La formazione sull uso di ATTREZZATURE DI LAVORO

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Transcript:

Seminario tecnico Quale formazione per la sicurezza Perugia, 28 settembre 2012 Hotel Giò Jazz Via Ruggero D'Andreotto, 19 (PG) La formazione sull uso di ATTREZZATURE DI LAVORO Dispensa a cura del relatore PAOLO MORESSONI Tavolo permanente dei professionisti per la sicurezza della Provincia di Perugia Via campo di marte, 9-06124 Perugia (PG) - Tel. +39 075 5001200

Prefazione Da dove discende l obbligo Art. 71. Obblighi del datore di lavoro (in merito alle attrezzature di lavoro) [Omissis] 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; [Omissis] Pag. 2

Prefazione Art. 73. Informazione, formazione e addestramento 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Pag. 3

Prefazione Art. 73. Informazione, formazione e addestramento continua 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Pag. 4

Prefazione La formazione sull uso delle attrezzature di lavoro è regolamentate da: Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Accordo sancito il 22 febbraio 2012

Prefazione Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 L accordo costituisce attuazione dell art. 73 comma 5 del D.L.vo 81/2008 e ss. mm. ed individua per quali attrezzature di lavoro è richiesta una specifica ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI ivi compresi i soggetti abilitati ad erogare i corsi, le modalità per il riconoscimento delle abilitazioni, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Pag. 6

Prefazione Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 continua la formazione prevista nell accordo, essendo SPECIFICA non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell art. 37 del D.L.vo 81/2008. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi MINIMI. Pag. 7

Condizioni e/o requisiti generali Organizzazione Individuazione di un Responsabile del progetto formativo (può essere docente) Tenuta di un registro presenze da parte del soggetto che organizza i corsi Numero massimo di partecipanti per ogni corso: 24 partecipanti Per le attività pratiche il rapporto istruttore allievi non deve essere superiore a 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi ) Le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come prevista dall allegato I dell accordo, al fine di movimentare/utilizzare l attrezzatura di che trattasi in modo adeguato Assenze ammesse: massima 10% del monte orario complessivo. Pag. 8

Condizioni e/o requisiti generali Metodologie Il Percorso formativo è volto a privilegiare metodologie attive che pongano l allievo al centro del percorso di apprendimento. È strategica la scelta di prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma dell allievo dell attrezzatura nelle condizioni d uso normali e anormali prevedibili (es. guasto) comprese quelle straordinarie e di emergenza. È prevista la modalità e-lerning nei limiti di quanto stabilito nell apposito allegato dell accordo. Programma dei corsi Il Percorso formativo è finalizzato all apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di lavoro. Tale percorso formativo prevede moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali. Pag. 9

Soggetti formatori e sistemi di accreditamento I SOGGETTI FORMATORI individuati dall Accordo sono: le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali,ecc.) e della formazione professionale, il Ministero del Lavoro, l INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nello specifico settore di impiego, gli ordini o i collegi professionali, gli enti bilaterali, le scuole edili, i soggetti formatori con esperienza documentata (con esperienza 3 anni nella formazione su specifiche attrezzature o con esperienza 6 anni nella formazione sulla sicurezza e salute luoghi di lavoro) *, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature oggetto del suddetto Accordo concernente la formazione*. * I soggetti formatori devono essere in possesso di accreditamento secondo i modelli definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma. Pag. 10

Requisiti dei docenti Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai singoli argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e dal personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici in possesso dei requisiti sopra richiamati. Pag. 11

Articolazione e durata del percorso formativo I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono previsti negli allegati dal III al X. Tutti i programmi prevedono un modulo giuridico normativo, uno tecnico ed uno pratico specifico per ogni attrezzatura. Il modulo giuridico normativo e quello tecnico sono di tipo teorico, mentre quello pratico, da eseguirsi presso un campo prove, è operativo. Il modulo giuridico normativo di cui ai singoli allegati deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi con specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili. Per ogni tipologia di macchina è prevista una specifica durata dei singoli moduli Pag. 12

Articolazione e durata del percorso formativo Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono: Le piattaforme di lavoro mobili elevabili Le gru a torre Le gru mobili Le gru per autocarro I carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo I trattori agricoli o forestali Le macchine movimento terra Le pompe per calcestruzzo Di seguito si riporta per ogni macchina il relativo percorso formativo e relativa durata specifica a seconda della tipologia Pag. 13

Articolazione e durata del percorso formativo PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI Definizione: macchina mobile destinata a spostare persone alle postazioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio. Attrezzatura Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) Modulo giuridiconormativo Modulo tecnico Modulo praticospecifico Totale 3 4 per PLE che operano su stabilizzatori 4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori 6 per l uso di PLE sia con che senza stabilizzatori 1 8 8 10 Pag. 14

Articolazione e durata del percorso formativo GRU A TORRE Definizione: gru con braccio orientabile, con braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro. Attrezzatura Gru a torre Modulo giuridiconormativo Modulo tecnico Modulo praticospecifico 4 per gru a rotazione in basso 4 per gru a rotazione in alto 6 per gru a rotazione sia in alto che in basso 1 7 Totale 12 12 14 Pag. 15

Articolazione e durata del percorso formativo GRU MOBILE Definizione: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto di gravità. Attrezzatura Gru mobili Modulo giuridiconormativo Modulo tecnico Modulo praticospecifico Totale 1 6 7 14 Pag. 16

Articolazione e durata del percorso formativo GRU MOBILE con FALCONE telescopico o brandeggiabile Attrezzatura Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile Modulo giuridiconormativo Modulo tecnico Modulo praticospecifico Totale Corso aggiuntivo a quello base 4 Corso aggiuntivo a quello base 22 4 Pag. 17

Articolazione e durata del percorso formativo GRU PER AUTOCARRO Definizione: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo. Attrezzatura Gru per autocarro Modulo giuridiconormativo 1 Modulo tecnico Modulo praticospecifico Totale 3 8 12 Pag. 18

Articolazione e durata del percorso formativo CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5 rispetto all asse longitudinale. CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare impilare o disporre su scaffalature di qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile. CARRELLI / SOLLEVATORI / ELEVATORI SEMOVENTI ROTATIVI: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo Pag. 19

Articolazione e durata del percorso formativo CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO Attrezzatura Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo Modulo giuridiconormativ o Modulo tecnico 1 Modulo pratico-specifico Totale 7 4 per carrelli industriali semoventi 4 per carrelli semoventi a braccio telescopico 4 per carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 8 per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 12 12 12 16 Pag. 20

Articolazione e durata del percorso formativo MACCHINE MOVIMENTO TERRA Escavatori idraulici Macchina semovente a ruote, cingoli o ad appoggi articolati, provvista di struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360 e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa superiore a 6000 kg.

Articolazione e durata del percorso formativo Escavatore a fune Macchina semovente a ruote, cingoli o ad appoggi articolati, provvista di struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360 e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema di funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.

Articolazione e durata del percorso formativo Pale caricatrici frontali Macchina semovente a ruote o cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa superiore a 4500 kg.

Articolazione e durata del percorso formativo Terne Macchina semovente a ruote o cingoli, costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore

Articolazione e durata del percorso formativo Autoribaltabile a cingoli Macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

Articolazione e durata del percorso formativo MACCHINE MOVIMENTO TERRA Attrezzatura Macchine movimento terra Modulo giuridiconormativo Modulo tecnico Modulo pratico-specifico Totale 6 per escavatori idraulici 10 6 per escavatori a fune 10 6 per caricatori frontali 10 6 per terne 10 6 per autoribaltabili con cingoli 10 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 16 1 3

Articolazione e durata del percorso formativo TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI Definizione: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinati ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori. Attrezzatura Trattori agricoli o forestali Modulo giuridiconormativo Modulo tecnico Modulo praticospecifico Totale 1 2 5 per trattori a ruote 8 5 per trattori a cingoli 8 Pag. 27

Articolazione e durata del percorso formativo POMPA PER CALCESTRUZZO Definizione: Dispositivo, costituito da uno o più parti estensibili, montato su di un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso. Attrezzatura Pompe per calcestruzzo Modulo giuridiconormativ o Modulo tecnico Modulo pratico-specifico Totale 1 6 7 14 Pag. 28

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento Verifiche di apprendimento Moduli Teorici Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli tecnici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli. Pag. 29

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento Verifiche di apprendimento Moduli Pratici Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica dei verifica finale che in generale consiste nell esecuzione di un certo numero di manovre previste all interno del paragrafo Valutazione di ogni singola attrezzatura Tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l obbligo di ripetere il modulo pratico. Pag. 30

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento ATTESTAZIONE FINALE L esito positivo delle prove di verifica intermedie e di verifica finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell attestato di abilitazione. Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi contenuti: a) Denominazione del soggetto formatore; b) Dati anagrafici del partecipante; c) Specifica tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato; d) Periodo di svolgimento del corso; e) Firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare il docente. Il verbale di esame dovrà essere trasmesso alle Regioni e alle Provincie Autonome competenti per territorio al fine di costituire un registro informatizzato. Pag. 31

Riconoscimento della formazione pregressa Alla data di entrata in vigore dell Accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: a) Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell apprendimento; b) Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente accordo; c) Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale dell apprendimento.

Obblighi di aggiornamento L abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio del suddetto attestato di abilitazione previa la verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Questo corso ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici così come stabiliti per ogni attrezzatura negli appositi paragrafi dell accordo Stato - Regioni. Per i corsi di cui sia riconosciuta la formazione pregressa e all occorrenza integrati come indicato precedentemente, i 5 anni decorrono, a seconda dei casi, dalla data di aggiornamento o del superamento della verifica di apprendimento. Pag. 33

Principali abilità e conoscenze dell'allievo al termine del corso Per tutte le categorie delle macchine, ferme restando le caratteristiche di ogni tipologia, l allievo dovrà conoscere i seguenti argomenti. Moduli giuridico-normativi Normativa in generale con particolare riguardo l uso dell attrezzatura specifica; Responsabilità dell operatore. Moduli Tecnici Categorie e tipologie di attrezzatura, descrizione, caratteristiche generali e specifiche, terminologia; Componenti strutturali, condizioni di stabilità; Contenuti ed uso della documentazioni a corredo, delle targhe segnaletiche in dotazione; Dispositivi di comando e di sicurezza, individuazione e loro funzione; Controlli da effettuare prima dell utilizzo; DPI specifici da utilizzare con la macchina; Pag. 34

Principali abilità e conoscenze dell'allievo al termine del corso Moduli Tecnici Modalità di utilizzo in sicurezza e relativi rischi, con analisi dei più ricorrenti nelle manovre possibili; Procedure operative di salvataggio; Segnaletica, comunicazione gestuale; Nozioni sulla manutenzione e verifiche periodiche. Continua Moduli pratici Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi si comando e sicurezza, individuazione e loro funzione; Controlli da effettuare prima dell utilizzo; Pianificazione dei percorsi e delle manovre; Posizionamento dell attrezzatura per l esecuzione del lavoro; ESERCITAZIONI PRATICHE; Uso degli accessori, installazione; MANOVRE DI EMERGENZA; Messa a riposo della macchina a fine lavoro. Pag. 35

SM & Safety & Management S.r.l. Società Uninominale www.safetygruop.com Agenzia formativa accreditata Regione Umbria Det. Dir. 1548/2011 Dispensa a cura del relatore PAOLO MORESSONI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DOCUMENTO LA RIPRODUZIONE E/O DIVULGAZIONE DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA Pag. 36