REGOLAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA

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REGOLAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA Adottato con delibera C.C. n. 122 del 25.10.1974 ad oggetto: Assistenza scolastica - Regolamento comunale Modificato con delibera C.C. n. 88 del 03.08.1988 ad oggetto: Regolamento Comunale di assistenza scolastica: modifica art. 5

Art. 1 L Amministrazione Comunale di Sarzana vista la legge regionale 2 Settembre 1974 n. 31, recante norme in materia di assistenza scolastica e delega delle relative funzioni amministrative e le vigenti disposizioni legislative in essa richiamate, fissa criteri e modalità di erogazione dei servizi previsti dall art. 2 della legge, nell ambito delle funzioni amministrative delegate al Comune. Art. 2 L Amministrazione Comunale interviene con propri stanziamenti ad integrazione degli stanziamenti regionali per l erogazione dei servizi di cui alla legge regionale richiamata all art. 1, e con riferimento alle priorità in essa fissate, secondo le modalità ed i criteri del presente regolamento e nei limiti di disponibilità da verificarsi annualmente in sede di bilancio di previsione, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38. Art. 3 Per le scuole materne private il trattamento educativo equipollente di cui al comma secondo dell art. 1 della legge regionale 2 Settembre 1974 n. 31 si intende riferito a quanto previsto dalle disposizioni legislative in esso richiamate, con particolare riguardo agli artt. 4 e 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 444 e del paragrafo nove, parte seconda, del D.P.R. 10 Settembre 1969 n. 647. Art. 4 Gli interventi previsti dalla legge regionale 2 Settembre 1974 n. 31 sono erogati alle scuole dell obbligo autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato che assolvano ad oggettive necessità di scolarizzazione nel limite di servizi. 2

SERVIZIO DI TRASPORTO Art. 5 Il servizio di trasporto è attuato a favore degli alunni della scuola materna statale e dell obbligo provenienti da località e frazioni diverse da quelle ove ha sede la scuola frequentata, semprechè sussistano o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi di pubblico trasporto, obiettive difficoltà di accesso alla scuola. In particolare si fissa il limite minimo di distanza per usufruire del servizio come segue: a) scuola materna statale comunale mt. 250; b) scuola elementare mt. 500; c) scuola media inferiore mt. 1000; Il trasporto non viene assicurato, attraverso i mezzi comunali, ai ragazzi delle scuole elementari e medie che risiedono in località, frazioni o strade servite da mezzi ATC o che comunque, per poterli utilizzare, abbiano a percorrere distanze inferiori a 500 metri, in tali casi il trasporto viene assicurato mediante i mezzi ATC. Per i singoli casi il trasporto comporterebbe percorrenze su strade a rischio, l Amministrazione Comunale potrà valutare forme diverse per garantire il servizio. Le distanze soprafissate possono subire variazioni in relazione ad oggettive difficoltà di traffico e con riferimento all età degli alunni. Art. 6 Il sevizio di trasporto è effettuato dal Comune mediante: a) autobus di linea del Consorzio Trasporti Extraurbani; b) scuolabus; Gli alunni delle scuole materne statali e comunali sono trasportati esclusivamente per mezzo di scuolabus con personale di assistenza a bordo, secondo le vigenti disposizioni. 3

Art. 7 Gli alunni trasportati usufruiscono della polizza assicurativa obbligatoria per i mezzi adibiti al trasporto di terzi. Nel percorso dall abitazione alla fermata dell automezzo, con particolare riferimento ai frequentanti la scuola dell obbligo, gli alunni sono coperti assicurativamente. Gli alunni della scuola elementare sono assicurati tramite apposita polizza, contratta attraverso la scuola, che li copre nell ora precedente e seguente l inizio e la fine delle lezioni. Art. 8 Per gli alunni della scuola dell obbligo possono essere fissati, a cura dell Amministrazione Comunale, punti di raccolta contraddistinti da apposita segnaletica stradale. Art. 9 L Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, forma gli elenchi degli aventi diritto al trasporto gratuito sulla base degli iscritti alle singole scuole e coi criteri di cui al precedente art. 5. Art. 10 Per le scuole materne private che assicurano un trattamento educativo equipollente a quello delle scuole materne statali, e comunali e che effettuano il servizio di trasporto degli alunni, l Amministrazione Comunale interviene nei limiti di cui agli artt. 5-6 e 7 del presente regolamento. Art. 11 Gli organi di direzione delle scuole materne private trasmettono, all Amministrazione Comunale entro e non oltre il 15 Settembre di ogni anno, l elenco degli iscritti che saranno trasportati 4

nell anno scolastico che va ad incominciare, corredato delle distanze metriche tra abitazione e scuola e della previsione di spesa. L Amministrazione Comunale, sentita l apposita Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, fissa, entro il 30 ottobre, modalità e limiti dell intervento. Art. 12 Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli organi di direzione delle scuole materne private presentano alla Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario del servizio per l anno scolastico trascorso e riferiscono con relazione scritta sull andamento e gli effetti del servizio. Art. 13 L Amministrazione Comunale, sentita l apposita Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, ha facoltà, nel corso dell anno scolastico, qualora ne ravveda la necessità, di effettuare controlli sull erogazione del servizio. REFEZIONE Art. 14 Il servizio di refezione viene erogato agli alunni della scuola materna statale e comunale e agli alunni della scuola dell obbligo che si trattengono nelle sedi scolastiche in attuazione del tempo pieno o del doposcuola, in relazione a difficoltà di rientro alla propria abitazione, nonchè agli alunni di condizioni economiche disagiate. Sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, 1 Amministrazione Comunale stabilisce annualmente, in concomitanza con l apertura delle scuole, un prezzo politico a carico delle famiglie per il servizio di refezione. La refezione è gratuita per gli alunni di condizioni economiche disagiate. 5

Le condizioni economiche disagiate di cui al comma precedente, sono fissate entro il limite massimo di lire 1.950.000 annue di reddito lordo familiare. Il limite di cui al comma precedente è aumentato di lire 240.000 per ciascuno dei figli oltre il primo iscritto a frequentare ogni ordine e grado di scuola. L Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, può aumentare annualmente il limite di reddito massimo fissato avendo come punto di riferimento l indice nazionale di aumento del costo della vita pubblicato dall Istituto Centrale di Statistica. Art. 15 Il servizio di refezione viene erogato direttamente dal Comune. Per le scuole materne statali e comunali l organizzazione del servizio fa capo ad ogni singolo plesso ed il servizio è comunque garantito per tutte le sezioni. Art. 16 I genitori che intendono far accedere i propri figli alla refezione presentano domanda in carta semplice all Amministrazione Comunale tramite i competenti uffici scolastici corredandola dello stato di famiglia in carta semplice. La dichiarazione di reddito di cui al precedente art. 44 e resa dal richiedente che ne assume la responsabilità. L Amministrazione Comunale ha facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione avvalendosi a tale scopo della collaborazione dei competenti uffici comunali. Art. 17 Per le scuole materne private che assicurano un trattamento educativo equipollertte a quello delle scuole materne comunali e statali e che effettuano il servizio di refezione per gli alunni in modo analogo alle scuole materne statali e comunali, l Amministrazione Comunale interviene nei limiti di cui all art. 14 del presente Regolamento, previo accordo sul prezzo politico a carico delle famiglie che deve essere pari a quello fissato per le scuole materne statali e comunali, erogando 6

preferibilmente servizi. Art. 18 Gli organi di direzione delle scuole materne private trasmettono all Amministrazione Comunale, entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, l elenco degli iscritti che usufruiscono del servizio di refezione per l anno scolastico che va ad incominciare, corredato della previsione di spesa. L Amministrazione Comunale, sentita l apposita Commissione Consiliare di cui al successivo art. 38, fissa, entro il 30 Ottobre, modalità e limiti dell intervento per l anno in corso. Art. 19 Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli organi di direzione delle scuole materne private presentano all Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario del servizio per l anno scolastico trascorso e riferiscono con relazione scritta sull andamento e gli effetti del servizio. Art. 20 L Amministrazione Comunale, sentita l apposita commissione consultiva di cui al successivo art. 38, ha facoltà, nel corso dell anno scolastico, qualora ne ravveda la necessità, di effettuare controlli sull erogazione del servizio. BUONI LIBRO E MATERIALE DIDATTICO DI USO COLLETTIVO Art. 21 L Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, provvede, entro il 20 Settembre di ogni anno, alla ripartizione tra le singole scuole dei fondi disponibili per l acquisto dei libri di testo o, in alternativa, di materiale didattico di uso collettivo, in base ai criteri di cui al successivo art. 24 e al numero degli alunni frequentanti il precedente anno 7

scolastico, avvalendosi a tal fine degli organi previsti dalla legge 30 luglio 1973 n. 477 e successivi decreti delegati. Art. 22 L utilizzo del 25% previsto dall art. 2 comma quinto della legge regionale 2 Settembre 1974 n. 31 per l acquisto di materiale didattico di uso collettivo deve avvenire, nei limiti delle disponibilità, conformemente alle decisioni del Collegio dei docenti, sentito il Consiglio di classe. L uso di strumenti didattici collettivi è da intendersi comunque almeno parzialmente alternativo e non meramente aggiuntivo agli strumenti individuali, al fine di favorire la sperimentazione didattica e la progressiva realizzazione della scuola a tempo pieno. Art. 23 L importo dei buoni libro è fissato in 20.000 per gli alunni della prima classe e in 10.000 per gli alunni delle classi successive. L Amministrazione Comunale sentito il parere della Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, può modificare gli importi di cui al comma precedente. Art. 24 Usufruiscono del buono libro gli alunni appartenenti a famiglie il cui reddito annuo lordo non supera l importo di lire 2.400.000, aumentato di 240.000 per ciascuno dei figli oltre il primo che frequenti ogni ordine e grado di scuola. L Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, può aumentare annualmente il limite di reddito massimo fissato avendo come punto di riferimento l indice nazionale di aumento del costo della vita pubblicato dall Istituto Centrale di Statistica. Art. 25 I genitori che intendono richiedere i buoni libro per i figli presentano domanda, corredata dallo stato 8

di famiglia, in carta semplice agli organi collegiali di governo della scuola di cui alla legge 30 luglio 1973, entro il 15 settembre di ciascun anno per anno scolastico successivo, dichiarando sotto la loro responsabilità il reddito annuo lordo del nucleo familiare. Gli organi collegiali di governo della scuola hanno facoltà di richiedere all Amministrazione Comunale, la quale si avvarrà a tale scopo della collaborazione dei competenti uffici comunali, di controllare la veridicità della dichiarazione del reddito. Art. 26 Ogni anno, entro e non oltre il 30 ottobre, il Consiglio di Istituto, sentiti i consigli di classe, presenta all Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario delle somme erogate per buoni libro e per strumenti didattici di uso collettivo, corredato da1l elenco nominativo degli alunni che hanno usufruito dei buoni e della distinta dei singoli importi assegnati; riferisce con relazione scritta sugli effetti del servizio prestato; ha facoltà di proporre modifiche e suggerimenti. Art. 27 E facoltà dell Amministrazione Comunale, di comune accordo con gli organi di governo della scuola, convocare, nel corso dell anno scolastico, i genitori degli alunni che usufruiscono dei servizi di cui al presente regolamento per ascoltarne pareri e suggerimenti sulla erogazione. Tale facoltà è da intendersi estesa, previo accordo con gli organi di direzione delle scuole materne private, anche ai genitori i cui figli frequentano tale tipo di scuola alla quale siano erogati servizi da parte dell Amministrazione Comunale. CORSI PER LAVORATORI Art. 28 L Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, concede contributi per l acquisto di libri o, in alternativa, di materiale didattico di uso collettivo a 9

favore dei frequentanti corsi per lavoratori organizzati dalla competente autorità scolastica, diretti al conseguimento, nell ambito dei relativi istituti contrattuali, del diploma di scuola media inferiore e dei corsi di recupero scolastico per adulti, in base ai criteri di cui al successivo art. 30 e al numero degli iscritti ai vari corsi, assegnando i contributi all organo scolastico responsabile dei corsi. Art. 29 L acquisto del materiale didattico di uso collettivo deve avvenire, nei limiti degli stanziamenti previsti, conformemente alle decisioni dell organo scolastico responsabile dei corsi. L uso di strumenti didattici collettivi è da intendersi comunque parzialmente sostitutivo e non meramente aggiuntivo agli strumenti individuali, al fine di favorire la sperimentazione didattica. Art. 30 L importo dei contributi è fissato nel limite massimo rispettivamente di. 20.000 per i lavoratori frequentanti la prima classe e di. 10.000 per i lavoratori frequentanti le classi successive, disponenti dei requisiti di cui al successivo art. 31 del presente regolamento. L Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, può modificare annualmente gli importi di cui al comma precedente. Art. 31 Usufruiscono del contributo i lavoratori partecipanti ai corsi il cui reddito annuo lordo familiare non superi l importo di. 2.400.000, aumentato di. 240.000 per ciascuno dei figli oltre il primo che frequenti ogni ordine e grado di scuola. Art. 32 I lavoratori che intendono accedere al contributo per l acquisto di libri devono presentare domanda in carta semplice, allegando lo stato di famiglia, all organo scolastico responsabile dei corsi entro il 15 settembre di ogni anno per l anno scolastico successivo, dichiarando sotto la propria 10

responsabilità il reddito annuo lordo del nucleo familiare. L organo scolastico responsabile dei corsi ha facoltà di richiedere all Amministrazione Comunale, la quale si avverrà a tale scopo della collaborazione dei competenti uffici comunali, il controllo della veridicità della dichiarazione di reddito. Art. 33 Ogni anno, entro e non oltre il 30 ottobre, l organo scolastico responsabile dei corsi per lavoratori e dei corsi di recupero scolastico per adulti presenta all Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario delle spese effettuate per i buoni libro e per gli strumenti didattici di uso collettivo, corredato dell elenco nominativo di coloro che hanno usufruito dei contributi e della distinta dei singoli importi assegnati; riferisce con relazione scritta sugli effetti del servizio; ha facoltà di proporre modifiche e suggerimenti. Art. 34 L Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38, provvede, entro il 30 settembre di ogni anno per l anno scolastico successivo alla suddivisione dei contributi assegnati dalla regione per l espletamento dei compiti istituzionali di assistenza scolastica spettanti ai Patronati Scolastici e alle Casse Scolastiche. Il riparto dei fondi assegnati agli enti di cui al precedente comma viene effettuato in base al numero degli alunni frequentanti le singole scuole. Art. 35 I contributi messi a disposizione degli enti di cui all art. 34 sono prevalentemente utilizzati per i corsi di sostegno e di recupero scolastico. Art. 36 Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno i Patronati Scolastici e le Casse scolastiche presentano 11

all Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario delle spese sostenute per l espletamento dei compiti istituzionali di assistenza scolastica, corredato dell elenco nominativo degli alunni che hanno usufruito di prestazioni e servizi; riferiscono con relazione scritta sugli effetti dei servizi erogati; hanno facoltà di proporre suggerimenti. Art. 37 Ogni anno, entro il 30 novembre, la Giunta Municipale provvede a trasmettere, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 38 e previo riferimento al consiglio comunale, alla giunta regionale una relazione documentata sulle attività svolte nell esercizio delle funzioni delegate per il decorso anno scolastico nonché il rendiconto dell impiego dei fondi assegnati. COMMISSIONE CONSULTIVA Art. 38 Per l espletamento dei compiti di consultazione di cui presente regolamento è costituita con provvedimento del Sindaco apposita Commissione composta come segue: 1. Sindaco o per delega Assessore alla Pubblica Istruzione come Presidente; 2. n. 3 consiglieri comunali di cui uno di minoranza nominati dal Consiglio Comunale; 3. n. 2 rappresentanti dei sindacati nominati dalla Federazione C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.; 4. n. 2 rappresentanti dei Comitati di Zona nominati dai Presidenti dei Comitati di Zona appositamente riuniti; 5. n. 1 rappresentante personale docente scolastico nominati (in secondo grado) dai rappresentanti dei collegi dei docenti del circolo didattico e delle due scuole medie; 6. Responsabile ufficio Pubblica Istruzione del Comune, con funzione di segretario; Art. 39 La Commissione Consultiva dura in carica quanto il Consiglio Comunale. 12

I membri sono rieleggibili. Art. 40 La Commissione Consultiva è convocata su iniziativa del Sindaco o dell Assessore delegato o su richiesta della maggioranza dei membri della stessa commissione. La convocazione è obbligatoria almeno una volta l anno, durante il mese di settembre. Art. 41 La Commissione Consultiva, oltre i compiti specifici di cui al presente regolamento, ha facoltà di esprimere pareri e di proporre suggerimenti all Amministrazione Comunale sull erogazione del servizio di assistenza scolastica nel suo complesso. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. All erogazione del servizio di refezione si provvede mediante concessione di contributi al Patronato Scolastico il quale effettua il servizio in base ai criteri fissati dal presente regolamento fino al giorno di esecutività della deliberazione di assunzione diretta del servizio medesimo da parte del Comune. 2. A tale data, previo accordo con il Patronato Scolastico il personale alle dipendenze del suddetto ente viene assunto alle dipendenze dell Amministrazione Comunale e tutte le suppellettili andranno a far parte del patrimonio del Comune. 3. Per l anno scolastico 1974-1975 il prezzo politico della refezione è fissato n.. mensili. 4. Fino alla data di assunzione diretta del servizio di refezione da parte del Comune entro e non oltre il 30 giugno il Patronato Scolastico presenta all Amministrazione Comunale il rendiconto finanziario delle spese sostenute per l espletamento del servizio di refezione, corredato dell elenco nominativo degli alunni che hanno usufruito del servizio; riferisce con relazione scritta sugli effetti del servizio erogato; ha facoltà di proporre modifiche e suggerimenti. 13

5. L Amministrazione Comunale, sentita l apposita Commissione consultiva di cui all art. 38, ha facoltà, nel corso dell anno scolastico, qualora ne intravveda la necessità, di effettuare controlli sull erogazione del servizio da parte del Patronato Scolastico. 6. Fino a quando non entreranno in funzione gli organi collegiali di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477 e successivi decreti delegati, e comunque limitatamente all anno scolastico 1974-75, il Comune provvede agli adempimenti d cui all art. 21 tramite le Casse scolastiche. 7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in riferimento al personale, si rinvia alla pianta organica del personale dipendente allegato al regolamento Organico dell Ente, ed alle altre norme e disposizioni in materia. 14

REGOLAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA INDICE Art. 1... pag. 2 Art. 2... pag. 2 Art. 3... pag. 2 Art. 4... pag. 2 SERVIZIO DI TRASPORTO Art. 5... pag. 3 Art. 6... pag. 3 Art. 7... pag. 4 Art. 8... pag. 4 Art. 9... pag. 4 Art. 10... pag. 4 Art. 11... pag. 4 Art. 12... pag. 5 Art. 13... pag. 5 REFEZIONE Art. 14... pag. 5 Art. 15... pag. 6 Art. 16... pag. 6 Art. 17... pag. 6 Art. 18... pag. 7 Art. 19... pag. 7 Art. 20... pag. 7 15

BUONI LIBRO E MATERIALE DIDATTICO DI USO COLLETTIVO Art. 21... pag. 7 Art. 22... Art. 23... pag. 8 Art. 24... pag. 8 Art. 25... pag. 8 Art. 26... pag. 9 Art. 27... pag. 9 pag. CORSI PER LAVORATORI Art. 28... pag. 9 Art. 29... pag. 10 Art. 30... pag. 10 Art. 31... pag. 10 Art. 32... pag. 10 Art. 33... pag. 11 Art. 34... pag. 11 Art. 35... pag. 11 Art. 36... pag. 11 Art. 37... pag. 12 COMMISSIONE CONSULTIVA Art. 38... pag. 12 Art. 39... pag. 12 Art. 40... pag. 13 Art. 41... pag. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI... pag. 13 16