3 - R.D. 31 dicembre 1923, n (G.U. 6 febbraio 1923, n. 31). Nuovo ordinamento degli archivi notarili.

Documenti analoghi
Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

ART. 1 ORGANICO DELL'ISPETTORATO GENERALE

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

RISOLUZIONE N. 14/04/2016

Decreto del Ministro dell interno

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

Parte Quarta. Documenti

PROVINCIA DI PIACENZA

Fondo incentivante Legge MERLONI

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA REGOLAMENTO DELL IMPOSTA PROVINCIALE SU TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

OGGETTO: Iscrizione delle Società tra professionisti (S.T.P.) in Sezione Speciale negli elenchi del Collegio per l iscrizione in pubblici registri.

G.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014

IL COMITATO DEI DELEGATI DELLA ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. Art. 1 Principi generali

Legge 9 agosto 1948, n. 1077

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE SEGRETERIA. DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 552 di data 20 ottobre 2014

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

Ordinanza esame Dottore Commercialista

Preambolo: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Preambolo. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

TITOLO I - L ORDINAMENTO NOTARILE - R.D. 10 SETTEMBRE 1914, N. 1326

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

Stato civile e anagrafe

COMUNE DI OGLIANICO Provincia di Torino

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

COMUNE DI BRICHERASIO

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL REGIONE UMBRIA

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

Legge Regionale n. 17 del

COMUNE DI FORCE Provincia di Ascoli Piceno REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA. Art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

Legge 5 luglio 1982, n. 441

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

Legge 3 marzo 1971, n. 153, Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di

cüxyxààâüt w UtÜ TÄuÉ wx fxzüxàtü VÉÅâÇtÄ x cüéä Çv tä fxé ÉÇx exz ÉÇtÄx câzä t

PENSIONI DPR.157/2013

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CRITERI E LE MODALITA DI GESTIONE DELLA MOBILITA ESTERNA ED INTERNA

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI DI TRENTO E ROVERETO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012

LEGGE 9 dicembre 1928, n (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 2783). - Modificazioni della legge per la contabilità generale dello Stato.

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 7. Art. 8. Art. 9.

46 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n )

Il Responsabile di Area

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Le società tra professionisti

Provincia Regionale di Agrigento

DISCIPLINA DELLA MOBILITA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

Deliberazione Consiglio Provinciale n.16 del INDICE. Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 686 del 09/12/2015

REGOLAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1

Artico 23/quater del Decreto Legge Nº 95 del 6/7/2012 convertito nella Legge Nº 135 del 7/8/2012.

MINISTERO DELL INTERNO

AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE PUGLIA. << Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994 >>

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n.108.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGE REGIONALE N. 74 DEL REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA LEGGE APPROVATA L 8 AGOSTO 2017

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

D E T E R M I N A Z I O N E

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991, n. 230

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5

COMUNE DI LUGO (Provincia di Ravenna)

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Determinazione dirigenziale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

** NORMATTIVA - Stampa ***

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

PROVINCIA DI CAGLIARI

Transcript:

298 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 3 3 - R.D. 3 dicembre 923, n. 338 (G.U. 6 febbraio 923, n. 3). Nuovo ordinamento degli archivi notarili.. In ogni comune sede di consiglio notarile è stabilito un archivio notarile distrettuale. Nel caso di riunione di uno o più distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel comune sede del consiglio notarile. Fino a tanto che non sarà possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che già vi si trovano depositati. Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall archivio notarile del luogo dove ha sede il consiglio notarile. 2. Le norme di assunzione in servizio e di carriera del personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri. 3. Il grado ed il numero degli impiegati ed uscieri per ogni archivio sono stabiliti con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto. 4. Il personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari è costituito in unico ruolo per categoria e grado, con le denominazioni e con il trattamento economico stabilito dall annessa tabella, firmata, d ordine nostro, dal ministro proponente, in conformità dell allegato III e della tabella n. dell allegato V del R. Decreto novembre 923, n. 2395. La decorrenza dei nuovi stipendi avrà effetto dal gennaio 924. 5. Sono estese agli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto siano applicabili, le disposizioni per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in vigore per gli impiegati dello stato e altresì quella dell art. 88, comma /a, del R. Decreto novembre 923, n. 2395. 6. Agli impiegati e uscieri degli archivi notarili, inscritti alla cassa di previdenza, nonché alle vedove e agli orfani dei medesimi, sono dovute, a carico del bilancio degli archivi notarili, le stesse pensioni e indennità spettanti agli impiegati civili dello Stato e alle loro famiglie, da liquidarsi con le stesse norme, ai sensi del testo unico delle leggi

3 TITOLO I - I R.D. - L. 3 6 DICEMBRE FEBBRAIO 93, 923, N. 89 338 299 sulle pensioni 2 febbraio 895, n. 70, e delle successive modificazioni, con effetto dal gennaio 924. Il fondo dei sopravanzi degli archivi notarili è per ogni effetto surrogato agli impiegati e uscieri degli archivi medesimi e ai loro eredi per le somme comunque liquidate o da liquidarsi, dal gennaio 924, a carico della cassa di previdenza, a titolo di pensione o indennità o corresponsione di capitale. Tali somme sono versate dalla cassa di previdenza al fondo dei sopravanzi nel gennaio di ogni anno per l anno precedente, in base al corrispondente elenco nominativo. Entro lo stesso termine e con analogo elenco, sono versati dal fondo dei sopravanzi I contributi annuali dovuti dal personale e dagli archivi alla cassa di previdenza. Il fondo dei sopravanzi non può esercitare presso la cassa di previdenza la facoltà concessa dall art. 3 della legge 2 dicembre 907, n. 755. I premi di riscatto per servizi anteriori a quello normalmente valutabile agli effetti della pensione sono versati al fondo dei sopravanzi, presso il quale soltanto ha effetto il riscatto. Qualora ai pensionati di cui nel presente articolo spettino altre pensioni, la pensione a carico degli archivi notarili viene ridotta in proporzione al rapporto fra il totale delle pensioni spettanti e la pensione maggiore. Nel caso di concorso di pensioni di guerra, sono applicabili le disposizioni concernenti il concorso delle medesime con quelle dovute al personale civile dello Stato. Articolo sostituito dall articolo 6 del R.D.L. 23 ottobre 924, n. 737. 7. I contributi personali, di cui all alinea c) e il contributo ordinario di cui all alinea d) dell art. 4 del testo unico 2 gennaio 93, n. 453, libro III, parte VII, riguardante la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, sono elevati dal 4 al 6 % a decorrere dal gennaio 924. 8. Agli articoli 9 e 20 della legge 6 febbraio 93, n. 89, sull ordinamento del notariato e degli archivi notarili è sostituito il seguente articolo: Il conservatore e tesoriere dell archivio mandamentale è nominato con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni interessati, fra I notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi I requisiti per la nomina a notaro.

300 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 3 9. Gli attuali archivi notarili sussidiari sono soppressi, salvo per essi il disposto dell ultimo comma dell art. del presente decreto. Con decreto del ministro per la giustizia sarà stabilita la data in cui avverrà la disposta soppressione. 0. Nella prima attuazione del presente decreto I posti di conservatore saranno conferiti agli impiegati, che già sono investiti del grado. I posti di capo archivista saranno anzitutto conferiti ai conservatori, che fossero rimasti in soprannumero, e successivamente, agli attuali archivisti, sottoarchivisti e assistenti forniti della laurea in giurisprudenza o dell abilitazione all esercizio del notariato. I posti di primo archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati indicati nel precedente comma e successivamente agli altri archivisti. I posti di archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati, di cui ai precedenti comma e successivamente agli attuali sottoarchivisti, che abbiano almeno otto anni di grado. La scelta fra questi ultimi sarà fatta dal ministro, previo parere del consiglio di amministrazione. I rimanenti fra gli attuali impiegati saranno collocati nei quadri del gruppo c. La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all assegnazione ad un medesimo grado del gruppo a sarà stabilita dallo stipendio, e, sussidiariamente, dalla anzianità, e, in caso di pari stipendio e di pari anzianità, dall età. Le stesse norme si osserveranno per l assegnazione degli altri impiegati ai gradi del gruppo c e per l assegnazione del posto in ogni singolo grado.. Gli impiegati che occupano un posto non conservato nell archivio cui appartengono, non potranno essere mantenuti nell archivio stesso e d ufficio saranno trasferiti in altri archivi ai posti del corrispondente grado. Coloro che non raggiungono la nuova destinazione, saranno dichiarati dimissionari d ufficio, a meno che, con il loro assenso, non possano essere nominati a posti inferiori nell archivio cui appartengono o in altri archivi. 2. Le persone attualmente addette agli archivi notarili alle mansioni di pulizia e di custodia in modo stabile e sotto qualsiasi denomina-

3 TITOLO I - I R.D. - L. 3 6 DICEMBRE FEBBRAIO 93, 923, N. 89 338 30 zione di inservienti, custodi e portieri, potranno essere assunte col gennaio 924 in pianta e nominati uscieri, sempre che abbiano prestato lodevole servizio e siano riconosciuti idonei per età e salute, sia per capacità e per condotta a disimpegnare ancora mansioni stesse. La nomina non potrà avvenire se non su parere favorevole della commissione, che esercita le attribuzioni di consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili. Per coloro, i quali, pur avendo prestato lodevole servizio stabile, non potessero, per mancanza di posto o per ragione di salute o di età, essere nominati in ruolo, sarà corrisposta una indennità in proporzione agli anni di servizio prestato e in ogni caso non minore di un annata del salario precedentemente goduto. 3. Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto gli impiegati d archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell art. 74 della legge 6 febbraio 93, n. 89, dovranno cessare dall esercizio stesso. Nel caso di inosservanza di tale disposizione essi saranno dichiarati dimissionari dall impiego. 4. Entro il 3 dicembre 924 saranno dispensati dal servizio gli impiegati che per malattia o per incapacità non siano in condizione di adempiere con efficacia il loro ufficio ovvero diano scarso rendimento di lavoro. Il provvedimento sarà preceduto dal parere della commissione, che esercita le attribuzioni di consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili e per la procedura saranno osservate le norme stabilite dall art. 29 del regolamento approvato col regio decreto 0 settembre 94, n. 326, per l esecuzione della legge notarile 6 febbraio 93, n. 89. Entro lo stesso termine saranno collocati a riposo d ufficio gli impiegati che abbiano compiuti 65 anni di età e 40 anni di servizio. 5. Qualora, dopo l applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto, risultasse ancora personale in eccedenza, rispetto al numero fissato dalla tabella per I singoli gradi del nuovo ruolo organico, dovrà procedersi, non oltre il 3 marzo 925, alle occorrenti eliminazioni, sia, per la sua prima applicazione, ai sensi dell art. 5 del r. Decreto 30

302 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 3 dicembre 923, n. 2960, mediante dispense dal servizio, nei gradi nei quali si verificassero eccedenze o nei gradi rispettivamente superiori, sia anche ai sensi dell art. 87 del regio decreto medesimo, mediante collocamenti in disponibilità, nei gradi con personale eccedente. Articolo sostituito dall articolo 50 del R.D.L. 23 ottobre 924, n. 737. 6. Il primo comma dell art. 3 della legge 6 febbraio 93, n. 89, sull ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è abrogato. 7. Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della tariffa annessa alla legge 6 febbraio 93, n. 89, e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 50 %, compreso in questo aumento quello del 00 % portato dalla legge 7 aprile 92, n. 349. Per la liquidazione degli onorari di copia cessa di avere effetto la limitazione del massimo stabilito nel comma 2/a dell art. 5 della tariffa medesima. 8. Per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione è dovuto all archivio il diritto fisso di l. 2, in esso compreso quello stabilito nell art. 36 della tariffa annessa alla legge 6 febbraio 93, n. 89. 9. La quota del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all art. 24 della tariffa, dovuta dal notaro alla cassa dell archivio, è elevata da centesimi 50 a l.. 20. Per i concorsi alle nomine ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili è stabilita a favore degli archivi notarili una tassa di l. 50. Per coloro che prendono parte a più concorsi contemporanei pubblicati con unico avviso, la tassa è ridotta a l. 30 per ciascun posto. 2. Le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza, della prova che è stata versata in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, la tassa di concorso indicata nell articolo precedente. 22. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 8, n. 6, della legge 6 febbraio 93, n. 89, sull ordinamento del notariato e degli archivi

3 TITOLO I - I R.D. - L. 3 6 DICEMBRE FEBBRAIO 93, 923, N. 89 338 303 notarili, 74 e 80 del relativo regolamento 0 settembre 94, n. 326, in quanto fanno obbligo ai notari di provvedersi dall archivio dei fogli dei repertori originali, delle copie mensili dei repertori medesimi, e del registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall art. 306 del codice di commercio. Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge e del regolamento notarili, che disciplinano l uso e la tenuta dei repertori e dei registri dei protesti cambiari. A questo effetto I notari dovranno presentare in archivio, prima di farne uso e perché siano numerati e firmati, I fogli dei detti repertori e registri, ed il conservatore dell archivio continuerà a tenere il registro prescritto dall art. 74 del regolamento notarile, in cui dovrà soltanto prendere nota, con le modalità nell articolo stesso indicate, dei fogli enumerati e firmati. La presente disposizione avrà effetto dal luglio 924. 23. Dal º gennaio 924 è abolita l indennità per l ispezione degli atti dei notari stabilita dall art. 30 della legge notarile 6 febbraio 93, n. 89. 24. I compensi fissi di annue l. 500 e di l. 400 stabiliti dall art. 36 del regolamento per l esecuzione della legge sull ordinamento del notariato e degli archivi notarili approvato con R. Decreto 0 settembre 94, n. 326, per l incaricato delle funzioni di segretario della commissione che esercita le attribuzioni di consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, e per colui che lo coadiuva, sono aboliti. 25. L iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili è facoltativa per gli uscieri, che saranno assunti in ruolo ai sensi dell art. 2 del presente decreto. 26. La disposizione dell art.02 della legge 6 febbraio 93, n. 89, è abrogata. Sono però estese agli impiegati degli archivi notarili le disposizioni riguardanti la responsabilità dei pubblici funzionari contenute nel R. Decreto 8 novembre 923, n. 2440. 27. Con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per gli archivi

304 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 4 notarili distrettuali e sussidiari le variazioni dipendenti dall attuazione del presente decreto. 28. Ove non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal /a del mese successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno. 29. Con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri, saranno emanate entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le ulteriori norme necessarie per la sua esecuzione. Le norme anzidette e i decreti di cui agli articoli 2, 3 e 27, saranno emanate di concerto col ministro per le finanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. [ ]. Allegato. Ruolo organico degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno 4 - L. 22 gennaio 934, n. 64 (G.U. 3 febbraio 934, n. 28). Norme complementari sull ordinamento del notariato.. [ ]. Vedi, ora, L. 2 gennaio 943, n. 02. 2. [ ]. Vedi, ora, L. 2 gennaio 943, n. 02. 3. [ ]. Vedi, ora, L. 2 gennaio 943, n. 02. 4. Il Ministro per la grazia e giustizia nell indire concorsi per la nomina di notari determina il numero dei posti da conferirsi, che potrà

4 TITOLO I - L. 6 22 FEBBRAIO GENNAIO 934, 93, N. 64 89 305 essere anche minore di quello dei posti già vacanti o che saranno per rendersi vacanti nel periodo di tempo occorrente per l espletamento del concorso. 5. Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che conseguano in ciascuna prova il minimo richiesto per l approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi nazionali per esame sarà aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull uno e in parte sull altro, e in non più di un concorso. 6. Il notaro dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell autorità giudiziaria. Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti. Il notaro dovrà poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell incarico ricevuto. Il detto registro dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verrà predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia. Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaro per il pagamento delle tasse inerenti agli atti. 7. Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaro trasmetterà al presidente del consiglio notarile e al capo dell archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell art. 6, contenente tutte le annotazioni segnalatevi nel trimestre. Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell autorità giudiziaria, il cancelliere dovrà prontamente dare notizia al presidente del consiglio notarile ed al capo dell archivio notarile. 8. Il presidente del consiglio notarile quando abbia ragione di dubitare che il notaro ponga indugio nell adempimento dell incarico o quando

306 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 5 riscontri inesattezze irregolarità od omissioni negli estratti, ne chiederà spiegazioni al notaro o gli farà sollecitazioni per l adempimento. Ove le spiegazioni non siano sufficienti o le sollecitazioni non riescano efficaci e più particolarmente quando gli incarichi si riferiscano a minori o ad altre persone incapaci, a patrimoni vincolati o a corpi morali o a pubbliche amministrazioni, ne informerà il procuratore del re. 9. Il capo dell archivio notarile conserverà gli estratti ricevuti e informerà il procuratore del re delle omissioni, inesattezze o irregolarità riscontrate. 0.. Il notaio che non tiene il registro di cui all articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalità di cui allo stesso articolo è punito con la sospensione da uno a sei mesi. 2. In caso di recidiva nell infrazione di cui al comma, si applica la sospensione da due mesi ad un anno. 3. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell estratto di cui all articolo 6, commi primo e secondo, ed all articolo 7, è punito con la sanzione pecuniaria da 2 euro a 05 euro e, nei casi più gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2. Articolo così sostituito dall art. 5, D.Lgs. agosto 2006, n. 249. 5 - R.D.L. 4 luglio 937, n. 666 (G.U. 7 ottobre 937, n. 234), conv. in L. 30 dicembre 937, n. 2358 (G.U. º febbraio 938, n. 25). Modificazioni all ordinamento del notariato e degli archivi notarili.. Fermo il disposto dell art. della legge 6 febbraio 93, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di: ) ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all estero; 2) ricevere le dichiarazioni di rinuncia ad eredità di cui all art. 944 del codice civile ; 3) firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio 2, anche in comuni dove risieda il tribunale o il pretore, con obbligo di trasmettere la nota al tribunale in conformità al disposto dell art. 24 del codice medesimo 3 ;

5 TITOLO I - I R.D.L. - 64 FEBBRAIO LUGLIO 93, 937, N. 89 666 307 4) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera; 5) rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di richiedere l esibizione degli originali. Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse, si applica il disposto dell art. 2 del regio decreto 0 settembre 94, n. 326. La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5, e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n.. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi sono rilasciati dal notaro in originale. Ora, art. 59, c.c. 2 Ora, c.c. 3 Obbligo non più previsto dal codice civile. 2. Gli atti indicati nell art. devono essere dal notaro annotati nel repertorio con le modalità stabilite nell art. 62 della legge 6 febbraio 93, n. 89. 3. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri interessati, può essere disposto il deposito negli archivi notarili distrettuali degli originali delle convenzioni stipulate nei casi preveduti dalla legge da persone diverse dai notari. Con le stesse modalità possono essere revocate le autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili per determinati atti concesse da leggi speciali a persone diverse dai notari, fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e delle sue aziende autonome, delle province, dei comuni e del governatorato di Roma, per gli atti che interessano le rispettive amministrazioni. In relazione a tali revoche con gli stessi decreti possono essere stabilite riduzioni degli onorari e dei diritti notarili. Ora, Comune di Roma. 4. Ove, in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella indicata nell art. 4 della legge 6 febbraio 93, n. 89, il numero dei posti notarili assegnati a un distretto si riduca a meno di 5,

308 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 5 ha luogo la riunione ad altro distretto ai sensi dell art. 3 della stessa legge; e ove la riduzione avvenga in più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa corte d appello, questi possono essere riuniti tra loro in unico distretto con decreto del Presidente della Repubblica che ne determinerà il capoluogo. 5. Ove concorrano speciali circostanze la sede dell archivio notarile distrettuale può essere stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, in un comune del distretto diverso da quello nel quale ha sede il consiglio notarile. Nelle circostanze e con le modalità sopra indicate, l archivio notarile sussidiario, fino a che non ne sia possibile la riunione al rispettivo archivio distrettuale, può essere trascritto in altro comune del distretto notarile. 6. Nel caso di ricostituzione di un archivio notarile distrettuale, l archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purché la circoscrizione del distretto per il quale l archivio ricostituito è competente sia la stessa che al tempo della soppressione. Se invece la circoscrizione sia diversa, il versamento può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, che indicherà quali atti dovranno esserne oggetto. Uguale facoltà spetta al Ministro per gli atti ricevuti dopo la data della soppressione e versati agli archivi competenti dai notari venuti a cessare nelle sedi del distretto poi ricostituito. 7. I versamenti previsti nell articolo precedente possono essere disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di riunione dello stesso ad altro distretto. I versamenti sono, in tal caso, eseguiti nell archivio notarile competente per questo ultimo distretto. 8. I comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del consiglio notarile e della corte d appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino

5 TITOLO I - I R.D.L. - 64 FEBBRAIO LUGLIO 93, 937, N. 89 666 309 comune sede di notaro. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato. I pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo contemporaneamente a modificazioni della tabella ai sensi dell art. 4 della legge 6 febbraio 93, n. 89. Nel caso di aggregazione, al notaro della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della corte d appello, previo parere del consiglio notarile. Se un comune sede notarile abbia frazioni non provviste di un notaro, si può per ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della corte d appello e nei modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o ad uno dei notari del comune di prestarvi assistenza. In questi casi agli effetti dell art. 22 della tariffa annessa alla legge 6 febbraio 93, n. 89, e successive modificazioni, si considera che il notaro abbia il proprio studio nel comune o nella frazione di comune in cui deve prestare assistenza, per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza, ed anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi la propria residenza. 9. Il provvedimento del presidente della corte d appello di cui agli artt. 26 della legge 6 febbraio 93, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni tempo modificato, sentito il consiglio notarile, per motivi di pubblico servizio dallo stesso presidente o dal Ministro per la grazia e giustizia. In ogni caso i giorni di assistenza non possono essere fissati in numero minore di due per settimana per la sede assegnata e di uno per ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comune di cui all art. 8. I giorni di assistenza non possono essere immediatamente consecutivi gli uni agli altri quando siano fissati nel numero minimo di cui al comma precedente. 0. I notari in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell art. 4 della legge 6 febbraio 93, n. 89, occupino posti soppressi, sono iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto cui appartengono lino a quando non conseguano il trasloco.

30 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 5 Se una sede notarile comprende più posti, alcuni o uno dei quali vengano soppressi, il provvedimento di soppressione va applicato a tutti gli effetti a cominciare dal notaro che abbia minore durata di esercizio nella sede medesima; e a parità di tale durata a cominciare dal notaro che abbia dalla nomina minore anzianità di esercizio effettivo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai notari che occupano posti soppressi secondo la tabella approvata con regio decreto 26 aprile 94, n. 42, e modificata con regio decreto 9 luglio 926, n. 268.. [ ]. Riguardava il soppresso partito fascista. 2. [ ]. Sostituisce l art. 4, L. 6 agosto 926, n. 365, l art. 5, R.D. 4 novembre 926, n. 953, e l art. 2, L. 24 marzo 932, n. 24. 3. Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli artt. 2 e 3 del regio decreto-legge 28 dicembre 924, n. 224, nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella preveduta nell art. 4 della legge 6 febbraio 93, n. 89, il Ministro, per la scelta, ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito dell appartenenza al distretto della corte d appello menzionato nell articolo precedente. 4. [ ]. Articolo abrogato dall art. 52, D.Lgs. agosto 2006, n. 249. 5. - 8. [ ]. Vedi, ora, la L. 22 novembre 954, n. 58. 9. I notari hanno l obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla cassa nazionale del notariato a termini dell art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 923, n. 324. 20. Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla cassa nazionale del notariato sono affidati per gli atti non

5 TITOLO I - I R.D.L. - 64 FEBBRAIO LUGLIO 93, 937, N. 89 666 3 soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima volontà prima della loro pubblicazione, agli archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne trasmettono l importo ogni mese contemporaneamente all adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell art. 65 della legge 6 febbraio 93, n. 89. Nel caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell art. 7 del regio decreto-legge 27 maggio 923, n. 324, sono applicate e riscosse dai capi degli archivi notarili. Per la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell art. della legge 6 febbraio 93, n. 89. 2. [ ]. Articolo abrogato dall art. 26, L. 27 giugno 99, n. 220. 22. Il notaro che contravviene alle disposizioni degli art. 26, della legge 6 febbraio 93, n. 89, 8 e 9 del presente decreto, è punito disciplinarmente con l ammenda da euro 2 a euro 4. In caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi e in caso di ulteriore recidiva è punito con la destituzione. Il notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 2 e 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5 a euro 2 2. La misura dell ammenda è stata così elevata dall art. 24, D.Lgs. 9 aprile 948, n. 528. L ulteriore aumento di cinque volte previsto dal secondo comma dell art. 3, L. 24 novembre 98, n. 689, è inapplicabile poiché la pena dell ammenda ha carattere disciplinare e pertanto non rientra nell ambito di applicazione della L. 689/98 cit., per quanto espressamente previsto dall art. 2 della legge stessa. 2 La sanzione originaria dell ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall art. 32, L. 24 novembre 98, n. 689. L importo della sanzione è stato così elevato dal primo comma dell art. 4, in relazione ai commi secondo e quinto dell art. 3, L. 689/98 cit. 23. L aumento di punti concesso con l art. 5 della legge 22 gennaio 934, n. 64 a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, è ridotto a due punti per ciascuna delle idoneità conseguite. I concorrenti ai quali è stato applicato l aumento anzidetto hanno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell art. 26 del regio decreto 4 novembre 926, n. 953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetta ad essi in confronto di altri concorrenti.

32 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 6 24. [ ]. Sostituisce il terzo comma dell art., R.D. 4 novembre 926, n. 953. 25. Quando in una sede notarile, in seguito a modificazione della tabella indicata nell art. 4 della legge 6 febbraio 93, n. 89, siano aumentati più posti, il Ministero per la grazia e giustizia, provvede, nel periodo di sei mesi successivi alla pubblicazione della nuova tabella, a mettere i detti posti a concorso. Tale concorso può essere fatto anche separatamente per ciascuno dei posti. 26. Con decreti del Presidente della Repubblica, sentito il consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi. 27. Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con questo incompatibili. 28. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. 6 - D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 82 (G.U. 8 maggio 2006, n. 4). Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall esercizio dell attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell articolo 7, comma, della legge 28 novembre 2005, n. 246.. Modifiche all articolo 9 della legge 6 febbraio 93, n. 89.. [ ]. Sostituisce l art. 9, L. 6 febbraio 93, n. 89. 2. Modifiche all articolo 20 della legge 6 febbraio 93, n. 89.. [ ]. Sostituisce l art. 20, L. 6 febbraio 93, n. 89.

7 TITOLO I I - L. - D.M. 6 FEBBRAIO 5 FEBBRAIO 93, 2007 N. 89 33 3. Modifiche all articolo 2 della legge 6 febbraio 93, n. 89.. [ ]. Sostituisce l art. 2, L. 6 febbraio 93, n. 89. 4. Modifiche all articolo 22 della legge 6 febbraio 93, n. 89.. [ ]. Sostituisce l art. 22, L. 6 febbraio 93, n. 89. 5. Contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato.. La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 99, n. 220, è elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile. 6. Abrogazioni.. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme: a) articoli 8, primo comma, numero º, 32, primo comma, numeri 2º e 4º, 36, 4 e 42 della legge 6 febbraio 93, n. 89; b) articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38, primo comma, limitatamente alle parole: «e la cauzione prestata», secondo e terzo comma, e 39, primo comma, limitatamente alle parole: «dopo essersi assicurato dell adempimento per parte del notaro di quanto è prescritto dagli articoli 8 al 24 della legge stessa e degli articoli 32 e seguenti del presente regolamento», del regolamento di cui al regio decreto 0 settembre 94, n. 326. 7. Oneri finanziari.. Dall attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7 - D.M. 5 febbraio 2007 (G.U. 6 marzo 2007, n. 63). Approvazione di delibere del Consiglio Nazionale del Notariato, che istituiscono e regolamentano il Fondo di Garanzia, previsto dall articolo 2, comma 2, della L. 6 febbraio 93, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 82.. Sono approvate le delibere del Consiglio nazionale del notariato n. 2/34 e 3/56, rispettivamente dell 8 settembre 2006 e del 6 dicembre 2006, allegate al presente decreto che istituiscono e regolamentano il

34 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 7 fondo di garanzia, previsto dall art. 2 della legge 6 febbraio 93, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 82. [ ]. Delibera n. 2-34/8 settembre 2006 Il Consiglio nazionale del notariato approva il regolamento per la gestione del fondo di garanzia nel testo allegato al presente verbale (allegato 2). [ ]. Delibera n. 3-56/6 dicembre 2006 Il Consiglio nazionale del notariato richiamata la propria delibera in data 8 settembre 2006 n. 2/34 con la quale ha approvato il regolamento del fondo di garanzia previsto dall art. 2 della legge 6 febbraio 93, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 82; Constatata la necessità di individuare l ammontare minimo del fondo e le modalità della corresponsione dei contributi a carico di ciascun notaio; Delibera:. Di costituire il fondo di garanzia determinandone l entità in un importo non inferiore a euro 7.500.000,00 con versamenti a carico di ciascun notaio pari ad euro.500,00; Di stabilire che detti versamenti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all art. 2 della legge n. 89/93 in tre rate annuali di euro 500,00 ciascuna entro il 26 gennaio di ciascun anno a decorrere dall anno 2007 per i notai in esercizio a detta data e dall anno successivo all iscrizione a ruolo per i notai di nuova nomina. I notai che cessano dall attività nel corso del triennio di riferimento sono esentati dai versamenti non ancora scaduti; Di approvare definitivamente il regolamento del fondo di garanzia al testo che si allega al presente verbale, con le integrazioni di cui agli articoli 3, 4, 7 e 6; Di provvedere con apposita fideiussione a garantire l ammontare minimo del fondo di garanzia sopra determinato, per il periodo di tempo necessario alla completa riscossione delle somme a carico di ciascun notaio;

8 TITOLO I I -L. - L. 26 NOVEMBRE FEBBRAIO 20, 93, N. 83 89 35 Di attuare in conformità alle previsioni dell art. 2 della legge n. 89/93 la devoluzione al fondo di garanzia della dotazione residua del Fondo volontario temporaneo di solidarietà approvato dal Consiglio nazionale del notariato con delibera n. /384 del 24 luglio 998; Di determinare in numero di tre i componenti del comitato di gestione nominando per il primo triennio: Presidente: Antonino Ferrara; Vicepresidente: Bruno Frauenfelder; Componente: Ilario Marsano. (quindici favorevoli; uno contrario; quattro astenuti). [ ]. 8 - L. 2 novembre 20, n. 83 (suppl. ord. G.U. 4 novembre 20, n. 265). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 202) (estratto). 0. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti.. All articolo 3, comma 5, alinea, del decreto- legge 3 agosto 20, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 20, n. 48, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell articolo 7, comma 2, della legge 23 agosto 988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:». 2. All articolo 3 del decreto-legge 3 agosto 20, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 20, n. 48, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5». 3. È consentita la costituzione di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

36 SEZIONE II - LEGISLAZIONE GENERALE SUL NOTARIATO 8 a) l esercizio in via esclusiva dell attività professionale da parte dei soci; b) l ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; c) criteri e modalità affinché l esecuzione dell incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l indicazione di società tra professionisti. 6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell ordine al quale risulti iscritta. 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l esercizio di più attività professionali. 9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 0. Ai sensi dell articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.. La legge 23 novembre 939, n. 85, e successive modificazioni, è abrogata. 2. All articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 3 agosto 20, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 20, n. 48, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. É ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.