Roma, 25 marzo 2003. Prot. n. 363148



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Roma, 25 marzo 2003 Prot. n. 363148 CIRCOLARE N. 502/D p.c. Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia Alle Rappresentanze Generali di Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo Alle Rappresentanze Generali di Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento Alle Imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi Al Ministero delle Attività Produttive Via Molise, 2 00187 ROMA All ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Via della Frezza, 70 00186 ROMA Al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti c/o Ministero delle Attività Produttive Via Molise, 2 00187 ROMA Alle Associazioni degli Intermediari di assicurazione 1

Oggetto: disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria r.c.auto. A seguito dell emanazione della legge recante disposizioni in materia di r.c.auto questo Istituto ritiene necessario impartire specifiche disposizioni al fine di garantire un applicazione uniforme della nuova disciplina ed allo scopo di promuovere l informazione e la trasparenza nei rapporti tra assicuratori e assicurati. A. LEGGE N. 273/2002. MISURE DIRETTE A FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA CONCORRENZIALITÀ DEI SERVIZI ASSICURATIVI R.C.AUTO 1. Obbligo di predisposizione di un preventivo personalizzato In attuazione dell'art. 12 bis, commi 1 e 3, della legge n. 990/1969, come sostituito dall'art. 22 della legge n. 273/2002 ed allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e concorrenza nell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, questo Istituto dispone che, all'interno dei punti vendita e nell ambito del sito Internet dell'impresa, l utente deve poter ricevere la seguente documentazione: (a) nota informativa precontrattuale di cui alla circolare ISVAP n. 303/1997; (b) condizioni generali e speciali di polizza; (c) preventivo gratuito personalizzato nel rispetto di quanto nel seguito precisato. L'impresa è tenuta a fornire il preventivo alla generalità degli utenti in relazione ai diversi tipi di veicolo previsti nella tariffa, ad ogni tipologia di rischio e per l intero territorio nazionale. Il preventivo ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non oltre la durata della tariffa in corso e deve essere elaborato sulla base di risposte esatte ed esaurienti da parte del richiedente che devono essere allegate al preventivo e fanno parte integrante dello stesso. Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l'utente richieda la quotazione per una copertura con data effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, l impresa è tenuta a rilasciare il preventivo sulla base della nuova tariffa. Il preventivo deve evidenziare, con caratteri tipografici di particolare rilievo, tutte le eventuali clausole di esclusione e rivalsa, considerato il possibile pregiudizio economico che potrebbe derivare al contraente in caso di sinistro. Ogni preventivo deve riportare un codice identificativo assegnato dall impresa in modo univoco che potrà essere utilizzato in caso di eventuale conclusione del relativo contratto. I preventivi rilasciati presso i punti vendita possono essere identificati secondo altre diverse procedure prestabilite dall impresa. Il sito Internet, che l'impresa utilizza per l'adempimento di quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 1 e 3, della legge n. 990/1969, come sostituito dall'art. 22 della legge n. 273/2002, deve realizzare le seguenti caratteristiche e funzionalità operative: 2

(a) nella pagina principale del sito Internet deve essere posizionato in modo ben visibile il link alla sotto-pagina per l'elaborazione del preventivo; (b) nella sotto-pagina di accesso alla schermata per l'elaborazione del preventivo deve essere inserita l indicazione Sito Internet costituito ai sensi dell art. 12 bis della legge n. 990/1969 ; (c) il sistema deve garantire il continuo aggiornamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo e deve assicurare livelli accettabili nei tempi di risposta in linea; (d) deve essere prevista la possibilità di inoltrare reclami in linea sulle eventuali disfunzioni della procedura di elaborazione del preventivo. 2. Polizza con franchigia garantita L art. 19, comma 2, della legge n. 273/2002 consente di subordinare la stipula di una polizza con franchigia alla prestazione di idonee garanzie, senza imposizione di costi aggiuntivi per il contraente, allo scopo di consentire il recupero delle somme liquidate dall'impresa al danneggiato, nei limiti della franchigia pattuita. L indisponibilità dell assicurando a fornire una idonea garanzia, predeterminata nella tariffa e disciplinata nel contratto, legittima l impresa a rifiutare la conclusione della polizza con franchigia garantita, senza che ciò configuri violazione dell obbligo a contrarre. All impresa non è comunque consentito in considerazione del divieto di cui all articolo 12-quater legge n. 990/1969 legare l offerta della formula con franchigia garantita esclusivamente alla stipula di ulteriori contratti assicurativi. L impresa può comunque prevedere nella tariffa e nelle condizioni di polizza una pluralità di strumenti contrattuali, che configurino un idonea garanzia, senza imposizione di costi aggiuntivi, purché la scelta sia rimessa al contraente e a condizione che tali strumenti non siano unicamente rappresentati da prodotti assicurativi da chiunque offerti, ovvero da prodotti finanziari e/o bancari offerti dalla stessa impresa o da società appartenenti allo stesso gruppo finanziario. 3. Modalità di risarcimento del danno. Obbligo per il danneggiato di presentazione della documentazione fiscale relativa alla riparazione dei danni L art. 3 della legge n. 39/1977, come modificato dal comma secondo dell art. 23 della legge 273/2002, introduce l obbligo per il danneggiato, che ha ottenuto il risarcimento dei danni al veicolo, di trasmettere all assicuratore la fattura (o documentazione fiscale equivalente) emessa a fronte della riparazione nel termine di tre mesi dalla data dell avvenuto pagamento o, in caso di rottamazione del veicolo, la relativa documentazione. La norma prevede altresì il diritto dell assicuratore, nel caso in cui il danneggiato non ottemperi al suddetto obbligo, di richiedere la restituzione dell importo liquidato a titolo di risarcimento. La quietanza deve contenere apposita clausola che richiami l'obbligo di legge e riporti l avvertenza che, in mancanza di trasmissione della documentazione di cui sopra, 3

l'impresa ha diritto a richiedere la restituzione dell importo liquidato a titolo di risarcimento del danno al veicolo. La medesima informativa dovrà essere resa, con le stesse modalità, anche in caso di pagamento non preceduto da rilascio di atto di quietanza. Considerato che la norma che prevede l obbligo di trasmissione della documentazione fiscale riguarda la sola riparazione del danno al veicolo, l assicuratore non può richiedere l esibizione della documentazione fiscale per altre voci di danno che hanno formato oggetto di risarcimento. 4. Banca dati sinistri L art. 26 della legge n. 273/2002 ha modificato l art. 3 della legge n. 39/1977 ed ha previsto, quale informazione essenziale ai fini della richiesta di risarcimento del danno, l indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento. L impresa deve pertanto effettuare la rilevazione del codice fiscale impartendo precise istruzioni alla rete liquidativa. 5. Attuario incaricato L impresa che esercita il ramo r.c.auto è tenuta ad individuare un attuario incaricato per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche, in conformità con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, da emanarsi sentito l ISVAP, in attuazione dell art. 20 della legge n. 273/2002. B. ALTRE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI 1. Flessibilità tariffaria Nel confermare che la flessibilità deve essere intesa nel solo senso della riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso, si dispone che l'impresa ha facoltà di utilizzare la flessibilità quale strumento di ulteriore personalizzazione del rischio, tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo. L'impresa è tenuta ad impartire alla rete distributiva opportune istruzioni in merito all applicazione della flessibilità, conservandone evidenza documentale e contabile a fini di vigilanza. Lo sconto deve essere chiaramente indicato in polizza, restando impregiudicata la sua applicazione nelle annualità successive. Se concesso anche nelle annualità successive, lo sconto deve risultare nella quietanza del premio di rinnovo. (B.2.) (Abrogato dal Regolamento ISVAP 4/06 dal 01/01/2007) (B.3.) (Abrogato dal Regolamento ISVAP 4/06 dal 01/01/2007) (B.4.) (Abrogato dal Regolamento ISVAP 4/06 dal 01/01/2007) (B.5.) (Abrogato dal Regolamento ISVAP 4/06 dal 01/01/2007) (B.6.) (Abrogato dal Regolamento ISVAP 4/06 dal 01/01/2007) 4

7. Integrazioni alla nota informativa precontrattuale Fermo quanto previsto al punto A.1, è fatto obbligo all'impresa di rendere visibile e disponibile al pubblico in ciascun punto vendita e sul sito internet il contenuto della nota informativa. Al riguardo si dispone che il contenuto della nota informativa debba essere riprodotto e affisso nei punti vendita e messo a disposizione nell ambito delle informazioni preliminari alla procedura di calcolo del preventivo sul sito Internet. A parziale modifica di quanto disposto con circolare ISVAP n. 303/97, tra le indicazioni di cui alla lettera D Informazioni aggiuntive relative al contratto r.c.auto, deve essere riportata, qualora prevista dal contratto, la facoltà del contraente di rimborsare l importo liquidato dall impresa per un sinistro nonché l informativa circa il diritto al mantenimento della classe di merito nei casi indicati ai punti 3 e 4 della lettera B della presente circolare. 8. Richiesta di risarcimento del danno E fatto obbligo alle imprese, all atto della sottoscrizione del contratto e in occasione del rinnovo annuale della polizza, di consegnare il prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell art. 3 della legge n. 39/1977, allegato alla presente circolare, al fine di agevolare i danneggiati nella redazione di una richiesta che contenga tutti i dati e le informazioni previste dalla normativa e allo scopo di consentire all impresa una più rapida gestione dei sinistri. Il prospetto viene anche inserito nel sito Internet dell Istituto a disposizione del pubblico (www.isvap.it). C. ASPETTI SANZIONATORI RELATIVI ALL ART. 3 L. N. 39/1977 Si ritiene che l utilizzo del modello di cui al precedente paragrafo B8 della presente circolare faccia divenire residuali i casi in cui le imprese dovranno, ai sensi del novellato art. 3, comma 5, della legge n. 39/1977, chiedere ai danneggiati di integrare la domanda risarcitoria ritenuta manchevole, obbligo questo la cui violazione è specificamente sanzionata dal successivo comma 10 della stessa norma. Si ribadisce che il mancato rispetto dell obbligo di cui all art. 3, comma 5, non può essere lo strumento per eludere o ritardare gli ulteriori adempimenti di legge e sottrarsi in tal modo alle sanzioni (spesso più gravi) che lo stesso art. 3 commina per l inosservanza degli obblighi di offerta, di rifiuto motivato di offerta e di pagamento. Si sottolinea pertanto la permanenza dell obbligo per l impresa di dare comunicazione nei termini di legge al danneggiato di eventuali incompletezze della richiesta di risarcimento trasmessa all assicuratore, intendendosi che l inosservanza di detto obbligo non esclude la responsabilità dell impresa per successive inosservanze della tempistica di cui all art. 3 legge n. 39/1977, le quali saranno punite secondo le ulteriori sanzioni introdotte dalla novella dell art. 5, comma 7, della legge n. 57/2001. 5

D. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Trasferimento agli assicurati del beneficio derivante dalla riduzione del contributo versato alla Consap Fondo di Garanzia Vittime della Strada per l anno 2003 Preso atto che il Ministro delle Attività Produttive ha determinato una riduzione pari allo 0,50% del contributo per l'anno in corso alla Consap - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, si sono determinate le condizioni per una conseguente diminuzione del premio finale a beneficio della generalità degli assicurati, a valere sugli incassi dal 1 gennaio 2003 che siano stati regolati sulla base di tariffe elaborate sulla maggiore aliquota in vigore nell'anno precedente. Al fine di soddisfare l'aspettativa degli assicurati si dispone, nei confronti delle imprese che non vi abbiano già provveduto, che un analogo beneficio sia riconosciuto su tutti i contratti, nuovi o rinnovati nel corso dell'anno, mediante conseguente riduzione della tariffa. Considerato che la disposizione riguarda tutti i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2003, si dispone che per i contratti già stipulati o rinnovati, il beneficio debba essere riconosciuto all atto della richiesta o alla prima scadenza utile in caso di frazionamento del premio e comunque entro il rinnovo annuale ovvero alla consegna dell attestato di rischio. Il beneficio va calcolato al netto di quanto corrisposto a titolo d imposta sulle assicurazioni e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 2. Entrata in vigore e abrogazione parziale di circolare dispositiva Le disposizioni di cui ai paragrafi A.1 e A.3 entrano in vigore dal 1 maggio 2003. Con riferimento ai punti vendita costituiti da sub agenzie, limitatamente al rilascio di preventivo calcolato sulla base di collegamenti informatici di cui le sub agenzie non siano al momento dotate, si dispone che la data di effetto sia al più tardi il 1 settembre 2003. Le disposizioni di cui ai paragrafi sub B, eccetto i paragrafi 5 e 6, prendono effetto a partire dal 1 luglio 2003. La circolare ISVAP n. 260/95 è abrogata limitatamente ai punti 2 (durata della tariffa e pubblicizzazione) e 3 (flessibilità tariffaria). Il Presidente (Giancarlo Giannini) 6

RACCOMANDATA A.R. 7 Alla Soc. (Direzione generale) All Ispettorato sinistri Della società (Ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato) Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ex art. 3 l. 39/77 e successive modifiche e integrazioni. Il Sottoscritto (nome e cognome) proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento). Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell autovettura (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n se conosciuta). Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma (indicare se singola o congiunta). In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente: Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite ). Si invita codesta società a procedere all accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore.. alle ore scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell arco dell orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo. Previo appuntamento telefonico al n In caso di lesioni: Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig (nome e cognome, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince: - la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione) - la quantificazione della inabilità permanente subita - se il danneggiato abbia diritto a percepire l indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Si informa sin d ora che, in assenza di comunicazione dell offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all Isvap sezione reclami affinché proceda all irrogazione delle relative sanzioni.

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