Alperia S.p.A. Codice di comportamento Internal Dealing

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Alperia S.p.A. Codice di comportamento Internal Dealing Documento approvato dal Consiglio di Gestione di Alperia S.p.A. in data 25 novembre 2016

INDICE 1. PREMESSA... 3 2. DEFINIZIONI... 3 3. ADESIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO... 6 4. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALLA SOCIETÀ, ALLA CONSOB E AL MERCATO... 6 5. FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO... 7 6. LIMITAZIONI ALL EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI PERIODI DI BLOCCO... 8 7. INOSSERVANZA DELLE PREVISIONI DEL CODICE E SANZIONI... 8 Allegato 1... 10 Allegato 2... 12 2/14

1. PREMESSA Il Consiglio di Gestione di Alperia S.p.A. (di seguito, Alperia o la Società ) in data 25 novembre 2016 ha approvato il presente Codice di comportamento Internal Dealing (il Codice ) in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 ( MAR ), al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016 (il Regolamento di Esecuzione ) e al Regolamento delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 (il Regolamento Delegato ). Il presente Codice disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e di comportamento nei confronti della Società e del mercato, relativi alle Operazioni (come di seguito definite) effettuate dai Soggetti Rilevanti e/o dalla Persone Strettamente Legate (come di seguito definiti). Il presente Codice è stato adottato sulla base del quadro normativo esistente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Gestione ed è, pertanto, soggetto a successive modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie sulla base sia degli attesi interventi di normativa primaria e secondaria, sia della migliore prassi di mercato. 2. DEFINIZIONI In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Codice hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale: Direttore Generale indica il Direttore Generale della Società. Consiglio di Gestione indica il Consiglio di Gestione della Società. Data di Esecuzione indica il giorno in cui è stata effettuata un Operazione. Giorni Lavorativi indica i giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione, dunque, di sabati, domeniche e feste nazionali). Informazione Privilegiata indica, ai sensi dell art. 7 del MAR, un informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Un informazione si considera di carattere preciso se: (a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell evento di cui al punto (a) che precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati collegati, si intende 3/14

un informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione riguardo alle Informazioni Privilegiate. Operazioni indica tutte le operazioni: (i) condotte da Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate; (ii) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari; e (iii) il cui controvalore complessivo raggiunga l importo di Euro 5.000 (cinquemila) ovvero il maggiore importo individuato dall autorità competente ai sensi dell art. 19 del MAR, entro la fine di ciascun anno civile. Tale importo è calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante o da ciascuna Persona Strettamente Legata, dall inizio dell anno civile. Ai sensi dell art. 19 del MAR e dell art. 10 del Regolamento Delegato, le Operazioni includono, inter alia: (a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio; (b) l accettazione o l esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione parte della retribuzione spettante ai Soggetti Rilevanti, e la cessione di quote derivanti dall esercizio di un diritto di opzione; (c) l adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l esercizio di tali contratti; (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; (e) l adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario; (f) l acquisizione, la cessione o l esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant; (g) la sottoscrizione di Strumenti Finanziari emessi dalla Società; (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno Strumento Finanziario, compresi i credit default swap; (i) le operazioni condizionate, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all effettiva esecuzione delle operazioni stesse; (j) la conversione, automatica o non, di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; (l) l assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati; (m) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata 1 ; 1 A tal fine, non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. 4/14

(n) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità; (o) le operazioni effettuate nell ambito di un assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; (ii) il rischio dell investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita; (p) le operazioni effettuate da terzi nell ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante e/o di una Persona Strettamente Legata. Presidente indica il Presidente del Consiglio di Gestione della Società. SDIR indica il Servizio per la diffusione dell informativa regolamentata ai sensi della normativa CONSOB. Società Controllate indica le società in cui, ai sensi dell art. 2359 co. 1, nn. 1) e 2), cod. civ., la Società, direttamente od indirettamente: (i) (ii) dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; dispone dei voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria. Soggetti Rilevanti indica: (i) i componenti del Consiglio di Gestione e i componenti del Consiglio di Sorveglianza della Società; (ii) i dirigenti della Società che, pur non essendo uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future della Società; (iii) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono nelle Società Controllate. Persone Strettamente Legate indica, con riferimento ad un Soggetto Rilevante, una delle seguenti persone: 1) un coniuge o un partner convivente more uxorio, un figlio a carico, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell Operazione in questione; o 2) una persona giuridica, trust o società di persone: - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1) che precede; - direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1) che precede; - costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1) che precede; - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1) che precede. Strumenti Finanziari indica gli strumenti finanziari emessi dalla Società. TUF indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modifiche e integrazioni. 5/14

Soggetto Preposto indica il Signor Bernd Platter, responsabile della funzione Corporate Affairs della Società. 3. ADESIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO Ai sensi di quanto previsto dall art. 19, comma 5, del MAR, la Società, tramite il Soggetto Preposto, provvede a redigere un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate (l Elenco ), verificando con cadenza annuale la necessità di procedere a modifiche, rettifiche e/o integrazioni dell Elenco. Il Soggetto Preposto consegna a ciascun Soggetto Rilevante una copia del presente Codice, al fine di informarlo degli obblighi derivanti dal medesimo. Il Soggetto Preposto richiede a ciascun Soggetto Rilevante di compilare il modulo di cui all Allegato 1 del presente Codice e di restituirglielo prontamente, debitamente firmato per adesione e accettazione. Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare prontamente al Soggetto Preposto i nominativi e i dati anagrafici delle relative Persone Strettamente Legate mediante compilazione del modulo di cui all Allegato 1 del presente Codice. Ciascun Soggetto Rilevante si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate. Ciascun Soggetto Rilevante provvede a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate, gli obblighi stabiliti nel presente Codice, conservando copia della notifica e copia del presente Codice firmate dalle medesime per ricevuta e accettazione. 4. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALLA SOCIETÀ, ALLA CONSOB E AL MERCATO 4.1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano tempestivamente e comunque non oltre il Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione al Soggetto Preposto ogni Operazione compiuta dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate. 4.2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 4.1 che precede dovranno essere inviate al Soggetto Preposto in uno dei seguenti modi: (i) trasmissione della comunicazione a mezzo fax al numero 0471 987106; (ii) inoltro della comunicazione via e-mail all indirizzo internaldealing@alperia.eu. Nella comunicazione andrà indicato all inizio dell oggetto MAR Internal Dealing. 4.3. La responsabilità dell adempimento degli obblighi informativi sopra menzionati da parte della Società rimane, in ogni caso, in capo ai Soggetti Rilevanti, che devono altresì rendere edotte le Persone Strettamente Legate. 4.4. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono altresì comunicare alla CONSOB le Operazioni entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data dell Operazione fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello di cui all Allegato 2. 4.5. Le comunicazioni alla CONSOB di cui al paragrafo 4.4 che precede saranno effettuate mediante invio del modello di cui all Allegato 2: (i) tramite il servizio di posta elettronica certificata all indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all obbligo di avere la posta elettronica certificata); 6/14

(ii) o via posta elettronica all indirizzo protocollo@consob.it. Nella comunicazione andrà specificato come destinatario Ufficio Informazione Mercati e indicato all inizio dell oggetto MAR Internal Dealing. 4.6. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possono avvalersi della Società per l effettuazione delle notifiche alla CONSOB di cui ai precedenti paragrafi 4.4 e 4.5 relative alle Operazioni. In tale ipotesi dovranno compilare il modello di cui all Allegato 2 e trasmetterlo al Soggetto Preposto entro e non oltre un Giorno Lavorativo dopo la data dell Operazione, richiedendo che la notifica alla CONSOB e gli ulteriori adempimenti di cui sopra vengano effettuati dalla Società. Il Soggetto Preposto provvederà a effettuare la notifica alla CONSOB con le modalità di cui al paragrafo 4.5 che precede entro il termine di 3 Giorni Lavorativi successivi alla data dell Operazione. 4.7. La Società, per il tramite del Soggetto Preposto, comunica tempestivamente e comunque non oltre il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione e mette a disposizione del pubblico, mediante l invio di un avviso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni ricevute relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o, se del caso, da una Persona Strettamente Legata fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello di cui all Allegato 2. 4.8. Il Soggetto Preposto predispone la comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 4.7 che precede. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto al Direttore Generale per l approvazione finale prima dell invio tramite SDIR. Immediatamente dopo aver ricevuto l assenso del Direttore Generale sul contenuto di tale comunicato e, comunque, non oltre il termine di cui al paragrafo 4.7 che precede, il Soggetto Preposto provvede a renderlo pubblico tramite SDIR. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito web della Società. 4.9. Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Il Soggetto Preposto si assicura che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. 5. FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO Il Soggetto Preposto, oltre ai compiti ad esso attribuiti ai sensi degli artt. 3 e 4 che precedono, svolge le seguenti funzioni: (i) vigila sulla corretta applicazione del Codice; (ii) segnala al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza eventuali violazioni alle previsioni del presente Codice che rilevino o di cui venga a conoscenza; (iii) conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice e prestano il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali richiesti; (iv) è responsabile della gestione e della diffusione al pubblico e, ove richiesto dagli interessati, alla CONSOB, delle informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate; (v) assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Gestione; 7/14

(vi) predispone e trasmette su richiesta al Presidente e al Direttore Generale i report riepilogativi relativi alle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate; (vii) vigila in ordine all evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di internal dealing, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Gestione eventuali modifiche o integrazioni. Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi del presente Codice derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto del Codice da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato. 6. LIMITAZIONI ALL EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI PERIODI DI BLOCCO Ai sensi dell art. 19, paragrafo 11, del MAR, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate di compiere Operazioni, per conto proprio oppure per conto terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti (c.d. periodo di blocco o black-out period). Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock option o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all atto di esercizio. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Gestione ed in particolare, tra l altro, in condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata delle azioni. È rimessa inoltre al Consiglio di Gestione la facoltà di introdurre eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di operazioni rilevanti ai sensi del presente Codice da parte di tutti o alcuni Soggetti Rilevanti, in determinati periodi dell anno. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate di compiere le Operazioni. 7. INOSSERVANZA DELLE PREVISIONI DEL CODICE E SANZIONI Ferme restando le sanzioni previste in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato dagli artt. 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF, in caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, la Società e le Controllate ciascuna per quanto di relativa spettanza procederanno, nei riguardi dei responsabili, all adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa applicabile, ivi inclusa l attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. La violazione delle disposizioni del presente Codice, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall autorità giudiziaria o dall autorità di mercato competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economicofinanziario. 8/14

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento. Si applicano in tal caso le disposizioni normative pro tempore vigenti in materia. 9/14

ALLEGATO 1 Dichiarazione di accettazione del Codice di comportamento Internal Dealing Il sottoscritto/a, nato/a a il, residente in, con codice fiscale, nella qualità di e come tale incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di comportamento Internal Dealing (di seguito il Codice ) di Alperia S.p.A. (la Società ), preso atto di essere stato/a inserito/a nell elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al Codice; attestando di avere ricevuto copia del Codice e di averne letto e compreso le disposizioni; consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dal Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi; tutto ciò premesso dichiara di aver ricevuto il Codice predisposto dalla Società, di aver preso atto delle disposizioni contenute nello stesso e di accettarne integralmente i contenuti; dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel suindicato Codice e a renderle note alle Persone Strettamente Legate, a esso riconducibili nei termini di cui al Codice stesso; indica i seguenti recapiti personali: n. tel. n. fax indirizzo e-mail indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili (come definite nel Codice), alle quali si impegna a notificare per iscritto gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Codice e di conservare copia della notifica: Cognome e nome/ Denominazione sociale (*) Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*) Codice fiscale Tipo di legame 10/14

(*) Per le persone giuridiche. si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo alle Persone Strettamente Legate; acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ( Codice della Privacy ), al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società in applicazione del Codice e si impegna a fare quanto in proprio potere per far prestare il consenso al trattamento dei dati personali alle Persone Strettamente Legate. Luogo / Data / (Firma) 11/14

ALLEGATO 2 MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE ASSOCIATE (ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10/03/2016) 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla per sona strettamente associata a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 2 Motivo della notifica a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] b) Notifica iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] 3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta a) Nome [Nome completo dell'entità.] b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di opera zione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione [ Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 12/14

b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ( 2 ) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] d) Informazioni aggregate Volume aggregato Prezzo [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; sono della stessa natura; sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM- GG; ora UTC.] 2 Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale). 13/14

f) Luogo dell'operazione [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] 14/14