Rivalutazione pensioni per l anno 2016 L Inps ha appena reso noto il meccanismo di rivalutazione e tutti gli adeguamenti e le novità in materia di pensioni e trattamenti previdenziali ed assistenziali per l anno 2016. L Inps, con una circolare appena emanata [ 1], ha appena reso note tutte le modifiche sugli importi e la spettanza delle pensioni, degli assegni e delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché i nuovi limiti reddituali, relativamente all anno 2016. In particolare, sono stati determinati, per l anno corrente: i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali; le rivalutazioni definitive delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l anno 2015, e le rivalutazioni provvisorie per l anno 2016; le rivalutazioni definitive delle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate; le prestazioni collegate al reddito, laddove spettanti sulla base delle ultime dichiarazioni fiscali; le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni fiscali; le variazioni di importo per le pensioni delle gestioni private. Rivalutazione automatica delle pensioni Secondo la normativa in materia, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta: in misura pari al 100% per i trattamenti pari o inferiori a tre volte il minimo; in misura pari al 95% per i trattamenti superiori a tre volte il minimo, ma pari o inferiori a quattro volte il ; in misura pari al 75% per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo, ma pari o inferiori a cinque volte il ; in misura pari al 50% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo, ma pari o inferiori a sei volte il ; in misura pari al 45% per i trattamenti superiori a sei volte il minimo. Ai fini dell ammontare, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, comprensivo dell indennità integrativa speciale; inoltre il calcolo della rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei
trattamenti erogati dall INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato. Perequazione definitiva pensioni 2015 L aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, è fissato, in via definitiva, per l anno 2015, nella misura dello 0,2%; quello previsionale 2016 è, in pratica, nullo, poiché fissato nello 0,0%. Indice di rivalutazione definitivo pensioni 2015 Per le pensioni, le pensioni sociali e gli assegni sociali 2015, l indice di rivalutazione definitivo è quello che appare nelle seguenti tabelle: Trattamenti complessivi Fino a 3 volte il trattamento minimo Fascia di Garanzia ( è applicata quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato ) Oltre 3 e fino a 4 volte il Percentuale Percentuale indice di aumento perequazione da attribuire Importo trattamenti complessivi 100 0,200 % fino a Importo garantito oltre 1.502,64 1.502,79 1.505,65 95 0,190 % oltre 1.502,64 2.004,32 Oltre 4 e fino a 5 volte il 2.007,33 75 0,150 % oltre
2.505,65 Oltre 5 e fino a 6 volte il 2.508,16 50 0,100 % oltre 3.005,28 3.005,28 3.005,58 Oltre 6 volte il trattamento minimo 3.008,29 0,090% nessun tetto di importo Incrementi Legge 109 > > > > > > > > > Nell anno 2015, a causa della nota sentenza della Corte Costituzionale [ 3 ], che ha disposto l illegittimità del blocco delle perequazioni, alla perequazione già riconosciuta in via provvisoria da gennaio 2015 è stata aggiunta una rivalutazione pari al 20% di quella attribuita negli anni 2012 e 2013 [ 4 ]. Pertanto, alle pensioni con importo, al 2011, compreso tra 3 e 6 volte il minimo, è stato applicato, per gli anni 2012 e 2013, un indice di rivalutazione pari al 20% della percentuale di perequazione prevista; all importo 2013 così calcolato è stata poi applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015. Perequazione 2016 Come accennato, per quanto concerne pensioni, assegni vitalizi, assegni e pensioni sociali, la perequazione prevista è pari a zero, salvo conguaglio di fine anno: di conseguenza, i valori provvisori dell anno 2016 sono identici a quelli definitivi dell anno 2015. Per quanto concerne gli incrementi della Legge 109, relativamente all anno 2016, sono stati ricalcolati gli importi di pensione spettanti, in base alla sentenza della Corte Costituzionale, applicando, per gli anni 2012 e 2013, un indice di rivalutazione pari alla metà della percentuale di perequazione prevista; all importo 2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.
In base a ciò, anche se non son previste rivalutazioni per l anno 2016, ai destinatari della Legge 109 sarà pagata una pensione superiore rispetto a quella spettante in via definitiva a gennaio del 2015; peraltro, dal 2016, la rivalutazione della legge 109 diventa parte integrante del trattamento, e sarà quindi oggetto della rivalutazione 2017. Maggiorazione sociale Per quanto concerne gli incrementi della pensione a favore dei soggetti disagiati ( Maggiorazione sociale ), il limite di reddito personale è pari a 8.298,29 euro, mentre il limite di reddito coniugale è pari a 14.123,20 euro, per il periodo 2015-2016. Contributo di solidarietà 2016 Di seguito, vediamo i nuovi importi 2016 per l applicazione del contributo di solidarietà: Fasce di importo Fino a 14 volte Da 14 a 20 volte il trattament o minimo Da 20 a 30 volte il trattament o minimo Oltre 30 volte PercentualeAnno 2015 Anno 2016 da a da a Da applicare 0 0,00 91.343,98 0,00 91.343,98 6 91.343,99 130.491, 40 12 130.491, 41 91.343,99 130.491,40 195.737,10 130.491,41 195.737,10 18 195.737,11 195.737,11 Trasformazione dell assegno d invalidità in assegno sociale Dal 2016, sino al 31 dicembre 2018, l età che dà diritto alla trasformazione dell assegno d invalidità in assegno sociale è pari a 65 anni e 7 mesi, in virtù degli adeguamenti alla speranza di vita. Conseguentemente, sono state ricalcolate le prestazioni per invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e sette mesi di età entro il 30 novembre 2016, attribuendo l importo dell assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento del requisito di età. Prestazioni d invalidità soggette a revisione sanitaria
Tutti gli invalidi ed i portatori di handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, hanno diritto alle prestazioni assistenziali spettanti, anche se le visite di revisione non sono ancora state effettuate: pertanto, l Inps ha impostato i relativi pagamenti anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, compresi i titolari di assegno di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che saranno dunque titolari del solo assegno sociale sostitutivo. Bonus famiglie numerose L Inps, mediante la Piattaforma Fiscale, ha calcolato il saldo 2015 relativo al bonus per le famiglie numerose: l agevolazione consiste in un aggiuntiva detrazione per carichi di famiglia, pari a 1.200 euro annui, in favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli fiscalmente a carico. Assegno ordinario di invalidità 2016 Qualora, per un beneficiario di assegno ordinario d invalidità, sia prevista la scadenza della prestazione nel 2016, i trattamenti sono sospesi, e conseguentemente azzerati, a meno che il titolare non abbia perfezionato l età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Qualora si abbia diritto alla conferma del trattamento, l Inps attiverà la ricostituzione. Pensione di vecchiaia 2016 In ultimo, l Istituto ha ricordato i requisiti anagrafici richiesti per l accesso alla pensione di vecchiaia nell anno 2016. Requisiti pensionamento per l anno 2016 Età anagrafica donne AGO e forme sostitutive Autonome e ed esonerative gestione separata Età anagrafica uomini AGO e forme sostitutive ed esonerative Autonome e gestione separata 65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi Ricordiamo che il requisito contributivo necessario è pari a 20 anni, e scende a 15 anni per chi sceglie l Opzione Contributiva, o per i beneficiari delle Deroghe Amato [ 5 ]. L età è pari a 70 anni e 7 mesi, con soli 5 anni di contributi, per chi non possiede versamenti antecedenti al 1996. FONTE: Noemi Secci