Associazione Mutua Consumatori Campania Atto costitutivo I sottoscritti signori Di Meglio Benedetto, nato a Barano d Ischia (NA) il 12 settembre 1953, codice fiscale DMG BDT 53P12 A617P, del Mercato Pier Francesco, nato a Napoli il 25 aprile 1951, codice fiscale DLM PFR 51D25 F839J, De Gregorio Gian Luigi, nato ad Ajaccio (Francia) il 1 maggio 1972, codice fiscale DGR GLG 72E01 Z110O, costituiscono l associazione denominata Mutua Consumatori Campania, qui di seguito indicata anche come "Associazione", che costituisce l articolazione territoriale e funzionale, nella forma della federazione regionale, dell associazione nazionale Mutua Consumatori, costituita a Napoli il 29 gennaio 2013, per atto pubblico rogato dal notaio Maria Rosaria Percuoco, Repertorio n. 34841, Raccolta n. 7871, iscritta al Registro degli atti pubblici presso l Agenzia delle Entrate Napoli 1 il 5 febbraio 2013, con n. 2589/1T, codice fiscale n. 97738280581. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell associazione Mutua Consumatori ha autorizzato la costituzione dell Associazione, la quale rappresenta in Campania l associazione stessa,a tutti gli effetti di legge, verso i soci e verso i ter- 1
zi. La sede legale dell Associazione è in Napoli, Via Vespucci n. 9, interni 308-309, presso cui domiciliano i sottoscritti. I sottoscritti, quali componenti del Consiglio Direttivo provvisorio, eleggono i signori Di Meglio Benedetto, del Mercato Pier Francesco e De Gregorio Gian Luigi, rispettivamente quale Presidente, Vicepresidente e Tesoriere dell Associazione. L Associazione adotta l allegato Statuto, autorizzato dal Direttivo Nazionale. I sottoscritti delegano il Signor Di Meglio Benedetto, quale legale rappresentante dell Associazione, a depositare il presente atto presso l Agenzia delle Entrate. Statuto Art. 1 Denominazione e natura 1.1 - E' costituita l associazione denominata Mutua Consumatori Campania, qui di seguito indicata anche come "Associazione" e nelle comunicazioni pubbliche "MC Campania". 1.2 - L Associazione è promossa da cooperatori residenti in Campania e si richiama ai valori della Costituzione della Repubblica italiana, della mutualità e della sussidiarietà. 1.3 - L Associazione ha durata illimitata e non persegue uno scopo di lucro, né direttamente né 2
indirettamente; è indipendente da partiti politici; è laica e, in quanto tale, non legata a confessioni religiose; opera per fini di solidarietà sociale, privilegiando i cittadini svantaggiati sul piano economico e sociale; ha una struttura democratica e federale; svolge attività nell ambito della regione Campania. 1.4 L Associazione non esercita attività commerciale, non vende beni e/o servizi, non esercita attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha interessi con imprese di produzione o di distribuzione. Art. 2 - Collegamento 2.1 L Associazione costituisce l articolazione territoriale e funzionale, nella forma della federazione regionale, dell associazione nazionale Mutua Consumatori, costituita a Napoli il 29 gennaio 2013, per atto pubblico rogato dal notaio Maria Rosaria Percuoco, Repertorio n. 34841, Raccolta n. 7871, iscritta al Registro degli atti pubblici presso l Agenzia delle Entrate Napoli 1 il 5 febbraio 2013, con n. 2589/1T, codice fiscale n. 97738280581. 2.2 - A tutti gli effetti di legge, l Associazione 3
rappresenta in Campania, verso i soci e verso i terzi, l associazione nazionale Mutua Consumatori, il cui statuto s intende qui integralmente trascritto, noto, recepito e approvato. 2.3 - Il presente Statuto è stato preventivamente approvato dal Direttivo nazionale dell associazione Mutua Consumatori; eventuali modifiche allo stesso dovranno essere autorizzate dal Direttivo nazionale. 2.4 Il Direttivo nazionale si riserva il potere di disconoscere l Associazione, revocandone il rapporto di affiliazione, se la stessa contravviene alla disposizione di cui al comma precedente o non si uniformi alle delibere assunte dagli organi nazionali. 2.5 L Associazione gode di piena autonomia amministrativa, contabile e organizzativa e risponde direttamente delle sue obbligazioni, contrattuali ed extracontrattuali, senza vincolo di solidarietà con la struttura nazionale, tranne patto espresso. 2.6 L Associazione può compiere atti in nome e per conto degli organi nazionali solo con formale delega del Direttivo nazionale. Art. 3 - Sede centrale e sedi locali. 3.1 La sede legale dell Associazione è in Napo- 4
li, Via Vespucci n. 9, interni 308-309. 4.2 L Associazione può istituire federazioni provinciali e sedi locali. Art. 4 - Fini 4.1 L Associazione persegue lo scopo di migliorare la qualità della vita dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, rappresentandone, difendendone e promuovendone i diritti, individuali e/o collettivi. 4.2 - In particolare, l Associazione agisce per: a) l organizzazione degli associati, finalizzata a interloquire con le istituzioni competenti in materia; b) la costruzione di un sistema, radicato sul territorio, di assistenza e informazione ai cittadini, valorizzando anche il volontariato; d) la tutela della legalità nel mercato; e) la tutela della salute pubblica e della sicurezza, con particolare riferimento alle produzioni agroalimentari, ittiche e farmaceutiche, ai servizi sanitari, d igiene ed ambientali; f) la tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla loro ecocompatibilità, al risparmio energetico, al prezzo o alla tariffa; g) la diffusione della pratica della lealtà e della chiarezza nella pubblicità 5
commerciale, nelle sue varie forme, contrastando le forme di pubblicità ingannevole; h) l accessibilità del pubblico ai mezzi d informazione di massa e l uso pluralistico degli stessi; i) la tutela dei fruitori di servizi pubblici e/o di interesse pubblico, la promozione delle carte dei servizi con standard di qualità, di efficienza e di rispetto della normativa a tutela dei lavoratori; k) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico; l) la tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori, degli investitori non istituzionali, degli assicurati e dei turisti; m) la prevenzione del ricorso all usura; n) la tutela del diritto collettivo alla riservatezza dei consumatori e degli utenti; o) la vigilanza sulla diffusione e l applicazione delle regole dell economia di mercato, inclusa la libera concorrenza tra le imprese, la tutela dei marchi e il contrasto delle contraffazioni; p) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l equità dei rapporti contrattuali; q) la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, incluse le Autorità di Garanzia; r) 6
la promozione del ricorso a strumenti di conciliazione per risolvere controversie commerciali; s) la tutela dei diritti dei consumatori e degli u- tenti dei servizi di comunicazione quali, ad esempio, la telefonia, internet, la posta ordinaria ed elettronica, le telecomunicazioni, la stampa e le trasmissioni radiotelevisive; t) il diritto all istruzione e alla formazione professionale; u) la promozione dell emanazione e/o dell aggiornamento delle normative regionali nelle materie attinenti i diritti dei consumatori e degli utenti; v) la promozione dell emanazione di provvedimenti amministrativi da parte degli enti locali e degli uffici pubblici in genere nelle materie attinenti i diritti e le tutele dei consumatori e degli utenti; w) la promozione dell educazione e dell informazione dei consumatori e degli utenti, attraverso la diffusione ai consumatori e agli utenti di tutte le informazioni e le conoscenze utili per orientare comportamenti consapevoli e tutelare i loro diritti; z) la protezione dell ambiente e la valorizzazione della natura, promuovendo l uso razionale del suolo, delle risorse naturali e le produzioni ecosostenibili. 7
Art. 5 - Mezzi. 5.1 - L Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; le attività di assistenza e tutela individuale sono svolte utilizzando le disponibilità volontarie dei soci con competenze specifiche o rivolgendosi a soggetti esterni convenzionati. 5.2 - Le attività dell Associazione elencate nel precedente articolo sono svolte, a titolo esemplificativo, attraverso i seguenti strumenti: a) ricevimento e assistenza dei cittadini presso le sedi; b) organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione e/o aggiornamento e/o orientamento, attività di ricerca e studio in genere, anche in collaborazione con scuole, sia pubbliche che private; c) redazione e diffusione di pubblicazioni informative, anche a carattere periodico, e/o opuscoli, particolarmente in materia di educazione al consumo; d) manifestazioni pubbliche; e) interventi in trasmissioni televisive e/o radiofoniche, comunicati stampa e siti internet; f) interlocuzione con le istituzioni pubbliche locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato; g) adesione a organismi locali competenti nelle materie 8
oggetto dell attività dell Associazione; h) partecipazione a procedimenti amministrativi e giudiziari; i) gestione, diretta o su convenzione, di impianti sportivi, oasi naturalistiche, biblioteche, banche dati, beni confiscati e attività artistiche, culturali o ricreative; l) organizzazione di gite e viaggi; m) raccolta fondi per specifiche finalità sociali, con rendiconto autonomo rispetto al bilancio dell Associazione; n) messaggi pubblicitari; o) azioni legali a sostegno degli organi preposti ad accertare e reprimere condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli utenti. Art. 6 - Rapporti tra l Associazione e i terzi 6.1 - L Associazione può collegarsi, convenzionarsi e/o accreditarsi con istituzioni, enti di diritto pubblico o privato, associazioni e loro federazioni; l attività dell Associazione nei confronti di soggetti estranei è esercitata in modo occasionale. 6.2 Su proposta motivata del Consiglio direttivo, l Assemblea può riconoscere la qualità di benemerito alle persone, fisiche e/o giuridiche, che si siano segnalate per le buone prassi adottate nei confronti dei soci dell Associazione ovvero abbiano contribuito allo sviluppo 9
dell Associazione; la qualifica di benemerito non è equiparata a quella di socio ordinario dell Associazione. Art. 7 - Acquisto della qualità di socio 7.1 La qualità di socio può essere acquistata da qualunque persona fisica; per l acquisto della qualità di socio, non è necessaria la maggiore e- tà, ferme restando le limitazioni previste dalla legge in tema di capacità di agire. 7.2 - Gli aspiranti soci dovranno compilare l apposita domanda di iscrizione presso una sede e versare la quota d iscrizione. 7.3 - L aspirante socio acquista la qualità di socio, con i conseguenti diritti e doveri, all atto del pagamento della quota d iscrizione. 7.4 Le quote associative sono uguali per tutti; i soci corrispondono la sola quota associativa ordinaria e l iscrizione ha validità annuale. Art. 8 - Perdita della qualità di socio 7.1 - La qualità di socio si perde in uno dei seguenti casi: a) mancato rinnovo dell adesione; b) dimissioni; c) espulsione; d) morte. 8.2 - Il socio che intenda dimettersi dovrà comunicare per iscritto tale decisione alla sede dove si era iscritto ovvero, in caso di soppressione di 10
questa, alla sede regionale; le dimissioni, con o senza motivazione, sono insindacabili. 8.3 - L espulsione si ha nel caso di grave violazione dello Statuto ovvero comportamenti giudicati incompatibili con la permanenza nel sodalizio. 8.4 - L espulsione del socio è deliberata dal Direttivo regionale su proposta del Presidente o di almeno il 50% dei suoi componenti. 8.5 Non è ammessa la partecipazione all Associazione in via temporanea. Art. 9 - Diritti e doveri del socio 9.1 - Ogni socio ha diritto di partecipare a tutte le iniziative che l Associazione pone in essere in relazione allo scopo sociale e a quanto stabilito nella programmazione a livello territoriale. 9.2 Ogni socio si impegna a rispettare il presente statuto e le decisioni adottate dagli organi dell associazione; nessun socio può essere remunerato per l attività svolta. 9.3 La convocazione dei soci per l assemblea regionale avviene in forma collettiva; la convocazione dei soci per l assemblea provinciale avviene nella forma, collettiva o individuale, determinata dalla federazione provinciale. 9.4 I soci maggiorenni hanno parità di diritti 11
nell elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto a un voto nelle assemblee. Art. 10 Le sedi locali 10 L Associazione può costituire articolazioni funzionali locali, a carattere provinciale, comprensoriale o comunale, che assumono la denominazione dell Associazione seguita dal nome del comune ove hanno sede; il Direttivo regionale regolamenta le modalità istitutive e organizzative delle sedi locali. 11 Gli organi Gli organi dell Associazione sono: l Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Proboviro, il Sindaco e la Consulta dell economia e dei pubblici servizi. Art. 12 L Assemblea 12.1 - L Assemblea è l organo che esprime le linee d indirizzo generali e strategiche dell Associazione, la cui attuazione concreta è demandata al Consiglio direttivo. 12.2 - L Assemblea è convocata ogni quattro anni dal Consiglio direttivo e, previo accertamento delle deleghe, si costituisce in congresso e seggio elettorale; è costituita dai rappresentanti dei soci eletti nelle assemblee provinciali e locali, nelle proporzioni con gli iscritti definite 12
dal Consiglio direttivo; delibera a maggioranza semplice dei voti; elegge i componenti, effettivi e supplenti, degli organi monocratici e/o collegiali, previa determinazione del loro numero; valuta l attività del Consiglio direttivo uscente; stabilisce le linee generali e i programmi d attività dell Associazione; su proposta del Consiglio direttivo uscente, o di un quinto della platea congressuale, può modificare il presente Statuto oppure sciogliere l Associazione. 12.3 - L Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo, con delibera votata a maggioranza dei due terzi dell organismo, qualora se ne ravvisi l opportunità e/o la necessità. Art. 13 Il Consiglio direttivo 13.1 - Il Consiglio direttivo (o Direttivo regionale) è l organo che amministra l Associazione; approva i bilanci dell Associazione; elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere dell Associazione; provvede alla sostituzione dei probiviri e dei sindaci dimissionari dichiarati decaduti; verifica che l attività delle federazioni provinciali sia conforme alle delibere regionali; emana regolamenti di attuazione al presente 13
Statuto. 13.2 - Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, con mandato quadriennale, e si riunisce almeno una volta all anno; in caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo procede alla surrogazione ricorrendo a un supplente, nell ordine stabilito dall Assemblea. 13.3 - Il Presidente può convocare il Consiglio direttivo ogni volta che ne ravvisi l opportunità e/o la necessità; il Consiglio direttivo può essere convocato in seduta straordinaria anche dalla maggioranza dei componenti con richiesta al Presidente, scritta e vincolante. 13.4 - Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio direttivo non possa partecipare a una riunione, egli può delegare altro componente a esprimere il suo voto; la delega deve essere scritta ed è valida per singola riunione. 13.5 - Il Consiglio direttivo delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti; i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l esercizio delle funzioni. Art. 14 - Il Proboviro 14.1 - Il Proboviro è l arbitro che decide, secon- 14
do equità, sui ricorsi dei soci contro le decisioni assunte dal Presidente dell Associazione o dal Consiglio direttivo. 14.2 L Assemblea ha facoltà di trasformare il Proboviro da organo monocratico a organo collegiale, istituendo il Collegio dei Probiviri; in tal caso, il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca e presiede le riunioni, e delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei suoi componenti effettivi. 14.3 Il socio che intenda ricorrere al Proboviro ha l onere di inviare al Proboviro stesso e per conoscenza al Presidente dell Associazione un ricorso contenente l esposizione dei fatti e delle ragioni del ricorso, con l indicazione degli articoli del presente Statuto che si assumono essere stati violati. 14.4 Le decisioni del Proboviro possono essere impugnate con ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri. Art. 15 - Il Sindaco 15.1 Il Sindaco provvede al controllo e alla revisione dei bilanci dell Associazione, relazionando al Consiglio direttivo e all Assemblea. 15
15.2 L Assemblea ha facoltà di trasformare il Sindaco da organo monocratico a organo collegiale, istituendo il Collegio dei Sindaci; in tal caso, il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente, che ne convoca e presiede le riunioni, e delibera con i voti espressi dalla maggioranza dei suoi componenti effettivi. 15.3 Il Sindaco può partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto. Art. 16 La Consulta dell economia e dei servizi pubblici La Consulta dell economia e dei servizi pubblici, quale organo consultivo, funge da ufficio studi dell Associazione; fornisce pareri ed elabora ricerche, d iniziativa o su impulso del Consiglio direttivo. Art. 17 Cariche 17.1 Le cariche dell Associazione gratuite e non cumulabili sono: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. 17.2 - Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. 17.3 - Le cariche sono incompatibili con cariche 16
in organizzazioni aventi scopi simili, sindacati, associazioni di categoria, partiti e con cariche conferite dal corpo elettorale; la candidatura in competizioni elettorali equivale a dimissioni dalla carica ricoperta. 17.4 La carica di Presidente regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale. Art. 18 - Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere 18.1 - Il Presidente è il legale rappresentante dell Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; ha il potere di sottoscrivere contratti e procure, senza necessità alcuna di autorizzazioni e/o ratifiche; ha la competenza e- sclusiva a sottoscrivere gli atti che impegnano l Associazione nei confronti delle istituzioni. 18.2 Il Vice Presidente verbalizza le riunioni e, in caso d impedimento temporaneo del Presidente, lo sostituisce negli adempimenti urgenti. 18.3 - Il Tesoriere predispone i bilanci, preventivi e consuntivi, dell Associazione, provvedendo anche alla custodia del libro contabile e degli altri documenti e registri; sottoscrive, congiuntamente al Presidente, gli atti aventi contenuto patrimoniale, la relazione annuale sulle attività 17
svolte, nel precedente anno solare e la relazione di accompagnamento dei bilanci. Art. 19 - Strutture di servizio 19.1 L Associazione può promuovere la costituzione di organizzazioni di servizio per il migliore perseguimento dei fini statutari. 19.2 - Tali organizzazioni dovranno possedere una propria autonomia giuridica, economica ed organizzativa, nella forma di associazione (anche temporanea di scopo), società cooperativa o impresa sociale. Art. 20 - Bilanci dell Associazione 20.1 - Il Consiglio direttivo approva i bilanci, preventivi e consuntivi. 20.2 - I bilanci si approvano con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo; l esercizio finanziario coincide con l anno solare. 20.3 - Le entrate sono costituite dalle quote d iscrizione dei soci, da atti di liberalità, contributi dello Stato, di enti o d istituzioni pubbliche, rimborsi derivanti da convenzioni e simili, proventi per attività non commerciali e dalle altre entrate previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 4; tali entrate, ai sensi 18
dell articolo 37 del Codice Civile, costituiscono il fondo comune dell Associazione. 20.4 - Le uscite devono essere documentate. Art. 21 - La quota d iscrizione 21.1 - La quota d iscrizione annuale all Associazione è definita dal Direttivo nazionale ed è unica su tutto il territorio nazionale. 21.2 - Il Direttivo nazionale provvede a definire il riparto della quota tra due frazioni, la prima di competenza della direzione nazionale e la seconda stornata alla federazione regionale; quest ultima può essere ulteriormente ripartita, con delibera del Direttivo regionale, tra due percentuali, una di competenza della sede regionale e l altra di competenza della federazione provinciale. 21.3 - La quota non è trasmissibile né rivalutabile; in caso di perdita della qualità di socio, non è ripetibile. Art. 22 - Vincoli finanziari 22.1 E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali proventi di attività, a- vanzi di gestione e/o riserve, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni che, per 19
legge, statuto o regolamento di attuazione, siano collegate all Associazione. 22.2 - Gli eventuali proventi di attività, avanzi di gestione e le eventuali riserve possono essere impiegati soltanto nelle attività strumentali o comunque connesse alla realizzazione dei fini associativi. 22.3 L Associazione non svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici e/o a pagamento nei confronti dei terzi. Art. 23 - Scioglimento dell Associazione e rinvio 23.1 L Associazione può essere sciolta dall Assemblea dei soci, convocata in forma ordinaria o straordinaria e con il voto di almeno i 2/3 dei delegati, oppure dal Direttivo nazionale, se viene meno il rapporto di affiliazione. 23.2 In caso di scioglimento, l Assemblea deve nominare entro dieci giorni un liquidatore con il mandato di devolvere il fondo comune residuo dell Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo previsto dall articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge; il Direttivo nazionale nomina il liquidatore 20
nel caso di omessa nomina del liquidatore da parte dell Assemblea. 23.3 - Non è consentita la trasformazione dell Associazione né la fusione con altre organizzazioni. 23.4 Per quanto quivi non previsto, si applicano il codice civile, le leggi in materia di associazioni e i regolamenti di attuazione al presente Statuto. FIRMATO: 21
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