Comune di Udine. Servizio Servizi Sociali DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

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Transcript:

Comune di Udine Servizio Servizi Sociali DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA Oggetto: D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, articolo 74 "Assegno di maternità di base". Ammissione al beneficio. Nascite 2016. N. det. 2016/4660/542 N. cron. 1163 del 26/08/2016 I L D I R E T T O R E D E L D I P A R T I M E N T O Richiamato l articolo 74 del Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151, che prevede: la corresponsione di un assegno di maternità per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del medesimo Decreto, beneficio inizialmente istituito con l articolo 66 della Legge 448/1998; che l assegno in parola venga corrisposto qualora il nucleo familiare di appartenenza della richiedente risulti in possesso di risorse economiche non superiori all indicatore della situazione economica (ISEE) di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 05/12/2013 n. 159, art. 13, comma 3, con riferimento a nuclei familiari con tre componenti; che qualora il trattamento di maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di

tutela economica della maternità risulti inferiore all importo dell assegno di maternità, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta ai Comuni per la concessione della quota differenziale; che l importo dell assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell indice dei prezzi al consumo calcolato dall ISTAT; che con uno o più successivi Decreti Ministeriali sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l attuazione dello stesso articolo 74 del Decreto Legislativo 151/2001; Richiamati inoltre: il Decreto Ministeriale n. 452 del 21.12.2000, di approvazione del Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede all articolo 18 che l assegno di maternità viene concesso con provvedimento del Comune, ed all articolo 20 che al pagamento degli assegni concessi dal Comune provvede l INPS; la Circolare dell'inps n. 143/2001, con la quale si stabilisce che, in caso di mancato accoglimento da parte dello stesso Istituto dell istanza relativa all assegno di maternità dello Stato di cui all articolo 49 della Legge 488/1999, la domanda respinta sia trasmessa al Comune competente, il quale è tenuto a considerarla quale istanza di assegno di maternità ai sensi dell articolo 66 della Legge 448/1998, con data di presentazione uguale a quella della domanda presentata all INPS; il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia n. 159 del 05.12.2013, ed in particolare l'art. 13, comma 3, con il quale sono state modificate le soglie di accesso al beneficio economico di cui all oggetto, con decorrenza 01.01.2015, come da art. 14, commi 1 e 2; gli Accordi Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e gli Stati terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, che prevedono la parità di trattamento nell ambito della sicurezza sociale in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari; la Direttiva Europea n. 2011/98, ed in particolare l articolo 12, che prevede il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nella materia della sicurezza sociale in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso unico per lavoro, o con autorizzazione al lavoro, e dei loro familiari;

Vista, altresì, la risposta del dicembre 2015 ad una richiesta di parere circa la possibilità di erogare l assegno di maternità di cui all articolo 74 del D.Lgs. 151/2001 ad una cittadina extracomunitaria in possesso del solo permesso di soggiorno per motivi familiari, nella quale l Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI ha affermato che non è possibile adottare disparità di trattamento in materia sociale, materia nella quale rientrano anche le prestazioni di competenza dei Comuni, come l assegno de quo, nei confronti delle seguenti categorie di cittadini stranieri: cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti; cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti; cittadino titolare della protezione sussidiaria; cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti; cittadino familiare di cittadini italiani, dell Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari; cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014; Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 27.04.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall articolo 65 della legge 23.12.1998 n. 448. Assegno di maternità di base previsto dall articolo 74 del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151. Concessione dei benefici ai cittadini di Paesi terzi per i quali vige il divieto di discriminazione ed il principio di parità di trattamento in materia sociale ; Vista la Circolare dell'inps n. 46 del 02/03/2016 Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l anno 2016 della misura degli assegni e dei requisiti economici, con la quale si è stabilito di mantenere inalterati per il 2016, a causa del mancato incremento ISTAT, i riferimenti reddituali e gli importi del beneficio applicati nell'anno

2015, nelle seguenti misure: tetto massimo ISEE: 16.954,95; importo massimo dell assegno: 1.694,45; Viste le istanze di concessione dell assegno di maternità relative a nascite avvenute nell anno 2016, pervenute al Comune di Udine da parte dei soggetti meglio individuati nell allegato A) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Ritenuto, a conclusione di regolare istruttoria, di ammettere al beneficio i soggetti dettagliati nell allegato A) alla presente determinazione, in quanto dalla documentazione acquisita risultano essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, e di trasmettere all INPS per via telematica, i dati necessari alla materiale erogazione degli assegni; Richiamato l'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; Preso atto che il Comune di Udine ha adottato la modalità di pubblicazione degli atti sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia sezione Amministrazione Trasparente; Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, di disporre la pubblicazione del presente atto, fatta eccezione per l allegato A) che risulta riservato, sul sito istituzionale della Regione FVG, nell apposita sezione dedicata all Amministrazione Trasparente; Visto l allegato B) alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto al fine della suddetta pubblicazione; Visto il Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; D E T E R M I N A 1. di ammettere al beneficio di cui all articolo 74 del D.Lgs. 151/2001, per nascite avvenute nell anno 2016, i soggetti individuati nell allegato A) alla presente determinazione, di cui

costituisce parte integrante e sostanziale, per gli importi indicati a margine di ciascun nominativo, e di trasmettere all INPS, per via telematica, i dati necessari alla materiale erogazione degli assegni; 2. di precisare che gli assegni in parola verranno erogati dall INPS e pertanto non costituiscono onere a carico di questa Amministrazione; 3. di disporre, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto e dell allegato B), quale parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione FVG, nell apposita sezione dedicata all Amministrazione Trasparente. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO dott. Filippo Toscano

Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: FILIPPO TOSCANO CODICE FISCALE: TSCFPP55R06H224U DATA FIRMA: 26/08/2016 19:15:00 IMPRONTA: 2833741D2E5BAD30CA38C2175CAF80BA735CEF4FF4590854C362638813AA3728 735CEF4FF4590854C362638813AA3728911FD3980C4C07FA542A8822819808AD 911FD3980C4C07FA542A8822819808AD40D18464FCA683C7C2AE32199A1955FD 40D18464FCA683C7C2AE32199A1955FDBC76785E4A07D946333C4A7DEB518BB9 Atto n. 1163 del 26/08/2016