#ST# Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina

Documenti analoghi
#ST# Legge federale sull'aiuto alle università

#ST# Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici. Procedura di consultazione

#ST# Legge federale sulle tasse di bollo

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Regolamento provvisorio concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio nella professione di copista tiraprove per offset

alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

#ST# Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della Confederazione

Bilancia a nastro trasportatore con contatore meccanico di quantità (totalizzatore), con o senza telecontatore elettromeccanico.

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

36 rapporto concernente le modificazioni della tariffa d'uso delle dogane svizzere 1959

SC 6.2 Lugano-Chiasso

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

#ST# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore della pittura e gessatura

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Legge sul censimento federale della popolazione

La galleria di base del San Gottardo

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Messaggio sulla proroga della partecipazione svizzera al Fondo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

Convenzione. Traduzione 1

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Messaggio sull'emendamento del 27 giugno 1997 alla Convenzione TIR

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Concessione rilasciata a Teleclub

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Messaggio concernente l ampliamento della rete delle FFS mediante il nuovo collegamento ferroviario Mendrisio confine nazionale( Varese)

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Galleria di risanamento al San Gottardo Opzione costituzionalmente corretta MARCO PASSALIA VICE DIRETTORE CC-TI

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Messaggio a sostegno di una modifica della legge federale sulle monete

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini

Rete tram del Luganese Concluso il progetto di massima per la tappa prioritaria

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sui nomi geografici. (ONGeo) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Direttive del Consiglio federale concernenti l utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Convenzione. Traduzione 1

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Accordo amministrativo

Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Convenzione

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Accordo

Legge federale sul contratto d assicurazione

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero

Transcript:

Termine d'opposizione: 13 febbraio 1992 #ST# Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino) del 4 ottobre 1991 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26 e 36 ter della Costituzione federale; visti i messaggi del Consiglio federale del 23 maggio 1990 e del 26 giugno 1991 2), decreta: Sezione 1: Principio Art. l Scopi La Confederazione realizza un progetto di grande portata per tutelare la sua posizione in Europa nell'ambito della politica dei trasporti e per proteggere le Alpi da nuove immissioni dannose all'ecologia. Il progetto deve garantire la costruzione di un corridoio ferroviario efficace, che alleggerisca le strade dal traffico merci su grande distanza, serva al trasporto di viaggiatori e riduca gli eccessivi carichi ambientali preesistenti. Art. 2 Provvedimenti promozionali Per promuovere la realizzazione degli obiettivi evocati nell'articolo 1 e conseguire un esercizio ottimale della nuova linea ferroviaria transalpina, si adotteranno adeguati provvedimenti affinchè il transito delle merci attraverso le Alpi avvenga principalmente su rotaia. Sezione 2: Concezione Art. 3 In generale II progetto prevede: a. il miglioramento degli assi di transito del San Gottardo e del Lötschberg- Sempione in quanto sistema generale; b. l'integrazione delle ferrovie svizzere nella rete ferroviaria europea ad alte prestazioni; "FF 1990 II 812 2 >FF 1991 III 935 1991-660 1289

e. un miglior raccordo della Svizzera orientale all'asse di transito del San Gottardo; d. misure collaterali, segnatamente per trasferire il traffico di transito delle merci dalla strada alla ferrovia. Art. 4 Aspettative dei Cantoni Nell'ambito della pianificazione e realizzazione delle opere devono essere soddisfatte adeguatamente le aspettative dei Cantoni interessati circa un tracciato conforme alle esigenze ambientali. Art. 5 Linea di base del San Gottardo 1 La rete delle Ferrovie federali svizzere (FFS) è completata con una nuova linea che raccorda Arth-Goldau a Lugano tramite una galleria di base tra le aree di Erstfeld/Silenen e di Bodio. 2 La nuova linea dev'essere concepita in modo da permettere un'eventuale estensione all'area di Luino. 3 II raccordo con i cantieri della Surselva avviene tramite la rete ferroviaria esistente, che va potenziata in funzione dei relativi bisogni. Art. 6 Linea di base del Lötschberg 1 La rete della Società ferroviaria delle Alpi bernesi Berna-Lötschberg- Sempione (BLS) è estesa con una nuova linea, con galleria di base, che allaccia l'area di Frutigen/Heustrich a quella di Gampel/Steg/Raron/Mundbach. Per la scelta del tracciato definitivo va tenuto conto, oltre che della compatibilita ambientale, della fattibilità tecnica, della durata dei lavori e del raffronto dei costi di costruzione e d'esercizio. 2 La nuova linea dev'essere concepita in modo da permettere un raccordo diretto alla galleria del Sempione. 3 È integrata con impianti di carico per i veicoli stradali a Heustrich e nella valle del Rodano. 4 Deve assicurare anche un collegamento diretto con il Vallese centrale. 5 L'estensione è oggetto di una modificazione e di una proroga della vigente concessione ferroviaria. Art. 7 Integrazione della Svizzera occidentale 1 La Confederazione opera per includere la Svizzera occidentale nella rete europea ad alte prestazioni promuovendo la costruzione e l'ammodernamento del tratto Ginevra-Mâcon e il raccordo di Basilea. 2 Si adopera per la realizzazione di migliori collegamenti con la Francia, tra Basilea e Ginevra, e con l'italia. 1290

Art. 8 Integrazione della Svizzera orientale 1 La Confederazione opera per includere la Svizzera orientale nella rete europea ad alte prestazioni promuovendo lo sviluppo dei tratti Zurigo-Monaco e Zurigo-Stoccarda. 2 Essa provvede a migliorare il raccordo tra la Svizzera orientale e la linea del San Gottardo e tiene conto delle particolari condizioni di traffico del Cantone dei Grigioni. A tal fine, in particolare, la rete delle FFS è completata con due nuove linee che allacciano le aree di Wadenswil-Au (Hirzel) e di Thalwil (Zimmer berg) a Litti/Baar. Art. 9 Vie d'accesso alle trasversali alpine La Confederazione assicura in tempo utile il potenziamento delle vie d'accesso alle trasversali alpine nell'altipiano centrale e nelle parti meridionali del Paese e ne regola il finanziamento; provvede al coordinamento con le ferrovie private. Art. 10 Adeguamento della rete ferroviaria esistente 1 Le FFS e le ferrovie private interessate adattano le proprie reti alle nuove linee entro la messa in servizio di quest'ultime. 2 II Consiglio federale coordina i progetti per farne un insieme coerente. 3 Le vie d'accesso devono essere risanate con provvedimenti tecnici d'insonorizzazione il più tardi al momento della messa in servizio delle gallerie di base. Sezione 3: Progetti Art. 11 Progetti preliminari 1 1 progetti preliminari delle nuove linee del San Gottardo, del Lötschberg e dello Zimmerberg/Hirzel ragguagliano in particolare in merito al tracciato, ai punti di raccordo, alle dimensioni delle stazioni e dei terminali, agli impianti di carico degli autoveicoli e alle opere di incrocio. 2 Tengono conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché della difesa nazionale. 3 Essi sono presentati all'ufficio federale dei trasporti. 4 L'Ufficio federale dei trasporti sente le autorità federali, i Cantoni e le aziende ferroviarie interessati. I Comuni sono consultati dai Cantoni. 5 1 progetti preliminari devono essere approvati dal Consiglio federale. Esso determina il tracciato, le fasi dei lavori e il loro scadenzario. 6 In applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente, la procedura d'esame e d'approvazione dei progetti preliminari include parimenti lo studio d'impatto sull'ambiente. 1291

7 Sono ammesse misure preparatorie per la messa a punto dei progetti o per la verifica delle basi decisionali. Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie decide sulle obiezioni di terzi. I proprietari sono avvertiti preliminarmente conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930'> sull'espropriazione. Le conseguenze giuridiche a livello d'indennizzo sono rette dalla legislazione federale in materia di espropriazione. Art. 12 Progetti messi in consultazione 1 1 progetti messi in consultazione concernenti le nuove linee del San Gottardo, del Lötschberg e dello Zimmerberg/Hirzel, comprese le opere annesse, sottostanno al decreto federale del 21 giugno 1991 2) sulla procedura d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari. 2 Per evitare doppioni con la procedura d'approvazione dei progetti preliminari giusta l'articolo 11, il Consiglio federale può ordinare che si rinunci alla procedura d'esame preliminare all'interno dell'amministrazione secondo gli articoli 3-9 del decreto sulla procedura d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari. 3 1 progetti messi in consultazione devono recare un rapporto particolareggiato, incentrato sul tracciato definitivo, concernente l'impatto sull'ambiente. Art. 13 Libera concorrenza 1 Nell'ambito della normativa federale in materia di appalti, la Confederazione assicura, per ogni tronco di linea, la libera concorrenza per i lavori di pianificazione, progettazione e costruzione. 2 Per i candidati svizzeri e stranieri si esigeranno pari condizioni di concorrenza. Sezione 4: Finanziamento Art. 14 Condizioni 1 La Confederazione mette a disposizione delle FFS e della BLS i mezzi finanziari necessari sotto forma di crediti di costruzione. 2 1 crediti di costruzione sono accordati con interesse al tasso di costo dei prestiti della Confederazione; gli interessi sono computati sul credito di costruzione. 3 Quando un tratto è messo in esercizio, i crediti di costruzione, compresi i rispettivi interessi composti, sono consolidati in mutui a interessi variabili, rifondibili in 60 anni. 1) RS 711 2 > RS 742.100.1; RU 1991 1319 1292

4 II tasso d'interesse dei mutui come anche le altre modalità sono disciplinati mediante una convenzione tra il Consiglio federale e le ferrovie; gli interessi dei mutui devono coprire i tassi di costo dei prestiti della Confederazione. 5 1 mutui provenienti dal prodotto dei dazi sui carburanti e menzionati a titolo di credito di costruzione sono allibrati nella riserva per la circolazione stradale. Art. 15 Mezzi di finanziamento 1 II finanziamento è assicurato mediante: a. le risorse generali della Confederazione; b. una parte del prodotto dei dazi sui carburanti, per quanto concernano le linee di base del San Gottardo e del Lötschberg conformemenle agli articoli 5 e 6. 2 1 fondi allinli al prodotlo dei dazi sui carburanti sono impiegati conformemenle all'articolo 36 ter capoverso 1 lellera e della Cosliluzione federale. Art. 16 Crediti d'impegno ' Le Camere federali slabiliscono globalmenle i fondi necessari per la realizzazione del progelto del San Goltardo e del Lölschberg e li accordano ratealmente sotto forma di crediti d'impegno. 2 II pertinente credito globale consta dei credili deslinali alle opere delle FFS e della BLS come anche della quota del prodolto dei dazi sui carburanti impiegata secondo l'articolo 36 ter capoverso 1 letlera e della Cosliluzione federale. 3 II finanziamento dei progetti di cui all'articolo 8 avviene tramite un credilo specifico. 4 II Consiglio federale può integrare nel credilo globale il rincaro riconosciulo nonché gli inleressi inlercalari e procedere a modici trasferimenli Ira i diversi credili d'opera. Art. 17 Conto speciale 1 Le FFS e la BLS lengono contabililà separala per l'alleslimenlo dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle linee del San Goliardo, del Lölschberg e dello Zimmerberg/Hirzel. 2 II Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. Sezione 5: Coordinamento, controllo, rendiconto Art. 18 Gruppo di coordinamenlo e di conlrollo 1 II Consiglio federale isliluisce un gruppo di conlrollo e coordinamenlo. 2 II gruppo ha in particolare i compili seguenti : 1293

a. sorveglia la pianificazione, la progettazione e l'esecuzione nonché la messa in esercizio delle nuove linee; b. sorveglia l'evoluzione dei costi e l'osservanza dei termini; e. provvede per il coordinamento tra le ferrovie; d. assiste il Consiglio federale e il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e propone provvedimenti in caso di divari significativi. 3 II Consiglio federale disciplina mediante ordinanza la composizione e i compiti del gruppo. Art. 19 Sorveglianza II gruppo di controllo e coordinamento è subordinato al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. Art. 20 Rendiconto 1 Annualmente, la prima volta nel 1992, il Consiglio federale informa le Camere federali circa: a. lo stato di realizzazione del progetto; b. le spese effettive in base ai crediti d'impegno stanziati; e. l'onere che ne deriva per la Confederazione e i costi che questa dovrà probabilmente sopportare durante il quinquennio successivo. 2 Ogni volta che sollecita un nuovo credito, il Consiglio federale informa inoltre le Camere federali in merito: a. ai costi globali previsti per la realizzazione del progetto; b. al calcolo aggiornato della redditività. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 21 Esecuzione II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Esso emana le necessarie disposizioni. Art. 22 Referendum, entrata in vigore e validità 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo. 2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. 3 Esso ha effetto fino alla realizzazione dei progetti del San Gottardo, del Lötschberg e dello Zimmerberg/Hirzel, dopo di che il Consiglio federale è facoltato ad abrogarlo. 1294

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1991 Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1991 II presidente: Bremi II presidente: Hänsenberger II segretario: Anliker II segretario: Huber Data di pubblicazione: 15 ottobre 1991 1) Termine di referendum: 13 gennaio 1992 3439 1) FF 1991 III 1289 1295

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino) del 4 ottobre 1991 In Dans In Bundesblatt Feuille fédérale Foglio federale Jahr 1991 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.10.1991 Date Data Seite 1289-1295 Page Pagina Ref. No 10 116 830 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'archivio federale svizzero.