Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2008 ai seguenti indirizzi:



Documenti analoghi
SCHEMA DI SCHEDA SINTETICA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

SCHEMA DI SCHEDA SINTETICA CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DESTINATO AD ATTUARE UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE

SCHEMA DI SCHEDA SINTETICA CONTRATTO UNIT LINKED

Schema di Scheda sintetica dei contratti index linked

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Scheda sintetica. Le caratteristiche del prodotto. euresa-life. L investimento finanziario. Scheda sintetica

La vendita dei Prodotti Assicurativi

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Prestito Obbligazionario Banca di Imola SpA 185^ Emissione 02/04/ /04/2010 TV% Media Mensile (Codice ISIN IT )

Vigilanza bancaria e finanziaria

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

Allianz Special Capital

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

SCHEMA DI DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DERIVANTI DALLA COMBINAZIONE

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE INFORMAZIONI GENERALI SULL INVESTIMENTO FINANZIARIO

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N /98 IN MATERIA DI MERCATI

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM STIMA DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE (PROGETTO ESEMPLIFICATIVO STANDARDIZZATO)

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

Prestito Obbligazionario T.V. 01/02/08 01/02/11 130^ emissione (Codice ISIN IT )

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

I S V A P. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Roma 1 giugno 2001

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

BANCA ALETTI & C. S.p.A.

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

Scheda Sintetica - Informazioni Generali

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

SERVIZI VIGILANZA ASSICURATIVA I E II SEZIONI ATTUARIATO e AUTORIZZAZIONI E MERCATO Roma 23 Luglio 2008

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

II.11 LA BANCA D ITALIA

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

Prestito Obbligazionario (Codice ISIN )

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO BASE

SCHEMA 11. Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari di capitalizzazione (1) COPERTINA

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

Banca Intermobiliare SpA Obbligazioni a tasso variabile

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

BANCA ALETTI & C. S.p.A. PER DUE CERTIFICATE e PER DUE CERTIFICATES DI TIPO QUANTO CONDIZIONI DEFINITIVE D OFFERTA

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

Ministero dello Sviluppo Economico

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

comunicazione dell avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n (il Prospetto ).

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA PER L OFFERTA DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO STEP UP

Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo ROMA regolamentotrasparenza@isvap.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CREDITRAS UNIATTIVA (scad. 12/2017)

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

PROSPETTO SEMPLIFICATO INFORMAZIONI GENERALI

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Documento sulla politica di investimento

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA in qualità di Emittente

CONDIZIONI DEFINITIVE

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

IL PRESENTE MODELLO RIPORTA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA DI EMISSIONE DENOMINATO CASSA PADANA TASSO FISSO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

CODICE ETICO 1. PREMESSA

BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

I Fondi pensione aperti

Banca di Legnano 23 Agosto 2013/2017 Tasso Misto,

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Il Ministro dell economia e delle finanze

UNA CONCRETA OPPORTUNITA DI BUSINESS O L APERTURA AL CAOS?

Banca di Legnano 17 Maggio 2013/2016 Tasso Misto,

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA

REGOLAMENTO FONDI INTERNI APTUS

Banca della Bergamasca

Transcript:

Il presente documento, concernente la distribuzione dei c.d. prodotti multiramo, caratterizzati dalla combinazione di coperture assicurative di ramo I e di prodotti finanziari di ramo III, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione. Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2008 ai seguenti indirizzi: C O N S O B I S V A P Divisione Intermediari Via del Quirinale, 21 Via Broletto, n. 7 00187 ROMA 20123 MILANO oppure agli indirizzi di posta elettronica: consob@consob.it. - multiramo@isvap.it Le osservazioni e i commenti pervenuti, unitamente alle risoluzioni delle Autorità, saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. ROMA, 28 DICEMBRE 2007 1

Comunicazione Distribuzione di prodotti multiramo Si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico costituito da CONSOB e ISVAP, di cui si è data informazione al mercato con il Comunicato del 7 novembre 2007, finalizzato a fornire agli operatori un quadro di riferimento per la distribuzione dei c.d. prodotti multiramo, caratterizzati dalla combinazione di coperture assicurative di ramo I e di prodotti finanziari di ramo III. In relazione a tali prodotti si ravvisano infatti esigenze di coordinamento fra la disciplina dettata dal Codice delle Assicurazioni e dai regolamenti ISVAP (relativa alla distribuzione di polizze di ramo I) e quella recata dal TUF e dai regolamenti CONSOB (relativa ai prodotti finanziari di cui al ramo III), pur rimanendo i due set di regole separatamente vigenti nei rispettivi ambiti fissati dalla legge. Con la presente Comunicazione CONSOB e ISVAP, allo stato delle rispettive regolamentazioni vigenti, rendono note al mercato indicazioni operative per la distribuzione dei prodotti multiramo. CONSOB e ISVAP, al fine di coordinare l esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza in relazione ai prodotti multiramo secondo le linee tracciate nella presente Comunicazione, stipuleranno un protocollo d intesa. Ai sensi dell articolo 20 della legge 262/2005, in attesa della definizione di tale accordo, le iniziative regolamentari, di vigilanza informativa od ispettiva su tali prodotti saranno assunte d intesa dalle due Autorità. Considerati i tempi connessi alla procedura di pubblica consultazione, si comunica che il termine entro cui le disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della circolare ISVAP n. 551/2005 continuano ad applicarsi alla documentazione informativa precontrattuale è prorogato fino all entrata in vigore della presente Comunicazione. INDICE 1. Ambito di operatività della Comunicazione 2. Obblighi di informativa precontrattuale 2.1. Struttura del Documento informativo 2.2. Regime di consegna 2.3. Regime di pubblicazione 2.4. Modalità di aggiornamento 2.5. Obblighi informativi 2.6. Rendicontazione 2.7. Comunicazione ai contraenti 2.8. Contratti qualificati come etici o socialmente responsabili 2.9. Attività pubblicitaria 2.10.Criteri e regole di redazione del Documento informativo 3. Regole di comportamento 3.1. Criteri applicativi 3.2. Conoscenza del cliente e valutazione di adeguatezza 3.3. Informativa da rendere al momento del contatto con la clientela Allegati: 1) Schema di Documento informativo dei contratti derivanti dalla combinazione di un prodotto di ramo I con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked. 2) Schema di Documento informativo dei contratti derivanti dalla combinazione di un prodotto di ramo I con partecipazione agli utili e di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked. 2

1. Ambito di operatività della Comunicazione La presente Comunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di norme di interesse generale applicabili ai soggetti comunitari, concerne la distribuzione dei prodotti multiramo da parte dei soggetti di seguito indicati: a) Soggetti abilitati: le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell elenco di cui all art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, e la società Poste Italiane Divisione Servizi Banco Posta, nonché i rispettivi promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati; b) Imprese di assicurazione, nella vendita diretta, vale dire effettuata dalla Direzione generale o dagli Uffici dell impresa oppure attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Non rientrano nell ambito di applicazione della presente Comunicazione gli intermediari assicurativi diversi dai soggetti abilitati, come sopra definiti, anche quando distribuiscono prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Tali soggetti sono infatti sottoposti alla disciplina, alla vigilanza ed al regime sanzionatorio previsti dal Codice delle Assicurazioni e dai regolamenti attuativi. 2. Obblighi di informativa precontrattuale Vengono di seguito fornite le indicazioni in merito agli schemi di Documento informativo da consegnare obbligatoriamente ai contraenti/investitori prima della sottoscrizione della propostacontratto relativa ai prodotti multiramo, ai criteri operativi da seguire per la consegna al cliente del Documento e al regime di pubblicazione. Gli schemi di Documenti informativi allegati sono finalizzati a rendere ai contraenti/investitori l informativa necessaria a pervenire ad un fondato giudizio sui diritti, gli obblighi, i rischi e le caratteristiche dei contratti multiramo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, legislative e regolamentari vigenti. Si precisa che le disposizioni regolamentari dell Isvap e della Consob richiamate nella presente sezione della comunicazione, sono riferite, rispettivamente, al Regolamento dell Isvap concernente la disciplina degli obblighi di informazione, dell interpello nonché della pubblicità dei prodotti assicurativi (di seguito, il Regolamento Isvap sulla Trasparenza ) in fase di pubblica consultazione (documento n. 16/07) ed al testo del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il Regolamento Consob sugli Emittenti ) predisposto per la fase di pubblica consultazione. I Documenti, nei termini indicati nella presente Comunicazione, possono ritenersi idonei a soddisfare, con riferimento alla componente di ramo I, le previsioni dettate dal decreto legislativo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito CAP ) e dalla regolamentazione ISVAP e, con riguardo alla componente di ramo III, quelle dettate dal decreto legislativo 58/1998 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF ) e dal Regolamento CONSOB n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni. In considerazione della necessità di fornire lo stesso livello di tutela informativa per tutte le singole componenti presenti all interno del prodotto multiramo, si segnala che le indicazioni di seguito fornite si applicano senza alcun tipo di esenzione, avuto riguardo alla tipologia di contratto ovvero ai contraenti/investitori cui il medesimo è rivolto. 3

2.1. Struttura del Documento informativo Il Documento informativo, da redigere secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2, si compone di: CONTRATTI DERIVANTI DALLA COMBINAZIONE DI UN PRODOTTO ASSICURATIVO DI RAMO I CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E UN PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED CONTRATTI DERIVANTI DALLA COMBINAZIONE DI UN PRODOTTO ASSICURATIVO DI RAMO I CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E UN PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO INDEX LINKED a. Scheda sintetica a. Scheda sintetica b. Informazioni sull impresa di b. Informazioni sull impresa di assicurazione e sul contratto assicurazione e sul contratto c. Informazioni sulla situazione c. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa, sui dati storici di rendimento della gestione separata, sui dati storici di rischio-rendimento e sui costi dell investimento finanziario patrimoniale dell impresa, sui dati storici di rendimento della gestione separata e di rischio-rendimento dell investimento finanziario d. Informazioni supplementari d. Informazioni supplementari 2.2. Regime di consegna I documenti indicati al precedente paragrafo alle lettere sub a., b. e c. devono essere consegnati al contraente/investitore prima della sottoscrizione della proposta-contratto. Sono da considerare compresi nel predetto obbligo di consegna anche i seguenti documenti: - Condizioni di contratto, comprensive del Regolamento della gestione separata cui sono collegate le prestazioni della componente di ramo I; - Regolamento dei fondi interni/oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni principali della componente di ramo III unit linked. Le Informazioni supplementari (documento sub d.) devono essere consegnate gratuitamente su richiesta del contraente/investitore. 2.3 Regime di pubblicazione Tenuto conto delle disposizioni regolamentari di cui all art. 12, comma, 2, del Regolamento Isvap sulla Trasparenza dei prodotti assicurativi e all art. 30 del Regolamento Consob sugli Emittenti, le imprese di assicurazione sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet, contestualmente all avvio della commercializzazione e fino a trenta giorni successivi alla conclusione della stessa, il Documento informativo nonché le condizioni di contratto comprensive del regolamento della gestione separata ed il regolamento dei fondi interni/oicr, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo. A fini di pubblicità il Documento informativo, nel medesimo termine sopra indicato, va anche inviato alla Consob secondo le modalità operative che saranno dalla stessa indicate. 2.4 Modalità di aggiornamento Tenuto conto delle disposizioni regolamentari di cui all art. 11 del Regolamento Isvap sulla Trasparenza e dell art. 32 del Regolamento Consob sugli Emittenti, le imprese di assicurazione 4

sono tenute ad aggiornare i dati periodici contenuti nei documenti indicati al paragrafo 2.1, sub c, entro il 31 maggio di ciascun anno. L obbligo di aggiornamento del Documento informativo previamente pubblicato va comunque adempiuto per ogni variazione delle informazioni in esso contenute. In tale caso, le imprese procedono a modificare e/o integrare le informazioni soggette ad aggiornamento, dandone tempestiva notizia nel proprio sito internet e procedendo alla pubblicazione della versione aggiornata del Documento informativo. Al riguardo, si precisa che l aggiornamento, qualora consegua a variazioni di informazioni diverse da quelle previste: - nello schema in allegato 1, Informazioni sull impresa di assicurazione e sul contratto, alle sezioni A (par. 7) e C.2 (parr. 8 e 9); - nello schema in allegato 2, Informazioni sull impresa di assicurazione e sul contratto, alle sezioni A (par. 7) e C.2 (par. 9); potrà avvenire anche mediante la pubblicazione di un supplemento da allegare al Documento informativo, secondo le stesse modalità di cui al punto 2.3. 2.5 Obblighi informativi Tenuto conto delle disposizioni regolamentari di cui all art. 12, comma 1, del Regolamento Isvap sulla Trasparenza e dell art. 32-bis, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Consob sugli Emittenti, le imprese di assicurazione sono tenute a pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet: a) il prospetto annuale della composizione della gestione separata e il relativo rendiconto annuale; b) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni della componente unit linked, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione; c) il valore dell indice o dell attività finanziaria cui sono direttamente collegate le prestazioni della componente index linked, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell indice o dell attività finanziaria ed al rating dell emittente o del garante. La pubblicazione dei documenti sub a) avviene nei termini stabiliti dall ISVAP per la redazione del rendiconto annuale; la pubblicazione delle informazioni sub b) avviene entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione e si intende assolta qualora la stessa sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli OICR ovvero ai sensi dell articolo 22, comma 3, del Regolamento Consob sugli Emittenti. Si rammenta, inoltre, che le imprese di assicurazione rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, oltre al Documento informativo ed alle relative condizioni di contratto, i rendiconti periodici della gestione separata nonché quelli dei fondo interno/oicr cui sono direttamente collegate le prestazioni della componente unit linked. 2.6 Rendicontazione In conformità all art. 14 del Regolamento Isvap sulla Trasparenza, le imprese di assicurazione devono inviare per iscritto ai contraenti, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le informazioni previste - per le componenti di ramo I e di ramo III - dalla citata norma. 5

Nell ipotesi in cui il meccanismo previsto per l attribuzione della partecipazioni agli utili non coincida con l anno solare ed al fine di garantire l unitarietà della rendicontazione dei contratti multiramo, il termine per l invio dell estratto conto annuale è di sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la rivalutazione delle prestazioni collegate alla componente di ramo I. 2.7 Comunicazioni ai contraenti Tenuto conto delle disposizioni regolamentari di cui all art. 13 del Regolamento Isvap sulla Trasparenza e degli artt. 32-bis, commi 4 e 5, e 32-ter del Regolamento Consob sugli Emittenti, le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare ai contraenti, per iscritto e in forma chiara e precisa, le variazioni delle informazioni contenute nel Documento informativo e delle condizioni di contratto anche per effetto delle modifiche alla normativa applicabile al contratto stesso. I dati periodici aggiornati contenuti nella Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata e dei dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento finanziario del Documento informativo devono essere comunicati ai contraenti contestualmente all invio dell estratto conto annuale. Relativamente alla componente unit linked, le imprese comunicano tempestivamente ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione non contenute nel documento inizialmente pubblicato. Le suddette comunicazioni possono essere trasmesse anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che le stesse siano acquisibili su supporto duraturo e che il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito. 2.8 Contratti qualificati come etici o socialmente responsabili Tenuto conto delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento Isvap sulla Trasparenza e agli artt. 89 e 90 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, relativamente ai contratti multiramo qualificati come etici o socialmente responsabili, le imprese di assicurazione forniscono nel Documento informativo le seguenti informazioni: a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il contratto è qualificato come etico o socialmente responsabile ; b) i criteri generali in base ai quali vengono definite le strategie di investimento e vengono disposte le operazioni; c) le politiche e gli obiettivi perseguiti nell eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; d) l eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale di proventi generati dai contratti offerti e la relativa misura; e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all interno delle imprese di assicurazione e le relative funzioni; f) l adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati. Con riferimento ai medesimi contratti, le imprese sono altresì tenute a fornire al contraente - nell estratto conto annuale - le seguenti informazioni: a) l illustrazione dell attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati; b) le informazioni in merito all eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti 6

finanziari detenuti in portafoglio; c) le informazioni circa l eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai contratti offerti e la relativa misura. Le suddette informazioni sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet delle imprese di assicurazione. 2.9 Attività pubblicitaria Tenuto conto degli articoli 182 del CAP e 101 del TUF nonché delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 38-41 del Regolamento Isvap sulla Trasparenza e degli artt. 33-sexies 33-septies del Regolamento Consob sugli Emittenti, l attività pubblicitaria relativa a prodotti multiramo deve essere svolta avendo riguardo alla correttezza dell informazione ed alla coerenza con le informazioni contenute nel Documento informativo previamente pubblicato e nelle relative condizioni di contratto. In particolare, in conformità ai criteri stabiliti dalle citate fonti regolamentari, il messaggio pubblicitario deve: - essere riconoscibile come tale e distinguibile da ogni altra forma di comunicazione; - contenere informazioni precise, tali da non indurre in errore circa le caratteristiche, le garanzie, la natura, i rischi dei prodotti offerti e del correlato investimento; - indicare con chiarezza ed evidenza la denominazione dell impresa di assicurazione; - riportare, con caratteri che consentano un immediata ed agevole lettura, la seguente avvertenza Prima della sottoscrizione leggere il Documento informativo. La medesima avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio nel caso di messaggi pubblicitari diffusi per il tramite di strumenti radio-televisivi; - indicare che è stato pubblicato il Documento informativo, i luoghi nei quali è possibile procurarsene copia nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può essere consultato. Il messaggio pubblicitario volto ad illustrare i rendimenti conseguiti dalla componente di ramo I deve, altresì, rispettare gli specifici criteri dall art. 40 del Regolamento Isvap sulla Trasparenza; quello riferito alla componente di ramo III l art. 33-septies del Regolamento Consob sugli Emittenti. Le espressioni garantisce, garantito o termini similari che inducano a ritenere sussistente il diritto ad una prestazione contrattuale certa per il contraente/investitore o per il portatore di un interesse alla prestazione, possono essere utilizzate solo se la garanzia è prestata direttamente dall impresa di assicurazione. Qualora le prestazioni siano collegate a OICR qualificati come garantiti ovvero portafogli finanziari strutturati e/o altri prodotti finanziari per i quali sussistano garanzie di terzi, dovrà essere espressamente indicato al contraente/investitore che la garanzia non è prestata dall impresa di assicurazione. In tal caso, deve essere evidenziato che il contraente/investitore assume il rischio di controparte relativo al soggetto garante. In virtù del citato criterio di coerenza del messaggio pubblicitario con le informazioni contenute nel fascicolo informativo dei prodotti di ramo I e nelle relative condizioni di contratto (art. 182, comma 1, CAP) nonché tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell art. 101 TUF con riferimento ai prodotti di ramo III e V, la diffusione di materiale a contenuto promozionale o pubblicitario è consentita solo successivamente alla pubblicazione del Documento informativo. Infine, si rammenta che i criteri in precedenza indicati devono essere osservati anche dagli intermediari incaricati della distribuzione, fermo restando l obbligo di assoggettare gli annunci pubblicitari predisposti da questi ultimi alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti. 7

2.10 Criteri e regole di redazione del Documento informativo Il Documento informativo deve essere redatto: a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale; b) in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché il contraente/investitore sia in grado di comprendere il contenuto del contratto, le prestazioni, le coperture assicurative, le garanzie e i rischi finanziari posti a suo carico. Con riferimento al punto b), si richiede, in particolare, che: - il Documento informativo consti di un limitato numero di pagine e sia di agevole lettura, anche per effetto dell utilizzo di appositi accorgimenti grafico-tipografici; - sia utilizzato un carattere di stampa non inferiore a 11 (per il modulo di proposta è consentito un carattere non inferiore a 10); - vengano illustrate con caratteri grafici di particolare evidenza le informazioni relative ai rischi, oneri e obblighi a carico del contraente/investitore (e, se del caso, dell assicurato), esclusioni e limitazioni della garanzia, nullità, decadenze, periodi di sospensione e limitazione della copertura nonché le avvertenze presenti nello schema; - le informazioni contenute all interno delle singole sezioni che compongono il Documento informativo siano coerenti; - i termini garanzia, garantito, garantisce o similari siano utilizzati solo con riferimento a contratti per i quali l impresa di assicurazione presta direttamente la specifica garanzia; nel caso di garanzie prestate da soggetti diversi dall impresa di assicurazione, fornire le specifiche indicazioni previste nel documento informativo; - il termine capitale protetto sia utilizzato solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi, va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo; - non siano inserite espressioni o formulazioni a carattere pubblicitario o promozionale. Nella copertina del Documento informativo va indicata la data dell ultimo aggiornamento dei dati e delle informazioni in esso contenuti. Gli scenari probabilistici di rendimento del/la fondo interno/oicr/linea sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento del capitale investito nella componente di ramo III al termine dell orizzonte temporale di riferimento, effettuate secondo le istruzioni operative indicate dalla Consob. I documenti informativi a regime di consegna obbligatorio, di cui al paragrafo 2.1, sub a., b., c., devono essere numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di cui si compongono (es. : pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6...). Il documento Informazioni supplementari (par. 2.1, sub d.), da consegnare su richiesta del contraente/investitore, recherà autonoma numerazione. 3. Regole di comportamento. 3.1. Criteri applicativi Come sopra indicato, anche nella individuazione delle regole di comportamento da osservare nella distribuzione delle polizze multiramo, è necessario che sia garantito il contemporaneo rispetto, da un lato, delle regole derivanti dal CAP e dalla disciplina ISVAP (tra l altro, il Regolamento n. 5/2006) riferibili alla componente di ramo I, dall altro, delle regole derivanti dal TUF (artt. 21 e 23) e dalla normativa CONSOB (da ultimo reg. n. 16190/2007) riferibili alla componente di ramo III. 8

Occorre in particolare che i comportamenti delle imprese e dei soggetti abilitati nella distribuzione dei prodotti multiramo rispondano ai requisiti di correttezza e trasparenza che ispirano, parallelamente, le due discipline di riferimento. Il contemporaneo rispetto dei due set di regole (CAP-ISVAP/TUF-CONSOB) è facilitato dal fatto che le stesse risultano fra loro fortemente omogenee ed ispirate a principi corrispondenti, quali: Fornire al cliente un informativa chiara, capace di porlo in condizione di assumere scelte consapevoli; Individuare, evitare, gestire, contenere e se del caso rendere trasparenti le situazioni di conflitto di interessi; Conoscere il cliente al fine di valutarne, con filtro professionale, le scelte, evidenziando quelle eventualmente per il medesimo inadatte; Comportarsi con correttezza e diligenza nell interesse del contraente/investitore. I due set di regole, nonostante la richiamata omogeneità, hanno un grado di articolazione e di specificazione che può non corrispondere esattamente: in ogni caso, la condotta dei soggetti abilitati o dell impresa di assicurazione dovrà ispirarsi a modalità operative che garantiscano il contemporaneo rispetto di entrambe le discipline, il che si tradurrà, nel seguire la somma delle regole dettate e, ma solo fattualmente, nel seguire le regole in grado di contenere le altre. I due set di regole, come detto in premessa, rimangono infatti parallelamente vigenti nei rispettivi ambiti fissati dalla legge stessa. Fermi restando i principi e i criteri sopra indicati, al fine di fornire indicazioni operative in grado di tradurre in linee pratiche di condotta quanto sopra tratteggiato, si illustrano nel seguito i passaggi per l applicazione delle rispettive regole, in particolare, in materia di conoscenza del cliente e conseguente valutazione di adeguatezza, nonché di informativa da rendere sull intermediario assicurativo (soggetto abilitato) e sulla sua attività, al momento del contatto con la clientela. Quelle menzionate sono infatti le aree delle regole di condotta che possono evidenziare formulazioni meno coincidenti, e come tali, possono apparire maggiormente bisognose di indicazioni operative di dettaglio nel caso della distribuzione di polizze multiramo, che ne richieda la contemporanea applicazione. 3.2. Conoscenza del cliente e valutazione di adeguatezza Disciplina CAP/ISVAP La disciplina dell intermediazione assicurativa recata dal CAP e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, richiede - in linea con le disposizioni comunitarie cui dà attuazione (Direttiva 2002/92/CE sull intermediazione assicurativa) - che nella distribuzione di una polizza di assicurazione venga sempre effettuata dall intermediario assicurativo una valutazione di adeguatezza delle caratteristiche della polizza rispetto alle esigenze assicurative del contraente. Ciò implica che la presenza all interno di un prodotto multiramo di coperture assicurative di ramo I rende sempre necessario procedere a tale valutazione. Affinché sia rispettata la predetta disciplina è quindi indispensabile, come previsto dall art. 183, c. 1, lett. b), del CAP e dall art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, che l impresa nella vendita diretta e l intermediario assicurativo acquisiscano dal contraente le informazioni necessarie a 9

valutare l adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative del contraente stesso. Nel caso di rifiuto del cliente di fornire le informazioni, la normativa prevede che quest ultimo debba essere informato che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze. In caso di contratto inadeguato, il contraente deve essere informato per iscritto di tale circostanza e dei motivi dell inadeguatezza. Disciplina TUF/CONSOB La distribuzione di polizze di ramo III e V effettuata dalle imprese e dai soggetti abilitati, è sottoposta alle disposizioni del TUF e del Regolamento CONSOB n. 16190/2007, in armonia con le disposizioni comunitarie di riferimento (Direttiva 2004/39/CE). Il Regolamento n. 16190/2007 richiede che, in relazione al tipo di attività svolta, venga operata una valutazione di adeguatezza o di appropriatezza. In particolare, il soggetto che svolge attività di consulenza deve valutare se nell attività di commercializzazione intende raccomandare in via personalizzata al cliente il prodotto ed eventualmente presentarlo come adatto al medesimo. In tale caso, secondo la disciplina recata dal reg. n. 16190/2007 della CONSOB, è richiesta la massima ampiezza nella conoscenza del cliente (acquisizioni di informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento ) e la conseguente valutazione di adeguatezza dei suoi investimenti. Nel caso di rifiuto del cliente di fornire le menzionate informazioni la consulenza non può essere prestata, e pertanto il prodotto assicurativo non potrà essere presentato come adatto per quel cliente sulla base di una raccomandazione a lui indirizzata. L impresa o il distributore può, se del caso, procedere al collocamento del prodotto offerto valutandone l appropriatezza, sulla base delle informazioni previste dalla regolamentazione CONSOB per l ipotesi in cui si intenda svolgere un servizio diverso da quello di consulenza. Nel caso di rifiuto del cliente di fornire le informazioni previste per l appropriatezza, quest ultimo deve essere informato che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto appropriato alle sue esigenze. In caso di contratto inappropriato, il contraente deve essere informato di tale circostanza. Prodotti multiramo Al fine di individuare la condotta da seguire in concreto nella distribuzione dei prodotti multiramo, per assolvere, di fatto, in via contemporanea ai due set di regole rispettivamente vigenti, si ritiene che, posta anche la sostanziale omogeneità dei due sistemi di regole, l impresa di assicurazione o il soggetto abilitato, nella distribuzione di un prodotto multiramo, debbano in ogni caso: acquisire le informazioni di cui all art. 39 del regolamento CONSOB, opportunamente integrate per tenere conto delle peculiarità assicurative della componente di ramo I; una volta acquisite le informazioni, effettuare la valutazione di adeguatezza secondo quanto previsto dall art. 40 del regolamento CONSOB; qualora il cliente si rifiuti di fornire le informazioni di cui all art. 39, il distributore deve informarlo che l indisponibilità delle informazioni pregiudica la possibilità di valutare se il prodotto è adeguato al cliente (secondo quanto previsto dall art. 52 del Regolamento ISVAP); 10

qualora il prodotto risulti inadeguato, al cliente dovrà essere resa informativa di tale circostanza, illustrandone i motivi per iscritto (secondo quanto previsto dall art. 52 del Regolamento ISVAP). In nessun caso è consentito prescindere dalla conoscenza del cliente o da un regime di valutazione dell idoneità del prodotto rispetto al profilo del cliente, posto che né la regolamentazione di derivazione CAP né quella di derivazione TUF contempla tale possibilità, con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo I nonché a quelli di ramo III (o di ramo V). 3.3 Regole di presentazione nei confronti della clientela (Informativa precontrattuale). L applicazione dei sopra menzionati criteri all area dell informativa precontrattuale, conduce alla necessità che gli operatori (imprese di assicurazione; soggetti abilitati) si muovano nell osservanza delle due esistenti discipline (nei rispettivi ambiti di operatività delle stesse), adottando la condotta che ne garantisca, di fatto, il contemporaneo rispetto. In particolare, in occasione dell offerta dei prodotti multiramo occorrerà consegnare al cliente il documento informativo previsto dalla presente Comunicazione. Le due discipline di riferimento si caratterizzano per una forte omogeneità che facilita la singola condotta di fatto da osservare da parte delle imprese di assicurazione che vendono direttamente i prodotti multiramo e dei soggetti abilitati ai sensi del TUF che distribuiscono i menzionati prodotti. Peraltro, specifiche disposizioni di maggiore articolazione nella disciplina CAP/ISVAP devono essere comunque seguite. Così, ai sensi degli artt. 49 e 50 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e relativi allegati 7A e 7B, gli intermediari (tutti gli intermediari assicurativi, e perciò, ai sensi dell art. 109 del CAP, anche i collaboratori iscritti in sezione E di Banche, SIM, intermediari finanziari ex art. 107 TUB e Divisione Bancoposta, nonché - ai sensi dell art. 42 del medesimo Reg. ISVAP n. 5/2006 - gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali dell intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro di cui al citato art. 109 del CAP) devono consegnare al cliente, in occasione del primo contatto, un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui sono tenuti nonché, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, copia di una dichiarazione, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività (ivi incluse informazioni circa possibili conflitti di interesse), nonché la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle leggi vigenti. E inoltre previsto che la citata dichiarazione sia aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti e sia consegnata in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche. Dell avvenuta consegna della documentazione è data evidenza al contraente mediante apposita dichiarazione sottoscritta da quest ultimo e conservata dall intermediario. In tale contesto, in particolare, la consegna al cliente di dichiarazioni conformi ai modelli 7A e 7B del Regolamento ISVAP n. 5/2006, assorbe, di fatto, anche l informativa richiesta ai sensi dell art. 85, comma 2, del Regolamento n. 16190/2007. 11

ALLEGATO 1 SCHEMA DI DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DERIVANTI DALLA COMBINAZIONE DI UN PRODOTTO ASSICURATIVO DI RAMO I CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E UN PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED COPERTINA Riportare la denominazione, il logo e il simbolo dell impresa di assicurazione e dell eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente intestazione: «Contratto di assicurazione <inserire la denominazione commerciale del contratto>, derivante dalla combinazione di un prodotto assicurativo di ramo I con partecipazione agli utili e un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked». Riportare quanto di seguito indicato: «Il presente Documento Informativo si compone di: Scheda sintetica; Informazioni sull impresa di assicurazione e sul contratto; Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa, sui dati storici di rendimento della gestione separata, sui dati storici di rischio-rendimento e sui costi dell investimento finanziario; Informazioni supplementari.» Inserire le seguenti frasi: «La SCHEDA SINTETICA, le INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE E SUL CONTRATTO e le INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA, SUI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA, SUI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E SUI COSTI DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO devono essere consegnate al contraente/investitore, unitamente alle Condizioni di contratto (comprensive del Regolamento della gestione separata) e al Regolamento del fondo interno/oicr, prima della sottoscrizione della proposta-contratto.» «Prima della sottoscrizione leggere attentamente tali documenti.» «Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura delle Informazioni supplementari che devono essere consegnate gratuitamente su richiesta del contraente/investitore.» «Il Documento informativo è volto ad illustrare al contraente/investitore le principali caratteristiche del prodotto offerto e non sostituisce le Condizioni di contratto di cui il contraente/investitore deve prendere visione prima della sottoscrizione.» Indicare la data relativa all ultimo aggiornamento effettuato. 12

SCHEDA SINTETICA Inserire le seguenti frasi: Scheda sintetica relativa a <inserire la denominazione commerciale del Contratto> derivante dalla combinazione di un prodotto assicurativo di ramo I con partecipazione agli utili e un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked offerto dalla <inserire la denominazione dell impresa di assicurazione ed il gruppo di appartenenza>». «La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente/investitore un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui rischi e sui costi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alle altre parti del Documento informativo.» 1. LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 1.1. Tipologia del contratto Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio e di copertura assicurativa che il contratto intende soddisfare in modo da far comprendere al potenziale contraente/investitore le finalità dello stesso. Evitare espressioni o formulazioni tali da far assumere alla descrizione un contenuto promozionale o pubblicitario, ovvero da indurre il contraente/investitore a sottoscrivere una struttura contrattuale predefinita. Precisare che una parte del premio versato viene utilizzata dall impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ) e che pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto (c.d. capitale maturato). Per informazioni dettagliate sulla scomposizione del premio rinviare al par. 1.3 della presente Scheda sintetica e alla sez. B) par.7 del Documento informativo. Per la componente relativa alle prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata indicare che: Le prestazioni assicurative sono contrattualmente garantite dall impresa e si rivalutano (indicare la periodicità della rivalutazione: annuale, mensile) in base al rendimento di una gestione separata di attivi (1)(2). Rinviare al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenuto nella Sez. G per la illustrazione comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili. Indicare che per la componente di ramo I con partecipazione agli utili, l impresa è tenuta a consegnare al contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata prima della data di conclusione del contratto. 1.2. Durata Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto. Se il contratto è a vita intera precisare che la durata coincide con la vita dell assicurato. Indicare che è possibile esercitare il diritto di riscatto, fornendo indicazioni circa l eventuale presenza di un antidurata minima a partire dalla quale tale diritto è esercitabile. In tal caso, inserire la seguente frase: E possibile esercitare il diritto di riscatto. (indicare il (1) (2) In presenza di modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti da quelli sopra indicati (assegnazione di una partecipazione ad un conto gestione, specifica provvista di attivi, ecc.) adeguare opportunamente tale formulazione. Nel caso in cui l impresa di assicurazione fornisca direttamente la garanzia anche sulla componente di ramo III sostituire tale frase con la seguente: Le prestazioni del presente contratto sono contrattualmente garantite dall impresa di assicurazione. 13

numero di annualità di premio e/o l antidurata minima a partire dalla quale è esercitabile il riscatto). 1.3. Premio Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio unico ricorrente, premi periodici) nonché l eventuale facoltà del contraente/investitore di sospendere e/o interrompere i versamenti pattuiti. Illustrare la presenza di eventuali meccanismi di adeguamento automatico dei premi. Indicare gli eventuali importi minimi di premio previsti dal contratto. Specificare che i premi versati, al netto dei costi e delle coperture assicurative, sono investiti in una gestione separata o altra provvista di attivi e/o in quote/azioni di fondi interni/oicr secondo combinazioni che il contraente/investitore può liberamente scegliere (c.d. combinazione libera) ovvero secondo combinazioni predefinite nelle condizioni di contratto. Inserire tre tabelle che riportino la scomposizione in termini percentuali del premio versato, secondo lo schema sotto riportato ed in base alle seguenti variabili contrattuali: livello di premio pari a 1.500 euro per i contratti a premio periodico e 15.000 euro per i contratti a premio unico; durata 20 anni; sesso maschile di età 50, 45 e 40 anni, in corrispondenza della durata sopra definita. Elaborare la scomposizione nell ipotesi di equa ripartizione del premio tra la componente di ramo I con partecipazione agli utili e la componente unit linked. Scomposizione percentuale del premio versato. Componenti del premio versato Valore % A. Capitale investito A = A1 + A2 % A.1 Quota-parte collegata al prodotto di ramo I con partecipazione agli utili % A.2 Quota-parte collegata a fondi interni/oicr % B. Costi % C. Capitale nominale C = A + B % D. Parte del Premio per Coperture assicurative D = D1 + D2 % D.1 Coperture assicurative Ramo I % D.2 Coperture assicurative Ramo III % E. Spese di emissione % F. Premio versato F = C + D + E 100,00% 1.4. Gestione separata e fondi interni/oicr Per informazioni sulla gestione separata/altra provvista di attivi nonché sui fondi interni/oicr rinviare alle sez. C.1) e C.2). 1.5. Profilo di rischio dell investimento Per le informazioni sul profilo di rischio connesso all investimento in fondi interni/oicr rinviare alla sez. C.2) par. 9. Inserire la specifica avvertenza che nello stesso paragrafo vengono rappresentati: per i fondi interni/oicr/linee con gestione a benchmark di tipo attivo il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark 14

per i fondi interni/oicr/linee a capitale protetto, al fine di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell investimento finanziario, gli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito nell orizzonte temporale di riferimento. 2. PRESTAZIONI CONTRATTUALI E GARANZIE Inserire la seguente frase Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: Rappresentare in forma schematica tutte le tipologie di prestazioni che il contratto propone in forma principale e/o complementare, suddivise in base al seguente schema, evidenziandone sinteticamente le modalità di determinazione: a) Prestazioni in caso di vita b) Prestazioni in caso di decesso c) Prestazioni in caso di invalidità d) Prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata e) Coperture complementari Per la parte del premio investita nella componente di ramo I illustrare l eventuale garanzia di conservazione del capitale o di riconoscimento di un tasso di interesse minimo, indicandone la relativa misura e l eventuale consolidamento periodico; in caso contrario, specificare che il contratto prevede il riconoscimento della garanzia di minimo solo alla scadenza del contratto. Per i contratti a premi unici ricorrenti indicare se sono previsti tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti. In tal caso rinviare alla sez. D) per gli ulteriori dettagli. Specificare se le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto. Per la parte del premio destinata alla componente unit linked, indicare, ove prevista, l esistenza, l eventuale durata, la misura ed i consolidamenti delle garanzie finanziarie offerte dall impresa di assicurazione (ad es. di restituzione del capitale investito, di rendimento minimo, ecc.) nonché gli eventuali limiti e condizioni per l operatività della stessa. Qualora le prestazioni siano collegate ad un OICR qualificato come garantito, dovrà essere espressamente indicato al contraente/investitore che la garanzia non è prestata dall impresa di assicurazione. In tal caso, evidenziare che il contraente/investitore assume il rischio di controparte relativo al soggetto garante. Qualora non siano presenti garanzie specificare che il contraente/investitore assume il rischio connesso all andamento negativo del valore delle quote/azioni dei fondi interni/oicr e che, pertanto, esiste la possibilità di ricevere a scadenza un ammontare inferiore al capitale investito. Specificare se in caso di riscatto il contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati (tale rischio va indicato anche se presente solo in alcuni anni della durata contrattuale). Per i contratti che prevedono, in caso di mancato versamento del numero minimo richiesto di annualità, la perdita per il contraente dei premi pagati, evidenziare tale clausola contrattuale. Nel caso in cui l impresa di assicurazione non offra alcun tipo di garanzia riportare in evidenza la seguente frase: L impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell investimento vi è la possibilità che il contraente/investitore ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.. Specificare che maggiori informazioni sono fornite nel Documento informativo alla sez. D). In ogni caso, le prestazioni contrattuali e le relative modalità di determinazione sono regolate dagli articoli.. delle condizioni di contratto. 15

3. OPZIONI CONTRATTUALI Indicare le eventuali opzioni previste dal contratto (es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia ecc.) ed i relativi termini di esercizio. 4. COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO Riportare le seguenti frasi: «Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo per la/le gestione/i separata/e e per i diversi fondi interni/oicr secondo i criteri stabiliti dalle Autorità.» L impresa, al fine di svolgere l attività di distribuzione e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella sez. E.1). I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata (nel caso di prodotti con specifica provvista di attivi, ove necessario, modificare le ultime parole con le seguenti: prelevati sulle specifiche attività acquistate per far fronte alle garanzie offerte) e dal fondo interno/oicr riducono l ammontare delle prestazioni. Il Costo percentuale medio annuo fornisce un indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dal contraente/investitore rispetto al potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il Costo percentuale medio annuo del 10 anno è pari all 1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10 anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell 1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il Costo percentuale medio annuo del 15 anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il Costo percentuale medio annuo ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate età e sesso dell assicurato (omettere le precedenti parole nel caso in cui sesso ed età non siano variabili rilevanti per le valutazioni) ed impiegando un ipotesi di rendimento della gestione separata e delle quote dei fondi interni/oicr che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sui fondi interni/oicr, in quanto elementi variabili dipendenti dall attività gestionale». L indicatore Costo percentuale medio annuo deve essere calcolato, distintamente per la componente di ramo I con partecipazione agli utili e per la componente unit linked, come differenza tra: 1. il tasso interno di rendimento di un ipotetico investimento finanziario nel quale non sono previsti oneri, valutato sul cash-flow dei premi lordi versati e dei capitali maturati alle varie durate previste dalle tabelle esemplificative, questi ultimi rettificati per tener conto dei premi impiegati per le coperture di puro rischio, nonché per le eventuali garanzie di minimo offerte dal contratto, così come previsti dalla relazione tecnica prevista dal Regolamento attuativo di cui all art. 32 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209; 2. il tasso interno di rendimento definito sul medesimo cash-flow dei premi lordi versati, ma con riferimento ai capitali maturati alle varie epoche sul contratto assicurativo, in base alla tariffa prevista dalla relazione tecnica prevista dal Regolamento attuativo di cui all art. 32 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209. A tal fine devono essere computati gli oneri gravanti sui premi versati, i diritti fissi, le commissioni di gestione ed ogni altro onere gravante sulle gestioni separate e sui fondi interni/oicr, nonché i costi in caso di riscatto, al netto di eventuali sconti o agevolazioni previsti contrattualmente. 16

Qualora al contratto siano abbinate coperture complementari e/o accessorie, la valutazione deve essere effettuata con riferimento al premio al netto anche delle predette coperture. In tal caso la Scheda sintetica dovrà riportare la seguente frase: Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Per i fondi interni/oicr che investono in OICR devono essere considerati i relativi oneri sulla base della loro incidenza media storica negli ultimi 3 anni. Gli oneri da impiegare nelle proiezioni, che devono tener conto delle commissioni di ingresso e di uscita oltre che delle commissioni di gestione, sono determinati sulla base del rapporto tra i costi degli OICR movimentati negli ultimi 3 anni solari e la somma delle relative giacenze medie annue. Nei casi in cui il fondo abbia un periodo di operatività inferiore a 3 anni, il calcolo viene effettuato per tale minor periodo. Nella determinazione dell indicatore sintetico non sono da ricomprendere gli eventuali costi di performance e di switch gravanti sui fondi interni/oicr, in quanto elementi variabili dipendenti dall attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del contraente. Qualora siano previsti bonus o premi di fedeltà contrattualmente garantiti, il Costo percentuale medio annuo viene determinato tenendo conto delle relative maggiorazioni di prestazione. Per i contratti che prevedono meccanismi di adeguamento automatico dei premi periodici o ricorrenti, gli stessi possono essere considerati con riferimento alle componenti contrattualmente prefissate che non dipendono dall indicizzazione a parametri esterni da assoggettare a stima (ad es: inflazione). Per i contratti a prestazioni rivalutabili si deve tener conto, in base alla clausola di rivalutazione, del tasso di rendimento lordo degli attivi stabilito dall ISVAP. Per i contratti che prevedono la possibilità di versamenti aggiuntivi rispetto al piano programmato di versamenti unici o periodici, il Costo percentuale medio annuo è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di tale variabile contrattuale. Le imprese devono determinare l indicatore sintetico, distintamente per la componente di ramo I con partecipazione agli utili e per la componente unit linked, con riferimento a contratti tipo elaborati sulla base delle seguenti indicazioni: Livello di premio: a) per i contratti a premio periodico 750, 1.500, 3.000 annui; b) per i contratti a premio unico 5.000, 15.000, 30.000. Durata contrattuale: 15, 20 e 25 anni, con antidurate per la rappresentazione del Costo percentuale medio annuo pari a 1, 2, 5, 10, 15, 20 e 25 in coerenza con le predette durate contrattuali. Sesso ed età dell assicurato: maschio di 50, 45 e 40 anni di età in corrispondenza delle durate sopra definite. Nei casi in cui l indicatore non risulti funzione del sesso e dell età dell assicurato, le tabelle possono differenziarsi solo per ammontare di premio e durata contrattuale. Nei casi di contratti con prestazione in rendita le medesime tabelle devono essere elaborate sia per assicurati di sesso maschile che di sesso femminile, esclusivamente per individui di 40 e 45 anni di età. Per tali contratti il Costo percentuale medio annuo è calcolato al termine del periodo di differimento della prestazione. Le imprese forniscono una specifica avvertenza sul predetto criterio di valutazione. Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano un importo di premio minimo superiore ad uno degli importi prestabiliti, nelle valutazioni deve essere adottato tale maggior valore, fermi restando gli altri livelli di premio prestabiliti. Tuttavia nei casi in cui l importo minimo sia compreso nell intervallo tra il valore mediano e il valore massimo o sia uguale o superiore a quest ultimo le imprese possono utilizzare ulteriori proiezioni applicando i moltiplicatori impliciti indicati nei livelli di premio sopra riportati in modo da garantire tre diversi sviluppi dell indicatore di costo. Per i contratti 17

la cui durata contrattuale massima è predefinita ed è inferiore a quella prevista nelle tabelle esemplificative standardizzate, l impresa elabora il prospetto riportando le scadenze temporali a multipli di 5, con ultimo valore la durata massima contrattualmente prevista. Laddove le condizioni contrattuali prevedano l esercizio del diritto di riscatto in epoca successiva alla prima ricorrenza annuale, le tabelle riportano le informazioni a partire da tale ricorrenza. Se l impresa propone diverse tipologie di fondi interni/oicr caratterizzate da diversi profili di rischiosità, devono essere rappresentati i costi dei profili di rischio selezionando un fondo interno/oicr tra quelli presenti nelle categorie a) Basso Medio Basso b) Medio Medio Alto c) Alto Molto Alto. Riportare, prima delle tabelle esemplificative, la seguente frase Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall ISVAP nella misura del. annuo ed al lordo dell imposizione fiscale. Nel caso di contratti che prevedono prestazioni in rendita (principale o opzionale con coefficienti garantiti), immediata o differita, le informazioni sono integrate con l esemplificazione dei premi unici o dei capitali di conversione necessari per assicurare la prestazione, relativi alle combinazioni di età, sesso e livello di rendita annua indicate nelle tabelle seguenti. Per tali contratti i premi o i capitali di conversione sono calcolati all inizio del periodo di godimento e recano l indicazione della tipologia di rendita prevista (vitalizia, temporanea, certa per un predefinito numero di anni e poi vitalizia, etc. ). Laddove le condizioni contrattuali prevedano l esercizio di una pluralità di opzioni sono rappresentati gli importi relativi all erogazione della rendita vitalizia ovvero, se non prevista, alla tipologia di erogazione più onerosa per il contraente. Non devono essere rappresentati gli importi di premio per le combinazioni non comprese nella sfera di applicazione della tariffa. Indicare la possibilità di frazionare le rate di rendita e rinviare al par. 16.5 per i relativi costi. Assicurazione di rendita..(indicare la tipologia di rendita assicurata) Importi di premio o del capitale da convertire in rendita Sesso: M Rendita annua (in euro) Età 12.000 24.000 36.000 55 60 65 Sesso: F Rendita annua (in euro) Età 12.000 24.000 36.000 55 60 65 18

5. IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO Riportare la seguente frase: Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere i parr. 22 e 23 del Documento informativo. 19

INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE E SUL CONTRATTO A) INFORMAZIONI GENERALI 1. Impresa di assicurazione Inserire le seguenti informazioni: a) denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza; b) indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell indicazione dello Stato; c) indirizzo della eventuale sede secondaria ove sarà concluso il contratto, comprensivo dell indicazione dello Stato; d) recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica; e) estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all Albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte. Richiamano altresì con caratteri grafici di particolare evidenza se investono il premio in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita; f) denominazione ed indirizzo della società di revisione dell impresa. Rinviare al par. 1 delle Informazioni supplementari per ulteriori notizie circa l impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Indicare che le informazioni concernenti la situazione patrimoniale dell impresa di assicurazione (patrimonio netto, capitale sociale e riserve patrimoniali) nonché quella di solvibilità richiesta dalla normativa vigente sono riportate nelle Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa, sui dati storici di rendimento della gestione separata, sui dati storici di rischio-rendimento e sui costi dell investimento finanziario. 3. Conflitto di interessi Descrivere le situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Rinviare al par. 8 delle Informazioni supplementari per la descrizione delle procedure di gestione dei conflitti di interessi adottate ai sensi della normativa vigente. Indicare gli eventuali limiti in relazione ai rapporti di gruppo, inseriti nel regolamento della gestione separata e nel regolamento dei fondi interni/oicr che l impresa intende rispettare per assicurare la tutela dei contraenti/investitori da possibili situazioni di conflitto di interessi. Indicare che in ogni caso l impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti/investitori. Indicare se l impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto annuale della gestione separata e del fondo interno per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse ai contraenti/investitore; per le utilità rappresentate da servizi, indicare nel predetto rendiconto il relativo valore monetario. Precisare che l impresa si impegna ad ottenere per i contraenti/investitori il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di tali accordi. 20