CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 SOMMARIO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO CAPDI & LSM N 23 del 30 maggio 2015 Gli emendamenti Capdi al ddl n.1934 proposti al Senato

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S EN AT O D EL LA R EP UB BL IC A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264

236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE POLLEDRI, RIVOLTA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Oggetto : Approvazione del Piano Triennale delle Azioni positive

Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori del Comune di Venezia

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di favorire l educazione al valore del cibo

IL NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

STUDI DI FATTIBILITA E LORO SVILUPPO PROGETTUALE IL CIPE

14880 N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Parte I

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio finanziario 2009

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

XIII Legislatura. Legge 21 dicembre 1999, n.508 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 DELIBERAZIONE 7 luglio 2014, n. 553

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

(Finalità) Art. 2 (Beneficiari)

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ENEL GREEN POWER S.P.A. 8 MAGGIO 2015

Il contributo è finanziato annualmente e le domande devono essere trasmesse entro la data del 31/01 di ogni anno.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

Legge 7 giugno 1999, n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio Art. 1. (Ratifica ed esecuzione)

Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza e per le spese connesse al funzionamento degli organi di governo

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR. INT.SOC. RAPP.IST. DI ASSIST. E BENEF.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 385

A cura di Stefania Vitucci Vice Capo dell Ufficio Legislativo del Ministro per le Politiche Europee

ART. 1 - FINALITA' ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI ART. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

Relazione illustrativa

CITTÀ DI VENTIMIGLIA (PROVINCIA DI IMPERIA)

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 288

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa degli onorevoli D ANNA - VACCARO

COPIA DELL ORIGINALE Deliberazione n COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O. Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Riferimenti normativi e circolari in materia di anticorruzione e trasparenza ALL. 2)

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1240

IX COMMISSIONE PERMANENTE

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2338

INDICE GENERALE. COMMISSIONE D INDAGINE A NORMA DELL ARTICOLO 58 DEL REGOLA- MENTO (richiesta dal deputato Renato Farina)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARRAL, RODEGHIERO, ALBORGHETTI, BALOCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTAN, FRIGERIO, STEFANI, STUCCHI, VASCON

ISTITUZIONE VILLA MONASTERO. Affidamento incarico esterno per l attività di assistenza e consulenza contabile e fiscale fino al

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 527

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie /019 Servizio Anziani - Residenzialità

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DI STANISLAO. Istituzione del servizio di psicologia scolastica

Regolamento Comunale per il Servizio di Economato

PROT. n del 1 LUGLIO 2014

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1739

LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 707 MODIFICHE ED INNOVAZIONI AL VIGENTE TESTO UNICO SULL ORDINAMENTO DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE

Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell 11 aprile 1956

C O M U N E D I C A N E G R A T E. (Provincia di Milano) CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE

7ª COMMISSIONE PERMANENTE

IL DIRETTORE 9963 /RU

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

COMUNE DI POGGIO TORRIANA PROVINCIA DI RIMINI

Senato della Repubblica Commissione Industria, Commercio e Turismo. Audizione su DDL "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (A.S.

Il Fondo di Garanzia per l impiantistica sportiva: una nuova opportunità per lo sport

COMUNITA MONTANA DI VALLE CAMONICA

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Allegato N. 1 delibera n. 7 del 9/12/2003

COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.) BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA ED ALLEGATI

Legge n. 27 del 24 marzo 2012

Articolo 1 Finalità. Articolo 2 Interventi regionali

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 740

SISTEMI NORMATIVI E ISTITUZIONALI NAZIONALI E DELL UNIONE EUROPEA NEL SETTORE TURISTICO E DEI BENI CULTURALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 6408-A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000 (Relatore: FRAU) SUL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 29 settembre 1999 (v. stampato Senato n. 4101) PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO) CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (AMATO)

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 6408-A CON IL MINISTRO DELLE FINANZE (VISCO) E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (TREU) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 settembre 1999 ONOREVOLI COLLEGHI! La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6408 con l applicazione dell articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata. FRAU, Relatore.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 6408-A ALLEGATO La Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci accompagnate dal carnet TIR, ratificata ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 706, è nata con lo scopo di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali, di migliorare le condizioni di trasporto, di semplificare ed armonizzare le formalità amministrative nell ambito dei trasporti internazionali, con particolare riguardo alle frontiere, nella consapevolezza che essa costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della reciproca collaborazione. La Convenzione disciplina quindi i trasporti di merci attraverso una o più frontiere con veicoli stradali, autotreni o contenitori a condizione che una parte del percorso tra l inizio e la fine dell operazione TIR sia effettuato su strada. La crescente importanza e lo sviluppo dei trasporti di merci su strada hanno determinato la necessità di una profonda revisione di tale Convenzione per adeguarla alle mutate esigenze del commercio internazionale e per contrastare le frodi commesse nel settore doganale. Da parte italiana sono state, quindi, presentate, negli opportuni fori, delle proposte di modifica che sono state approvate dal competente gruppo di lavoro operante nell ambito del Comitato trasporti interni della Commissione economica per l Europa (Commission èconomique pour l Europe ECE) delle Nazioni Unite nel giugno del 1997. Gli emendamenti di cui sopra, recepiti in un documento denominato Annesso 2, riguardano, in particolare, la modifica dei seguenti articoli della Convenzione: articolo 6 (emendamento al comma 1 e inserimento dei commi 3, 4 e 5). Si prevede che un autorizzazione ad emettere dei carnet TIR può essere concessa sia alle associazioni che alle persone fisiche che intendono utilizzare tale regime TIR, prevedendo per queste ultime una particolare procedura per l ottenimento dell autorizzazione; articolo 38 (emendamento al comma 2). La modifica del comma 2 prevede di sveltire ed armonizzare le procedure di esclusione di un soggetto dal regime TIR al fine di una migliore prevenzione delle frodi e per coinvolgere l istituenda Commissione esecutiva TIR; articolo 42-bis. La nuova norma contempla la possibilità per gli Stati Parte della Convenzione TIR di introdurre a livello nazionale ulteriori misure di controllo delle procedure doganali previo parere della Commissione esecutiva TIR che valuterà la loro compatibilità con le norme della Convenzione stessa; articoli 58-bis e 58-ter. Si è ritenuto necessario inserire tali nuovi articoli per un migliore collegamento tra il Comitato amministrativo TIR, organo principale già esistente, e la Commissione esecutiva TIR, organo sussidiario, di nuova istituzione, che opererà su delega del Comitato amministrativo nella realizzazione dei compiti che le saranno affidati nel rispetto della Convenzione.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 6408-A Si prevede, inoltre, di emendare i seguenti Annessi alla Convenzione: Annesso 8. La modifica dell Annesso 8 prevede l inserimento dell articolo 1-bis e degli articoli 9, 10, 11, 12 e 13. Tali articoli disciplinano la composizione, la funzione e le norme che regolano la Commissione esecutiva TIR, organo sussidiario di nuova istituzione. Tale Commissione opererà nell ambito del Comitato amministrativo ed avrà compiti di supervisione, di indirizzo e di controllo della gestione TIR nei singoli Paesi, favorendo una uniforme applicazione delle norme tra tutte le Parti contraenti; Annesso 9. L inserimento nella Convenzione TIR dell Annesso 9 si è reso necessario per dare pratica attuazione ai princìpi enunciati nell articolo 6. Nella parte prima dell Annesso 9 vengono dettate le condizioni ed i requisiti minimi che debbono possedere le Associazioni per poter ottenere l autorizzazione delle Parti contraenti al rilascio dei carnets TIR; nella seconda parte sono indicate le condizioni ed i requisiti minimi che debbono possedere le persone fisiche e giuridiche che intendano utilizzare i carnets TIR. Quanto sopra per realizzare una più efficace azione preventiva di contrasto alle frodi. L accettazione degli emendamenti in questione non comporta l adeguamento di norme nazionali esistenti e non contrasta con la vigente legislazione comunitaria; infatti l Unione europea, pur partecipando ai lavori dell ECE, non ha diritto di voto e non può rappresentare gli Stati membri. Le competenti autorità precisano che, a seguito dell accettazione degli emendamenti in questione, il nostro Paese sarà tenuto, al fine di tutelare gli interessi nazionali nel settore, a partecipare con propri funzionari alle varie funzioni che saranno indette dal Comitato trasporti interni dell ECE. Ciò significa che il Ministero delle finanze dovrà poter disporre dei fondi necessari per la liquidazione delle missioni ai propri funzionari. Si rinvia, per la quantificazione dettagliata delle spese alla relazione tecnica che completa la documentazione necessaria per l inizio dell iter di ratifica previsto dal nostro ordinamento.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 6408-A PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) PARERE FAVOREVOLE PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione: sul testo del provvedimento: PARERE FAVOREVOLE fermo restando che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi si intendono posti a carico del Fondo speciale di parte corrente di cui al bilancio triennale 2000-2002.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 6408-A DISEGNO DI LEGGE ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997. ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall articolo 60 della Convenzione base. ART. 3. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in lire 124 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PAGINA BIANCA

DDL13-6408A Lire 500