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AVVISO AI PORTATORI DEI TITOLI da parte di Deutsche Bank AG Frankfurt (l Emittente e l Agente di Calcolo ) nell'ambito del Programma per l'emissione di Notes, Certificates e Warrants (il Programma ) in relazione all emissione di: ISIN Nome del prodotto DE000DE7L9M6 Fino a 1.000.000 Express Certificates collegati all'indice Euro STOXX50 (Denominati i Titoli ) Con il presente avviso si fa riferimento ai Titoli emessi da Deutsche Bank AG attraverso la sua filiale di Francoforte (l'"emittente") e alle Condizioni Definitive datate 19 agosto 2011 relative ai Titoli (le "Condizioni Definitive"). I termini indicati con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel presente avviso hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nelle Condizioni Definitive. Per mezzo del presente avviso, l'emittente comunica a ciascun Portatore dei Titoli di aver modificato le Condizioni Definitive in conformitá alle Condizioni Definitive modificate e riformulate, allegate al presente avviso, con effetto dal 23 agosto 2011, come segue. La sezione sul Regime Fiscale nella parte intitolata Informazioni Specifiche del Paese e Altre Informazioni per la Vendita: Italia viene modificata in modo da recitare: Regime Fiscale Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale dei Titoli ai sensi della legislazione italiana e della prassi di mercato. Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. A tal proposito, si segnala che il 13 agosto scorso è entrato in vigore il decreto-legge n. 138 (il "Decreto 138/11"). Il Decreto 138/11, che ha forza di legge, modifica sensibilmente il previgente regime di tassazione. La conversione definitiva in legge del Decreto 138/11 che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione è attualmente in discussione alle Camere. In caso di mancata conversione nei termini sopra indicati, il Decreto 138/11 perderebbe efficacia sin dall'inizio. Non si può escludere che vengano apportate ulteriori modifiche in sede di conversione del Decreto 138/11.

Quanto segue non intende essere un analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali che possono avere rilievo ai fini di una decisione di sottoscrivere, acquistare, detenere o cedere i Titoli e non intende trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori, tra cui alcuni potrebbero essere soggetti a disposizioni speciali (come i negoziatori di titoli o di materie prime). I potenziali acquirenti dei Titoli sono invitati a consultare i loro consulenti fiscali in merito alle generali conseguenze fiscali derivanti dal possesso dei Titoli. Regime Fiscale dei Titoli in Italia Secondo un'interpretazione della previgente normativa fiscale in vigore fino alla pubblicazione del Decreto 138/11, ai sensi dell articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, ove un Portatore dei Titoli residente in Italia fosse (i) una persona fisica non impegnata in un'attività professionale connessa ai Titoli, (ii) una società o associazione non commerciale, (iii) un'istituzione pubblica o privata non commerciale, ovvero (iv) un investitore esente da imposta sul reddito di impresa in Italia, i proventi e plusvalenze derivanti sia dall esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Titoli erano soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%. Tuttavia, il Decreto 138/11, non ancora convertito in legge, prevede che a partire dal 1 gennaio 2012, i proventi e le plusvalenze derivanti sia dall esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Titoli non siano più soggetti ad una ritenuta od imposta sostitutiva del 12.5% ma ad una ritenuta o imposta sostitutiva innalzata al 20%. Inoltre, le minusvalenze eventualmente realizzate fino alla fine dell'esercizio fiscale 2011 sui Titoli saranno deducibili dalle future plusvalenze limitatamente al 62.5% del loro importo. Trova ancora applicazione il limite previsto dall'articolo 68, quinto comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Infine, per la tassazione dei futuri capital gain al 20%, è possibile utilizzare, in luogo del costo storico dei titoli, il corrispondente valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l'eventuale imposta sostitutiva del 12.5% sulla plusvalenza maturata fino a tale data. Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: (1) Ai sensi del regime della dichiarazione, che è il regime fiscale automaticamente applicato in difetto di diversa scelta per i proventi e plusvalenze realizzate da parte di persone fisiche residenti in Italia che agiscano al di fuori dell esercizio di imprese

commerciali cui i Titoli si riferiscano, l'imposta sostitutiva sui proventi e le plusvalenze comporta la tassazione, su base cumulativa annuale, di tutti i proventi e le plusvalenze al netto di eventuali oneri e minusvalenze, realizzati da parte di persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell esercizio di imprese commerciali e che derivino dall acquisto o dall esercizio dei Titoli durante un qualsiasi periodo d'imposta. Le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell esercizio di imprese commerciali devono indicare nella dichiarazione dei redditi i proventi e le plusvalenze complessive per il periodo d'imposta, al netto di eventuali oneri e minusvalenze e pagare l'imposta sostitutiva così calcolata insieme con qualsiasi saldo sull'imposta dei redditi dovuta per tale periodo d'imposta. Il contribuente è ammesso a riportare a nuovo le eccedenze negative ed a compensarle con i redditi ed altri proventi realizzati in qualsiasi dei quattro periodi d imposta successivi, considerando il predetto limite del 62,5%. (2) In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell esercizio di imprese commerciali possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente sui proventi e le plusvalenze realizzate su ciascuna vendita o esercizio dei Titoli (il regime di "risparmio amministrato", previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo No. 461 del 21 novembre 1997, come successivamente modificato, il "Decreto No. 461"). Tale tassazione separata sui proventi e le plusvalenze è permessa a condizione che (i) i Titoli siano depositati presso una banca italiana, una SIM o certi intermediari finanziari autorizzati e (ii) che il relativo contribuente che detiene i Titoli abbia esercitato validamente per iscritto e nel periodo indicato l'opzione per il regime di risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per il calcolo dell' imposta sostitutiva sui proventi e le plusvalenze realizzate su ciascuna vendita o esercizio dei Titoli (e anche sui proventi e le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del suo mandato), al netto di eventuali oneri e minusvalenze e deve pagare il relativo importo alle Autorità Fiscali italiane per conto del contribuente, deducendo un importo corrispondente dai ricavi da corrispondere al Portatore dei Titoli o utilizzando i fondi forniti dal Portatore dei Titoli a tale fine. Ai sensi del regime di risparmio amministrato, nel caso la vendita o l'esercizio dei Titoli comporti un onere o una minusvalenza, tale perdita può essere dedotta dai proventi e le plusvalenze realizzate successivamente, nell'ambito del medesimo rapporto con lo stesso depositario, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto, considerando il predetto limite del 62,5%. Ai sensi del regime di risparmio amministrato, al Portatore dei Titoli non è richiesto di dichiarare proventi e le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi. (3) Qualsiasi dei proventi e delle plusvalenze realizzate o maturate da persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli al di fuori dell esercizio di imprese commerciali che hanno affidato la gestione del loro patrimonio, tra cui i Titoli, ad un intermediario autorizzato e che hanno validamente esercitato l'opzione per essere assoggettati al cosiddetto regime del risparmio gestito

(regime previsto dall'articolo 7 del Decreto No. 461) verranno incluse nel computo dell'incremento di valore annuale del patrimonio gestito maturato, anche se non ancora realizzato, soggetto alla relativa imposta sostitutiva, che dovrà essere pagata dall'intermediario autorizzato. Ai sensi del regime del risparmio gestito, qualsiasi deprezzamento del patrimonio amministrato maturato alla fine dell'anno può essere riportato a nuovo e compensato con l'apprezzamento del patrimonio amministrato in qualsiasi dei quattro periodi d imposta successivi, considerando il predetto limite del 62,5%. Ai sensi del regime del risparmio gestito, al Portatore dei Titoli non è richiesto di dichiarare i proventi e le plusvalenze nella dichiarazione fiscale. Nel caso in cui un Portatore dei Titoli residente in Italia sia una società o un'entità commerciale di simile natura o una stabile organizzazione in Italia di un'entità commerciale non residente a cui si riferiscano effettivamente i Titoli, i proventi e le plusvalenze derivanti dai Titoli non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma dovranno essere inclusi nella dichiarazione dei redditi del relativo Portatore dei Titoli e quindi soggetti all'imposta sul reddito d'impresa italiano (e, in certe circostanze, a seconda dello status del Portatore dei Titoli, anche come una parte del valore netto della produzione netta ai fini dell'irap). I proventi e le plusvalenze realizzate dai Portatori dei Titoli non residenti in Italia non sono soggetti a tassazione in Italia a condizione che i Titoli (i) siano trasferiti su mercati regolamentati, o (ii) se non trasferiti su mercati regolamentati siano detenuti fuori dall'italia. Titoli atipici Secondo una differente interpretazione della normativa fiscale, è possibile che i Titoli vengano considerati come titoli "atipici" ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge No. 512 del 30 settembre 1983 come implementato dalla Legge No. 649 del 25 novembre 1983. In tale caso, ai sensi della normativa fiscale previgente i pagamenti relativi ai Titoli potevano essere soggetti ad una ritenuta d'imposta italiana, ad un tasso del 27 per cento. Il 27 per cento della ritenuta d'imposta menzionata sopra non si applicava ai pagamenti fatti ad un Portatore dei Titoli che non fosse un residente italiano e un Portatore dei Titoli che fosse un residente italiano che fosse (i) una società o un'entità commerciale di simile natura (incluso lo stabilimento permanente italiano di una entità commerciale straniera), (ii) un'associazione commerciale, o (iii) un'istituzione pubblica o privata commerciale. Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto 138/11 la tassazione al 27% prevista per i titoli "atipici" dovrebbe essere sostituita dalla tassazione al 20%. Imposta di Successione e Donazione Ai sensi del Decreto Legge No. 262 del 3 ottobre 2006, (Decreto

No. 262), convertito in Legge No. 286 del 24 novembre 2006, i trasferimenti di qualsiasi bene di valore (tra cui azioni, obbligazioni o altri titoli) per successione o donazione, sono tassati come segue: (i) (ii) (iii) i trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea reatta sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 4 per cento sul valore del bene trasferito eccedente EUR 1.000.000; i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado, sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore complessivo della successione o donazione. I trasferimenti in favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta di successione e donazione con aliquota del 6 per cento sul valore del bene trasferito eccedente EUR 1.000.000; e qualsiasi trasferimento è, in linea di principio, soggetto ad un'imposta di successione e donazione con aliquota dell'8 per cento sul valore complessivo della successione o donazione. Tassa sui Contratti di Borsa L'Articolo 37 del Decreto Legge No 248 del 31 dicembre 2007 ("Decreto No. 248"), convertito in Legge No. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana No. 51 del 29 febbraio 2008, ha abolito la tassa italiana sui contratti di borsa, prevista dal Decreto Regio No. 3278 del 30 dicembre,1923, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo No. 435 del 21 novembre 1997. In seguito all'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 dicembre 2007 i contratti relativi al trasferimento dei titoli sono soggetti alla seguente imposta di registro: (i) gli atti pubblici e gli atti notarili sono soggetti ad un'imposta di registro fissa nella misura di EUR 168; (ii) le scritture private sono soggette ad imposta di registro solo in caso di utilizzo o di registrazione volontaria. Pagamenti effettuati da un Garante non residente Con riferimento ai pagamenti effettuati a favore di un Portatore dei Titoli residente in Italia da un garante non residente in Italia, in conformità ad un'interpretazione della normativa fiscale italiana, qualsiasi di tali pagamenti effettuati da un garante non residente in Italia, devono essere considerati, in alcune circostanze, come pagamenti effettuati dal relativo Emittente e saranno quindi soggetti al regime fiscale descritto nel paragrafo precedente della presente sezione. Direttiva Risparmio dell'ue

Ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'ue 2003/48/CE (Direttiva Risparmio) sulla tassazione dei redditi da risparmio, gli Stati Membri devono fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro informazioni relative ai pagamenti degli interessi (o proventi assimilabili) corrisposto da soggetti stabiliti entro la propria giurisdizione a favore di persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a favore di determinate tipologie di enti stabiliti in tale altro Stato Membro. In ogni caso, per un periodo di transizione, il Belgio, il Lussemburgo e l'austria sono invece tenuti (a meno che durante tale periodo tali stati non decidano diversamente) ad adottare un sistema di ritenuta d'imposta che si applichi a tali pagamenti (il termine di tale periodo transitorio dipenderà dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni tra alcuni altri paesi). Alcuni paesi non appartenenti all'unione Europea, inclusa la Svizzera, hanno convenuto di adottare dei regimi analoghi (un sistema di ritenuta d'imposta nel caso della Svizzera). Il 15 settembre 2008 la Commissione Europea ha fornito una relazione al Consiglio dell'unione Europea sull'operatività della Direttiva Risparmio dell'ue, che includeva la proposta della Commissione di apportare dei cambiamenti alla Direttiva. Il 13 novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata in merito alle modificheda apportare alla Direttiva, che include un numero di suggerimenti. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione rettificata di tale proposta il 24 aprile 2009. Nel caso in cui venisse adottato qualunque dei cambiamenti proposti in relazione alla Direttiva, questi potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra descritti. Attuazione in Italia della Direttiva Risparmio dell'ue L'Italia ha attuato la Direttiva Risparmio attraverso il Decreto Legislativo No. 84 del 18 aprile 2005 ("Decreto No. 84"). Ai sensi del Decreto No. 84, a condizione che vengano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso in cui l'interesse venga pagato a persone fisiche che siano beneficiarie effettive del pagamento degli interessi e che siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti di pagamento qualificati italiani non dovranno applicare la ritenuta d'imposta e dovranno comunicare alle Autorità Fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali del beneficiario. Tali informazioni vengono trasmesse dalle Autorità Fiscali italiane alle autorità fiscali straniere competenti del Paese di residenza del beneficiario. La modifica avrà effetto dal 23 agosto 2011. Copia delle Condizioni Definitive modificate e riformulate sará disponibile per la consultazione da parte dei Portatori dei Titoli con ragionevole preavviso presso gli uffici dell'emittente, attualmente, Theodor-Heuss-Alle 70, D-60486 Francoforte, Germania.

Il presente avviso costituisce parte delle e deve essere letto congiuntamente alle Condizioni dei Titoli indicate nelle condizioni definitive rilevanti, nella nota sugli strumenti finanziari, nel prospetto o offering circular. In caso di eventuali contraddizioni tra le Condizioni di ogni Titolo o qualsiasi precedente avviso relativo ad un Titolo e i termini di questo avviso, i termini di questo avviso prevarranno. Alla luce delle sopradescritte modifiche al trattamento fiscale dei Titoli, gli investitori che abbiano già sottoscritto i Titoli prima della pubblicazione dell'avviso, avranno il diritto, esercitabile entro la fine del periodo di due giorni lavorativi a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso, di revocare la loro sottoscrizione dei Titoli. Nel caso in cui non si sia il titolare effettivo dei Titoli o nel caso in cui si sia provveduto a disporre dei Titoli, si prega di inoltrare il presente avviso, rispettivamente, al titolare effettivo o al compratore. Deutsche Bank AG, filiale di Francoforte 23 agosto 2011

NOTICE TO SECURITYHOLDERS by Deutsche Bank AG Frankfurt (the Issuer and Calculation Agent ) under Deutsche Bank AG Programme for Notes, Certificates and Warrants (the Programme ) in relation to the issue of: ISIN DE000DE7L9M6 Name of product Up to 1,000,000 Express Certificates relating to EURO STOXX 50 Index (Referred to as the Securities ) We hereby refer to the Securities issued by Deutsche Bank AG acting through its Frankfurt branch (the Issuer ) and the Final Terms dated 19 August 2011 relating to the Securities (the "Final Terms"). Capitalised terms not otherwise defined in this notice will have their respective meanings in the Final Terms. By this notice, the Issuer informs each Securityholder to amend the Final Terms as per the amended and restated Final Terms annexed to this notice with effect from 23 August 2011 as follows: In Part B of the Final Terms, the Taxation sub-section within the section entitled Country Specific and Other Sales Information: Italy shall be deleted and replaced with the following: Taxation The following is a summary of current Italian law and practice relating to the taxation of the Securities. The statements herein regarding taxation are based on the laws in force in Italy as at the date of these Final Terms and are subject to any changes in law occurring after such date, which changes could be made on a retroactive basis. In this respect, on August 13 2011, the Law Decree no. 138 (the "Decree 138/11") came into force. The Decree 138/11 which is currently legally binding significantly amends the previous tax regime. The passing in law of the Decree 138/11 which must occur within 60 days of its publication is currently under discussion by the Italian Parliament. In the event that the Decree 138/11 is not passed in law within

the abovementioned 60 days, it will cease being effective, on a retroactive basis, starting from its publication. It cannot be excluded that further amendments may be introduced during the process of passing in law of the Decree 138/11. The following summary does not purport to be a comprehensive description of all the tax considerations which may be relevant to a decision to subscribe for, purchase, own or dispose of the Securities and does not purport to deal with the tax consequences applicable to all categories of investors, some of which (such as dealers in securities or commodities) may be subject to special rules. Prospective purchasers of the Securities are advised to consult their own tax advisers concerning the overall tax consequences of their ownership of the Securities. Italian taxation of Securities According to an interpretation of the previous tax law which was effective until the Decree 138/11 came into force, pursuant to Article 67 of Presidential Decree No. 917 of 22 December 1986 and Legislative Decree No. 461 of 21 November 1997, as subsequently amended (the "Corporate Income Tax Act"), where the Italian resident Securityholder was (i) an individual not engaged in an entrepreneurial activity to which the Securities are connected, (ii) a non-commercial partnership, (iii) a non-commercial private or public institution, or (iv) an investor exempt from Italian corporate income taxation, capital gains accrued under the sale or the exercise of the Securities were subject to a 12.5 per cent. substitute tax (imposta sostitutiva). However, the Decree 138/11 which has not been passed in law yet states that, starting from 1 st January 2012, income and capital gains deriving from either the exercise and the sale for a consideration of the Securities will not be subject to the previous 12,5 per cent. withholding tax or substitute tax but to an increased 20 per cent. withholding tax or substitute tax. Moreover, the capital losses on the Securities which may have been realised until the end of the fiscal year 2011 may offset the future capital gains within the limit of 62.5 per cent. of the relevant amount. Therefore, the limit set forth under Art. 68, Par. 5, of the Corporate Income Tax will be still applicable. Finally, with reference to 20 per cent. substitute tax relating to the future capital gains, instead of applying the historical cost of the Securities, the relevant market value as at 31 st December 2011 may be applied, paying the 12.5 per cent. substitute tax (if any) on the capital gain accrued until that date. The recipient may opt for three different taxation criteria:

(1) Under the tax declaration regime (regime della dichiarazione), which is the default regime for taxation of capital gains realised by Italian resident individuals not engaged in an entrepreneurial activity to which the Securities are connected, the imposta sostitutiva on capital gains will be chargeable, on a yearly cumulative basis, on all capital gains, net of any offsettable capital loss, realised by the Italian resident individual holding the Securities not in connection with an entrepreneurial activity pursuant to all sales or redemptions of the Securities carried out during any given tax year. Italian resident individuals holding the Securities not in connection with an entrepreneurial activity must indicate the overall capital gains realised in any tax year, net of any relevant incurred capital loss, in the annual tax return and pay imposta sostitutiva on such gains together with any balance income tax due for such year. Capital losses in excess of capital gains may be carried forward against capital gains realised in any of the four succeeding tax years within the abovementioned 62.5 per cent. limit. (2) As an alternative to the tax declaration regime, Italian resident individuals holding the Securities not in connection with an entrepreneurial activity may elect to pay the imposta sostitutiva separately on capital gains realised on each sale or redemption of the Securities (the "risparmio amministrato" regime provided for by Article 6 of the Legislative Decree No. 461 of 21 November 1997, as a subsequently amended, the "Decree No. 461"). Such separate taxation of capital gains is allowed subject to (i) the Securities being deposited with Italian banks, SIMs or certain authorised financial intermediaries and (ii) an express valid election for the risparmio amministrato regime being punctually made in writing by the relevant Securityholder. The depository is responsible for accounting for imposta sostitutiva in respect of capital gains realised on each sale or redemption of the Securities (as well as in respect of capital gains realised upon the revocation of its mandate), net of any incurred capital loss, and is required to pay the relevant amount to the Italian tax authorities on behalf of the taxpayer, deducting a corresponding amount from the proceeds to be credited to the Securityholder or using funds provided by the Securityholder for this purpose. Under the risparmio amministrato regime, where a sale or redemption of the Securities results in a capital loss, such loss may be deducted from capital gains subsequently realised, within the same securities management, in the same tax year or in the following tax years up to the fourth, within the abovementioned 62.5 per cent. limit. Under the risparmio amministrato regime, the Securityholder is not required to declare the capital gains in the annual tax return. (3) Any capital gains realised or accrued by Italian resident individuals holding the Securities not in connection with an entrepreneurial activity who have entrusted the management of their financial assets, including the Securities, to an authorised intermediary and have validly opted for the so-called "risparmio gestito" regime (regime provided for by Article 7 of the Decree No. 461) will be included in the computation of the annual

increase in value of the managed assets accrued, even if not realised, at year end, subject to the relevant substitute tax, to be paid by the managing authorised intermediary. Under this risparmio gestito regime, any depreciation of the managed assets accrued at year end may be carried forward against increase in value of the managed assets accrued in any of the four succeeding tax years within the abovementioned 62.5 per cent. limit. Under the risparmio gestito regime, the Securityholder is not required to declare the capital gains realised in the annual tax return. Where an Italian resident Securityholder is a company or similar commercial entity, or the Italian permanent establishment of a foreign commercial entity to which the Securities are effectively connected, capital gains arising from the Securities will not be subject to imposta sostitutiva, but must be included in the relevant Securityholder's income tax return and are therefore subject to Italian corporate tax (and, in certain circumstances, depending on the "status" of the Securityholder, also as a part of the net value of production for IRAP purposes). Capital gains realised by non-italian resident Securityholders are not subject to Italian taxation provided that the Securities (i) are transferred on regulated markets, or (ii) if not transferred on regulated markets, are held outside of Italy. Atypical securities In accordance with a different interpretation of the tax law, it is possible that Securities would be considered as 'atypical' securities pursuant to Article 8 of Law Decree No. 512 of 30 September 1983 as implemented by Law No. 649 of 25 November 1983. In this event, pursuant to the tax law previously in force, payments relating to Securities may have been subject to an Italian withholding tax, levied at the rate of 27 per cent. The 27 per cent. withholding tax mentioned above did not apply to payments made to a non-italian resident holder of the Securities and to an Italian resident holder of the Securities which was (i) a company or similar commercial entity (including the Italian permanent establishment of foreign entities), (ii) a commercial partnership, or (iii) a commercial private or public institution. However, as a consequence of the amendments introduced by the Decree 138/11, the abovementioned 27 per cent. withholding tax may be replaced by a 20 per cent. taxation. Inheritance and gift taxes Pursuant to Law Decree No. 262 of 3 October 2006, (Decree No. 262), converted into Law No. 286 of 24 November 2006, the transfers of any valuable asset (including shares, bonds or other securities) as a result of death or donation are taxed as follows: (i) transfers in favour of spouses and direct descendants or direct ancestors are subject to an inheritance and gift tax

applied at a rate of 4 per cent. on the value of the inheritance or the gift exceeding EUR 1,000,000; (ii) (iii) transfers in favour of relatives to the fourth degree and relatives-in-law to the third degree, are subject to an inheritance and gift tax applied at a rate of 6 per cent. on the entire value of the inheritance or the gift. Transfers in favour of brothers/sisters are subject to the 6 per cent. inheritance and gift tax on the value of the inheritance or the gift exceeding EUR 100,000; and any other transfer is, in principle, subject to an inheritance and gift tax applied at a rate of 8 per cent. on the entire value of the inheritance or the gift. Transfer Tax Article 37 of Law Decree No 248 of 31 December 2007 ("Decree No. 248"), converted into Law No. 31 of 28 February 2008, published on the Italian Official Gazette No. 51 of 29 February 2008, has abolished the Italian transfer tax, provided for by Royal Decree No. 3278 of 30 December,1923, as amended and supplemented by the Legislative Decree No. 435 of 21 November 1997. Following the repeal of the Italian transfer tax, as from 31 December 2007 contracts relating to the transfer of securities are subject to the registration tax as follows: (i) public deeds and notarized deeds are subject to fixed registration tax at rate of EUR 168; (ii) private deeds are subject to registration tax only in case of use or voluntary registration. Payments made by a non-resident Guarantor With respect to payments made to Italian resident Securityholders by a non-italian resident guarantor, in accordance with one interpretation of Italian tax law, any such payment made by the Italian non-resident guarantor could be treated, in certain circumstances, as a payment made by the relevant Issuer and would thus be subject to the tax regime described in the previous paragraphs of this section. EU Savings Directive Under EC Council Directive 2003/48/EC (EU Savings Directive) on the taxation of savings income, Member States are required to provide to the tax authorities of another Member State details of payments of interest (or similar income) paid by a person within its jurisdiction to an individual resident in that other Member State or to certain limited types of entities established in that other Member State.. However, for a transitional period, Belgium, Luxembourg and Austria are instead required (unless during that period they elect otherwise) to impose a withholding system in relation to such

payments (the ending of such transitional period being dependent upon the conclusion of certain other agreements relating to information exchange with certain other countries). A number of non-eu countries and territories including Switzerland have agreed to adopt similar measures (a withholding system in the case of Switzerland). On 15 September 2008 the European Commission issued a report to the Council of the European Union on the operation of the EU Savings Directive, which included the Commission's advice on the need for changes to the Directive. On 13 November 2008 the European Commission published a more detailed proposal for amendments to the Directive, which included a number of suggested changes. The European Parliament approved an amended version of this proposal on 24 April 2009. If any of those proposed changes are made in relation to the Directive, they may amend or broaden the scope of the requirements described above. Implementation in Italy of the EU Savings Directive Italy has implemented the EU Savings Directive through Legislative Decree No. 84 of 18 April 2005 ("Decree No. 84"). Under Decree No. 84, subject to a number of important conditions being met, in the case of interest paid to individuals which qualify as beneficial owners of the interest payment and are resident for tax purposes in another Member State, Italian qualified paying agents shall not apply the withholding tax and shall report to the Italian Tax Authorities details of the relevant payments and personal information on the individual beneficial owner. Such information is transmitted by the Italian Tax Authorities to the competent foreign tax authorities of the State of residence of the beneficial owner. The amendment will be effected from the 23 August 2011. Copies of the amended and restated Final Terms are available for inspection by Securityholders on reasonable notice at the offices of the Issuer, currently at. Theodor- Heuss-Alle 70, D-60486 Frankfurt, Germany. This notice forms part of and should be read in conjunction with the Conditions of the Securities set out in the applicable final terms, securities note, prospectus or offering circular. In the case of any inconsistency between the Conditions of any Security or any earlier notice relating to a Security and the terms of this notice, the terms of this notice shall apply. In light of the above described amendments to the taxation of the Securities, investors who have already agreed to subscribe for the Securities before the publication of the notice will have the right, exercisable before the end of the period of two working days beginning with the working day after the publication of such notice, to withdraw their subscription for the Securities.

If you are not the ultimate beneficial holder in respect of the Securities or if you have recently disposed of the Securities, please forward this notice to the ultimate beneficial holder or purchaser respectively. Deutsche Bank AG, Frankfurt branch 23 August 2011