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Prot. n. (BAS/00/45510) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto l art. 8, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 229/99 Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell art.1 della legge 30 novembre 1998,n. 419 il quale prevede la possibilità per le Regioni di individuare l emergenza territoriale quale area di attività che, al fine del miglioramento del servizio, richiede l instaurarsi di un rapporto d impiego; Considerato che l orientamento di individuare tale area quale settore di attività per il quale prevedere l instaurazione di un rapporto di dipendenza per i medici titolari di rapporto convenzionale era già stato assunto da questa Regione (delibera di Giunta Regionale n. 3614 del 26 luglio 1994) in attuazione di quanto previsto dall art. 8 comma 1 bis del DLGS 502/92 e successive modificazioni; Atteso che l instaurazione di un rapporto di impiego per i medici addetti a tale attività, che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, in applicazione di quanto previsto con la citata deliberazione, non trovò allora concreta applicazione in quanto mancava il regolamento recante norme per l inquadramento in ruolo (che fu emanato successivamente con DPCM n. 502 del 12.12.1997 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29.1.1998); Ritenuto di confermare l orientamento a suo tempo espresso circa la necessità di individuare l emergenza territoriale quale area di attività che richiede l instaurazione di un rapporto di dipendenza per i medici convenzionati ivi operanti, per attuare una piena integrazione e connessione del sistema dell emergenza territoriale con il sistema di emergenza-urgenza ospedaliero al fine di realizzare una continuità terapeutica tra il territorio e l ambiente ospedaliero, con univoci criteri di riferimento e di operatività, sulla base di comuni linee-guida e protocolli operativi; Valutato che l inserimento nell organico di ruolo del personale attualmente convenzionato e la previsione di un loro impiego sia nella fase intra che in quella extraospedaliera, con possibilità di ricoprire ruoli e funzioni in entrambe le attività, possa costituire un fattore di miglio- 1

ramento dell organizzazione ed operatività del servizio e contribuire al superamento dei vincoli e delle articolazioni organizzative attualmente esistenti determinati dalla diversa posizione giuridica e normativa prevista nei rispettivi accordi nazionali di lavoro; Considerato inoltre che i medici convenzionati operanti nei servizi di emergenza sanitaria territoriale, con orario di servizio di 38 ore settimanali (pari a quello del personale medico dipendente) e con rapporto di esclusività con l Azienda, attualmente svolgono attività di: interventi di assistenza e di primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato; trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; attività presso la centrale operativa; attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al Servizio; oltre ad attività aggiuntive, quali: soccorso avanzato; primo intervento nei Pronto Soccorso e nei punti di primo intervento dei presidi ospedalieri; attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali; attività di tipo organizzativo determinate dall inserimento di queste figure libero-professionali in sistemi operativi complessi e polifunzionali. e che tali funzioni dovranno essere integrate, successivamente al passaggio alla dipendenza, con le attività proprie dell assistenza ospedaliera in relazione ai programmi ed agli assetti organizzativi da definire nell atto aziendale; Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento l emanazione del bando di selezione, cui potranno partecipare i medici in servizio alla data dell entrata in vigore del DLGS 229/99, i quali al 31.12.1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, ai fini dell inquadramento nel ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al DPCM 12 dicembre 1997, n. 502; 2

con la precisazione che: - nella domanda di partecipazione alla selezione il medico potrà esprimere opzione anche per l inquadramento in ruolo in Azienda diversa da quella di appartenenza; - l inquadramento in ruolo, da effettuarsi nella disciplina di Medicina e chirurgia d accettazione e d urgenza appartenente all area medica e delle specialità mediche, istituita con DPR 484/97 - art. 4, punto 13 - sarà disposto dalle Aziende USL di competenza con il trattamento economico tabellare iniziale previsto dall Accordo Collettivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dall art.6,comma 4, del DLGS n. 254 del 28.7.2000; - i candidati risultati idonei saranno inquadrati in ruolo nei corrispondenti posti di pianta organica istituiti dalle Aziende USL nei limiti dei posti delle dotazioni organiche di cui all art. 6 del DLGS n. 29/1993, sulla base del fabbisogno aziendale coerente con gli indirizzi regionali; Considerato che il Piano Sanitario Regionale ed i primi provvedimenti di attuazione (cfr. delibera di Giunta Regionale n. 556 dell'1 marzo 2000) richiedono una ridefinizione dei modelli organizzativi delle Centrali Operative, con definizione del numero e dei territori di competenza, dell articolazione organizzativa delle postazioni e delle Centrali a livello aziendale e la gestione coordinata delle fasi programmatorie, organizzative ed operative di soccorso intra ed extraospedaliera e che in tale ambito vanno individuati i criteri ed i tempi per la definizione del fabbisogno aziendale, che deve comunque avvenire entro il 2001; Ritenuto conseguentemente di addivenire ad un progressivo superamento dei rapporti convenzionali, da considerare ad esaurimento, in attesa del graduale passaggio al rapporto di lavoro dipendente prevedendo la possibilità di sostituzione del personale convenzionato che cessa dal servizio con personale dipendente, con possibilità di conferimento di incarichi convenzionali, solo a tempo determinato, in assenza di graduatorie di pubblico concorso; Vista la delibera della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995 recante Direttiva della Giunta regionale per l esercizio delle funzioni dirigenziali ; 3

Dato atto dei pareri favorevoli espressi sul presente atto, ai sensi dell art. 4, sesto comma, della legge regionale 19 novembre 1992 n. 41 e della sopracitata deliberazione della Giunta regionale: a) dal Direttore Generale alla Sanità, Dr. Franco Rossi, in merito alla legittimità; b) dalla Responsabile del Servizio Distretti Sanitari, Dr.ssa Maria Lazzarato, in merito alla regolarità tecnica Su proposta dell Assessore alla Sanità; A voti unanimi e palesi d e l i b e r a a) di individuare, ai sensi dell art.8 comma 1 bis del Decreto Legislativo 229/99 Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell art.1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 l emergenza territoriale quale area di attività che, al fine del miglioramento del servizio, richiede l instaurarsi di un rapporto d impiego; b) di rinviare a successivo provvedimento l emanazione del bando di selezione, cui potranno partecipare i medici in servizio alla data dell entrata in vigore del DLGS 229/99, i quali al 31.12.1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, ai fini dell inquadramento nel ruolo sanitario, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al DPCM 12 dicembre 1997, n. 502 con la precisazione che: - nella domanda di partecipazione alla selezione il medico potrà esprimere opzione anche per l inquadramento in ruolo in Azienda diversa da quella di appartenenza; - l inquadramento in ruolo, da effettuarsi nella disciplina di Medicina e chirurgia d accettazione e d urgenza appartenente all area medica e delle specialità mediche, istituita con DPR 484/97 - art. 4, punto 13 - sarà disposto dalle Aziende USL di competenza con il trattamento economico tabellare 4

iniziale previsto dall Accordo Collettivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dall art. 6, comma 4, del DLGS n. 254 del 28.7.2000; - i candidati risultati idonei saranno inquadrati in ruolo nei corrispondenti posti di pianta organica istituiti dalle Aziende USL nei limiti dei posti delle dotazioni organiche di cui all art. 6 del DLGS n. 29/1993, sulla base del fabbisogno aziendale, coerente con gli indirizzi regionali, da determinare entro il 2001; c) di determinare che i medici operanti nei servizi di emergenza sanitaria territoriale, successivamente al passaggio alla dipendenza, dovranno integrare le funzioni attualmente svolte, indicate nella premessa del presente atto ed integralmente richiamate, con le attività proprie dell assistenza ospedaliera in relazione ai programmi ed agli assetti organizzativi da definire nell atto aziendale; d) di addivenire ad un progressivo superamento dei rapporti convenzionali, da considerare ad esaurimento, in attesa del graduale passaggio al rapporto di lavoro dipendente, prevedendo la possibilità di sostituzione del personale convenzionato, che cessa dal servizio, con personale dipendente, con possibilità di conferimento di incarichi convenzionali, solo a tempo determinato, in assenza di graduatorie di pubblico concorso. - - - - - 5