PROTOCOLLO D INTESA TRA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA E SFIRS SOCIETA FINANZIARIA INDUSTRIALE RINASCITA SARDEGNA Per l attuazione della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 6, comma 3 Corresponsione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, tramite l INPS, per l anno 2008, di anticipazioni, a valere sulle risorse del Fondo costituito presso la SFIRS S.p.A. ai sensi dell art. 6, comma 3, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, ai lavoratori individuati dalla Regione stessa tra i destinatari dei benefici previsti dall art. 2 comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle altre vigenti disposizioni riguardanti procedure ordinarie in materia di ammortizzatori sociali. Il giorno marzo 2008, presso l Assessorato Regionale del Lavoro, Fomazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in Cagliari, Via XXVIII Febbraio, 1, da una parte: la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal Direttore Generale del Assessorato Regionale del Lavoro, Dott. Giovanni Antonio Carta, e, dall altra, parte: L INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della Sardegna, rappresentato dal Direttore Regionale Dott. Salvatore Putzolu e la SFIRS, Società Finanziaria Industriale Rinascita della Sardegna, dal Presidente, Prof. Gianfranco Bottazzi
VISTO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE VISTA la disciplina in materia di ammortizzatori sociali nonché quanto previsto dall art. 2, commi 521 e 522 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, prevede, in deroga alla vigente normativa, la concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede regionale e governativa; VISTO il verbale d accordo istituzionale del 3 marzo 2008 sottoscritto tra l Assessore al Lavoro, le Organizzazioni sindacali e datoriali, la Direzione Regionale del Lavoro, la Direzione Regionale INPS e INSAR Italia lavoro; VISTO il verbale d accordo governativo del 10 marzo 2008, integrato in data 20 marzo 2008, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il quale vengono destinate alla regione Sardegna le somme da utililizzare per La concessione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al primo punto; VISTO l art. 6, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 che ha autorizzato la Regione Autonoma della Sardegna a costituire presso la SFIRS SpA un apposito Fondo, a totale carico del bilancio della Regione Sardegna per far fronte alle esigenze dei lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensioni dal lavoro in relazione a gravi situazioni di crisi aziendale, deputato a svolgere una funzione anticipatoria dei benefici degli ammortizzatori sociali nella fase antecedente: la registrazione alla Corte dei Conti dell Accordo Governativo di cui al precedente punto, la stipula del verbale dell accordo attuativo e l emanazione del successivo decreto direttoriale; VISTE le Deliberazioni della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/30 del 18 marzo 2008 e n. del con cui, in attuazione a quanto disposto dall art. 6, comma 3, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 sono state approvate le direttive di attuazione disciplinanti le modalità procedurali ed i criteri di funzionamento del Fondo; RILEVATO che la dotazione iniziale del Fondo è di euro 3.000.000,00 (UPB S05.03.004), pari alla somma all uopo stanziata dalla Legge Regionale sopra citata; PRESO ATTO che con distinta precedente convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la SFIRS S.p.A. si è provveduto alla concreta istituzione del Fondo ed alla disciplina del suo funzionamento; STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE. ART. 1 2
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ART. 2 La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, con proprio provvedimento, autorizza l INPS all erogazione delle somme, da corrispondere, ai sensi del comma 3 dell articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2008, n.3, ai lavoratori interessati da situazioni di crisi occupazionale dichiarate sulla base della disciplina in materia di ammortizzatori sociali ed individuati nominativamente dalla stessa Regione secondo le procedure previste dalla legislazione di riferimento. ART. 3 La Regione tramite la SFIRS S.p.A con proprio provvedimento dispositivo, provvede ad erogare all INPS le somme complessive da anticipare ai lavoratori individuati quali beneficiari delle anticipazioni di cui al presente atto. ART. 4 Il provvedimento di cui al precedente articolo reca l importo esatto da trasferire all INPS, per l erogazione delle anticipazioni predette, maggiorato del compenso, a favore dell INPS, di cui al successivo art. 12, per il relativo servizio erogativo. Le erogazioni ai singoli lavoratori avverranno in unica soluzione, per il tramite delle competenti strutture territoriali dell INPS, a titolo anticipatorio degli ammortizzatori sociali spettanti ai lavoratori interessati da situazioni di crisi occupazionale e non darà titolo all accredito di contribuzione figurativa e alla corresponsione di altri oneri accessori. ART. 5 Al fine di consentire all INPS di provvedere ai suddetti pagamenti, la Regione Autonoma della Sardegna invierà alla Direzione Regionale INPS ed alle relative strutture territoriali, l elenco dei beneficiari recante gli importi individualmente ad essi spettanti al lordo delle erariali di legge. Tale elenco dovrà individuare con certezza i lavoratori e pertanto riporterà per ognuno di essi oltre al nome e cognome anche il codice fiscale; il luogo e la data di nascita; il luogo di residenza; l azienda di provenienza e gli estremi identificativi. ART. 6 La SFIRS SpA effettuerà l accredito dell importo complessivo, di cui al precedente art. 3, sul conto indicato dalla Direzione regionale dell INPS entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del provvedimento dispositivo da parte della Regione Autonoma della Sardegna. La SFIRS SpA, effettuato il suindicato accredito, provvederà a darne comunicazione all Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ed all Assessorato Regionale dell Industria. ART. 7 L INPS potrà procedere all erogazione ai sngoli lavoratori in unica soluzione degli importi individuati dalla Regione a valere sulle risorse finanziarie stanziate previo accredito 3
dell importo complessivo spettante ai lavoratori. E esclusa, in mancanza di norme apposite, ogni anticipazione a carico dell INPS il quale qui si dichiara unicamente soggetto pagatore, senza oneri aggiuntivi verso i soggetti di cui al precedente art. 1. ART. 8 La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a far sottoscrivere, preventivamente al pagamento, da parte dell I.N.P.S., delle anticipazioni di cui al presente atto, un impegno scritto con il quale ogni singolo lavoratore beneficiario autorizza l INPS a defalcare dal complesso delle somme da corrispondere ad esso a titolo di ammortizzatore sociale (CIGS, CIG, MOB, etc.), di cui venga successivamente disposta l erogazione, le somme lorde anticipate di cui al precedente art. 2. ART. 9 I dispositivi di pagamento delle somme da corrispondere ai lavoratori, al netto delle ritenute erariali, verranno emessi dalle strutture territoriali dell INPS entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell elenco di cui all art. 4. ART. 10 A consuntivo l INPS darà comunicazione dell importo esatto complessivamente erogato alla SFIRS e dei nominativi per i quali non si è provveduto all erogazione dell anticipazione alla Regione. ART. 11 L INPS, successivamente alla registrazione alla Corte dei Conti del D.M. di attribuzione alla Sardegna dei fondi di cui all art. 2 comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché degli altri ammortizzatori sociali attribuiti alla medesima per effetto dei procedimenti ordinari, provvederà all atto del 1 pagamento, ad erogare l eventuale differenza che dovesse risultare dovuta tra quanto anticipato e quanto spettante a ciascun lavoratore. L INPS provvederà a riversare le somme così recuperate ovvero non erogate a titolo di anticipazione (al netto dei compensi di cui al successivo art. 12, nel Fondo, negli stretti tempi tecnici necessari per la elaborazione dei primi pagamenti di cui all art. 10. ART. 12 A fronte del servizio qui convenzionato, la Regione Autonoma della Sardegna, tramite la SFIRS, riconoscerà all INPS, Direzione Regionale della Sardegna, il corrispettivo di 30,84 (diconsi euro trenta e ottantaquattro centesimi), al lordo di eventuali erariali, per ciascun pagamento disposto di volta in volta per singolo lavoratore. ART. 13 Il presente protocollo d intesa ha durata di un anno dalla sua stipula e deve intendersi tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e modalità salvo preavviso di una delle parti nei 30 giorni antecedenti la sua scadenza. 4
Il presente atto è composto di 5 (cinque pagine) Letto, confermato e sottoscritto. 5