IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

Studio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari

Allegato B. A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA PERUGIA SENTENZA. omissis. presso. omissis. contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensiva,

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente

ALLEGATO 2 A) Titoli di accesso alla graduatoria.

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

GIURISTA AMBIENTALE naturagiuridica.com Blog: naturagiuridica.blogspot.com

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria. (Sezione Prima) SENTENZA. contro

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA N. 2925 /2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.6207/05 Reg.Ric PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati: - dr. ANTONIO ONORATO Presidente - dr. ANNA PAPPALARDO Consigliere - dr. PIERLUIGI RUSSO P. Referendario, estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.6207/2005 R.G. proposto da xxxxx, rappresentate e difese dall avv. Roberto Scognamiglio, con il quale sono elettivamente domiciliate in Napoli, alla via S. Altamura, n.2 ; CONTRO il Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Direzione Generale Regionale della Campania Centro Servizi Amministrativi di Napoli in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Napoli, alla via Diaz n.11, è legalmente domiciliato ; E NEI CONFRONTI di xxxx, non costituita ; PER L ANNULLAMENTO previa emanazione di misure cautelari : - della graduatoria definitiva

permanente per la provincia di Napoli del personale docente per il biennio scolastico 2005/06 2006/07, classe di concorso A245, III fascia, pubblicata con decreto del Centro Servizi Amministrativi di Napoli prot. n.16352/sec del 13 luglio 2005, nonché dei decreti del C.S.A. di Napoli prot. n.16087/rett. del 26 luglio 2005 e prot. n.187657/rett.2 del 5 agosto 2005, nella parte in cui non viene attribuito alle ricorrenti il punteggio aggiuntivo (bonus di 30 punti) per il titolo abilitante posseduto ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l atto di costituzione dell Amministrazione statale intimata; Vista l ordinanza n.2775 del 29 settembre 2005; Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Uditi i difensori delle parti presenti alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006, come da verbale, relatore il p. referendario Pierluigi Russo ; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Con atto notificato il 24 agosto 2005 e depositato il successivo 5 settembre, le ricorrenti hanno premesso: - di aver conseguito, in data 5 maggio 2004, l abilitazione all insegnamento nella scuola secondaria per l indirizzo in lingue straniere, classe di concorso A246, abilitante anche all insegnamento per la classe di concorso A245 (lingua 2

straniera francese), a seguito della partecipazione al corso biennale di specializzazione SICSI presso l Università degli Studi di Napoli L Orientale ; - di aver presentato domanda di inclusione nella graduatoria permanente per le classi di concorso A245 e A246; - di aver successivamente chiesto l aggiornamento della graduatoria permanente per le suddette classi di concorso, indicando nella domanda di voler ottenere l attribuzione dei 30 punti, quale bonus aggiuntivo, sulla classe di concorso A245; - nelle graduatorie definitive, specificate in epigrafe, l Amministrazione, tuttavia, attribuiva d ufficio il suddetto punteggio sulla classe di concorso A246. A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi di diritto: Violazione dell art.3 del d.d.g. del M.I.U.R. del 31.3.2005, della lettera A) punto A.4 della tabella all allegato 2 e del punto 23 delle note esplicative del modello di domanda per la partecipazione alla procedura - Violazione dell art.3, comma 4, del D.M. n.354/1998 Difetto di motivazione Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità e disparità di trattamento Violazione dei principi di affidamento e buon andamento Perdita di chances occupazionali. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con il patrocinio dell Avvocatura dello Stato. 3

Con ordinanza n.2775 pronunciata nella camera di consiglio del 29 settembre 2005 veniva ordinata l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in esito alla quale le ricorrenti hanno depositato prova dell eseguito incombente (Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17.11.2005). Le parti hanno prodotto memorie difensive e documenti, insistendo nelle rispettive difese. Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2006, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione. D I R I T T O Le ricorrenti hanno chiesto l aggiornamento della graduatoria permanente per le classi di concorso A245 - lingua francese nella scuola media e A246 - lingua e civiltà straniera (francese) nelle scuole superiori di secondo grado, indicando nella domanda di imputare l attribuzione dei 30 punti, quale bonus aggiuntivo, sulla classe di concorso A245. Tuttavia, nelle graduatorie definitive, l Amministrazione ha assegnato d ufficio il suddetto punteggio alla classe di concorso A246, in relazione alla quale le istanti hanno conseguito l abilitazione all insegnamento, a seguito della partecipazione al corso biennale di specializzazione SICSI presso l Università degli Studi di Napoli L Orientale. Il ricorso è fondato. 4

La controversia concerne l interpretazione della disposizione contenuta nell art.3, comma 2, del decreto del 31 marzo 2005, emesso dal direttore generale per il personale della scuola del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e della lettera A.4) della relativa tabella (allegato 2). Per i docenti iscritti nella III fascia, il citato art.3, comma 2, prevede che : Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l interessato sia in possesso di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all insegnamento secondario (S.S.I.S.). Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con il diploma d Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell interessato. A sua volta, la richiamata disposizione contenuta nell allegata tabella statuisce che: Per l abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all insegnamento secondario (SISS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l abilitazione; nell ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico coso, l intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. [ ]. Come si evince dalla documentazione versata in atti, l Amministrazione ha inteso escludere la possibilità di optare per l attribuzione del punteggio aggiuntivo sulla classe di concorso A245, in 5

quanto il corso SISS frequentato dalle ricorrenti ha riguardato solo la diversa classe di concorso A246, mentre la suddetta facoltà di scelta sarebbe ammissibile solo quando l aspirante abbia frequentato e sostenuto esami differenti su più classi di concorso, secondo le certificazioni rilasciate dalle competenti Università. Ad avviso del Collegio non vi è ragione per escludere la fattispecie concreta in esame dalla portata applicativa delle citate disposizioni normative. Giova premettere che, ai fini dello snellimento delle procedure concorsuali, le due classi di concorso in argomento sono state aggregate nello stesso ambito disciplinare (A.D. 5) per effetto del D.M 10 agosto 1998 n.354, che, all art.3, comma 4, prevede poi che I docenti in possesso di una abilitazione all insegnamento di discipline comprese nel nuovo ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti dell ambito stesso. Tanto premesso, il Collegio osserva che la restrittiva interpretazione seguita dall Autorità scolastica urta con la lettera e con la ratio della disciplina in discussione. Ed invero, da un lato, in mancanza di un espressa previsione in tal senso, la normativa non autorizzava a limitarne l applicazione al solo caso in cui il candidato abbia frequentato un corso di durata biennale e sostenuto esami differenti su più classi di concorso. Dall altro, non vi è alcuna valida ragione per trattare diversamente le analoghe posizioni di chi ha conseguito più abilitazioni a seguito della frequenza di un unico corso rispetto a chi è abilitato all insegnamento di più discipline comprese nello stesso ambito disciplinare, per effetto del D.M. n.354 del 1998. A ben vedere, la suddetta normativa è finalizzata unicamente ad evitare duplicazioni di punteggio e contempera tale esigenza con il 6

principio dispositivo, per cui rimette alla volontà dell interessato la scelta della classe di concorso in favore della quale far valere, per una sola volta, l assegnazione dei trenta punti spettanti. In definitiva, alla stregua di quanto fin qui osservato, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente parziale annullamento delle graduatorie impugnate. Sussistono giusti motivi per compensare equamente le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso n.6207/2005 R.G., lo accoglie e, per l effetto, annulla le graduatorie impugnate relative alla classe di concorso A245, III fascia, nella parte in cui non viene attribuito alle ricorrenti il punteggio aggiuntivo per il titolo abilitante posseduto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2006. L ESTENSORE IL PRESIDENTE 7