Tribunale di Bolzano, penale, udienza del 28 gennaio 2005



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Tribunale di Bolzano, penale, udienza del 28 gennaio 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLZANO SEZIONE PENALE in persona del Giudice: Dott.ssa Laura Briganti Vitalini alla pubblica udienza del 28.01.2005 ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel procedimento penale n. 269/04 DIB. contro Os. Da., nato il ( ) a Bo. residente a Sa., Via Ca. n. 4 ove ha eletto domicilio; libero - presente imputato Del delitto previsto dall'art.171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633, lett. d) per avere, nella sua qualità di socio e legale rappresentante della H.S. Distribuzione di Da. Os. &C. S.n.c., detenuto per la vendita e posto in commercio, attraverso il proprio sito internet denominato (...) dei chip per la modifica Playstation 2, grazie ai quali la consolle del computer può leggere i compact disk contenente giochi abusivamente duplicati così come elencati nel verbale di sequestro d.d. 17.05.2002 della Compagnia della Guardia di Finanza di Viterbo, da intendersi ai fini della presente imputazione integralmente richiamata, sistema atto ad eludere, decodificare, rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi, cedendoli a terze persone; In Sa. fino alla data del sequestro. Con la partecipazione al dibattimento del Pubblico Ministero, dei difensori di fiducia dell imputato, Avvocato Gi. To. Del foro di Siracusa e Avvocato Ma. Ma. del foro di Bolzano, nonché del difensore della parte civile So. Co. En. Eu. Li. Avvocato Se. Sp. del foro di Milano. Le parti hanno formulato a chiusura della discussione finale le seguenti; Conclusioni Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell imputato alla pena di mesi 12 di reclusione e 6.000,00 di multa, ridotta per il rito scelto alla pena di mesi 8 di reclusione ed 4.000,00 di multa. Il difensore della parte civile "So. Co. En. Eu. Li." Avvocato Se. Sp. del foro di Milano chiede che il Tribunale voglia: - dichiarare l imputato responsabile del reato a lui ascritto condannandolo alla pena che riterrà opportuna;

- condannare l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile costituita, che si indicano nella misura di almeno 170.000,00; - dichiarare la sentenza esecutiva fra le parti nel capo attinente la condanna civile, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., ovvero concedere una congrua provvisionale ai sensi dell'art. 539 co. 2 c.p.p., da stabilirsi nella misura di almeno 30.000.00.; - in subordine la concessione dell'eventuale sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo del pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno o della provvisionale, ai sensi dell'ari 165 c.p.; - ordinare la confisca e la distruzione del materiale posto sotto sequestro; - disporre l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art 171 ter, n. 4 lett. a) e b); - infine condannare l'imputato al pagamento degli onorari e delle spese di costituzione di parte civile come da nota spese complessivamente 7.769,04. Il difensore dall'imputato: insiste sull'estromissione di parte civile, chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e, in subordine, perché non è stata raggiunta la prova sulla colpevolezza. In ulteriore subordine chiede il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Os. Da. è stato rinviato a giudizio dal P.M. nell'ambito del procedimento n. 2059/02 R.G.N.R. assieme a Ma. Pe. e Ma. Pi e alla prima udienza dibattimentale svoltasi il 10.03.2004 ha formato istanza di giudizio abbreviato. E' stato quindi disposto giudizio abbreviato e si è proceduto alla separazione del processo a lui relativo, con conseguente acquisizione del fascicolo del P.M.. All'udienza successiva il Giudice, accertato in base ad una lettera d.d. 7.10.2003 inviata al P.M. dalla società So. It. S.p.A. - individuata nel decreto di citazione a giudizio quale parte offesa - che in realtà il soggetto passivo del reato doveva identificarsi nella "So. Co. En. It. S.p.A.", in quanto società che commercializza nel nostro paese le Playstation 2, ha dichiarata a norma del combinato disposto degli artt. 178 e 180 c.p.p. la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, disponendo di conseguenza il rinvio del processo e l'effettuazione di tale notifica. All'udienza del 22.09.2004 si è costituita parte civile la società londinese "So. Co. En. Eu. Li." a mezzo del procuratore legale Avv. Se. Sp., provando documentalmente l'avvenuta cessione da parte della casa madre nipponica di una licenza esclusiva che prevede, tra l'altro, il trasferimento dei diritti esclusivi connessi allo sfruttamento economico delle consoles Playstation in un'area geografica comprendente anche il territorio dello stato italiano. Alla stessa udienza l'imputato ha riformulato istanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionandola all acquisizione di una consulenza tecnica in ordine alla funzionalità operativa della console Playstation 2 modificata. Tale istanza è stata accolta e si è disposto il rinvio del processo al fine di permettere il deposito della consulenza tecnica da parte dell imputato nonché il deposito della traduzione in lingua italiana dell attestazione relativa alla cessione della licenza d uso a favore della parte civile. All udienza del gennaio 2005 le parti, che nel frattempo avevano provveduto al deposito della documentazione indicata, hanno concluso come sopra riportato. ACCERTATO IN FATTO

In base alla documentazione esistente nel fascicolo del P.M. la vicenda che ha portato al sequestro del materiale rinvenuto presso la società H.S. Di. di Os. Da. & C. S.n.c. può essere così ricostruita. In data 27 marzo 2002 Ma. Pa., titolare di un attività commerciale di vendita di videogiochi e di consoles sita in Vi., presentò alla Guardia di Finanza di tale città un esposto nel quale denunciava la crescente diffusione di sistemi in grado di modificare la console Playstation 2 al fine di permettere l utilizzo di giochi masterizzati. Il Ma. Pa. Esponeva di essere stato destinatario di esplicite richieste da parte di suoi clienti relative alla possibilità di adottare tali modifiche e che il ricorso a giochi non originali aveva comportato la mancata vendita dei programmi originali in vendita presso la sua attività. Lo stesso Ma. Pa. Indicava nell esposto due siti internet che offrivano il materiale necessario o l esecuzione diretta della modifica della Playstation 2, e precisamente i siti (...) e (...) (vedi il verbale di ricezione di esposto orale d.d. 27.03.2002). La Guardia di Finanza, prendendo spunto dalle indicazioni fornite da Ma. Pa., effettuò degli accertamenti nei confronti dei siti indicati e verificò che in effetti, sulle rispettive pagine web, venivano offerte in vendita modifiche per console idonee a consentire l utilizzo di compact disc masterizzati. I finanzieri chiesero quindi al magistrato inquirente l emissione di un decreto di perquisizione locale nei confronti di Os. Da., amministratore della H.S. Di. di Os. Da. & C. S.n.c., poiché in sito internet allo stesso intestato era risultato uno dei principali canali di diffusione dei dispositivi di modifica delle console. (vedi l informativa d.d. 04.04.2002 a firma del capitano Fa. Ma.). Nel fascicolo del P.M. vi è anche la fotocopia di due pagine web del sito (...) (allegate all informativa di reato) relative espressamente al servizio modifica console offerto, contenenti precise indicazioni relative sia alle tariffe delle modifiche effettuabili per corrispondenza sia alla procedura da seguire per inviare la console da modificare. In data 29 aprile 2002 il magistrato competente emise un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti del Os. Da., ipotizzando il reato di cui all art. 171 ter, lett. d, L. n. 633/1941. (vedi la fotocopia del decreto di perquisizione d.d. 29.04.2002 a firma del dott. Ax. Bi. In atti). Il 17 maggio 2002 la Guardia di Finanza diede esecuzione al predetto decreto di perquisizione recandosi a Sa. Presso la sede della società intestata all imputato, situato in via Tr. n. 6, e presso l abitazione dello stesso, rinvenendo tutti gli oggetti elencati nei relativi verbali e negli allegati agli stessi, tra cui tre console Playstation 2 munite di chip modello neo4 pronte per la restituzione ai clienti e munite di scheda di lavorazione. (vedi la citata documentazioni in atti). Durante le perquisizioni venne esaminata dai finanzieri anche la posta elettronica ricevuta dal sito (...), riportata poi su di un apposito cd, sottoposto a sua volta a sequestro. Alcune delle e-mail vennero stampate per essere esibite al P.M. per il proseguo delle indagini e sono presenti nel fascicolo della Pubblica Accusa. Si ritiene opportuno riportare il contenuto di alcune delle e-mail stampate, valutate rilevanti ai fini dell accertamento dei fatti: 1. messaggio inviato da Ma. il 01.08.2001 Salve mi chiamo Ma. e ho da diversi mesi una Playstation 2 Europea, ho visto che continuate a pubblicizzare l uscita di nuovi chip per la modifica della Play 2, ma la domanda che vi pongo è questa quando uscirà una modifica che permetta di far girare tutti i giochi masterizzati sulla Playstation 2, insomma una modifica come quella della prima Playstation con un solo chip che permetta di caricare i giochi masterizzati della Play 2 e della Play One. 2. messaggio inviato da Ma. il 11.08.2001 Salve, vi ho scritto tempo fa per chiedervi se sarebbe uscito nei mesi seguenti un chip per Play 2 capace di far girare tutti i giochi masterizzati sia della prima che della seconda Playstation. Voi di (...) mi avete risposto dicendomi che tra un mesetto forse sarebbe uscito, almeno stando alle voci di corridoio, sul vostro sito in data 31.07.2001 pubblicate l uscita di un chip con le caratteristiche che a me occorrono, almeno credo. Cosa potete dirmi, quando posso aspettarmi nei negozi che trattano modifiche per Playstation questo chip. Grazie e arrivederci. ;

3. messaggio inviati il 13.01.2003 da Da. Salve, chiedo scusa ma io possiedo una PS2 e sono interessato alla modifica, come faccio a sapere che modello è? E poi come devo fare per poter vedere tutti i DVD masterizzati, CD masterizzati sia per la PS1 e PS2? Attendo vostra risposta e se mi trovate una soluzione funzionante ed economica allora acquisterò il materiale da voi... 4. messaggio inviato da Ic. l 11.10.2001 Volevo sapere 4 cose: 1) secondo voi uscirà una modifica definitiva x PS2 in grado di de-regionalizzare la console, leggere game PSX, originale, masterizzate, PAL, JAP, USA, NISC e leggere giochi PS2 originali, masterizzati, PAL, JAP, USA, NISC senza bisogno di swap disc? 2) se si, tra quanto? 3) i prezzi della PS2 potranno scendere a 400.000 entro natale? Qual è secondo voi il miglio modello PS2 (SCPH 3000)? Ritiene questo Giudice che, valutati i risultati dell attività di perquisizione posta in essere dalla Guardia di Finanza e considerato il contenuto delle e-mail inviate al sito gestito dall imputato e quanto offerto in vendita nelle pagine web dello stesso sito, che sia stato provato con assoluta certezza che Da. Os., nella veste di legale rappresentante della società H.S. Di. di Da. Os. & C., che abbia detenuto per la vendita e posto in commercio dei chip o altri sistemi idonei a realizzare modifiche di varie consoles, tra cui anche la cd. Playstation 2, prodotta dalla società So., e abbia anche provveduto direttamente ad installare tali chip sulle consoles inviate dai clienti. Inequivocabile è invero quanto esposto nella pagina web relativa al Servizio modifica console, con indicazione analitica delle tariffe relative ai vari modelli e delle modalità addirittura di imballaggio della console! Ulteriore prova dell attività di modifica posta in essere dalla società rappresentata dall imputato è il rinvenimento presso la sede di tre consoles Playstation 2 già modificate, pronte per la spedizione. A ciò si aggiunge il possesso di copioso materiale elettronico del tipo di quello necessario per realizzare la modifica di una console. L imputato, in sede di interrogatorio delegato, ha dichiarato che la detenzione dei dispositivi elettronici sequestrati (i chip) era finalizzata a scopi leciti, e cioè principalmente per permettere la lettura della copia di back up, e che oltre a ciò la console poteva essere abilitata per l utilizzo di software libero da diritti o di altra nazionalità e per la visione di album video - fotografici digitali (vedi verbale d.d. 29.05.2003 in atti). Tali affermazioni però non appaiono rilevanti ai fini dell esclusione della rilevanza penale della condotta posta in essere dall imputato per le ragioni che verranno a breve esposte. RITENUTO IN DIRITTO Una volta che l imputato ha detenuto per la vendita, posto in commercio, attraverso il sito (...) nonché installato chip in grado di modificare la console Playstation 2 prodotta dalla società So., affinché la stessa fosse in grado di girare tutti i tipi di giochi - anche quelle prodotti illegalmente o provenienti da altri ambiti di mercato, - si pone il problema della rilevanza penale di tale condotta, valutata anche alla luce della recente modifica introdotta dal legislatore proprio con riferimento all art. 171 ter contestato. La pubblica accusa e la difesa della parte civile hanno sostenuto la piena applicazione della fattispecie prevista dall art. 171 ter lett. Fbis L. 633/41 alla condotta posta in essere dall imputato, poiché l installazione di mod chip alla console comporta di per sé l elusione delle misure tecnologiche elaborate e adottate dalla casa produttrice So. A protezione dei propri diritti di esclusiva. L imputato si è invece difeso sostenendo che : - la Playstation 2 altro non è se non un personale computer caratterizzato da un design originale e inusuale; - l inserimento della scheda di espansione (il cd modchip) consente l avvio di una diversa modalità operativa alternativa all originale, che estende la lettura a tutti i software prodotti dalla So. o da altri;

- i prodotti informatici per console (cioè i videogiochi) devono essere considerati software con la conseguenza che al caso in esame non può trovare applicazione la normativa introdotta dal D.Lgs. 68/2003, che si riferisce esclusivamente ai fonogrammi e videogrammi, bensì l art. 171 bis. A sostegno delle proprie affermazioni la difesa del Os. Da. Ha fatto riferimento alle conclusioni esposte dal proprio consulente tecnico Ing. Ma. Ma. nella relazione acquisita agli atti; in tale atto invero si legge che a seguito delle analisi e dei test effettuati posso affermare che la scheda di espansione modchip opera aggiungendo un informazione software atta a permettere alla PS2 di eseguire altri software oltre a quelli distribuiti dalla So. Co. E.E. ampliando, quindi, le potenzialità del prodotto stesso. Orbene, il primo dato delle argomentazioni esposte dalla difesa del Os. Da. Che questo Gi. non ritiene condivisibile attiene alla natura del prodotto tecnologico denominato console. Il consulente di parte, nell effettuare la comparazione richiesta tra la funzionalità operativa della console Playstation 2 così come distribuita dal produttore e quella dello stesso tipo modificata, parte dalla definizione della console come un elaboratore elettronico equiparabile sotto il profilo hardware ad un personal computer (pag. 1 della consulenza depositata). Diversamente si ritiene che la console sia costituita non solo da un hardware, ma anche da un software; conseguenza di ciò è che anche la console rientra nella tutela garantita dal diritto d autore (art. 64 bis, comma 1 L.d.A.) e che il trasferimento del diritto di proprietà ad essa relativo avviene nei limiti degli usi previsti dal venditore ed accettati dall acquirente al momento dell acquisto. I videogiochi invece non sono costituiti da solo software (come sostenuto dalla difesa), dato che si basano su di un programma che permette il funzionamento delle immagini, dei suoni e dei testi, ma rappresentano delle vere e proprie opere d ingegno. La natura di opera d ingegno attribuita al videogioco comporta che la disposizione posta dal legislatore nazionale a tutela dello stesso non vada individuata nell art. 171 bis L.d.A. (che espressamente si riferisce ai soli programmi per elaboratore), bensì nell art. 171 ter, lett. f bis L.d.A., che punisce chiunque per uso non personale...pubblicizza per la vendita o il noleggio, detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati per rendere possibile o facilitare l elusione di predette misure.... Si ricorda invero che in materia di tutele del diritto di autore relativo ai programmi per elaboratore elettronico il D.Lgs. n. 68 del 09.04.2003 - attuativo della direttiva comunitaria n. 29/2001 - ha introdotto alcune modifiche alla normativa contenuta nella L. 633/1941, prevedendo l'art. 102-quater, che ha riconosciuto la possibilità di utilizzare misure tecnologiche di protezione quali dispositivi di accesso, distorsione, cifratura, nonché la lettera f-bis dell'art. 171-ter, che tutela le misure di protezione apposte a qualunque opera di ingegno o materiale protetto da diritti connessi. L'art. 102 quater citato prevede che "i titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102 bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprenderanno tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire i limitare atti on autorizzati dai titolari dei diritti". La lett. f-bis dell'art. 171 ter lett. ha invece riscritto le condotte prima tipizzate dall'ultima parte della lettera D (che oggi quindi è limitato alle condotte aventi per oggetto supporti privi del contrassegno S.I.A.E. o dotati di contrassegno contraffatto o alterato), ammettendo che il dispositivo di elusione possa avere anche altri usi legittimi, che però, ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, devono risultare prevalenti rispetto a quello di eludere le misure di protezione. Un tanto premesso, veniamo ora a analizzare la vicenda della Playstatione 2 modificata oggetto di questo giudizio.

Dalla lettura della consulenza dell'ing. Ma. risulta che la cd "Playstatione 2" è un elaboratore elettronico distribuito dalla società "So. Co. En. Eu." e finalizzato alla lettura dei soli videogiochi prodotti dalla stessa casa madre; infatti, grazie alla interazione tra il codice applicato al videogioco originale e quello apposto alla console in questione è quello contenuto nei videogiochi prodotti dalla So. per la regione geografica. A parere di questo Giudice i descritti dispositivi tecnologici utilizzati dalla casa produttrice per consentire solo la lettura di determinati videogiochi costituiscono indubbiamente "misure di protezione tecnologica" ai sensi dell'art. 102 quater L.d.A., dal momento che agiscono sulla console per impedire "atti non autorizzati dal titolare", e cioè il riconoscimento e la lettura di videogiochi diversi da quelli originali distribuiti nella stessa area geografica ove la console è stata venduta. Si è già evidenziato che, in base alla formulazione dell'art. 171 lett. f-bis, l'utilizzo o la disponibilità di un dispositivo di elusione della misura di protezione apposta dal titolare in tanto comporta conseguenze penali per l'agente in quanto la finalità elusiva, pur non essendo l'unica, ma aggiungasi da altre legittime, sia quella prevalente o principale. La Difesa ha sostenuto che gli ulteriori impieghi del modchip, volti a permettere la lettura di videogiochi prodotti da altre case produttrici oppure dalla stessa So., ma distribuiti in altra area geografica, ovvero della copia di sicurezza del videogioco originale, oltre a consentire il pieno utilizzo quale computer della console, sarebbero prevalenti rispetto all'evidenziato impiego elusivo delle limitazioni imposte dalla So. e come tali escluderebbero l'applicazione dell'art. 171 ter lett. f-bis L.d.A.. Anche questa affermazione non può essere condivisa. In primo luogo di osserva che l'utilizzo della console modificata al fine di leggere dischi d'importazione come per es. quelli distribuiti dal produttore della console in aree geografiche diverse non può essere considerato legittimo, poiché l'importazione extracomunitaria di videogiochi è vietata dalla legge sul diritto d'autore (art. 17 L.d.A.). Per quanto attiene all'asserto diritto dell'acquirente di un videogioco di farsi una copia di riserva (back up), si rileva che tale facoltà è espressamente prevista per il solo software (art. 64 ter cpv. L.d.A.), ma non per i videogiochi che ad esso non si riducono. Certo è che ai sensi dell'art. 71 sexies L.d.A. l'acquirente del videogioco può farne una copia per fini privati, ma sempre "nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater". Se dunque è legittima la realizzazione della copia di videogioco per fini privati, non altrettanto lo è la rimozione del dispositivo che ne impedisca la lettura sulla console. Per quanto attiene infine all'utilizzo della console quale normale computer si osserva come questo non rientri negli uso che il produttore ha voluto inibire con l'inserimento dei codici di riconoscimento, tenuto conto che verosimilmente esso non è stato neppure preso in considerazione dalla casa produttrice. Dalla lettura delle e-mail in precedenza riportate emerge in maniera chiara che il fine principale della modifica della console richiesta dai clienti ed attuata con l'inserimento del modchip è quello di consentire la lettura dei giochi cd. masterizzati, cioè illegalmente riprodotti e venduti a costi del tutto competitivi rispetto a quelli dei giuochi originali. Pertanto, una volta accertato che gli usi per i quali viene abilitata la console Playstatione 2 in seguito all'utilizzo del modchip, sono per la maggioranza illeciti se ne trae la conseguenza che la detenzione degli stessi, la commercializzazione e l'utilizzo diretto costituiscano condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 171 ter, lett. f- bis. Per quanto riguarda poi l'elemento soggettivo del reato si osserva che le modalità con cui il servizio di modifica delle console era pubblicizzato sul sito gestito dall'imputato nonché il contenuto delle e-mail ricevute dimostrano che costui era perfettamente consapevole delle finalità di utilizzo dei modchip forniti e istallati sulla Playstatione 2.

Va pertanto affermata la penale responsabilità di Os. Da. in ordine al reato ascritto, oggi qualificato ai sensi della lett. f-bis dell'art. 171 ter contestato. QUANTIFICAZIONE DELLA PENA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI Al Os. Da. possono essere riconosciute le attenuanti generiche in considerazione del fatto che lo stesso è incensurato. Tenuto conto di tutti i criteri indicati dall'art. 133 c.p. (ed in particolare dell'elevato numero di modchip (660) rinvenuti in occasione del sequestro, dal quale si desume il notevole giro di affari gestito dall'imputato) viene ritenuta equa la pena di mesi sei di reclusione e 600 di multa (pena base un anno di reclusione e 10.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche a mesi nove di reclusione e 9.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena indicata). La condanna comporta l obbligo dell imputato al pagamento delle spese processuali. Sussistono tutti i presupposti per concedere a Os. Da., incensurato, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato del Casellario Giudiziale. A norma dell art. 171 ter, 4 comma L.d.A. l imputato viene dichiarato interdetto da una professione o da un arte (art. 30 c.p.) e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis c.p.) per la durata di mesi sei. Si dispone inoltre che la sentenza di condanna venga pubblicata per estratto per una volta sul quotidiano Co. de. Se.. Quanto si trova in giudiziale sequestro viene confiscato; le due console Playstation modificate devono essere distrutte. Os. Da. Viene infine condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile So. Co. En. Eu. Li., la quale, in quanto titolare di tutti i diritti connessi alla console Playstation 2, ha indubbiamente riportato dei danni sia patrimoniali sia d immagine derivanti dalla condotta illecita posta in essere dall imputato. La stessa parte civile non ha fornito la prova certa dell ammontare di tali danni, chiedendone la liquidazione in via equitativa, indicando in 30.000,00 l ammontare della provvisionale. Non si è però ritenuto opportuno addivenire ad una liquidazione equitativa di tutti i danni cagionati, non ravvedendosi parametri per la loro quantificazione, né si è ritenuta raggiunta la prova dell ammontare della provvisionale indicata. Per tali ragioni si è demandata la liquidazione dei danni al competente giudice civile. L imputato è stato infine condannato alla rifusione di tutte le spese processuali sostenute dalla parte civile, che vengono liquidate in complessivi 3.800,00 oltre IVA e CAP in misura di legge. P.Q.M. Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. e l art. 442 c.p.p. dichiara Os. Da. colpevole del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna Alla pena di mesi sei di reclusione e 6.000,00 di multa, spese e tassa.

Pena sospesa e non menzione della condanna. Dichiara L imputato interdetto ai sensi degli artt. 30 e 32 bis c.p. per la durata di mesi sei. Dispone La pubblicazione della sentenza per estratto per una volta sul quotidiano Co. de. Se.. Visto l art. 538 c.p.p. condanna Os. Da. Al risarcimento di tutti i danni cagionati alla parte civile So. Co. En. Eu. Li., da liquidarsi nella competente sede civile, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute, che si liquidano in complessivi 3.800,00 oltre IVA e CAP in misura di legge. ordina la confisca di quanto si trova in giudiziale sequestro, con distruzione delle console Playstation 2 modificate. Fissa per il deposito della sentenza il termine di giorni 90. (artt. 544, 3 comma c.p.p.)