministrazioni dello Stato per i loro dipendenti e quelli in pensioni; 3

e) Fondi pensionistici dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato e delle Poste; f) enti locali e rispettive aziende per i loro dipendenti e per quelli in pensione. Composizione del nucleo familiare L individuazione del nucleo familiare va fatta con riferimento al richiedente la prestazione e deve essere composto da almeno due dei seguenti soggetti: a) il richiedente l assegno; b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (si considerano non conviventi anche i separati in casa, si tratta dei soggetti che sono stati autorizzati, in via temporanea, dal giudice a vivere nella stessa abitazione); c) i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni; d) i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto 4

fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; e) i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero maggiorenni inabili a svolgere qualsiasi lavoro, purché siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti. Questi soggetti fanno parte del nucleo familiare anche se - non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori); - non sono a carico del richiedente; - non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all assegno solo se risiede in Italia). Come si può notare non viene riconosciuto il diritto per i figli maggiorenni studenti, si tratta di una grave limitazione della legge, mai corretta negli ultimi 15 anni. E attraverso il certificato di stato di famiglia che si dimostra la composizione del nucleo familiare. Nipoti Sono considerati parte del nucleo familiare: Nipoti collaterali Si tratta di figli di sorelle o fratelli, minori di 18 anni o maggiorenni inabili, che sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti. Il nipote in linea collaterale, formalmente affidato, è equiparato ai figli e quindi entra a far parte del nucleo del richiedente anche se è orfano di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti. Nipoti diretti L INPS con la circolare n.195 del 4/11/99, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 12-20 maggio 1999, ai fini dell erogazione dei trattamenti di famiglia ha riconosciuto il diritto ad includere nel nucleo dell ascen- 5

dente il nipote in linea diretta (il cui ascendente diretto sia il nonno e non lo zio), minore e vivente a carico, anche in assenza di un formale provvedimento di affidamento. Per la corresponsione dell assegno per il nucleo familiare, si devono applicare alla fattispecie in esame le tabelle previste per i nuclei familiari con figli. Tale equiparazione si estende anche ai casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, che facevano parte del nucleo familiare dell ascendente anche prima della citata sentenza della Corte Costituzionale, in virtù dell art.6 L. 153/88, purchè in possesso degli stessi requisiti previsti dalla sentenza stessa (minore età e vivenza a carico dell ascendente). Analogo criterio dovrà essere adottato per l erogazione degli assegni familiari ai lavoratori autonomi e delle quote di maggiorazione di pensione ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali categorie, infatti, ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione della prestazione sono previste apposite tabelle contenenti i livelli di reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento familiare per il primo figlio e genitore a carico e relativi equiparati, nonché i livelli di reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione. Per l applicazione di tali tabelle devono essere considerati equiparati ai figli anche i nipoti minori in linea retta, viventi a carico dell ascendente. L INPS con apposita circolare n. 213/2000 precisa ulteriormente che, a seguito della sentenza in parola, i nipoti in linea diretta minori e viventi a carico dell ascendente, sono equiparati ai figli legittimi anche se non formalmente affidati. Nella circolare n. 195 del 4 novembre 1999 è stato stabilito che la vivenza a carico, condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, è dimostrata quando sussiste una condizione di non autosufficienza economica del minore, in relazione alle sue fonti di reddito e all eventuale concorso al mantenimento da 6

parte di altri familiari, l ascendente provvede abitualmente al suo mantenimento. Nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti nel confronti del minore, purchè sia accertata l impossibilità di uno o entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito. Precisiamo inoltre che i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. Pertanto per calcolare correttamente l importo dell ANF da erogare, si deve fare riferimento alle tabelle previste per i nuclei familiari con i figli (circolare INPS n. 146/2001) Segnaliamo la novità in materia di diritto all ANF dopo l allargamento dell Europa avvenuta in data 1/5/2004. TESTO DEL MESSAGGIO INPS N. 23195 DEL 20/7/2004 Oggetto: Assegni per il nucleo familiare. Con legge 24 dicembre 2003, n. 380, pubblicata sul supplemento ordinario n.10, della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, lo Stato italiano ha ratificato il Trattamento di adesione all Unione Europea dei seguenti paesi: - Repubblica Ceca - Repubblica di Cipro - Repubblica di Estonia - Repubblica di Lettonia - Repubblica di Lituania - Repubblica di Malta - Repubblica di Polonia - Repubblica di Slovenia - Repubblica di Slovacchia - Repubblica di Ungheria Il Trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea n.236 del 23 settembre 2003, è entrato in vigore il 1 maggio 2004. Pertanto da tale data i 10 Stati sopraindicati sono diventati membri dell Unione Europea a tutti gli effetti. 7

Da quanto sopra deriva che i regolamenti CEE nn.1408/71 e 574/72, con le relative modifiche ed aggiornamenti, riguardanti l applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi, nonché ai loro familiari, così come recepiti dall Atto di adesione, sono applicabili ai cittadini degli Stati neocomunitari. Pertanto sulla base dell art. 73 del regolamento n. 1408/71 il lavoratore subordinato o autonomo che svolge attività lavorativa in Italia ha diritto alle prestazioni secondo la legislazione italiana per i familiari residenti nel paese d origine. Le Sedi nella trattazione delle pratiche dovranno conformarsi alle disposizioni a suo tempo impartite, fermo restando che la decorrenza delle prestazioni non potrà essere anteriore alla data del 1 maggio 2004. Il Direttore Centrale Mauro Nori Titolari di pensione di reversibilità INPS nel fondo lavoratori dipendenti e ai titolari di reversibilità INPDAP L ANF spetta anche qualora il nucleo familiare sia composto dal solo coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità e con il riconoscimento di inabilità (Cassazione 20/8/96 n. 7668 e circolare INPS n. 98/1998), pertanto il diritto, in presenza dei requisiti di reddito, compete ai titolari di un riconoscimento di inabilità al 100% o di indennità di accompagnamento. Anche ad un orfano minorenne o maggiorenne inabile, titolare o contitolare della pensione ai superstiti, può competere l assegno al nucleo familiare per se stesso. Esclusione dal nucleo familiare Sono esclusi dal nucleo familiare i seguenti soggetti: 8

1. il coniuge legalmente ed effettivamente separato, 2. il coniuge che abbia abbandonato la famiglia. L abbandono determina l esclusione del reddito del coniuge dal computo del reddito familiare e, conseguentemente, l esclusione del coniuge stesso dal numero dei componenti il nucleo familiare. Lo stato di abbandono è comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità, 3. i figli ed equiparati coniugati, anche se minori o maggiorenni inabili, 4. i figli maggiorenni non inabili anche se studenti o apprendisti, 5. i figli affidati all altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio), 6. i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente, 7. i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima, 8. i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (minori o maggiorenni inabili) coniugati, 9. i genitori e gli altri ascendenti anche se inabili. Residenza all estero Può far parte del nucleo familiare del richiedente il soggetto che risieda sia in Italia sia all estero, a condizione che colui che richiede l assegno sia cittadino italiano. Se invece, il richiedente anche se lavora o è pensionato in Italia non è cittadino italiano, il familiare: fa parte del nucleo familiare se risiede in Italia non fa parte del nucleo familiare se risiede all estero. Il familiare fa tuttavia parte del nucleo familiare se il richiedente l assegno: è cittadino di uno Stato dell unione europea (vedi anche messaggio INPS n. 23195/2004 dopo l allargamento a 10 Paesi per il testo vedi sopra), è cittadino di uno Stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (condizione di reciprocità), è cittadino di uno Stato estero che ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di 9

famiglia, lavoratori stranieri rifugiati politici (circolare INPS n. 62/2004), Non fa parte comunque del nucleo familiare di lavoratore o pensionato (sia italiano sia straniero) residente all estero al quale competa già un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero. Lavoratori extracomunitari regolarizzati L Inps, con la circolare n. 61/2004, in materia di assegno per il nucleo familiare per gli extracomunitari regolarizzati o in attesa di regolarizzazione (art. 33 legge n. 189/2002; art. 1 DL n. 195/2002; legge n. 222/2002) ha precisato: Lavoratori extracomunitari non addetti al lavoro domestico: l assegno spetta con le consuete modalità, se sono rispettati i requisiti di legge, per i periodi successivi al 9 settembre 2002. L assegno può essere erogato anche per i periodi precedenti al perfezionamento della procedura di regolarizzazione (con la conseguente realizzazione dello status di residente, requisito fondamentale per l erogazione dell assegno) purchè venga presentata una documentazione certa (esempio: busta paga, certificato di frequenza di asili, scuole volta ad attestare che i familiari si trovano stabilmente in Italia prima del rilascio della certificazione anagrafica. In ogni caso non si può retro agire oltre al 9 settembre 2002. 10

Lavoratori extracomunitari stagionali: l assegno non spetta ai lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale (Circolare INPS n.123/99). Colf e badanti: l assegno, oltre a quanto sopra precisato per lavoratori extracomunitari subordinati, può essere corrisposto anche per i periodi precedenti al 9 settembre 2002. I lavoratori stranieri presenti in Italia con lo status di rifugiati politici sono equiparati in tutto con i lavoratori italiani, pertanto deve essere corrisposto l ANF anche per i familiari residenti all estero (circolare INPS n. 61/2004). L affidamento congiunto In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari: Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l autorizzazione al trattamento di famiglia. In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, viene utilizzato il criterio della convivenza (circolare INPS n. 210/99). Reddito familiare L altro elemento che, insieme alla composizione numerica del nucleo familiare, determina l ammontare dell assegno e il sorgere o l estinguersi di tale diritto è il reddito familiare. Esso è costituito dalla somma dei redditi prodotti dai componenti il nucleo familiare, compreso il soggetto richiedente. Per il pagamento dell assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti stabiliti ogni anno per legge Ai fini del computo del reddito familiare, è necessario sommare tutti i redditi di qualsiasi natura conseguiti da ciascun componente il nucleo familiare. In particolare devono essere considerati i redditi assoggettabili all IRPEF, al lordo delle detrazioni di imposta e degli oneri 11

deducibili (a partire dall anno fiscale 2003, si dovranno considerare i redditi anche al lordo della deduzione di cui all articolo 10bis del TUIR notax-area), compresi i redditi a tassazione separata ed in particolare: redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata, redditi da lavoro autonomo o professionale o di impresa, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, redditi prodotti all estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione IRPEF, i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana, redditi dei terreni, redditi dei fabbricati, il reddito dell abitazione principale, al lordo della deduzione fiscale, gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio, con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli, redditi da capitale, gli arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, inoltre vanno considerati se superiori complessivamente a 1.032,91 (pari a 2.000.000) all anno, i redditi esenti da imposta quali: 1. pensioni, indennità ed assegni erogati dal Ministero dell Interno agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti, 2. pensioni e assegni sociali, 3. assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria, 4. redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (al lordo delle ritenute erariali) quali: rendite da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo Stato, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici. 12

Attenzione: altra condizione necessaria per il diritto all ANF L assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell intero reddito familiare, in particolare rientrano nella categoria dei redditi da lavoro dipendente: tutti i redditi da lavoro dipendente o assimilati assoggettabili ad IRPEF (compresa la tassazione separata, indennità di preavviso, si esclude il TFR o relative anticipazioni, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa dell anno fiscale 1/1/2001 circolare INPS n. 199/2003), le pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni o assegni per gli invalidi civili, ai ciechi e sordomuti, le pensioni INPS a carico delle gestioni autonome, gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato in conseguenza della separazione legale o divorzio, le varie prestazioni minori erogate direttamente dall INPS e dall INAIL, in particolare: malattia, maternità, cig/s, le varie indennità di disoccupazione ordinaria, requisiti ridotti e i trattamenti speciali, TBC, indennità di temporanea INAIL. Redditi da escludere dal computo Non devono essere compresi: le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite INAIL; le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali; le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili (circolare INPS n. 97/98); gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; i trattamenti di famiglia; 13

i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni; gli indennizzi, previsti dalla legge n. 210/92, per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati. gli arretrati delle integrazioni salariali. Il reddito negativo Può capitare che un familiare in un anno abbia avuto un reddito complessivo negativo derivante da perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa. In questo caso, la perdita non deve essere sottratta dal reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto il reddito complessivo negativo dei singoli componenti il nucleo familiare è considerato sempre uguale a zero. Importante eccezione: con la circolare INPS n. 87 del 26/5/2004 viene tuttavia previsto che nel caso di imprese in regime di contabilità semplificata, se il lavoratore dichiara una perdita di esercizio derivante dalla sua partecipazione ad una tale società, può detrarre algebricamente tale perdita dal proprio reddito da lavoro dipendente, ma solo limitatamente all anno di produzione (nulla modifica in presenza di contabilità ordinaria). Livelli di reddito I livelli di reddito sono fissati dalla legge e rivalutati ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall Istat. Aumento dei limiti di reddito in particolari condizioni del nucleo familiare In presenza di particolari condizioni (vedovo/a, separato/a, divorziato/a, soggetti in stato di abbandono o inabili al lavoro) sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all assegno e la relativa misura. Periodo di riferimento Il periodo di riferimento del reddito familiare è quello dell anno solare precedente il 1 Luglio di ciascun anno 14

ed ha valore fino al 30 Giugno dell anno successivo. Anche nel caso di coniugi che nell anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno. Fino al 30 giugno dell anno successivo il reddito del nucleo familiare del richiedente non può subire variazioni se non per effetto dell ingresso e della fuoriuscita dal nucleo stesso di familiari fruitori di redditi. Misura Il riconoscimento e la determinazione dell importo dell assegno vengono effettuati tenendo conto del numero di componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo. Al lavoratore l assegno spetta per intero qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per: ogni mese (26 giornate) di lavoro se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato, ogni settimana (6 giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato, ogni giornata lavorativa, in caso di mancato raggiungimento delle 24 ore o 30 ore settimanali. In caso di settimana corta, cioè quando l orario è ripartito su 5 giornate anziché su 6, l assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato. Viene pagato in maniera ridotta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato. Agli insegnanti delle scuole private che svolgono un orario settimanale di 18 ore (scuole medie) o 24 ore (scuole elementari), l assegno spetta per intero anche nei periodi non lavorati, ma comunque retribuiti. Con la circolare INPS n. 106/99 si precisa inoltre che al lavoratore, il quale ha raggiunto il minimo di ore prescritte dall articolo 59 del T.U.A.F, è riconosciuto il diritto all ANF nella misura intera, anche in presenza di giornate di assenza ingiustificate, oltre alle giornate di assenza dal lavoro per eventi impeditivi, purchè le giornate di assenza siano retribuite o indennizzate. 15

Lavoro Part time In caso di part time la prestazione dell assegno è differente a seconda delle ore di lavoro svolte nella settimana. Almeno 24 ore L assegno spetta nella misura intera se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore; spetta per tutti i giorni della settimana, compreso il sabato, in caso di settimana corta. Il limite minimo di ore è raggiungibile anche tramite la somma delle ore svolte da più datori di lavoro (non è ammesso il cumulo con eventuali prestazioni in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari circolari INPS n. 67/1989 e n. 110/92). Il limite delle 24 ore settimanali è uguale per operai ed impiegati e vale per tutti i settori di attività. Meno di 24 ore Spetta l assegno per il nucleo familiare solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa. In caso di settimana corta, il sabato non lavorato è escluso dal pagamento degli assegni. Ai lavoratori in part time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali, l assegno per il nucleo familiare spetta anche per le giornate di assenza dal lavoro retribuite o indennizzate (malattia, maternità, infortunio sul lavoro) verificatesi nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell attività lavorativa (circolare INPS n. 126/2000). Per i lavoratori dell agricoltura, salariati e giornalieri, gli assegni sono composti in misura annua e con pagamento trimestrale. Ai lavoratori turnisti e giornalieri dipendenti da panificatori, parrucchieri, gestori di alberghi o esercizi pubblici, l assegno è corrisposto in misura giornaliera sulla base delle giornate di effettiva prestazione. 16

Ai lavoratori domestici gli assegni sono corrisposti in rate semestrali posticipate, in numero rapportato alle ore coperte da contributi. Agli insegnanti delle scuole private che svolgono un orario settimanale di 18 ore (scuole medie) o 24 ore (scuole elementari), l assegno spetta per intero anche nei periodi non lavorati, ma comunque retribuiti. Periodi di assenze: le assenze che comunque sono computabili nel calcolo del numero di ore minime per percepire l intero assegno sono: ferie e festività; cure termali, sia che venga corrisposta l indennità di malattia, sia che la prestazione venga pagata dall INPS; infortunio sul lavoro e malattia professionale. L assegno viene corrisposto per i periodi di inabilità temporanea fino ad un massimo di tre mesi; congedo matrimoniale; 17

(in queste quattro precedenti ipotesi il riconoscimento dell assegno è subordinato a che il rapporto di lavoro sia cominciato da almeno una settimana) licenziamento illegittimo, per i periodi di paga dalla sentenza di illegittimità sino alla data di reintegrazione (purché non lo abbia già percepito per altri motivi: es. in qualità di disoccupato); cassa integrazione; maternità, anche per l ipotesi di assenze per malattia del bambino e di riposi per allattamento; permessi e aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; richiamo alle armi; sospensione disciplinare, purché il lavoratore continui a percepire la retribuzione; malattia, fino ad un massimo di 180 giorni nell anno solare (compresi i giorni di carenza). Se la malattia interrompe il rapporto di lavoro oppure il lavoratore non ha diritto all indennità di malattia per cause estranee al riconoscimento dell infermità sorge ugualmente il diritto a percepire l assegno per il nucleo familiare per un massimo di tre mesi; preavviso non lavorato: viene corrisposto insieme all indennità di mancato preavviso, per un massimo di tre mesi da parte del datore di lavoro, per il periodo successivo da parte dell INPS. Pluralità di rapporti di lavoro: nel caso di più rapporti di lavoro l assegno è corrisposto dal datore di lavoro presso il quale viene svolta l attività principale (maggior tempo impiegato o maggiore fonte di guadagno). Se non si individua l attività principale, l assegno viene pagato dall INPS. Incompatibilità L assegno per il nucleo familiare è incompatibile con altri trattamenti di famiglia, comunque siano denominati. Il sistema delle incompatibilità ha lo scopo di evitare duplicazioni nell erogazione dell assegno nei confronti dei medesimi soggetti o cumulo di altri trattamenti di famiglia. Perciò sono esclusi, ad esempio: la duplicazione, a titolo diverso, in capo allo stesso soggetto (pensionato che continua a prestare lavoro dipendente): la corresponsio- 18

ne all uno e all altro dei coniugi; il cumulo, in capo a un componente del nucleo familiare, di un trattamento di tipo diverso (assegno per il nucleo familiare, in quanto lavoratore dipendente, e quota di maggiorazione, in quanto pensionato a carico di una gestione autonoma). Adempimenti del lavoratore Il lavoratore per ottenere la corresponsione dell assegno per il nucleo familiare, deve presentare una domanda su apposito modulo compilato (ANF/dip. predisposto dall INPS è da rinnovare ogni anno). Nella domanda è incorporata anche la dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare nel periodo di riferimento (1 luglio/30 giugno dell anno successivo) e una serie di notizie sullo stato civile e sulle condizioni particolari che possono determinare l aumento dei limiti di reddito. Deve inoltre allegare: 1. stato di famiglia rilasciato dal Comune o autocertificazione. Tale certificazione anagrafica ha validità quin- 19

quennale e deve essere rinnovata ogni volta che si verifica una variazione nella situazione familiare. La validità é di un anno per i lavoratori stranieri (di Stati che non hanno con l Italia accordi di reciprocità in materia di trattamenti di famiglia); 2. documentazione comprovante lo stato di abbandono o di separazione (se del caso); 3. documentazione comprovante la situazione di eventuali figli adottati, affiliati ed affidati; 4. certificato di invalidità totale e permanente dei figli maggiorenni, rilasciato dalla Commissione medica per le pensioni di guerra e invalidità civile. Variazioni Il lavoratore deve comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni che dovessero nel frattempo intervenire nella propria condizione. Adempimenti del datore di lavoro Le operazioni per determinare il diritto e l importo dell assegno per il nucleo familiare in pratica sono: 1) individuazione della composizione del nucleo familiare; 2) rilevazione del reddito familiare; 3) accertamento della presenza nel reddito familiare del 70 per cento di proventi da lavoro dipendente o assimilati; 4) individuazione della tabella da applicare in relazione alle condizioni previste per l aumento dei livelli reddituali (singles, invalidi); 5) individuazione dell importo in base all incrocio tra reddito e nucleo. Di conseguenza il datore di lavoro deve: 1) annualmente, richiedere e acquisire la dichiarazione reddituale dei dipendenti, per effettuare i riscontri con le tabelle che entrano in vigore il 1 luglio di ogni anno e valgono per i 12 mesi successivi; 2) ogni cinque anni, acquisire il certificato di stato di famiglia. Le autorizzazioni dell INPS rilasciate per includere nel proprio nucleo familiare determinate persone o perché siano riconosciute situazioni che danno diritto all aumento dei livelli di reddito devono essere tenute in particolare conto dai datori di lavoro per l erogazione dell assegno. Esclusioni: il contributo per l assegno non è dovuto per gli 20

apprendisti e per i giovani assunti con contratto di formazione lavoro. I datori di lavoro esclusi dall obbligo di contribuzione sono: 1) ospedali e presidi delle Unità sanitarie locali; 2) enti ecclesiastici; 3) enti che erogano prestazioni di assistenza sociale come case di cura e ricovero, orfanotrofi, ecc. Recuperi In caso di indebita percezione dell assegno, il lavoratore è tenuto a rimborsare le somme non spettatigli. Tali somme sono trattenute sull importo degli assegni da corrispondere ulteriormente e su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro, quali retribuzione, mensilità aggiuntive, indennità di fine rapporto, ecc. Sulle somme indebitamente percepite non sono dovuti 21

interessi, salvo che l indebita percezione sia dovuta a dolo dell interessato. Il recupero degl assegni non dovuti può avvenire su iniziativa del datore di lavoro, che accerta la circostanza o su prescrizione dell INPS. Prescrizione: il diritto del datore di lavoro di richiedere il rimborso dell assegno erogato ai propri dipendenti si prescrive in cinque anni dalla scadenza del periodo di paga a cui si riferisce l assegno. Il termine per l INPS di recuperare le somme pagate indebitamente si prescrive in dieci anni. Il diritto del lavoratore a percepire l assegno si prescrive in cinque anni da quando è sorto: ciò significa che possono essere richiesti gli arretrati per un periodo di tempo fino a 5 anni dalla data della domanda.. Tassazione L'assegno per il nucleo familiare non concorre a formare la base imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 2, comma11, legge 153/1988). Non è soggetto pertanto a ritenuta fiscale. Inoltre, in quanto prestazione a carico della gestione previdenziale, non fa parte neppure dell'imponibile contributivo, di conseguenza non è soggetto a trattenuta previdenziale. 22