Attuazione della direttiva 2014/31/UE in materia di messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Schema di decreto legislativo n. 272) N. 356 30 marzo 2016
CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Attuazione della direttiva 2014/31/UE in materia di messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Schema di decreto legislativo n. 272) N. 356 30 marzo 2016
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO Atto n. 272 Natura dell atto: Schema di decreto legislativo Titolo breve: Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico Riferimento normativo: articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 Relatore per la Commissione di merito: Senaldi Gruppo: PD Relazione tecnica (RT): presente Commissione competente: X (Attività produttive) Lo schema di decreto legislativo in esame adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014) reca l attuazione della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. In particolare, sono apportate modificazioni al vigente decreto legislativo n. 517/1992 in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI DISPOSIZIONI DELLO Articolo 1, lettera l): sostituendo integralmente l articolo 7 del D.Lgs n. 517/1992, definisce il Ministero dello sviluppo economico (MISE) quale autorità competente ai fini della vigilanza del mercato dell Unione, confermando sostanzialmente quanto già previsto dalla legislazione vigente 1. Inoltre, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall Agenzia delle dogane e dei La relazione tecnica afferma che dalla nuova formulazione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica; le autorità competenti sono individuate in conformità alle disposizioni contenute già nel testo vigente del decreto legislativo novellato. Evidenzia inoltre che il ruolo delle amministrazioni doganali degli Stati membri (Agenzia delle dogane e dei monopoli in 1 Si segnala infatti che l articolo 7 del decreto legislativo n. 517/1992 designa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico), quale autorità competente per l attività di vigilanza e controllo del mercato in materia. - 1 -
DISPOSIZIONI DELLO monopoli. Articolo 1, lettera o): sostituendo integralmente l articolo 9 del D.lgs. n. 517/1992, conferma il MISE quale autorità di notifica nazionale responsabile dell istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione di conformità 2. Le attività di valutazione e controllo degli organismi notificati sono svolte dall organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) 3 mediante rilascio di una apposita certificazione di accreditamento agli organismi che ne fanno richiesta. Tale attività è disciplinata sulla base di una apposita convenzione o protocollo di intesa tra il MISE e l organismo unico nazionale medesimo. In relazione alla procedura di accreditamento, restano in campo al MISE le attività di notifica e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità. Articolo 1, lettera p): aggiungendo gli articoli da 9-bis a 9-sexies al D.Lgs n. 517/1992, disciplina gli adempimenti a carico degli organismi notificati, dei relativi affiliati e appaltatori, nonché gli obblighi operativi degli organismi notificati e i ricorsi contro le loro decisioni (art. 9-bis, 9-ter e 9-quinquies). Sono inoltre introdotti specifici obblighi di informazione a carico degli organismi notificati, che sono tenuti a partecipare direttamente o mediante rappresentanti al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea (art. 9-sexies). L articolo 9-quater disciplina la procedura di autorizzazione e notifica alla Commissione UE da parte del MISE. Italia) è già espressamente previsto dagli articoli da 27 a 29 del regolamento CE n. 765/2008, La relazione tecnica ricorda che per quanto riguarda gli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico esiste una convenzione vigente in materia, stipulata fra MISE ed Accredia il 6 luglio 2015, che non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Precisa inoltre che gli oneri per la valutazione e vigilanza sugli organismi gravano su Accredia, che li copre attraverso tariffe autonomamente determinate, secondo i criteri fissati dall'articolo 4 della legge n. 99/2009 e dal DM 22 dicembre 2009 e sottoposte ad una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza, che opera senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, la RT evidenzia che l'accreditamento come presupposto della notifica ha già consentito di ridurre drasticamente gli oneri di accertamento e controllo che, anteriormente all'applicazione in tal senso del Regolamento (CE) n. 765/2008, rispetto al quale il testo normativo di recepimento della nuova direttiva non presenta significative novità, gravavano interamente sul predetto Ministero. La relazione tecnica evidenzia che gli organismi notificati sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato, pertanto l'assolvimento dei relativi obblighi non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Gli organismi in questione fanno fronte ai relativi oneri con tariffe privatistiche contrattuali nei confronti degli operatori economici che richiedono i loro servizi di valutazione della conformità, tariffe che sono comunque comunicate ad Accredia per eventuale verifica di coerenza. Qualora gli organismi di certificazione o valutazione della conformità siano enti pubblici, ove tale attività sia coerente con il loro ordinamento ed i loro compiti istituzionali, sono soggetti al pagamento a favore di Accredia delle medesime tariffe previste per la generalità degli organismi di certificazione, e al pari degli stessi sostengono gli oneri di tale accreditamento e dell'attività che intendono svolgere, adottando, ciascuno secondo il proprio ordinamento, proprie tariffe 2 L articolo 1, lettera c) dello schema di decreto in esame reca la definizione di organismo di valutazione di conformità, quale organismo che svolge attività di valutazione della conformità fra cui tarature prove, certificazioni e ispezioni. 3 ACCREDIA è l organismo nazionale di accreditamento che è autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento CE n. 765/2008, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti. Successivamente l articolo 4, della legge n. 99/2009 ha dato attuazione al Capo II del citato regolamento e il successivo DM 22.12.2009 ha individuato ACCREDIA quale organismo unico nazionale di accreditamento. - 2 -
DISPOSIZIONI DELLO Articolo 1, lettera v): sostituendo l articolo 14 del D.Lgs. 517/1992, prevede che il MISE per lo svolgimento dell attività di vigilanza si avvale delle autorità competenti in materia di controlli metrologici legali e di tutti i corpi di polizia. Articolo 1, lettera z): sostituendo l articolo 15 del D.Lgs. 517/1992, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe (da aggiornare ogni due anni) per le attività di valutazione della conformità. Dette tariffe non comprendono il finanziamento delle attività svolte dall organismo unico nazionale di accreditamento. nei confronti degli operatori economici che chiedono i loro servizi di valutazione della conformità; in questo caso la copertura dei costi delle attività è assicurata dagli ordinari stanziamenti di bilancio nonché dalle tariffe applicate agli operatori, che tengono conto del costo dei servizi resi. Tale eventualità, pertanto, non determina alcun onere a carico della finanza pubblica. Quanto alle attività di notifica del MISE, la RT evidenzia che dette attività erano già previste espressamente dalla normativa vigente e pertanto le modifiche proposte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica afferma che l avvalimento da parte del MISE dei corpi di polizia e delle autorità competenti in materia di controlli metrologici è attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tali attività rientrano nei compiti istituzionali dei citati soggetti e sono già previste dalla normativa vigente. La relazione tecnica afferma che l adozione di specifiche tariffe da porre a carico dei destinatari non comportano innovazioni suscettibili di determinare effetti sulla spesa o sulle entrate delle pubbliche amministrazioni interessate. La RT precisa che le tariffe esistenti hanno perduto nel tempo la loro valenza in quanto l autorizzazione da parte del MISE è rilasciata sulla base del presupposto dell accreditamento da parte di ACCREDIA, che è incaricato di svolgere anche l attività di vigilanza. Pertanto, gli oneri di accertamento di conformità degli organismi e di vigilanza sugli stessi non gravano più sulle amministrazioni statali (sulle quali residuano minimi oneri amministrativi connessi al rilascio dell autorizzazione formale ed alla conseguente procedura di notifica). Le tariffe in vigore sono quindi di fatto quasi integralmente sostituite dalle tariffe di accreditamento a favore dell organismo nazionale ACCREDIA. Articolo 3: reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Prevede inoltre che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. - 3 - La relazione tecnica precisa che, per quanto riguarda il MISE, la spesa per lo svolgimento delle attività qui considerate, che si ribadisce è invariata rispetto a quella attuale, trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica: Missione 3, Regolazione dei
DISPOSIZIONI DELLO mercati, Programma 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, spese di funzionamento, con uno stanziamento complessivo per il 2016 pari a euro 10.917.630,00, e, in particolare cap. 1208, competenze fisse ed accessorie al personale, con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 7.244.161,00, e cap. 1231, spese connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti, ecc., con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 76.135,00. Tali capitoli di spesa finanziano l attività della citata Direzione generale senza alcun distinto piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese della Direzione, finalizzate tra l'altro alle attività di competenza in materia di sicurezza prodotti e rilevanti anche per altre tipologie di prodotti ed apparecchiature quali macchine, ascensori, giocattoli, prodotti elettrici, etc., nonché per la disciplina generale della sicurezza dei prodotti non oggetto di specifiche direttive di armonizzazione. La RT precisa che analoghe considerazioni valgono anche per le altre direzioni ed amministrazioni interessate (ed in particolare per l Agenzia delle dogane e dei monopoli) che svolgono le relative attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali essenzialmente con le risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia in primo luogo che l articolo 3 reca un apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle attività di controllo sugli organismi notificati affidata ad ACCREDIA, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all utilizzo da parte di tale organismo di proprie forme di finanziamento derivanti dal gettito tariffario. Per quanto attiene altresì alle attività demandate alle amministrazioni competenti e all Agenzia delle dogane, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che dette attività possano effettivamente essere svolte nell ambito delle risorse esistenti come previsto anche dalla clausola riportata all art. 3 del provvedimento. - 4 -