Capitolato speciale d appalto per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato

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Sede Centrale Capitolato speciale d appalto per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato Art. 1 Finalità e oggetto dell appalto Il presente appalto ha ad oggetto l individuazione di una o più Agenzie per il lavoro raggruppate, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali1, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro delle figure professionali le cui categorie contrattuali sono indicate nel punto 2.4 del Disciplinare di gara, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), Settore 22, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso l Amministrazione appaltante. L Agenzia di lavoro partecipante deve avere almeno una sede in Abruzzo. Il servizio deve comprendere l attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale. Art. 2 Importo, durata e facoltà di rinnovo L importo massimo complessivo dell appalto è di 1.000.000, Iva inclusa. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste; fermo restando che l Amministrazione appaltante, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l intero importo sopra indicato, con un oscillazione del 20%. L appalto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva ed avrà validità di anni 1 (uno), rinnovabile di un altro anno a discrezione dell Amministrazione. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione. Art. 3 Obblighi dell Agenzia aggiudicataria All atto dell aggiudicazione l Agenzia aggiudicataria dovrà avere istituito almeno una sede operativa nel territorio della Regione dove ha sede l Amministrazione appaltante. L Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Essa si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta alla Amministrazione appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta5. Sono a carico dell Agenzia tutti gli obblighi per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni. Art. 4 Modalità di espletamento del servizio Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 1) L Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all Agenzia appaltatrice mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari. Per accettazione. 1

2) L Amministrazione appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail: a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario; b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa; c) sede ed orario di lavoro; d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell Amministrazione appaltante inquadrati nella medesima categoria. 3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia. 4) L attività del lavoratore presso l Amministrazione appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili. 5) L orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione appaltante; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1. 6) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente Ccnl ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. 7) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione. 8) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura. 9) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell Amministrazione appaltante. 10) L Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all attività che il prestatore svolgerà presso l Amministrazione appaltante7. 11) L Amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. 12) Il personale richiesto dall Amministrazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento. 13) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile. 14) Il lavoratore ha diritto a prestare l opera lavorativa per l intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione. Art. 5 Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Detto moltiplicatore, opportunamente valorizzato in termini assoluti, dall inizio del secondo anno contrattuale sarà sottoposto a revisione a norma dell Art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. L Amministrazione appaltante si obbliga a corrispondere all Agenzia appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall offerta e dal Ccnl di riferimento, oltre Per accettazione. 2

Iva sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l Amministrazione appaltante, in persona del Dirigente competente, sottoscriverà un apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all Agenzia a cura del lavoratore. L Amministrazione appaltante corrisponderà all Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. L Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all Amministrazione appaltante dell assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta dell Amministrazione. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. L Amministrazione appaltante provvederà al pagamento del servizio entro 90 giorni dalla data della relativa fattura, che l Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore. Art. 6 Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari. La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale. Art. 7 Obblighi a carico dell amministrazione L Amministrazione appaltante si impegna a comunicare all Agenzia gli estremi del Ccnl da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l Amministrazione appaltante ne darà comunicazione scritta all Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante12. L Amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate. Art. 8 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio L Amministrazione appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Art. 9 Provvedimenti disciplinari L azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall Agenzia, anche su segnalazione dell Amministrazione appaltante; la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione. Per accettazione. 3

Art. 10 Cauzione definitiva A garanzia della regolare esecuzione del contratto ed in particolare del tempestivo pagamento degli oneri diretti ed indiretti delle prestazione dei lavoratori, l Agenzia aggiudicataria dovrà, prima della stipula dell atto contrattuale, costituire cauzione definitiva pari al 5% dell importo complessivo di aggiudicazione14 mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Qualora l Amministrazione appaltante escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell Amministrazione appaltante. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della ditta aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l impossibilità alla stipula del contratto. Art. 11 Contratto d appalto La stipulazione del contratto di appalto con l Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l adozione della provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant altro previsto sono a carico dell aggiudicatario. Per il caso di mancato versamento, l Amministrazione appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento. Art. 12 Risoluzione del contratto e penalità La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall Amministrazione appaltante mediante lettera raccomandata nei seguenti casi: mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro; sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale); subappalti o cessioni di contratto o d azienda; perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell Amministrazione appaltante, ai sensi del precedente articolo 10. In caso di risoluzione l Amministrazione appaltante procederà all incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese. Art. 13 Recesso dal contratto da parte dell agenzia aggiudicataria Il recesso dal contratto da parte dell Agenzia aggiudicataria comporterà l incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese. Art. 14 Osservanza di norme e regolamenti La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l Amministrazione appaltante rinvia: - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente; disposizioni previste dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68; disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori; disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; disposizioni in materia di antimafia; Per accettazione.. 4

disposizioni del Codice Civile. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al Decreto legislativo n. 276 del 2003. Art. 15 Divieto di subappalto È fatto divieto all Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell aggiudicazione. Art. 16 Foro competente Il foro competente è quello di Pescara. Art. 17 Norme finali Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all offerta saranno in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato. Per accettazione. 5