FONDAZIONE DELL ORDINE PER GLI AVVOCATI DI MILANO O.N.L.U.S. STATUTO. Art.1 - Denominazione

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FONDAZIONE DELL ORDINE PER GLI AVVOCATI DI MILANO O.N.L.U.S. STATUTO Art.1 - Denominazione 1.1 A norma degli artt. 14 e seguenti del codice civile è costituita la Fondazione dell Ordine per gli Avvocati di Milano Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve Fondazione dell Ordine per gli Avvocati di Milano - O.N.L.U.S., con sede legale presso l'ordine degli Avvocati di Milano attualmente in Milano, Via Freguglia n.1, e potrà operare anche in altri luoghi e con modalità che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 1.2 La Fondazione, che esaurisce le proprie finalità nell ambito territoriale della Regione Lombardia, svolge la sua attività prioritariamente nella circoscrizione di Milano. 1.3 La Fondazione utilizzerà, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero ONLUS. Art.2 - Scopo 2.1 La Fondazione non ha fini di lucro. Essa ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare e precipuo riferimento alla figura dell Avvocato e dei Suoi congiunti, promuovendo iniziative nei settori (vedasi articolo 1 DLgs.460/1997): a) assistenza sociale; b) beneficenza; c) istruzione; d) formazione; e) tutela dei diritti civili. 1

2.2 Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà: 1) promuove la raccolta diretta ed indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità; 2) promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale; 3) promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini; 4) promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici; 5) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purchè nei limiti delle proprie finalità statutarie. 2.3 Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione potrà inoltre collaborare in forma stabile od occasionale con enti aventi finalità similari, con il Consiglio dell Ordine di Milano, con le forme associative esistenti tra gli iscritti all Ordine degli Avvocati di Milano, e con ogni altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica, che ne condivida gli scopi. Art. 3 - Patrimonio 3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: dalla dotazione iniziale, indicata nell atto costitutivo; da elargizioni dei soci, di soggetti pubblici e privati; da avanzi attivi di gestione; dai proventi di proprie iniziative; da offerte, sovvenzioni, oblazioni, donazioni, lasciti testamentari, legati, nonché da ogni altro bene ad esso pervenuto. 2

3.2 La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purchè non sia in contrasto con le proprie finalità. 3.3 L entità del patrimonio così come sopra definito si intende destinato esclusivamente all adempimento delle finalità istituzionali dell ente. Art. 4 - Organi 4.1. Sono organi necessari della Fondazione : a. l Assemblea dei Soci di cui all articolo 6; b. il Consiglio di Amministrazione: c. il Presidente ed il Vice Presidente; 4.2. Sono organi facoltativi della Fondazione : d. il Comitato tecnico-scientifico; e. il Revisore Legale. Art. 5 - Soci 5.1. I Soci si dividono in: - Socio fondatore di diritto È socio fondatore di diritto l Ordine degli Avvocati di Milano nella persona del suo Presidente pro-tempore. - Soci ordinari Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche ed enti che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione per due annualità consecutive è causa di esclusione di diritto dei Soci ordinari dall Assemblea dei Soci. - Soci benemeriti Sono soci benemeriti tutti quei soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole od associate, che abbiano contribuito alla Fondazione con rilevanti attribuzioni di beni materiali od immateriali, beni mobili od immobili ed altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione 3

medesima e suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della Fondazione stessa. 5.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza sull ammissione di nuovi soci. Art. 6 - Assemblea dei soci 6.1 L assemblea dei soci è costituita dal socio fondatore di diritto e dai soci ordinari. 6.2 L assemblea dei soci ha i seguenti compiti: a. nomina e revoca due componenti del Consiglio di Amministrazione; b. esprime pareri in merito alle modifiche dello statuto, al bilancio e su ogni argomento sottopostole dal Consiglio di Amministrazione; c. nomina e revoca il Revisore Legale; d. indica l Ente al quale, ai sensi dell articolo 15, comma 2, dovra essere devoluto il patrimonio della Fondazione. 6.3 L Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. 6.4 L Assemblea è convocata mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevuta, inviata almeno quindici giorni prima della riunione, con l indicazione dell ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante PEC, telegramma o per telefax con un preavviso di sole 48 ore. 6.5 L Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione dell Assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di convocazione. 6.6 A ciascun socio spetta un voto. 6.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 4

6.8 I soci enti o persone giuridiche sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da persona dallo stesso designata. Art. 7 - Consiglio di Amministrazione 7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri: quattro nominati dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano, scelti tra i componenti pro-tempore il Consiglio stesso; due nominati dall Assemblea dei soci; quale membro di diritto, il Presidente pro-tempore del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano con funzione di Presidente. 7.2 La perdita della carica di Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano è causa automatica di decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Allo stesso modo, la perdita della carica di componente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano è causa automatica di decadenza dalla qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 7.3 Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano e quindi la nomina e la decadenza di quest ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la decadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell Ordine. 7.4 In ogni momento all Assemblea dei soci della Fondazione spetta il diritto di revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 7.5 In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione coopterà altri membri in sostituzione provvisoria dei membri mancanti e: convocherà al più presto l Assemblea dei soci per la nomina dei sostituti, qualora vengano meno consiglieri espressi dall Assemblea dei soci, oppure 5

inviterà al più presto il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano alla nomina dei sostituti dei consiglieri dallo stesso espresso. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. 7.6 Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l intero Consiglio si intenderà decaduto. Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: poteri e funzionamento 8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio, su convocazione del Presidente. Inoltre, sarà convocato con cadenza trimestrale e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità ovvero ne abbiano fatta richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. 8.2 Il Consiglio di Amministrazione : a. approva il bilancio di esercizio; b. approva le modifiche statutarie; c. attribuisce la qualità di socio ordinario o benemerito successivamente all atto della Fondazione; d. dispone l espulsione di un socio con delibera motivata, ove ricorrano gravi motivi; e. nomina il Comitato tecnico-scientifico; f. sottopone all Assemblea dei soci una relazione annuale sull attività svolta con copia del bilancio di esercizio; g. ha ogni potere per l amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo. 8.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 8.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. 6

8.5 Spetta al Consiglio di Amministrazione emettere eventuali regolamenti, anche per settori di attività, per il funzionamento operativo della Fondazione. 8.6 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire commissioni e comitati per il perseguimento delle finalità istituzionali, determinandone composizione e regole di funzionamento. Art. 9 Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere 9.1 Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente pro-tempore del Consiglio dell Ordine degli Avvocati. 9.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia l Assemblea e cura l esecuzione degli atti deliberati. 9.3 In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente è scelto dal Presidente all interno dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 9.4 Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione all interno dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, assiste il Presidente nella preparazione e nell esecuzione delle delibere, cura la tenuta dei libri sociali. Art. 10 Direttore 10.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell opera di un Direttore della Fondazione. 10.2 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le 7

attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione. Art. 11 Revisore Legale 11.1 La vigilanza contabile ed amministrativa sull andamento della Fondazione è esercitata, ove obbligatoriamente previsto dalla legge, da un Revisore Legale, scelto dall Assemblea tra gli iscritti all albo dei revisori legali, al quale verranno affidate la funzione di controllo di gestione e di revisione legale dei conti. 11.2 Il Revisore Legale rimane in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano e quindi la nomina e la decadenza di quest ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la decadenza del Revisore Legale della Fondazione. 11.3 Il Revisore Legale partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza. Art. 12 Comitato tecnico-scientifico 12.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Comitato tecnico-scientifico. 12.2 Il Comitato tecnico-scientifico si compone di un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra persone dotate di requisiti di professionalità o specifica competenza scientifica in materia giuridica, quali avvocati, magistrati, docenti universitari, e la sua durata coincide con quella del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano. 12.3 Il Comitato tecnico-scientifico è un organo consultivo che formula proposte e pareri non vincolanti in merito alle attività culturali e formative della Fondazione. Art. 13 Bilancio 13.1 L esercizio finanziario coincide con l anno solare. 8

13.2 Il bilancio di esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni, e comunque non oltre 180 giorni, dalla chiusura dell esercizio. 13.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell ente e il risultato economico dell esercizio. Il bilancio deve essere redatto secondo i principi e gli schemi previsti dagli artt. 2423 e ss. del codice civile, ove compatibili, tenendo conto della peculiarità della Fondazione. Art. 14 Utili della gestione 14.1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonchè le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. 14.2 E fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Art. 15 Scioglimento ed estinzione 15.1 La Fondazione si estingue: a. quando il patrimonio è diventato insufficiente agli scopi; b. per delibera dell Assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto, purché vi sia il parere conforme del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano; c. per le altre cause previste dall art. 27 del codice civile. 15.2 In caso di scioglimento ed estinzione, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, 9

comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 16 Norme finali 15.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo II, del codice civile. 10