Ufficio di Modena: Via M. Vellani Marchi, 20 Tel: 059 2916511 Fax: 059 2921132 Email: masetti@bugnion.it www.bugnion.it Avv. Rossella Masetti Email: masetti@bugnion.it LE STRATEGIE DI TUTELA DELL ASPETTO ESTERIORE DEI PRODOTTI Avv. Rossella Masetti
DESIGN, UN ARMA STRATEGICA Il lancio commerciale di un nuovo prodotto industriale comporta investimenti di tempo e di energie per individuare un prodotto dall aspetto singolare ed accattivante, in grado di soddisfare esigenze e gusti dei consumatori. 1
DESIGN, UN ARMA STRATEGICA Il design può definirsi come l arte con cui si conferisce alle cose materiali una precisa identità, un desiderato livello di gradimento estetico e una maggiore funzionalità nell ambito del più ampio sistema di rapporti fattuali e di comunicazione fra le organizzazioni. (Design: nozioni e tutela Laterza) 2
LA CONTRAFFAZIONE L imitatore sfrutta gli investimenti altrui senza essere gravato da spese di ideazione e innovazione e senza alcun tipo di costo in termini di marketing. Conseguenze: - svilimento del risultato economico dell attività svolta; - disincremento agli investimenti per l imprenditore imitato. 3
INTRODUZIONE COME TUTELARE LA FORMA E L ASPETTO ESTERIORE DI UN PRODOTTO I. Disegno o modello registrato II. Disegno o modello di fatto (comunitario) III. Diritto d autore 4
INDUSTRIAL DESIGN: DISEGNO O MODELLO INDUSTRIALE IL DISEGNO O MODELLO INDUSTRIALE TUTELA L ASPETTO ESTERIORE DEL PRODOTTO L ASPETTO ESTERIORE PUÒ DETERMINARE IL SUCCESSO COMMERCIALE DEL PRODOTTO 5
NOZIONE DI DISEGNO / MODELLO (Art. 31, 1 comma - Codice dei diritti di proprietà industriale) ASPETTO DELL INTERO PRODOTTO O DI UNA SUA PARTE quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee colori forma struttura superficiale contorni materiali ornamenti 6
NOZIONE DI DISEGNO / MODELLO (Art. 31, 2 comma, Codice dei diritti di proprietà industriale) Cosa si intende per PRODOTTO? Qualsiasi oggetto industriale o artigianale COMPRESI: i COMPONENTI che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso gli IMBALLAGGI le PRESENTAZIONI i SIMBOLI GRAFICI e CARATTERI TIPOGRAFICI (esclusi i programmi per elaboratore) 7
PIASTRELLE DI CERAMICA PER COSTRUZIONE Classe 25.1, Accordo di Locarno Modello comunitario multiplo di Venus Ceramica, S.A. (Spagna) del dicembre 2003 8
PIASTRELLE DI CERAMICA PER COSTRUZIONE Classe 25.1, Accordo di Locarno Modello comunitario multiplo di Cerypsa Ceramicas, S.A. (Spagna) del febbraio 2005 9
PIASTRELLE DI CERAMICA PER COSTRUZIONE Classe 25.1, Accordo di Locarno Modello comunitario multiplo di Villeroy & Boch, A.G. (Germania), nov. 03 10
PIASTRELLE DI CERAMICA PER COSTRUZIONE Classe 25.1, Accordo di Locarno Modello comunitario multiplo di H&R Johnson Tiles Ltd. (UK), giu. 03 11
REQUISITI PER LA PROTEZIONE NOVITA (Art. 32 e 34, Codice dei diritti di proprietà industriale) NON CI DEVE ESSERE un disegno o modello IDENTICO divulgato anteriormente La DIVULGAZIONE DEL DESIGN (ossia pubblicazione a seguito di registrazione o in altro modo, esposizione, ad es., in fiera o uso in commercio) compiuta da un TERZO PRIMA della data di deposito (o di priorità) NE IMPEDISCE LA TUTELA NON C E DIVULGAZIONE SE il modello o disegno anteriore non poteva essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella CE La DIVULGAZIONE DEL DESIGN compiuta dallo stesso AUTORE (o avente diritto) PRIMA della data di deposito (o di priorità) NE IMPEDISCE LA VALIDA REGISTRAZIONE. Tuttavia NON C E DIVULGAZIONE SE il disegno o modello è stato divulgato dallo stesso autore nei 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda (periodo di grazia) 12
REQUISITI PER LA PROTEZIONE CARATTERE INDIVIDUALE (Art. 33, Codice dei diritti di proprietà industriale) L IMPRESSIONE GENERALE CHE IL DISEGNO O MODELLO IN ESAME SUSCITA NELL UTILIZZATORE INFORMATO DEVE ESSERE DIVERSA DALL IMPRESSIONE GENERALE DERIVANTE DA QUALSIASI DISEGNO O MODELLO DIVULGATO ANTERIORMENTE 13
FORME DI PROTEZIONE E AMBITO DI TUTELA REGISTRAZIONE TUTELA TERRITORIALE DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE COMUNITARIO (27 paesi della UE) INTERNAZIONALE (Accordo dell Aia) PRIORITA ENTRO 6 MESI DAL PRIMO DEPOSITO 14
FORME DI PROTEZIONE E AMBITO DI TUTELA CON LA REGISTRAZIONE IL TITOLARE OTTIENE UN DIRITTO DI MONOPOLIO OSSIA IL DIRITTO DI USO ESCLUSIVO DEL DISEGNO O MODELLO E IL DIRITTO DI VIETARE A TERZI L USO DEL DISEGNO SENZA IL PROPRIO CONSENSO 15
FORME DI PROTEZIONE E AMBITO DI TUTELA DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO: VANTAGGI DIVIETO DI RIPRODUZIONE PER EQUIVALENTE (STESSA IMPRESSIONE GENERALE) DURATA DELLA TUTELA FINO A 25 ANNI CERTEZZA DEL DIRITTO POSSIBILITA DI DOMANDA MULTIPLA 16
FORME DI PROTEZIONE E AMBITO DI TUTELA DISEGNO O MODELLO REGISTRATO: VANTAGGI PROCEDURA AMMINISTRATIVA SNELLA TITOLO UNICO DI PROTEZIONE NEI 27 PAESI UE RISPARMIO DI COSTI POSSIBILITA DI PUBBLICAZIONE POSTICIPATA 17
II DESIGN NON REGISTRATO MANCANZA DI COSTI PROTEZIONE IN TUTTA LA UE FORME DI PROTEZIONE E AMBITO DI TUTELA DURATA LIMITATA: 3 ANNI DALLA 1 A DIVULGAZIONE AMBITO DI PROTEZIONE LIMITATO: SOLO COPIE IDENTICHE VOLONTARIE ONERE DELLA PROVA DELLA ESISTENZA DEL DIRITTO 18
FORME DI PROTEZIONE E AMBITO DI TUTELA III DIRITTO D AUTORE Art. 2, n 10), L. 633/1941 Art. 44, Codice dei diritti di proprietà industriale DUE REQUISITI: CARATTERE CREATIVO (Inteso come originalità) VALORE ARTISTICO (Si richiede un livello superiore di valore estetico o di originalità rispetto ai disegni e modelli comuni il requisito si presta a diverse interpretazioni). 19
FORME DI PROTEZIONE E AMBITO DI TUTELA CUMULABILITA DELLE TUTELE DURATA: 70 anni dopo la morte dell autore Il DL. 10/07 ha esteso a 70 anni dalla morte dell autore la durata del diritto prima previsto a 25 anni. REGISTRAZIONE: Art. 103 L.d.A. Registro pubblico generale delle opere protette presso il Ministero per i beni e le attività culturali forma di pubblicità dichiarativa Collegamento con l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: comunicazione da parte del Ministero dei dati relativi alle opere depositate 20
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