Legge 14 agosto 1991, n.281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

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Transcript:

Legge 14 agosto 1991, n.281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 Principi generali Trattament o dei cani e di altri animali da affezione Competenze delle regioni Competenze dei comuni Sanzioni Imposte Abrogazione di norme Istituzione del fondo per l attuazione della legge Copertura finanziaria La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA La seguente legge: ART. 1 Principi generali 1. Lo stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l ambiente

ART. 2 Trattamento dei cani e di altri animali da affezione 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, società protettrici degli animali e dei privati. 2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell articolo 4, non possono essere soppressi. 3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture del comma 1 dell articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione. 4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o a detentore. 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell articolo 4 fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se, gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. 7. E vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto gravemente malati o incurabili. 10. Gli enti o le associazioni protezioniste possono, d intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 11. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell unità sanitaria locale. 12. Le strutture di cui al comma 1 dell articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso. ART. 3 Competenze delle regioni 1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l istituzione dell anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. 2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale

determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e veterinarie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo. 4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti; a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat; b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addette ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali. 1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell unità sanitaria locale. 2. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alle regioni dal decreto ministeriale di cui all articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge a adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. ART.4 Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto di criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione. 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all articolo 2. ART.5 Sanzioni 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da.300.000 a. 1 milione. 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all anagrafe di cui al comma 1 dell articolo 3,

è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un a somma di.150.000. 3. Chiunque avendo iscritto il cane all anagrafe di cui al comma 1 dell articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrative del pagamento di una somma di. 100.000. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da.5milioni a.10milioni. 5. L ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a.500.000 e nel massimo a.3 milioni. 6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1,2,3 e 4 confluiscono nel fondo per l attuazione della presente legge previsto dall articolo 8. ART.6 Imposte 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di una imposta comunale annuale di.25.000. 2. L acquisto di un cane già assoggettato all imposta non dà luogo a nuove imposizioni. 3. Sono esenti dall imposta: a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge; b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l imposta in altri comuni; c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all allattamento e non mai superiore ai due mesi; d. i cani adibiti ai servizi dell Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza; e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro; f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. ART.7 Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

ART.8 Istituzione del fondo per l attuazione della legge 1. A partire dall esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della Sanità un fondo per l attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in. 1 miliardo per il 1991 e in. 2 miliardi a decorrere dal 1992. 2. Il Ministero della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della Sanità e del Ministro del tesoro, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, di cui all articolo 12 della Legge 23 agosto 1988, n.400. ART. 9 Copertura finanziaria 1. All onere derivante dalla presente legge, pari a. 1 miliardo per il 1991,. 2 miliardi per il 1992 e. 3 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo di stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l anno 1991 all uopo utilizzando l accantonamento <<Prevenzione del randagismo>>. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.