GIORNATA DELLA TRASPARENZA. Prato, 20 novembre 2014

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GIORNATA DELLA TRASPARENZA 1 Prato, 20 novembre 2014

Le origini ---- Trasparenza e partecipazione del cittadino: nascono funzione di ascolto / diritto all ascolto (il cittadino attivo ) Legge 241/1990 sull accesso agli atti URP - D. lgs. 29/1993 Lotta al burocratese (ministro Cassese 1993-94) Legge 150/2000 Direttive Customer Satisfaction e Qualità 2004 e 2005 D.l. 150/2009 (Riforma Brunetta: performance-trasparenza ) Legge anticorruzione 190/2012 Legge su Trasparenza 33/2013 e accesso civico 2

La prevenzione della corruzione Nella G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge interviene sostanzialmente su due fronti: detta misure intese a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella P.A.; introduce nel codice penale modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. 3

Contesto normativo Legge 6 novembre 2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ; Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; Piano Nazione Anticorruzione (P.N.A.), proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall A.N.A.C., quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72/2013 dell'11 settembre 2013. 4

Piano Triennale della Trasparenza e dell Integrità Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Piano della Performance Codice di comportamento Il Piano Triennale della Trasparenza e dell Integrità (P.T.T.I.) definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Entrambi i piani devono essere aggiornati il 31 gennaio di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere adottato il Piano della Performance. Gli obiettivi del PTTI devono essere coordinati con gli obiettivi programmati per la valutazione della performance. Il Codice di Comportamento assicura la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell interesse pubblico. 5

Il quadro di riferimento Piano della performance Programma per la trasparenza e l integrità Codice di comportamento Piano triennale di prevenzione della corruzione 6

Finalità della trasparenza Favorire la prevenzione della corruzione Attivare un nuovo tipo di controllo sociale (accesso civico) Sostenere il miglioramento delle performances Migliorare l accountability dei manager pubblici Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra P.A. e cittadini 7

DEFINIZIONE TRASPARENZA Accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 8

Il decreto legislativo 33/2013 Riordino in un unico corpo normativo delle disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle P.A. Integrazione e Modificazione del quadro normativo, anche in coerenza con la disciplina introdotta dalla L.190/2012 Definizione di ruoli, responsabilità e processi in capo alle P.A. ed agli organi di controllo 9

Strumenti TECNOLOGIE ICT Pc Formati digitali Siti web Reti telematiche Il sito istituzionale dell Ente è il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto all azione amministrativa www.po.camcom.it 10

ACCESSO CIVICO (art. 5 D. Lgs. 33/2013) Chiunque, senza necessità di motivare la richiesta, ha diritto di richiedere la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti obbligatori. La richiesta viene indirizzata al Responsabile della Trasparenza che si pronuncia sulla stessa. trasparenza@po.camcom.it Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale. Entro 30 giorni l amministrazione procede alla pubblicazione nel sito del documento/informazione/dato mancante e lo trasmette al richiedente. Silvia Borri è il Responsabile della Trasparenza della Camera di Commercio di Prato. 11

Limiti alla trasparenza (art. 4) La trasparenza è un valore strumentale al raggiungimento di fini di rango superiore: realizza il controllo democratico su responsabilità, buon andamento e imparzialità delle amministrazioni. I soggetti chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione non possono comunque «rendere [ ] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione» (art. 4, comma 4, d.lgs. n. 33/2013) Occorre pertanto -selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti; -verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l oscuramento di determinate informazioni; -sottrarre all indicizzazione i dati sensibili e giudiziari (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 33/2013). 12

Limiti alla trasparenza (art. 4) Contemperamento dell obbligo di diffusione dei dati e delle informazioni con l esigenza di preservare la protezione dei dati sensibili. Necessario bilanciamento. 13

Bilanciamento Il punto di partenza è che la trasparenza è il vero antidoto alla corruzione, ha spiegato Cantone. Ma immettere on line, sui siti istituzionali degli enti, troppi dati con un eccesso di trasparenza rischia di determinare una opacità per confusione, come l ha definita Soro, insistendo invece sulla necessità di una trasparenza democratica e non demagogica. 14

Linee Guida Garante Privacy Deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» 15

Linee Guida Garante Privacy (per finalità di trasparenza) Dato personale è qualunque informazione idonea a identificare, anche indirettamente, «PERSONE FISICHE». Diffusione di dati personali consiste nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I soggetti pubblici possono diffondere dati personali (comuni) solo quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge. 16

Linee Guida Garante Privacy (per finalità di trasparenza) E sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati sensibili (idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) e giudiziari possono essere diffusi solo nel caso in cui sia previsto da espressa disposizione di legge e se indispensabili a raggiungere la finalità della pubblicazione. 17

Linee Guida Garante Privacy (per finalità di trasparenza) 18

Linee Guida Garante Privacy (per finalità di trasparenza) SELEZIONE DEI DATI I dati personali che esulano dalle finalità di trasparenza non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione on line. Oscuramento delle informazioni che risultano ECCEDENTI O NON PERTINENTI Accorgimenti tecnici volti ad evitare la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo 19

La sezione del sito amministrazione trasparente Ciascuna Pubblica Amministrazione deve avere una sezione del sito denominata Amministrazione Trasparente, ed il contenuto della sezione è definito dallo stesso decreto legislativo 33/2013 (ulteriormente dettagliato dalla CIVIT). Scopo MAGGIORE UNIFORMITA DEI SITI PER FACILITARE IL REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI E LA CONFRONTABILITA DELLE STESSE 20

Il sito della Camera di Commercio di Prato 21

Amministrazione trasparente: i principali contenuti Programma triennale per la trasparenza e l integrità (da aggiornare annualmente) Piano e Relazione della performance (art. 10, L. 150/2009) Nominativi e curriculum vitae dei componenti dell OIV Curriculum e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, di incarichi di collaborazione / di consulenza Curriculum di titolari di posizioni organizzative (in formato europeo),estremi dell atto di conferimento dell incarico, compensi relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle componenti legate alla valutazione del risultato (Art. 15) Informazioni concernenti l organizzazione dell Ente: organigramma,elenco dei numeri di telefono e delle caselle mail istituzionali / pec(art. 13) (...) 22

Programma trasparenza Delibera Giunta Camerale n. 8/14 del 28/01/2014 effettua una ricognizione degli obblighi informativi definisce le azioni per il triennio di riferimento ed i relativi indicatori di performance individua le strutture responsabili della pubblicazione e dell aggiornamento dei dati sul sito internet definisce le tempistiche e le modalità di pubblicazione dei dati dispone le misure di monitoraggio e vigilanza sull attuazione degli obblighi di trasparenza Processo partecipativo 23

Autorità Nazionale Anticorruzione Esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione della corruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa. www.anticorruzione.it 24

Ruolo OIV (art. 44) Compiti degli organismi indipendenti di valutazione L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'oiv, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 25

Responsabile per la trasparenza (art. 43) Svolge stabilmente un attività di controllo sull adempimento da parte dell amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all OIV, all Anac e, nei casi più gravi, all ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Aggiorna il Programma Triennale per la trasparenza e l integrità. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell accesso civico, con obbligo di segnalare i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all ufficio di disciplina per eventuale procedimento disciplinare, al vertice politico dell amministrazione e all OIV. 26

Sanzioni L A.N.AC. controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 27

Sanzioni In relazione alla loro gravità, l A.N.AC. segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L A.N.AC. segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corti dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 28

Sanzioni L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 29

ma anche la violazione della privacy comporta delle sanzioni Nel 2009 è stata introdotto nel Codice l art. 162, comma 2- bis in base al quale, in caso di violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati, è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa da 10.000 a 120.000 euro. 30

L impresa eroica Al grande sforzo organizzativo richiesto non corrisponde alcuna risorsa aggiuntiva 31