SCHEDA SINTETICA ARTICOL0 68 - Obbligo di frequenza di attivita' formative - ARTICOLO 69 - Istruzione e formazione tecnica superiore - Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" SCOPO E OBIETTIVO Gli articoli 68 e 69 s inseriscono all interno della legge 17 maggio 1999, n. 144 che delega il governo a riordinare gli incentivi riservati all occupazione, la normativa che disciplina l INAIL e le disposizioni degli enti previdenziali. L articolo 68 prevede l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta': Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato. Lo scopo e l obiettivo è quello di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione. L'articolo n. 69 della legge n 144 del maggio 1999 istituisce nell ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), parallelamente al sistema dei diplomi universitari e dei corsi di formazione professionale regionali, i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore denominati IFTS. Gli obiettivi del nuovo sistema della Formazione tecnico-professionale Superiore Integrata possono essere così suddivisi: - l'aumento dell'occupazione e il riequilibrio territoriale; - il sostegno alle politiche di pari opportunità e alla promozione umana e professionale delle nuove generazioni; - la promozione di una economia della conoscenza; - la riqualificazione del mondo del lavoro; La finalità dei corsi IFTS è, quella di formare quadri intermedi quali: tecnici, professionisti
d'azienda, operatori qualificati, rapidamente inseribili nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, nelle professioni, in un sistema in linea con gli standard europei e di riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati. SOGGETTI DESTINATARI I Corsi IFTS sono destinati a giovani e ad adulti, occupati e disoccupati, che, dopo il conseguimento del diploma, intendono qualificarsi e specializzarsi. Al termine dei corsi viene rilasciato un certificato di specializzazione valido su tutto il territorio nazionale. È possibile ottenere anche il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti per coloro che intendessero successivamente continuare gli studi all'università. BENEFICI Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n 144, è articolato in "percorsi" e garantiscono la formazione di figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli Enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale. REQUISITI PER ACCEDERE AI BENEFICI Per accedere ai corsi, aperti a giovani ed adulti occupati e non, è di norma richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore. In alternativa ed in taluni casi, può essere ritenuto valido il possesso di competenze specifiche acquisite direttamente sul lavoro e che in ogni caso dovranno essere accertate prima dell'iscrizione. L'importante è che chi non possiede il diploma di scuola media superiore non è necessariamente escluso dai corsi IFTS.. Ai fini dell'accesso ai percorsi dell' IFTS l'accreditamento delle competenze consiste nella attestazione delle capacità acquisite, anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del percorso individuale.
SOGGETTI EROGATORI Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definite le condizioni di accesso ai corsi dell'ifts per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, i diversi percorsi dell'ifts, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono, altresì, definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'ifts d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e le parti sociali attraverso l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'ifts concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196, e imprese associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale. I corsi sono progettati e realizzati da università, da centri di formazione professionale, da scuole superiori e da aziende, associati tra loro.
DOMANDE FREQUENTI 1. Cosa s intende per credito formativo? Per credito formativo, acquisito nei percorsi di cui al presente decreto, si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'ifts come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, secondo i criteri generali definiti nelle linee guida di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n.144 del 1999. 4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo da parte delle Accademie, gli Istituti e i Conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 si applicano le norme contenute nell'articolo 2, comma 8, lettera f) della legge medesima secondo i criteri generali di cui al precedente comma 3. 2. Cosa viene rilasciato al termine del percorso formativo IFTS? Al termine di un corso IFTS le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano rilasciano, agli aventi titolo, il certificato di specializzazione tecnica superiore valido in ambito nazionale, con il quale sono attestate le competenze acquisite secondo il modello predisposto dal comitato nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, approvato dalla Conferenza Unificata. Le Regioni possono, altresì, rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996, valido anche ai fini dell'iscrizione al centro per l'impiego, redatto secondo il modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1996. Nel certificato verranno indicati i crediti formativi acquisiti, spendibili in ogni momento da coloro che volessero continuare gli studi. Tutti coloro che seguiranno i corsi potranno conseguire la qualifica di tecnico superiore specializzato.
RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI COLLEGAMENTO Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 - ; Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,- Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di trento e bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza stato - città ed autonomie locali. Ecologia - ; Legge 24 giugno 1997, n.196, - Norme in materia di promozione dell'occupazione - Legge 18 dicembre 1997, n.440 - Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi - Legge 21 dicembre 1999, n. 508- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati