Circolare del 23 marzo 2001, n. 35



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Circolare del 23 marzo 2001, n. 35 Istituzione piccolo prestito fino al massimo di 6 mensilità da estinguersi in tre anni. Rinnovo piccoli prestiti annuali, biennali e triennali 1

Circolare 23 marzo 2001, n. 35 1 Istituzione piccolo prestito fino al massimo di 6 mensilità da estinguersi in tre anni. Rinnovo piccoli prestiti annuali, biennali e triennali. Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la nota prot. n. 19 del 5 febbraio 2001 dell'i.n.p.d.a.p. - Area Metropolitana di Roma - relativa all'istituzione del piccolo prestito fino al massimo di 6 mensilità da estinguersi in 3 anni ed al rinnovo di piccoli prestiti annuali, biennali e triennali. La Direttrice generale Dott.sa Paola Chiari Alle Amministrazioni e agli Enti iscritti all'i.n.p.d.a.p. Loro Sedi Oggetto: Istituzione piccolo prestito fino al massimo di 6 mensilità da estinguersi in 3 anni. Rinnovo piccoli prestiti annuali, biennali e triennali. Il Consiglio di amministrazione di questo Istituto, con delibera n. 1274 del 27 luglio 2000, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota del 17 novembre 2000, ha previsto l'istituzione della nuova prestazione creditizia del piccolo prestito triennale, nella misura massima di sei mensilità, entro il limite di 20 milioni, da restituire in 36 rate mensili. Gli oneri a carico del prestito da trattenersi in anticipo sull'importo lordo sono: - il tasso d'interesse annuo 3,20%; - le spese di amministrazione pari allo 0,50%; - il contributo per il fondo rischi pari allo 0,90%; Alla prestazione possono accedere gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che abbiano almeno tre anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza e per i quali sia versato il contributo obbligatorio per il credito. I prestiti triennali sono erogabili con le stesse modalità dei prestiti annuali e biennali. Essi sono alternativi ai piccoli prestiti sia annuali che biennali e possono coesistere con i prestiti pluriennali solo se in misura non superiore a tre mensilità. Nulla è cambiato per quanto riguarda gli adempimenti di concessione, le procedure di recupero e la decorrenza dell'ammortamento dal secondo mese successivo a quello di pagamento. La Delibera in questione ha altresì introdotto l'istituto del rinnovo dei piccoli prestiti dopo che sia trascorso il periodo minimo di ammortamento rispettivamente di: 1 Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2

- 6 mesi per i prestiti annuali; - 12 mesi per i prestiti biennali; - 18 mesi per i prestiti triennali. Ovviamente, anche in caso di anticipata estinzione, un nuovo piccolo prestito potrà essere erogato solo dopo che siano trascorsi almeno i tempi predetti dalla data di concessione del precedente. Si rappresenta l'esigenza di disporre la più capillare diffusione della nuova prestazione creditizia tra tutto il personale dipendente. Dott. Gregorio Manieri 3

Istruzioni operative per la compilazione del modello "TFR/1" Il Modello TFR/1, analogamente ai modelli già in uso per gli altri trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita ed indennità premio di servizio), dovrà essere compilato da codeste Amministrazioni seguendo le indicazioni di seguito fornite e, comunque, alla luce delle ulteriori istruzioni già emanate da questo Ufficio con la circolare n. 29 del 8 giugno 2000 e la circolare n. 45 del 26 ottobre 2000. Successivamente il modello andrà inoltrato all'ufficio I.N.P.D.A.P. competente per territorio, con le stesse modalità finora utilizzate, corredato della necessaria documentazione. In particolare, nel caso di lavoratori con contratto a tempo determinato o indeterminato che, in virtù della normativa vigente e delle disposizioni delle citate circolari, abbiano maturato il diritto ad una prestazione di TFR comprendente anche una quota di accantonamento proveniente da computo di un TFS "virtuale" (vedere i punti 1.1. e 2. della circolare n. 45 del 2000), codeste Amministrazioni dovranno inviare, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al Mod. TFR/1, anche il Mod. PL/1, ovvero il modello 350/P. In caso di richiesta di riscatto di periodi di lavoro ai sensi del comma 9 dell'art. 1 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, le Amministrazioni in indirizzo dovranno seguire le indicazioni fornite per la normativa vigente in materia di trattamenti di fine servizio, utilizzandone anche la modulistica corrispondente (Mod. PR/1, ecc.). In caso invece di riscatti precedentemente richiesti in regime di TFS (es.: riscatto corso di laurea, servizio militare, ecc.) da parte di lavoratori poi transitati in regime di TFR, limitatamente a usi previsti dalla normativa vigente, si conferma che tali periodi, ove spettanti, saranno computati nella prestazione di TFS "virtuale" che costituirà il primo accantonamento per la prestazione complessiva di TFR, ai sensi delle disposizioni emanate con le citate circolari. Il modello si compone di una parte anagrafica generale iniziale e da cinque successive sezioni: gli operatori degli Enti in indirizzo dovranno compilare i campi che interessano, seguendo le annotazioni apposte in calce ad ogni sezione e le istruzioni di seguito riportate. Intestazione Vanno indicati la denominazione dell'amministrazione (per esteso) e, utilizzando gli appositi riquadri, il suo codice I.N.P.D.A.P. ed il suo codice fiscale. Anagrafica Vanno compilati tutti i campi. Sezione A (Servizi e periodi valutabili) Indicare i servizi ed, eventualmente, i periodi di lavoro prestati a tempo determinato anteriormente al 30 maggio 2000 di cui si è già chiesto il riscatto (in caso di riscatto richiesto contestualmente alla cessazione, si dovrà invece fornire in allegato l'apposito già in uso per i TFS - Mod. PR/1 per le Amministrazioni statali, Modello per la deliberazione per Enti locali/sanità). Sezione B (Trattamento economico) Inserire negli appositi campi le informazioni richieste, con l'avvertenza che: - in caso di periodo di lavoro di uno o più mesi contenuti in uno stesso anno solare, vanno compilati solo i campi "mensili" posti nella parte superiore; 4

- in caso di periodo di lavoro che comprenda solo un intero anno solare, vanno comunque compilati solo i campi "mensili" posti nella parte superiore; - in caso di periodo di lavoro che comprenda uno o più interi anni solari e uno o più mesi dell'anno mese precedente e/o successivo, vanno compilati i campi relativi agli anni solari interi ed anche quelli i campi "mensili" posti nella parte superiore e/o superiore, secondo i casi; - nel caso, infine, che il periodo di lavoro comprenda solo anni solari interi (due o più), per l'anno iniziale e finale vanno compilati i campi "mensili" posti nella parte superiore e/o inferiore, mentre per gli anni "centrali", è sufficiente il dato aggregato annuale. Attenzione: barrare sempre la casella che interessa relativa all'abbattimento o meno delle retribuzioni nella misura del 2.5% figurativo. Sezione C (Pagamento di riscatti di periodi di lavoro a tempo determinato in regime di TFR) Compilare, se necessario, indicando i dati nei campi che interessano; in caso occorra, utilizzare pagine aggiuntive per ulteriori riscatti. Sezione D (Situazione debitoria) Compilare, se necessario. Sezione E (Beneficiari) Compitare i campi che interessano ed, eventualmente, allegare la documentazione di rito corrispondente. In caso di decesso dell'iscritto sarà poi cura dell'ufficio I.N.P.D.A.P. procedere all'istruttoria per l'accertamento del diritto, contattando direttamente i beneficiari. ATTENZIONE Il modello TFR/1, completato con la documentazione di rito e con quella che si rendesse ulteriormente necessaria all'esecuzione del procedimento, è fondamentale ai fini della liquidazione delle prestazioni di TFR da parte delle Sedi I.N.P.D.A.P. Il Dirigente Dr. Francesco Paolo Schiavo (Non si riportano le tabelle relative ai prestiti annui e la modulisica) 5

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Mod. TFR/1 7

B - Trattamento economico La retribuzione utile ai fini del TFR ammonta per ciascun anno agli importi sottoindicati. In particolare per il primo e per l'ultimo anno di servizio, le retribuzioni utili sono indicate dettagliatamente per ciascun mese ed includono anche la tredicesima mensilità maturata. 8

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