sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in

Documenti analoghi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

Studio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

per l annullamento, previa sospensione

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" venerdì 5 dicembre :23 -

REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Lombardia. nell adunanza del 7 novembre 2006 * * * * *

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE

Permesso di soggiorno per motivi familiari: revoca legittima in caso di separazione Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

ha pronunciato la presente

LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU AREE DI PERTINENZA DELL ANAS

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

Transcript:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N.1377 /2008 Reg. Dec. N. 1522 Reg. Ric. Anno 2008 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, e dal Consiglio superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino e dall Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati presso quest'ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro il dott. Francesco Bernardini, non costituito in questa fase; per regolamento di competenza sul ricorso n. 1644/2007 proposto innanzi al T.A.R. per il Piemonte; Visto il ricorso per regolamento di competenza; Relatore alla camera di consiglio del 28 marzo 2008, il Presidente Vacirca; Udito l avv. dello Stato Arena; 1

ritenuto e considerato quanto segue: FATTO Il ricorrente, Presidente del Tribunale di Asti, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Piemonte, la delibera del Consiglio superiore della Magistratura in data 4 ottobre 2007, con cui è stata disposta la pubblicazione, per la copertura urgente, di 157 uffici direttivi, tra cui quello da lui ricoperto. Con atto ritualmente notificato le Amministrazioni resistenti hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che competente a conoscere della controversia è il T.A.R. per il Lazio. Mancando l adesione dell altra parte, con ordinanza n. 12 del 12 febbraio 2008 l adìto Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza, ritenendo non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incompetenza. DIRITTO Il ricorso per regolamento di competenza è fondato. L atto impugnato rientra tra quelli previsti dall art. 17 della legge n. 195 del 24 marzo 1958, come modificato dall'art. 4 della legge n. 74 del 12 aprile 1990, in forza 2

del quale, contro i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari, adottati in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della Magistratura, è ammesso ricorso in primo grado al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La ratio della norma è stata individuata nell'esigenza di evitare indirizzi giurisprudenziali difformi in materie di particolare delicatezza in cui si innestano le competenze amministrative di un organo di rilevanza costituzionale (Cons. Stato, ad. plen., 31 luglio 2001 nn. 7 e 8; C. cost., 22 aprile 1992, n. 189). Pertanto la norma trova applicazione non solo nei casi di impugnazione di decreti del Presidente della Repubblica o del Ministro della giustizia, ma anche - a maggior ragione nell ipotesi (non espressamente contemplata nella formulazione letterale della norma stessa) in cui sia direttamente impugnata una delibera del predetto Consiglio superiore, non seguita da decreti presidenziali o ministeriali. I due precedenti nel senso dell opposta tesi (Cons. Stato, IV, 7 settembre 2000, n. 4736; Cons. Stato, IV, 26 aprile 2002, n. 2227) si riferiscono a controversie meramente patrimoniali, aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza di un infermità da causa di servizio. 3

Per completezza va chiarito che la competenza del Tribunale amministrativo regionale con sede in Roma discenderebbe comunque, anche in caso di inapplicabilità della norma citata, dalle disposizioni generali dettate dall art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, essendo stato impugnato un atto emesso da un organo centrale dello Stato ( pubblicazione uffici direttivi ai sensi della legge n. 111 del 30 luglio 2007 ), la cui efficacia, riguardante un procedimento a cui possono partecipare tutti i magistrati indipendentemente dalla sede di servizio, non è limitata territorialmente alla circoscrizione di un tribunale amministrativo regionale. Dev essere, in conclusione, accolto il ricorso in esame, con conseguente declaratoria della competenza del T.A.R. del Lazio con sede in Roma, a conoscere della controversia introdotta dal dott. Bernardini. Attesa la sussistenza di qualche oscillazione giurisprudenziale, possono dichiararsi compensate tra le parti le spese di questa fase del procedimento. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, dichiara che competente a conoscere del 4

ricorso proposto in primo grado dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Spese compensate. Così deciso in Roma il 28 marzo 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) in camera di consiglio con l intervento dei signori: Giovanni Vacirca Pier Luigi Lodi Salvatore Cacace Sandro Aureli Vito Carella Presidente, est. IL PRESIDENTE, ESTENSORE Giovanni Vacirca IL SEGRETARIO Giacomo Manzo Depositata in Segreteria Il 02/04/2008 (Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186) Il Dirigente Dott Giuseppe Testa 5