PROVINCIA DI TRENTO. Legge Provinciale n 16 del 6 agosto Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità.

Documenti analoghi
COMUNE DI RONCONE PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEDRO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NELL'AMBITO DEL COMUNE DI VALVESTINO

REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio

Art. 4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1994, n. 30 (1)

Disegno di legge TUTELA DEL PATRIMONIO CARSICO TRENTINO

COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE TABELLA RIASSUNTIVA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA MONTANA di SCALVE Stagione 2017

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

Città di Giugliano in Campania

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

** NORMATTIVA - Stampa ***

COMUNE DI CALANGIANUS

Via Collodi, LUINO (VA) Tel. 0332/ fax 0332/ http:

LEGGE REGIONALE N. (168-03)

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. 37 Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico e carsico INDICE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14. Modifica della legge regionale 25 agosto. conservati nel territorio regionale)

Città di Cinisello Balsamo

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore)

COMUNE DI PISOGNE (BS)

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N. 48"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. (EX ART. 5, L.R. 24/2007 e s.m.i.

LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali: Bianchi, Cavalli, Malvezzi, Tomasi, Sala, Maccabiani, Micheli, Dotti, Baldini.

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ; PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'USO CIVICO DI RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI NATURALI

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

CITTA DI FERMO REGOLAMENTO

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL REGIONE UMBRIA

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L.R. 24/2007 e s.m.i. Tutela dei funghi epigei spontanei

Tutela dei funghi epigei spontanei. L.R. 24/2007 e s.m.i. PRONTUARIO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. (in vigore dal 1 aprile 2015)

COMUNE DI VIVERONE. Provincia di Biella

Legge della Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 (1)

COMUNITÀ MONTANA. Provincia di Varese. Via Matteotti, ARCISATE tel. 0332/ fax P.IVA e C. F.

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

LUOGHI IN CUI POTER FARE IL PERMESSO PER LA RACCOLTA FUNGHI A RONCHI VALSUGANA

MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti R E G O L A M E N T O

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI

PROVINCIA DI LATINA. Regolamento dell Imposta di Soggiorno del Comune di Sabaudia ARTICOLO 1

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

COMUNE DI PANTELLERIA Provincia di Trapani

COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 1983, n. 37 Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico (1)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO

COMUNE DI PIAZZATORRE - Approvato con deliberazione C.C. n.5 del

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona

REGIONE VENETO L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNITA MONTANA ALTO ASTICO E POSINA UFFICIO DI PIANO DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

Regolamento Sull Imposta di Soggiorno nel Comune di Squillace

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

Legge n. 130 del 30 Marzo "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

LEGGE REGIONALE 26 Aprile 2007 n. 18


ALLEGATOA alla Dgr n. 598 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1999

COMUNE DI LEDRO PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

i n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato Pagina 3 Ar

Provincia di Belluno. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, N. 23. L.R. 31 GENNAIO 2012, N.

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Regolamento Comunale per l applicazione dell Imposta di soggiorno

Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia. promulga. Art. 1. (Istituzione del Parco naturale provinciale)

COMUNE DI LAURITO PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento. sull applicazione del contributo di sbarco. sull Isola Asinara

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE

DELIBERAZIONE N X / 3947 Seduta del 31/07/2015

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

REGIONE VENETO. Legge Regionale n. 23 del 19 agosto Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Transcript:

PROVINCIA DI TRENTO Legge Provinciale n 16 del 6 agosto 1991 Disciplina della raccolta dei funghi. Art. 1 Finalità. 1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico; b) assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine. Art. 2 Modalità di raccolta. 1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci anni. 2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare, fermo restando il limite massimo ammesso. 3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite. 4. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi. 5. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

6. È vietato effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00. Art. 3 Denuncia per la raccolta. 1. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia di Trento devepreviamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al medesimo comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta. 2. La Giunta provinciale determina, su proposta della sezione provinciale di Trento dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della delegazione provinciale di Trento dell'unione nazionale Comuni ed enti montani (UNCEM), l'ammontare della somma di cui al comma 1, differenziandone l'entità in relazione ai diversi periodi di raccolta. Il periodo minimo di raccolta è di una giornata, salvo diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, la quale comunque non può prevedere un periodo minimo superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai comuni al servizio competente in materia di foreste, che entro i trenta giorni successivi al predetto termine del 31 marzo provvede annualmente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione. 3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina le modalità per l'effettuazione della denuncia nonché quelle per il versamento della somma di cui al comma 1, prevedendo allo scopo anche l'adozione di appositi sistemi di automazione e i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia di cui al comma 1. 4. Al fine di agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei. 5. I comuni possono accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico dal presente articolo, avvalendosi anche dell'organizzazione turistica locale; in tal caso la denuncia di cui al comma 1 deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei Comuni interessati. 6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Gli iscritti

all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia sono equiparati ai residenti in un comune della Provincia medesima. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorché non residenti in un comune della Provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso. 7. La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona. 8. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza, l'attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione. Art. 4 Permessi speciali. 1. Il Comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza. 2. Tali permessi sono gratuiti, hanno validità annuale e per l'ambito territoriale di competenza del comune che li rilascia. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro 1 marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. 3. Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime. Art. 5 Zone interdette alla raccolta.

1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micello fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta del servizio competente in materia di foreste o dei comuni interessati e sentiti i proprietari interessati. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione a carico dell'amministrazione provinciale lungo il perimetro del territorio interessato di cartelli indicatori. 2. abrogato. 3. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi naturali provinciali possono essere istituite, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, riserve speciali aventi specifica finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi. 4. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a loro cura e spese di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto. È comunque vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento. 5. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto. Art. 6 Informazione. 1. L'informazione sull'attuazione della legislazione provinciale concernente la disciplina della raccolta dei funghi può essere affidata anche alle strutture della promozione turistica previste dalla vigente legislazione. Art. 7 Vigilanza. 1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro

consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza. Art. 8 Sanzioni. 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove costituisce il reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 30.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi oltre la quantità consentita; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dall'articolo 3, comma 1, ovvero in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, primo periodo. b bis) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000 per chi violi la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, secondo periodo; c) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta, di cui all'articolo 5, comma 1; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 1 e 4; e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per chi violi le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. 2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 3. Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18. 4. Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede

direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimidazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e c) del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente della quantità di funghi detenuti. 5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste. 7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia. Art. 9 Norma transitoria. abrogato. Art.10 Regolamento di esecuzione. 1. La Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione della presente legge sentiti gli organismi provinciali dell'anci e dell' UNCEM. Art. 11 Norma abrogativa. 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 8 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20. -------------------------------------------------------------------------------- ----

PROVINCIA DI BOLZANO Legge Provinciale n 18 del 19 giugno 1991 e successive modifiche Disciplina della raccolta dei funghi. 1. Presupposti per la raccolta di funghi a) Al di fuori del comune di residenza: versamento del diritto fisso a favore del comune di raccolta pari a euro 5,00 per ogni giorno (è ammesso anche il pagamento cumulativo per più giorni pari, preferibilmente con bollettino di conto corrente postale) e carta d'identità; b) Nell'ambito del proprio comune di residenza: solo carta d'identità. L inosservanza comporta la sanzione amministrativa di euro 57,00 + euro 34,00 per ogni kg di funghi raccolti (euro 51,00 per ogni kg nei territori soggetti a vincolo paesaggistico), euro 34,00 per ogni kg di funghi raccolti, nonché in entrambi i casi la confisca dei funghi. 2 Dove si possono raccogliere funghi Solo nell'ambito del comune per il quale è stato versato il diritto fisso oppure nell'ambito del comune di residenza, esclusivamente dove la raccolta non è vietata da cartelli indicatori. In caso di inosservanza sanzione amministrativa come al punto 1.a). 3. Quando si possono raccogliere funghi Solo nei giorni pari dalle ore 7 alle ore 19. In caso di inosservanza sanzione amministrativa come al punto 1.a). 4. Quanti funghi si possono raccogliere a) Al di fuori del comune di residenza: solo fino a 1 kg per giorno e per persona (oltre i 14 anni); b) Nell'ambito del comune di residenza: fino a 2 kg per giorno e per persona. In caso di inosservanza in entrambi i casi sanzione amministrativa di euro 34,00 per ogni kg (euro 51,00 per ogni kg nei territori soggetti a vincolo paesaggistico) nonché confisca dei funghi.

5. Come devono essere trattati i funghi I funghi devono essere a) puliti sommariamente sul posto di raccolta e b) trasportati in contenitori rigidi, aperti ed areati. In caso di inosservanza sanzione amministrativa in entrambi i casi da euro 34,00 a euro 97,00. 6. Altro E' vietato danneggiare lo strato umifero ed i funghi sul terreno. In caso di inosservanza sanzione amministrativa da euro 46,00 a euro 126,00. In caso di rifiuto alla confisca raddoppiamento sanzione amministrativa. In caso di rifiuto al controllo sanzione amministrativadi euro 161,00.