REGIME DI PEREQUAZIONE GENERALE DI CUI ALLA PARTE III DEL TIT

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REGIME DI PEREQUAZIONE GENERALE DI CUI ALLA PARTE III DEL TIT CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI SALDI DI PEREQUAZIONE CALCOLATI D UFFICIO DI CUI AL COMMA 32.7 DEL TIT Periodo di regolazione 2012-2015

1 PREMESSA 1.1 Ai fini della perequazione generale, il TIT 1 prevede he, nel aso in ui le imprese di distribuzione non rispettino i termini e le modalità previste dalla determinazione del Responsabile della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certifiazioni del 15 luglio 2013, n. 4/2013 (di seguito: determina 4/2013), la Cassa onguaglio per il settore elettrio (di seguito: Cassa) provvede a alolarne d uffiio l ammontare. 1.2 In partiolare il omma 32.7 del TIT prevede he, ai fini della suddetta determinazione, la Cassa utilizzi ogni informazione disponibile, provvedendo altresì ad una stima prudenziale delle informazioni mananti, «in un ottia di minimizzazione dell ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema al distributore inadempiente e, vieversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo omplesso». 1.3 Il presente allegato preisa i riteri appliativi per la determinazione d uffiio dei saldi di perequazione generale di ui al omma 32.7 del TIT, al fine di: - individuare fonti alternative per il reperimento delle informazioni mananti; ovvero - qualora le medesime informazioni non siano desumibili sulla base della doumentazione in disponibilità dell'autorità e/o della Cassa, determinarne onvenzionalmente il valore. 1.4 Ai fini del presente allegato, si fa riferimento alle notazioni utilizzate nella Parte II dell Allegato A alla determina 4/2013. 2 CRITERI GENERALI 2.1 I riteri riportati nel presente allegato sono funzionali, in partiolare, alla quantifiazione degli ammontari di perequazione relativi al primo anno dell'attuale periodo di regolazione (2012). 2.2 Ai fini della quantifiazione degli ammontari di perequazione relativi agli anni suessivi al 2012, in oerenza on i riteri adottati nei preedenti periodi di regolazione, in linea generale, laddove siano disponibili informazioni rese nell'ambito di raolte dati per la perequazione generale effettuate in anni preedenti e laddove tali informazioni abbiano prodotto, nell'anno a ui si riferisono, esiti di perequazione meno favorevoli all'impresa rispetto a quelli he si otterrebbero adottando i riteri illustrati nel presente allegato, a titolo autelativo, onde evitare inentivi impropri, la Cassa onsidera l'importo di perequazione effettivamente determinatosi nell'anno t-j, a valere per l'anno t. 2.3 In aso di manata trasmissione dei dati di perequazione, in qualunque anno t, e per iasun meanismo di perequazione i, l'ammontare posto a ario dell impresa distributrie inadempiente sarà: i min Pe t j ; Pf i t ; 0 1 Il TIT è l Allegato A alla deliberazione 29 diembre 2011, ARG/elt 199/11, ome suessivamente modifiato e integrato. 2

dove: i Pe t j india l ammontare relativo a iasun meanismo di perequazione i, relativo all anno t-j, determinatosi in base ai dati effettivamente omuniati dall impresa di distribuzione on riferimento al medesimo anno t-j; Pf t i india l ammontare pro-forma, relativo a iasun meanismo di perequazione i, determinatosi nell anno t, utilizzando i riteri del presente allegato. 2.4 In tal modo, qualora gli importi di perequazione (effettivi e/o pro-forma) siano positivi (impliando un pagamento da parte del sistema verso l impresa) all impresa verrà attribuito un ammontare di perequazione nullo e vieversa, nel aso di importi negativi, verrà imputato all impresa l ammontare, in valore assoluto, più elevato. 3 PEREQUAZIONE DEI RICAVI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI (artiolo 33 del TIT) 3.1 Coerentemente on la revisione delle modalità di determinazione del osto rionosiuto e delle tariffe di riferimento, adottate per il periodo di regolazione 2012-2015, i previgenti meanismi di perequazione a opertura dei osti sostenuti per l erogazione del servizio di distribuzione (ivi inlusi i osti ommeriali sostenuti per la lientela in bassa tensione) sono stati aorpati in un unio meanismo di perequazione. 3.2 La suessiva Tabella 1 riporta, on riferimento a iasuna delle variabili neessarie ai fini del alolo, la loro eventuale disponibilità/indisponibilità. In relazione alle informazioni he risultino eventualmente non disponibili, nel seguito, si fornisono riteri per la loro determinazione onvenzionale. Tabella 1 - Informazioni neessarie ai fini della perequazione dei riavi di distribuzione Perequazione dei riavi relativi al servizio di distribuzione di ui all artiolo 33 del TIT PD m,t = RA m,t RE m,t + up N m,,t E m,,t RA m,t = ρ 1 (dis) m,,t N m,,t + ρ 3 (dis) m,,t E m,,t + ρ 1 (ot) ITA,s z,t N m,,t + ρ 3 (ot) ITA,s z,t E m,,t z Punti di prelievo nella titolarità di lienti non domestii: informazioni disponibili (fonte: versamenti oneri generali) Punti di prelievo nella titolarità di lienti domestii:, per la determinazione onvenzionale si veda il suessivo punto 4.5 Consumi relativi a punti di prelievo nella titolarità di lienti non domestii: informazioni disponibili (fonte: versamenti oneri generali) Consumi relativi a punti di prelievo nella titolarità di lienti domestii: informazioni disponibili (fonte: versamenti oneri generali) 3

ITA,s ρ 1 (ot),t ITA,s ρ 3 (ot),t Si appliano i orrispettivi previsti per i lienti serviti in regime di maggior tutela. Con riferimento ai punti di prelievo onnessi in bassa tensione si appliano i orrispettivi previsti nel aso di erogazione del servizio di maggior tutela effettuato dall impresa distributrie (s = sd). z N m,,t Si assume pari al valore N m,,t Con riferimento ai punti di prelievo onnessi in bassa tensione, si assume he tali punti siano tutti serviti in regime di maggior tutela. z E m,,t Si assume pari al valore E m,,t Con riferimento ai punti di prelievo onnessi in bassa tensione, si assume he tali punti (e quindi l energia ad essi orrelata) siano in regime di maggior tutela. RE m,t = qf dis =b,,j N m,,t + qp dis P m,,t + qe dis E m,,t + σ 1 (ot) N dom m,t + σ 2 P dom m,t + σ 3 (disat) + σ 3 (dismt) E dom m,t (magg,t N m,,t ) int C m,p,t p int R m,p,t N m,,t P m,,t E m,,t dom N m,t dom P m,t dom E m,t (mmmm,t N m,,t ) Punti di prelievo nella titolarità di lienti non domestii: seondo la disaggregazione neessaria Potenza impegnata dai punti di prelievo nella titolarità di lienti non domestii Consumi relativi a punti di prelievo nella titolarità di lienti non lienti domestii: seondo la disaggregazione neessaria Punti di prelievo nella titolarità di lienti domestii: : si veda il suessivo punto 4.5 Potenza impegnata dai punti di prelievo nella titolarità di lienti domestii: : si veda il suessivo punto 4.7 Consumi relativi a punti di prelievo nella titolarità di lienti domestii: informazioni disponibili (fonte: versamenti oneri generali) Maggiorazioni al Fondo per eventi eezionali: Informazioni disponibili (fonte: versamenti al Fondo eventi eezionali) int C m,p,t int R m,p,t up = TRAS P,t P up m,,t + TRAS E,t E up m,,t + qf dis up N m,,t + qp dis P up m,,t + qe dis E up m,,t up. Riavi ammessi (RAm,t) 3.3 Ai fini del alolo dei riavi ammessi, è neessario determinare il numero di punti di prelievo nella titolarità di lienti finali appartenenti a iasuna tipologia ontrattuale di ui al omma 2.2 del TIT, ad eezione delle tipologie ontrattuali 4

relative ad usi di pubblia illuminazione, per le quali la tariffa di riferimento di ui al omma 7.1 e 7.2 del TIT è espressa in entesimi di euro/kwh. 3.4 A tale fine, la Cassa dispone, on la sola eezione dei punti di prelievo nella titolarità dei lienti domestii, delle informazioni sul numero di punti di prelievo e sui onsumi dei medesimi punti desumibili dalle dihiarazioni effettuate dalle imprese di distribuzione ai fini dei versamenti degli oneri generali. 3.5 Ai fini della determinazione onvenzionale dei punti di prelievo nella titolarità dei lienti domestii si veda il suessivo paragrafo 4.5. 3.6 Con riferimento alla valorizzazione dei riavi ammessi relativi al servizio di ommerializzazione del servizio di distribuzione, in relazione ai punti di prelievo onnessi in bassa tensione 2, la Cassa assume he: a) tutti i medesimi punti onnessi in bassa tensione (e i relativi onsumi) siano serviti nell ambito del regime maggior tutela, disiplinato dal TIV 3 ; b) il servizio di vendita di maggior tutela sia erogato dall impresa distributrie. Riavi effettivi (REm,t) 3.7 Ai fini del alolo dei riavi effettivi, è neessario: a) ripartire onvenzionalmente i punti di prelievo nella titolarità di lienti appartenenti alle tipologie ontrattuali altre utenze in bassa tensione (tipologia BTAU) e altre utenze in media tensione (tipologia MTAU), determinati ome illustrato sopra, nelle diverse sottolassi previste dalle tariffe obbligatorie; b) stimare la potenza mediamente impegnata dai lienti appartenenti a iasuna delle sottolassi individuate ai fini delle tariffe obbligatorie; ) ripartire onvenzionalmente i onsumi dei lienti appartenenti alle tipologie BTAU e MTAU nelle diverse sottolassi previste dalle tariffe obbligatorie. 3.8 Ai fini delle determinazioni onvenzionali di ui al preedente punto 3.7: a) i punti di prelievo appartenenti alla tipologia BTAU sono attribuiti a iasuna sottolasse, individuata ai fini dell appliazione delle tariffe obbligatorie, utilizzando la distribuzione di frequenza dei medesimi punti in bassa tensione relativa all impresa di distribuzione he, nell anno oggetto di perequazione, ha presentato il massimo sostamento perentuale tra l ammontare dei riavi effettivi (REm,t) e l ammontare dei riavi ammessi (RAm,t), alolati pro-forma on riferimento ai soli punti di prelievo appartenenti alla tipologia BTAU; b) il valore della potenza mediamente impegnata dal omplesso dei lienti appartenenti a iasuna delle sottolassi ontrattuali individuate ai fini delle tariffe obbligatorie è alolato sulla base dei dati relativi all impresa distributrie individuata seondo i riteri di ui al preedente punto a); ) i onsumi relativi ai punti di prelievo appartenenti alla tipologia ontrattuale BTAU sono attributi alle diverse sottolassi, individuate ai fini delle tariffe obbligatorie, sulla base della distribuzione di frequenza dei onsumi fatta 2 Con riferimento ai punti di prelievo alimentati in media ed alta tensione, non vi è differenziazione dei orrispettivi a opertura dei osti di ommerializzazione del servizio di distribuzione. 3 Il TIV è, fino al mese di luglio 2012, l Allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 ome suessivamente modifiato e integrato e, suessivamente, l Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, ome suessivamente modifiato e integrato. 5

registrare dall impresa distributrie individuata seondo i riteri di ui al preedente punto a). 3.9 I riteri illustrati al punto 3.8, riferiti espressamente alla tipologia ontrattuale BTAU, si appliano anhe ai fini della ripartizione onvenzionale dei punti di prelievo (e dei relativi onsumi) nella titolarità di lienti appartenenti alla tipologia MTAU. Maggiorazioni destinate al Fondo eventi eezionali 3.10 Con riferimento alla quota di riavi derivanti dall'appliazione delle maggiorazioni di ui al omma 56.1 del TIQE 4 (he sono dedotti dall'ammontare dei riavi effettivi derivanti dall'appliazione delle tariffe obbligatorie), sono utilizzate le informazioni rese dalle medesime imprese distributrii alla Cassa ai fini del versamento del gettito derivante dalle predette maggiorazioni al Fondo per eventi eezionali, di ui all'artiolo 60 del TIT. 3.11 Qualora tali informazioni non siano disponibili, la Cassa, in oerenza on il riterio di minimizzazione dell'onere posto a ario del sistema, provvede a fissare onvenzionalmente il valore di tali riavi pari a 0 (zero). Prelievi di energia elettria nei punti di interonnessione tra reti di distribuzione 3.12 Con riferimento ai osti e ai riavi relativi ai prelievi di energia elettria effettuati nei punti di interonnessione on reti di altre imprese distributrii, non si rilevano possibili fonti alternative. In tali asi, pertanto, la Cassa provvede a fissare onvenzionalmente int int p C m,p,t R m,p,t pari al valore massimo tra 0 (zero) e la più elevata differenza tra tali osti e riavi, disponibile sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese he hanno ottemperato all obbligo di omuniazione dei dati di perequazione, opportunamente riproporzionata per tenere onto della dimensione dell impresa. Prelievi di energia elettria per usi propri di trasmissione e distribuzione 3.13 Con riferimento ai minori riavi derivanti dalla manata appliazione dei orrispettivi previsti per i servizi di trasmissione e distribuzione ai prelievi di energia elettria per usi propri dei servizi di trasmissione e di distribuzione, in oerenza on il prinipio di minimizzazione dell onere dell ammontare di perequazione, tenuto onto dell indisponibilità di fonti alternative, l elemento up è posto pari a 0 (zero). 4 PEREQUAZIONE DEI RICAVI OTTENUTI DALL APPLICAZIONE DELLE TARIFFE D2 E D3 (artiolo 34 del TIT) 4.1 La suessiva Tabella 2 riporta, on riferimento a iasuna delle variabili neessarie ai fini del alolo, la loro eventuale disponibilità/indisponibilità. In relazione alle informazioni he risultino non disponibili, nel seguito, si fornisono riteri per la loro determinazione onvenzionale. 4 Il TIQE è l Allegato A alla deliberazione 29 diembre 2011 - ARG/elt 198/11, ome suessivamente modifiato e integrato. 6

Tabella 2 - Informazioni neessarie ai fini della perequazione dei riavi ottenuti dall appliazione delle tariffe D2 e D3 Dati relativi alla perequazione dei riavi ottenuti dall appliazione delle tariffe D2 e D3 di ui all artiolo 34 del TIT RD m,t = RAdom m,t REdom m,t RAdom m,t = σ 1 N dom m,t + σ 2 P dom dom m,t + σ 3 E m,t REdom m,t = τ d 1 N dom m,d,t + τ d 2 P dom m,d,t + τ d,g 3 E m,d,t d g dom,g dom N m,d,t dom P m,d,t dom,m E m,d,t seondo la disaggregazione neessaria (fonte: versamenti oneri generali) Riavi ammessi (RAdomm,t) 4.2 Ai fini del alolo dei riavi ammessi è neessario: a) determinare il numero omplessivo di punti di prelievo ai quali è stata appliata la tariffa domestia D2, ovvero la tariffa domestia D3; b) alolare il valore della potenza ontrattualmente impegnata nell anno dal omplesso dei punti di prelievo nella titolarità di lienti domestii, determinati ai sensi del preedente punto a); ) determinare i quantitativi di energia elettria prelevati nell anno dal omplesso dei punti di prelievo, determinati ai sensi del preedente punto a). Riavi effettivi (REdomm,t) 4.3 Ai fini del alolo dei riavi effettivi è neessario: a) determinare il numero omplessivo di punti di prelievo nella titolarità di lienti domestii, on separata indiazione del numero di punti di prelievo ai quali è stata appliata rispettivamente la tariffa D2, ovvero la tariffa D3; b) alolare la potenza omplessivamente impegnata nell anno rispettivamente dal omplesso degli utenti ai quali è stata appliata la tariffa D2 ovvero la tariffa D3; ) determinare i quantitativi di energia elettria prelevati nell anno dai lienti determinati ai sensi del preedente punto a), on separata indiazione dei quantitativi prelevati dagli utenti ai quali è stata appliata la tariffa D2 ovvero la tariffa D3, ripartendoli negli saglioni di onsumo previsti dalle suddette tariffe. Determinazione del numero di punti di prelievo 4.4 Le informazioni disponibili presso la Cassa riguardano i quantitativi di energia elettria forniti in iasun bimestre dell anno alle differenti tipologie tariffarie domestihe (D2 e D3). 4.5 Ai fini della determinazione del numero di punti di prelievo ai quali sono state appliate rispettivamente le tariffe D2 e D3, è possibile ottenere onvenzionalmente il numero di punti di prelievo assoiati a iasuna tipologia tariffaria domestia a partire dalle dihiarazioni relative al versamento degli oneri 7

generali, ipotizzando he iasun liente prelevi annualmente un quantitativo di energia elettria pari al onsumo medio nazionale degli utenti domestii ai quali sono appliate, rispettivamente, la tariffa D2 e la tariffa D3, relativo all anno oggetto di perequazione, alolato sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese he hanno ottemperato all obbligo di omuniazione dei dati di perequazione. 4.6 Qualora le informazioni disponibili non prevedano la separata evidenza dei quantitativi di energia elettria prelevati rispettivamente dai lienti finali ai quali è stata appliata la tariffa D2 e dai lienti ai quali è stata appliata la tariffa D3, i quantitativi di energia elettria relativi alle utenze domestihe alle tariffe D2 e D3 (in analogia on i riteri adottati nei periodi di regolazione preedenti) sono alloati in base alla distribuzione di frequenza dei punti di prelievo serviti dall impresa distributrie aratterizzata dalla più elevata inidenza di lienti on tariffa D3, rilevata in oasione della raolta dati per la perequazione generale. Determinazione della potenza impegnata 4.7 Ai fini della determinazione onvenzionale della potenza impegnata la Cassa assume he iasun punto di prelievo, indipendentemente dalla tariffa appliata, abbia una potenza ontrattualmente impegnata pari a 3 kw. Attribuzione dei quantitativi di energia elettria negli saglioni tariffari 4.8 Ai fini dell attribuzione dei quantitativi di energia elettria negli saglioni previsti dalle tariffe domestihe, ome evidenziato al preedente punto 4.4, la Cassa dispone dei quantitativi di energia elettria relativi alle utenze domestihe dihiarati dalle imprese di distribuzione ai fini del versamento degli oneri generali. 4.9 Tali quantitativi di energia risultano ripartiti per saglioni di onsumo, la ui ampiezza tuttavia risulta non ompletamente orrispondente all ampiezza degli saglioni previsti dalle tariffe D2 e D3, rendendo neessaria l adozione di riteri di ripartizione onvenzionali. 4.10 La suessiva Tabella 3 evidenzia le differenti artiolazioni degli saglioni utilizzati rispettivamente ai fini dell appliazione delle omponenti tariffarie a opertura degli oneri generali e delle omponenti delle tariffe D2/D3. Tabella 3 - Artiolazione per saglioni di onsumo degli oneri generali e della tariffa di distribuzione appliati ai lienti on tariffe D2 e D3 Saglioni tariffari (kwh/anno) Oneri generali anno 2012 Tariffa D2/D3 anno 2012 Valori espressi in kwh/anno 1ª fasia di onsumo 0-1800 0 1800 2ª fasia di onsumo 1801 2640 1801 2640 3ª fasia di onsumo Oltre 2640 2641-4440 4ª fasia di onsumo - Oltre 4440 4.11 Ai fini dell attribuzione dei onsumi dei lienti on tariffa D2 negli saglioni previsti dalla medesima tariffa D2, è possibile attribuire in via diretta eslusivamente i onsumi effettuati nelle due fase di onsumo iniziali (0-1800 8

kwh/anno e 1801-2640 kwh/anno), mentre è neessario adottare riteri onvenzionali per la redistribuzione dei onsumi relativi ai restanti saglioni. 4.12 A tal fine si utilizza la distribuzione di frequenza dei onsumi dei lienti on tariffa D2, relativi all impresa di distribuzione he ha fatto registrare, nell anno oggetto di determinazione onvenzionale, il massimo sostamento tra il valore dei riavi effettivi derivanti dall appliazione della tariffa D2 e il valore dei riavi ammessi alolati pro-forma sul medesimo baino di utenti (ossia il sottoinsieme dei lienti on tariffa D2). 4.13 I riteri illustrati ai punti 4.11 e 4.12, riferiti espressamente ai lienti ai quali è appliata la tariffa D2, si appliano anhe ai fini della ripartizione onvenzionale dei onsumi dei lienti ai quali è stata appliata la tariffa D3, negli saglioni tariffari previsti dalla medesima tariffa D3. 5 Perequazione dei osti di trasmissione (artiolo 35 del TIT) 5.1 La suessiva Tabella 3 riporta, on riferimento a iasuna delle variabili neessarie ai fini del alolo, la loro eventuale disponibilità/indisponibilità. In relazione alle informazioni he risultino non disponibili, nel seguito, si fornisono riteri per la loro determinazione onvenzionale. Tabella 4 - Informazioni neessarie ai fini della perequazione dei osti di trasmissione Dati relativi alla perequazione dei osti di trasmissione di ui all artiolo 35 del TIT RT m,t = C TRAS m,t R TRAS m,t C TRAS m,t = CTR t E RTN m,t + TRAS P,t P imm m,,t + TRAS E,t E imm m,,t RTN E m,t imm P m,,t imm E m,,t informazioni disponibili (fonte: gestore del sistema di trasmissione) R TRAS m,t = TRAS P,t + TRAS P,t P m,,t + TRAS E,t P ed m,,t E m,,t + σ 3 (tras) E dom m,t + TRAS E,t E ed m,,t ed P m,,t ed E m,,t Costi di trasmissione (C m,t TRAS ) 5.2 5.2Ai fini della determinazione onvenzionale dei osti sostenuti dall impresa m, nell anno t, in relazione al servizio trasmissione dell energia elettria, la Cassa rihiede al gestore del sistema di trasmissione l ammontare dell energia elettria rilevante per l impresa m, nell anno t, ai fini della fatturazione del orrispettivo CTR di ui all artiolo 16 del TIT. 9

5.3 Con riferimento ai osti derivanti dall appliazione dei orrispettivi previsti per il servizio di trasmissione dell energia elettria prelevata da punti di interonnessione on altre reti di distribuzione, in oerenza on il prinipio di minimizzazione dell onere dell ammontare di perequazione, tenuto onto imm imm dell indisponibilità di fonti alternative, gli elementi E m,,t e P m,,t sono posti pari a 0 (zero). Riavi di trasmissione (R TRAS m,t ) 5.4 Ai fini della determinazione onvenzionale dei riavi derivanti dall appliazione dei orrispettivi previsti per l erogazione del servizio di trasmissione ai propri lienti finali, la Cassa onsidera, per iasuna tipologia ontrattuale di ui al omma 2.2 del TIT, i medesimi prelievi di energia elettria e i medesimi valori di potenza impegnata (E m,,t e P m,,t ) determinati ai sensi dei preedenti paragrafi. 5.5 La determinazione onvenzionale dei riavi derivanti dall appliazione dei orrispettivi previsti per l erogazione del servizio di trasmissione prestato ad ed altre imprese di distribuzione è effettuata assumendo E m,,t pari alla differenza, se positiva, tra l energia elettria prelevata da RTN di ui al preedente punto 5.2 e l energia elettria eduta ai lienti finali di ui al preedente punto 5.4, tenuto adeguatamente onto delle perdite standard di ui alla tabella 4 del TIS 5. Si assume he tale energia sia eduta ad altre imprese di distribuzione in media tensione. Qualora la differenza tra l energia prelevata da RTN e l energia eduta ai ed lienti finali, adeguatamente orretta per le perdite, risulti negativa, E m,,t è posto pari a 0 (zero). 5 Il TIS è l Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 ome suessivamente modifiato en integrato 10