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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2601 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MAZZOCCHI, ANGELI, BARBA, BARBIERI, BIASOTTI, BOSI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATONE, COLUCCI, COSENZA, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIVELLA, FUCCI, GIRLANDA, IAPICCA, MINASSO, MOFFA, ANGELA NAPOLI, NICOLUCCI, PATARINO, PUGLIESE, RAISI, LUCIANO ROSSI, SAMMARCO, SILIQUINI, SOGLIA, SPECIALE, STUCCHI, TORRISI, TRAVERSA, VELLA Istituzione dell Albo nazionale dei periti assicurativi Presentata il 10 luglio 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! L attività di perito assicurativo è regolamentata ormai da tempo, prima con la legge n. 166 del 1992 e attualmente con il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede l iscrizione al ruolo per coloro che effettuano, professionalmente, l accertamento e la stima dei danni alle cose danneggiate in conseguenza di incidenti derivanti dalla circolazione, dal furto o dall incendio di veicoli a motore o di natanti soggetti al regime di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. Il perito assicurativo è, dunque, un professionista indipendente che, nella sua qualità di esperto, verifica e attesta l esistenza del danno e individua i costi di ripristino delle cose danneggiate per conto di un privato, di una società, di un autorità o di qualsiasi altro mandante. Il perito assicurativo rappresenta, quindi, una figura cruciale nel mondo delle assicurazioni dal momento che da esso dipendono gli esiti delle controversie tra consumatori e assicuratori e tra le compagnie fra loro. La presente proposta di legge nasce dall esigenza di riconoscere giuridicamente una categoria che gioca un ruolo rilevante dal punto di vista sociale ed economico. I consumatori hanno il diritto di essere tutelati da una categoria le cui formazione

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2601 e preparazione professionali siano certificate da un albo «super partes». Attualmente, invece, sussistono molte incongruenze in materia. Infatti, se definiamo «professionista» il perito assicurativo, allora, conseguentemente, quest ultimo deve essere iscritto a un ordine, ma ciò non avviene perché allo stato attuale la normativa vigente riconosce solo l iscrizione al ruolo tenuto dall Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che è un autorità indipendente. Ma se il perito non può essere definito «professionista» le garanzie e le tutele che il cittadino deve potersi veder riconosciute vengono meno. La figura del perito assicurativo deve potersi qualificare come «terzo» quale figura indipendente da qualsiasi soggetto, impresa o cittadino. Ad oggi l etica e l aggiornamento professionali di tale categoria non vengono controllati da un soggetto «super partes» riconosciuto dallo Stato per legge. Gli interessi in gioco sono però molteplici ed è necessario provvedere all istituzione di un albo e, di conseguenza, del relativo ordine, per assicurare o, meglio, per certificare l effettiva preparazione di tutti coloro che vorranno intraprendere tale attività. Solo così disponendo potremo vedere nel mercato periti corretti e neutrali che esercitano la loro attività a tutto vantaggio dello stesso consumatore, delle stesse compagnie di assicurazione e, conseguentemente, della categoria che essi rappresentano.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2601 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione dell Albo nazionale dei periti assicurativi). 1. È istituito l Albo nazionale dei periti assicurativi, di seguito denominato «Albo». 2. Gli iscritti all Albo costituiscono l Ordine nazionale dei periti assicurativi, di seguito denominato «Ordine». 3. La tenuta dell Albo è demandata al Consiglio nazionale dell Ordine, eletto dagli iscritti al medesimo Albo. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti le associazioni nazionali rappresentative della categoria e l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sono emanate le norme relative alle modalità per l iscrizione e la cancellazione dall Albo, per l iscrizione e la cancellazione dal registro dei praticanti e per l istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell Ordine, nonché le norme relative alle modalità e ai termini di revisione dell Albo, al procedimento e alle relative sanzioni disciplinari, alla composizione della commissione esaminatrice, alle modalità di determinazione dei criteri delle tariffe professionali e alle incompatibilità. 5. L iscrizione all Albo è condizione necessaria per l esercizio dell attività professionale con la qualifica di perito assicurativo. ART. 2. (Iscrizione all Albo). 1. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio nazionale dell Or-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2601 dine delibera l iscrizione all Albo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti stabiliti dall articolo 3. ART. 3. (Requisiti per l iscrizione all Albo). 1. Sono iscritti all Albo esclusivamente i periti assicurativi in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili; b) possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea triennale; c) svolgimento di un tirocinio di durata biennale; d) superamento, con esito positivo, dell esame di abilitazione indetto, una volta all anno, con bando del Consiglio nazionale dell Ordine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. ART. 4. (Prove di esame). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale dell Ordine delibera le materie e le prove, scritte e orali, sulle quali verte l esame di abilitazione di cui all articolo 3, comma 1, lettera d). ART. 5. (Disposizioni generali). 1. Il Consiglio nazionale dell Ordine adotta, nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui all articolo 1, comma 4, il regolamento sull aggiornamento professionale obbligatorio continuo e il regolamento per lo svolgimento del tirocinio di durata biennale di cui all articolo 3, comma 1, lettera c).

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2601 ART. 6. (Aggiornamento professionale continuo). 1. Il regolamento sull aggiornamento professionale obbligatorio continuo, adottato ai sensi dell articolo 5, prevede la realizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, master e convegni con l utilizzo di strutture e di mezzi del Consiglio nazionale dell Ordine ovvero avvalendosi della collaborazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, dell ISVAP, di istituti universitari o di istituzioni pubbliche o private che hanno presentato richiesta di accreditamento. Spettano comunque al Consiglio nazionale dell Ordine l approvazione e il controllo delle relative attività. ART. 7. (Poteri sostitutivi dell ISVAP). 1. In caso di inerzia del Consiglio nazionale dell Ordine nell esercizio dei compiti ad essi attribuiti ai sensi della presente legge, l ISVAP ha il potere di diffidare quest ultimo ad adempiere. In caso di ulteriore inadempimento, l ISVAP provvede in via sostitutiva. ART. 8. (Contributi economici). 1. Il Consiglio nazionale dell Ordine fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti all Albo sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte dal medesimo Consiglio per la tenuta dell Albo. 2. Il Consiglio nazionale dell Ordine fissa, altresì, i compensi spettanti alla commissione esaminatrice di cui all articolo 1, comma 4.

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