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CORSI SPECIALI PER INSEGNANTI, ATTIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 143/2004 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO Art. 1 L Università degli Studi di Lecce attiva, organizza e disciplina i Corsi Speciali di durata annuale per il conseguimento dell abilitazione all insegnamento, ai sensi dell art. 2 della legge 4 giugno 2004, n. 143, nell osservanza di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, con il quale sono state fornite alle Università indicazioni ed istruzioni per organizzare ed attivare i corsi, e delle Linee guida per la gestione finanziaria ed organizzativa dettate con nota prot. n. 643 del 30 marzo 2006 dalla Direzione Generale per l Università Ufficio IX del MIUR. In particolare sono attivati: n. 1 Corso Speciale di durata annuale per gli Insegnanti della Scuola Primaria; n. 1 Corso Speciale di durata annuale per gli Insegnanti della Scuola dell Infanzia. Art. 2 La struttura di coordinamento organizzativo e didattico cui è delegata la materiale gestione dei Corsi attivati presso la sede di Lecce è così composta: Comitato Tecnico-Scientifico dei Corsi, costituito da: - Prof.ssa Franca Pinto Minerva, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia (Coordinatore); - Prof.ssa Isabella Loiodice, professore ordinario della Facoltà di Lettere e Filosofia e delegato di Ateneo per la Didattica; - Prof. Domenico Cofano, professore ordinario della Facoltà di Lettere e Filosofia. Coordinamento Didattico dei Corsi: Prof.ssa Franca Pinto Minerva. La struttura di coordinamento organizzativo e didattico per i corsi attivati presso la sede di Foggia viene nominata dal Rettore della Università di Foggia. 1

Art. 3 Al Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) compete: la nomina, su proposta del Coordinatore Didattico, dei Direttori dei Corsi; la nomina, su proposta dei Direttori dei Corsi, sentito il Coordinatore Didattico, dei Docenti, dei Tutor coordinatori dei Laboratori, dei Tutor conduttori del Tirocinio indiretto / coordinatori dei Project work, dei tutor d aula; la nomina congiunta dei componenti dell Equipe paritetica che lavora con l Università di Lecce; l adozione del Regolamento di funzionamento, con i principi organizzativi e didattici cui i Corsi si atterranno; l indirizzo sui criteri per la stesura, la presentazione e la discussione della relazione finale individuale sul project work a conclusione dei Corsi che saranno formalizzati dai Direttori dei Corsi; la vigilanza sul buon andamento dei Corsi; la formulazione dei criteri cui riferirsi per la individuazione dei docenti da incaricare per lo svolgimento delle attività didattiche previste dai Corsi. Art. 4 Al Coordinatore Didattico (C.D.) compete: la proposta al C.T.S. dei Direttori dei Corsi; il parere sulla proposta dei Direttori dei Corsi sui Docenti, sui Tutor coordinatori dei Laboratori, sui Tutor conduttori del Tirocinio indiretto / coordinatori dei Project work, sui tutor d aula; la proposta al C.T.S. del Coordinatore dei Servizi di tutorato; la guida dell Equipe paritetica che lavora con l Università di Lecce; il coordinamento del calendario di massima e delle attività corsali; il raccordo e le intese con la Direzione Generale Ministero della Pubblica Istruzione per la Puglia. l adozione, su motivata proposta dei Direttori dei Corsi, dei provvedimenti di esclusione dalle attività didattiche di quanti eccedano i limiti massimi di assenza consentiti dal Bando e dal Regolamento; 2

la definizione, su proposta dei Direttori dei Corsi, del calendario d esame sia per i singoli insegnamenti che per la prova finale; la proposta di nomina dei componenti delle Commissioni per l esame conclusivo dei Corsi che saranno presiedute dai rispettivi Direttori o, in subordine, da altro docente, formalmente nominato per l attività didattica dei corsi. Art. 5 I Direttori dei Corsi assicurano il buon funzionamento dei Corsi mediante l adozione di tutti i necessari provvedimenti ed in particolare: propongono al C.T.S. i Docenti, i Tutor coordinatori dei Laboratori, i Tutor conduttori del Tirocinio indiretto / coordinatori dei Project work, i tutor d aula; sovrintendono all orario di funzionamento delle attività e si assicurano della disponibilità dei locali per le lezioni, i tirocini indiretti; predispongono, nell ambito del calendario di massima concordato con il C.D., i turni di lezione fornendone tempestiva e puntuale comunicazione a docenti ed utenti; assicurano la presenza dei docenti e la fornitura di tutti i materiali connessi con la didattica in presenza e a distanza; assicurano, a mezzo di unità amministrativa / tutor d aula appositamente nominato, il controllo delle presenze, mediante l accertamento a doppia chiave, ossia con autocertificazione da parte degli allievi e con attestato di presenza da parte della direzione di ciascun corso e predispongono i provvedimenti di esclusione dalle attività didattiche di quanti eccedano i limiti massimi consentiti dal Bando e dal Regolamento; presiedono il Collegio dei Docenti del Corso cui compete l indirizzo metodologico didattico delle attività formative, la valutazione della documentazione prodotta dai corsisti che dà loro titolo ad una riduzione del carico didattico individuale in presenza di crediti formativi, nei limiti e nei termini previsti dalle norme vigenti; indicano, sentito il C.T.S., i criteri per la stesura, la presentazione e la discussione della relazione finale individuale sul project work a conclusione dei corsi; 3

predispongono gli atti perché possano essere indette le sessioni d esame dei singoli insegnamenti e dell esame finale; propongono, al C.T.S., la nomina delle Commissioni per l esame conclusivo del Corso; garantiscono la ordinata tenuta di tutta la documentazione inerente al funzionamento del Corso e la verbalizzazione delle attività collegiali. Art. 6 Su proposta collegiale dei Direttori, preso atto del piano finanziario e sentito il Comitato Scientifico, il C.D. redige la mappa del personale da impegnare nei Corsi, provvedendo alla nomina del personale docente, dei tutor per le attività da svolgersi in modalità laboratoriale, dei tutor per le attività di tirocinio e dei tutor d aula. Art. 7 Assicurazione. L Università degli Studi di Lecce curerà la stipula di apposita assicurazione dei corsisti contro gli infortuni, nonché per i danni derivanti da responsabilità civile e contro terzi per tutte le attività dei Corsi delle sedi di Lecce e di Foggia. Art. 8 Il Collegio dei Direttori, allo scopo di adottare misure omogenee per l organizzazione della didattica, definisce un apposito regolamento didattico da rendere noto a tutti i corsisti. Il Regolamento didattico, ribadendo l obbligo della frequenza e i vincoli posti dal D.M. n. 21/2005, stabilisce in quali casi e per quali eccezionali motivi sia possibile l accesso dei corsisti a reiterate fasi di insegnamento. Là dove per eccezionali e comprovati impedimenti, il corsista richieda (ed il Collegio dei Direttori conceda) l accesso a momenti di insegnamento successivi ed appositamente reiterati, anche a mezzo di strumentazione e- learning, entro i limiti e i vincoli posti dal Regolamento Didattico, verrà comunque accertata la presenza, fermo restando che l eventuale ulteriore assenza non potrà essere in alcun modo compensata. Per la didattica on line la presenza viene accertata dalla esecuzione degli esercizi riportati a conclusione di ciascuna lezione con possibilità di correzione on line e di archiviazione digitalizzata. Ogni altra forma di tracciabilità viene esclusa. Il Regolamento Didattico è approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. 4

Art. 9 Il Collegio dei Direttori è altresì impegnato ad organizzare procedure che permettano l accertamento delle presenze a doppia chiave, ossia con autocertificazione da parte degli allievi e con attestato di presenza da parte della direzione di ciascun corso. Art. 10 In linea generale per la docenza vengono utilizzati professori e/o ricercatori in servizio nelle Università di Lecce e di Foggia, salvo casi speciali adeguatamente motivati. Per l attività di laboratorio viene utilizzato personale in servizio di ruolo nella scuola, preferibilmente nei ruoli direttivi o con funzioni di coordinamento didattico, da scegliersi fra coloro che abbiano consuetudine di collaborazione con l Università e comprovate esperienze nel settore. Possono essere anche indicati dottori di ricerca (eccezionalmente dottorandi) sempre che si possano segnalare speciali e specifiche competenze. Il personale docente proveniente dai ruoli di professori e ricercatori dell Università di Foggia è da considerarsi autorizzato ad espletare l incarico retribuito ai sensi dell art. 26 del D. lgs. 31 marzo 1998, n.80. 5