COMUNE DI NERVIANO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI ALLA PERSONA (Criteri per la determinazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. ex D. Lgs. N. 109/98) Approvato con deliberazione n. 44/C.C. del 5.5.2000 e aggiornato con deliberazioni n. 40/C.C. del 3.6.2002, n.. 27/C.C. del 28.3.2008 e n. 3/C.C. del 27.3.2012 Servizi Sociali Pubblica Istruzione
Art. 1 Ambito di applicazione L Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è calcolato dall Inps e da Enti abilitati quali Sindacati, Patronati e CAAF che lo renderanno disponibile al cittadino una volta presentata la dichiarazione sostitutiva. Art. 2 Categorie di servizi soggetti all applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti I servizi oggetto del presente regolamento soggetti all applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono tutti i servizi a domanda individuale e altri servizi, esistenti o di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l accesso ai quali la determinazione dell I.S.E.E. costituisca requisito indispensabile. Art. 3 Definizione di nucleo familiare Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare s intende: - la famiglia anagrafica - i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, come stabilito dalle norme vigenti. Art. 4 Criteri per la determinazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) La valutazione della situazione economica di chi richiede prestazioni socio-assistenziali e/o educative agevolate è determinata con riferimento al nucleo familiare, così come definito al precedente art. 3. La certificazione I.S.E.E. è quella rilasciata ai sensi di legge da enti abilitati quali Inps, CAAF, Patronati e Sindacati ecc. L I.S.E.E. dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: 1. il reddito 2. il patrimonio. Qualora l individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all intero nucleo e con scala di equivalenza di cui alla tabella n. 1 del D. Lgs. N. 109/98 e precisamente: Tabella n. 1 Scala parametrale di equivalenza Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85
maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente. Art. 5 Determinazione minimo vitale (M.V.) Il Comune assume come valore di riferimento del minimo vitale l importo determinato annualmente dall Inps per una persona. La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l applicazione della scala parametrale di equivalenza, di cui al precedente art. 4, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi. Art. 6 Determinazione della soglia massima per l applicazione dell I.S.E.E. La soglia massima per l applicazione del calcolo dell ISEE è determinata annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente alla deliberazione di approvazione dello schema di bilancio. L Amministrazione comunale, in sede di determinazione di detta soglia massima potrà, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, prevedere ulteriori agevolazioni per famiglie con almeno tre figli che contemporaneamente fruiscono dei servizi comunali soggetti alle agevolazioni in base all ISEE. Al di sopra della soglia ISEE stabilita dalla Giunta Comunale non si ha diritto ad alcuna agevolazione nella fruizione dei servizi di cui al precedente art. 2. Art. 7 Determinazione della contribuzione personale calcolata su base proporzionale dall I.S.E.E. del richiedente Tutti i soggetti richiedenti prestazioni agevolate per i servizi di cui al precedente art. 2, che abbiano un I.S.E.E. al di sotto del Minimo Vitale pagheranno la quota minima prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale per le tariffe dei servizi a domanda individuale.
Per i soggetti rientranti nella fascia reddituale intermedia tra il minimo vitale e la soglia massima hanno diritto ad ottenere una riduzione, proporzionale all I.S.E.E. del richiedente, sulla tariffa massima stabilita per ciascun servizio, calcolata secondo la seguente formula: ove: T. M. x I.S.E.E. del richiedente X = ----------------------------------------- I.S.E.E. soglia max X = tariffa e/o retta da applicare al soggetto richiedente. T. M. = tariffa e/o retta massima stabilita annualmente per ciascun servizio dalla Giunta Comunale. I.S.E.E. del richiedente I.S.E.E. soglia max La Giunta Comunale con propria deliberazione, stabilisce annualmente le tariffe minime e massime di ciascun servizio erogato dal Comune. Art. 8 Dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica per accedere alle agevolazioni nella fruizione dei servizi di cui al precedente art. 2 Coloro che richiedono di accedere con agevolazioni ad uno o più dei servizi elencati all art. 2 devono presentare la certificazione I.S.E.E. rilasciata da Enti abilitati. Tale dichiarazione ha validità di 12 mesi dalla data del rilascio. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima, corrispondente alla tariffa massima del servizio o della prestazione, nei seguenti casi : mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra; presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa ai redditi, al patrimonio posseduto e alla composizione del nucleo familiare e possono, altresì, richiedere una verifica della propria situazione economica ai fini della rideterminazione della percentuale di contribuzione al costo degli interventi richiesti anche in corso d anno. Nel caso di variazioni in diminuzione, la variazione decorrerà dal mese successivo alla data di richiesta della variazione, senza alcun diritto per l utente di richiedere il rimborso.
Art. 9 Riservatezza e trattamento dei dati personali I dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate in ambito socio-assistenziale ed educativo di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel pieno rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali e sensibili. Art. 10 Applicazione e decorrenza Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Art. 11 Rinvio ad altre norme Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell ordinamento giuridico. Art. 12 Norme transitorie Per l anno 2008 la soglia massima di cui all art. 6 viene determinata in 13.000.