Le sanzioni per l omesso versamento contributivo



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Le sanzioni per l omesso versamento contributivo Sanzioni civili Il regime sanzionatorio per i casi di omesso o ritardato versamento dei contributi è contenuto nell art. 116, c. 8 e segg., L. n. 388/2000, che distingue in via principale tra l ipotesi di omissione e quella di evasione, perseguita con maggiore severità. Si ha omissione (lett. a del comma 8) quando l ammontare dei contributi non versati è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; si ha evasione (lett. b dello stesso comma) nel caso in cui l inadempienza sia connessa a denunce e/o registrazioni omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro con l intenzione specifica di non versare i contributi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. A titolo di esempio, tra le più frequenti irregolarità che concretizzano l ipotesi dell evasione, si segnalano: la mancata iscrizione dell azienda all Inps, la mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti, l infedele registrazione delle retribuzioni. Non rientrano invece nella fattispecie i casi di simulazione del rapporto di lavoro subordinato che possono configurarsi, ad esempio, nelle collaborazioni dichiarate di natura autonoma e successivamente classificate come rapporti subordinati. Sempre nell ambito dell evasione una più favorevole disciplina sanzionatoria è prevista nei casi in cui la denuncia debitoria venga effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento (è altresì richiesto il pagamento del debito entro 30 giorni dalla denuncia). Qualora il mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell obbligo contributivo (successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa) e sempreché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall Inps, viene applicata una sanzione civile ridotta (comma 10 dell art. 116). Fattispecie rilevabile da registrazioni e/o denunce obbligatorie (art. 116, c. 8, L. n. 388/2000) civile, in ragione d anno, pari al tasso Dopo il superamento del tetto del 40% sul debito contributivo maturano gli interessi di mora (art. 116, c. 8, L. n. 388/2000). dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell obbligo contributivo (art. 116, c. 10, L. n. 388/2000) derivante da registrazioni e/o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (art. 116, c. 8, L. n. 388/2000) civile, in ragione d anno, pari al tasso Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il termine fissato dall Istituto (art. 116, c. 10, L. n. 388/2000). civile, in ragione d anno, pari al 30%. 60% dell importo dei contributi non corrisposti 1

Fattispecie Se la denuncia del debito viene effettuata spontaneamente (e comunque entro 12 mesi dal termine originariamente stabilito per il pagamento dei contributi) ed il pagamento effettuato nei successivi 30 giorni, si applica la sanzione civile, in ragion d anno, pari al tasso Dopo il superamento del tetto del 40% sul debito contributivo maturano gli interessi di mora (art. 116, c. 8, L. n. 388/2000). Riduzione delle sanzioni civili Oltre alla misura ordinaria delle sanzioni civili, sopra illustrata, la L. n. 388/2000, al comma 15 dell art. 116, contempla alcune fattispecie eccezionali (vedi più oltre lett. A, B e C) in cui - fermo restando l integrale pagamento dei contributi dovuti - le sanzioni possono essere ridotte, a richiesta degli interessati, fino alla misura degli interessi legali secondo criteri e modalità stabiliti dagli enti impositori. L Inps ha attribuito la decisione delle domande di riduzione, in analogia a quanto stabilito per le rateazioni, al Direttore della sede regionale, cui le domande stesse dovranno pervenire, corredate del parere del Direttore della sede con la quale il debitore intrattiene il rapporto assicurativo. Nei casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, occorre che l accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni sia effettuato dal Servizio ispezione del lavoro. La riduzione può essere concessa solo nel caso in cui l evasione contributiva commessa venga spontaneamente denunciata prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi; la tardiva denuncia deve essere seguita dal pagamento in unica soluzione o dalla domanda di rateazione entro i successivi trenta giorni. A) Mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. La fattispecie in esame non si realizza quando su questioni controverse si sia formato un orientamento giurisprudenziale costante, applicato anche nella prassi amministrativa, ma occorre che se ne consolidi uno diverso e contrastante con quello precedentemente affermatosi sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, come ad esempio quando sulla materia esistono sentenze della Corte di cassazione discordanti e successivamente interviene una pronuncia delle Sezioni Unite che afferma un diverso principio tale da rendere necessario anche un adeguamento della prassi amministrativa. La riduzione è possibile anche quando vengono emanate norme su materie nuove per fattispecie particolarmente complesse, quando la difficoltà di interpretazione delle norme di settore sia obiettivamente esistente ed infine quando, a causa di indicazioni o avvertenze fuorvianti degli uffici competenti, si sia formato l obiettivo ed inesatto convincimento di non essere obbligati al pagamento, ma successivamente tale obbligo sia stato invece riconfermato, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa. Può considerarsi ulteriore esempio della fattispecie anche una direttiva comunitaria che intervenga successivamente a disciplinare una materia in modo difforme, quando sulla stessa si sia già instaurata una prassi basata su una diversa interpretazione della stessa disposizione normativa. 2

B) Mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a fatto doloso del terzo. Per ottenere il beneficio della riduzione è necessario che il procedimento, promosso in base a denuncia presentata all autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che costituisce reato, abbia avuto il suo corso e sia stata riconosciuta la colpevolezza del terzo o, in mancanza di definizione, che il procedimento stesso sia quantomeno pendente alla data della richiesta di riduzione delle sanzioni. L interessato deve esibire documentazione idonea ad attestare la situazione processuale. C) Mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale. Il potere di ridurre le sanzioni civili, in caso di crisi, può essere esercitato quando all impresa sia stato riconosciuto il diritto alla cassa integrazione straordinaria con provvedimenti formali del Ministero del lavoro. Per gli altri casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, la riduzione è subordinata all esito dell accertamento da parte del Servizio ispezione del lavoro circa l effettiva sussistenza di uno stato di crisi aziendale, dovuto a cause non imputabili alla conduzione dell azienda, nonché del processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale. In ogni caso, il periodo di riferimento del debito contributivo, ai fini della concessione della riduzione, deve essere connesso e/o eventualmente contiguo al periodo massimo di concessione previsto (un anno per i casi di crisi; due anni per i casi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione). Criteri di graduazione della riduzione In presenza delle condizioni sopra illustrate ed in base ad una valutazione complessiva del comportamento aziendale pregresso, le sanzioni possono essere ridotte: 1) fino alla misura degli interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell istanza; 2) fino alla misura dei predetti interessi legali, maggiorati del 50%. Il comportamento aziendale va valutato sulla base dei seguenti indicatori: - comportamento pregresso dell azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi; - correntezza dei versamenti contributivi; - situazione patrimoniale complessiva; - rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi; - riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell attività produttiva; - importo delle somme da recuperare (si considera di notevole entità una somma almeno pari al 100% delle contribuzioni versate nell anno precedente l inizio del periodo di omissione contributiva); - incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito. Riduzione delle sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte ad un tasso annuo non inferiore al tasso ufficiale di riferimento, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese e secondo criteri stabiliti dall Istituto. Il tenore della norma porta a ritenere che la sanzione ridotta sostituisca completamente la sanzione irrogata in misura ordinaria. In nessun caso, comunque, la riduzione può scendere al di sotto dell interesse legale e quindi, qualora per effetto della diminuzione tasso ufficiale di riferimento, il tasso applicabile nel caso concreto risulti complessivamente inferiore all interesse legale, dovrà essere applicato quest ultimo. Riduzione delle sanzioni civili in altri casi Il beneficio può essere concesso quando l inadempienza contributiva sia determinata da ritardata erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione tenendo conto dei seguenti criteri: 1) applicazione degli interessi legali nei confronti degli enti i cui proventi finanziari consistano prevalentemente in finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (ricorre il requi- 3

sito della «prevalenza» allorché le entrate complessive dell ente siano rappresentate, per almeno due terzi, dall ammontare dei finanziamenti pubblici); 2) applicazione degli interessi legali aumentati del 50% nei confronti degli altri enti per i quali non ricorre tale condizione di prevalenza; 3) il beneficio della riduzione può trovare applicazione solo nell ipotesi di ritardato pagamento dei contributi e non nell ipotesi di evasione contributiva; 4) i contributi e i finanziamenti tardivamente erogati devono essere previsti da leggi o convenzioni; 5) l inadempienza deve essersi verificata nel periodo oggetto di finanziamento e deve risultare da apposita documentazione. dei contributi all ente previdenziale, la disciplina sanzionatoria dettata dall art. 116, L. n. 388/2000, si applica anche ai casi pregressi accertati al 30 settembre 2000, ma non esauriti; nell ipotesi di caso non esaurito, perché il giudizio è ancora in corso e la sanzione civile non è stata ancora pagata, la disposizione dell art. 116 cit. va interpretata nel senso che le somme dovute debbono essere versate dai soggetti debitori nell ammontare e secondo le modalità in precedenza previsti, mentre compete all ente previdenziale, successivamente, stabilire le procedure e i modi per l effettuazione dei conguagli (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19334; cfr. anche Cass. 19 giugno 2004, n. 11459). Sanzioni civili: casistica Il credito per sanzioni civili trae origine da una obbligazione accessoria che ha la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale; in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono (Cass. 12 maggio 2004, n. 9054); il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando si verifica l inadempimento (Cass. 9 maggio 2002, n. 6680). In tema di contributi previdenziali, l obbligo relativo alle somme aggiuntive (c.d. sanzioni civili), che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, costituisce una conseguenza automatica dell inadempimento o del ritardo nell adempimento in funzione di rafforzamento dell obbligazione contributiva e di predeterminazione legale (con valore di presunzione assoluta) del danno cagionato all ente previdenziale e, pertanto, non è consentita alcuna indagine sull elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell esclusione o della riduzione della sanzione civile (Cass. 20 novembre 2003, n. 17650; Cass. 25 ottobre 2003, n. 16060). Tuttavia, il principio dell automatica applicazione delle sanzioni civili non trova vigore allorché il danno subito dall ente previdenziale sia imputabile allo stesso ente, come nell ipotesi in cui il tardivo pagamento dei contributi sia stato determinato dall erroneo inquadramento del datore di lavoro ai fini contributivi (Cass. 20 novembre 2001, n. 14591). In caso di mancato o ritardato pagamento 4

Sanzioni penali Costituiscono reato punito con la reclusione le fattispecie di omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria (contemplato dall art. 37, L. n. 689/1981, nel testo sostituito dall art. 116, comma 19, L. n. 388/2000) e di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (stabilito dall art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, nel testo sostituito dall art. 1, D.Lgs. n. 211/1994), realizzate alle condizioni e con le modalità specificate nel prospetto. Fattispecie Omissione dolosa di registrazioni o denunce obbligatorie ovvero presentazione di denunce non conformi al vero quando dal fatto derivi l omesso versamento di contributi per un importo mensile non inferiore al maggior importo tra euro 2.582,28 ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37, c. 10, L. n. 689/1981) Omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 1, D.Lgs. n. 211/1994) Reclusione fino a due anni (salvo che il fatto non costituisca reato più grave) Il procedimento penale è sospeso in presenza di ricorso amministrativo o giudiziario sull accertamento effettuato. La sospensione opera fino al momento della decisione dell organo amministrativo o giudiziario di primo grado. La regolarizzazione dell inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato (art. 37, c. 10, L. n. 689/1981). Reclusione fino a tre anni e multa fino a euro 1.032.Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell accertamento (art. 1, D.Lgs. n. 211/1994). 5