CONDIZIONI AGGIUNTIVE

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CONDIZIONI AGGIUNTIVE La presente appendice forma parte integrante della polizza a cui si riferisce. D accordo tra le parti e a deroga di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazioni previste dall allegato 1) alla polizza infortuni ed.09/2011, si conviene quanto segue. 01) A precisazione e deroga dell Art.13) delle norme che regolano l assicurazione infortuni, si conviene che l assicurazione vale per tutti gli iscritti al SI. R. BO (Sindacato Ragionieri ) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti. L'assicurazione vale per: Infortuni professionali gli infortuni subiti dall'assicurato nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata in polizza. Vengono considerati come infortuni professionali anche quelli relativi al rischio in itinere. Per rischio in itinere, si intende l infortunio subito dall Assicurato durante il tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa e nel tragitto dalla sede dove viene svolta la propria attività lavorativa sino al raggiungimento di altre sedi e viceversa, purché l infortunio stesso avvenga nell arco di tempo necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, sia pubblici che privati. Infortuni extra-professionali gli infortuni subiti dall assicurato nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale intendo come tali quelli subiti durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito. Sono quindi esclusi tutti gli infortuni subiti dall'assicurato mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. Nell ambito degli infortuni extra-professionali, sono compresi gli infortuni subiti dall Assicurato durante la pratica di attività sportiva non svolta a livello professionistico, fermo restando quanto segue a deroga e precisazione dell articolo 14) delle norme: Sport per i quali valgono tutte le garanzie prestate, senza alcuna limitazione: a) Sport non agonistici: pratica di attività sportive a carattere ricreativo che non prevedano un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportive. Rientrano in questa classificazione anche gli sport che comportino la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti; b) Sport agonistici a basso rischio: partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportive dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela; c) Sport agonistici in genere: la partecipazione a livello non professionistico a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport diverso da quelli definiti a basso rischio nel precedente punto b), che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportive;

d) Alpinismo con scalata di rocce fino al 5 grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), purché non avvenga in solitaria e con esclusione comunque del free climbing. e) Speleologia, non a carattere professionale, purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura; f) Immersioni subacquee con uso di autorespiratore. Sono comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento di attività professionale. La copertura opera a condizione che l Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore. Rischi sportivi esclusi e non assicurabili L assicurazione non comprende gli infortuni causati da: qualsiasi sport professionistico; pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport estremi (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), L indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplicativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità; pratica di sport che prevedono l uso di autoveicoli o motoveicoli a motore a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura; pratica di sport che prevedono l uso di natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura; sport aerei compresi quelli definiti dalla legge apparecchi per il volo da diporto o sportivo (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili). Raccolta dati degli assicurati. Il Contraente, al fine di consentire alla Compagnia di ottemperare alle disposizioni del Regolamento Isvap n.27 del 14 ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche, si impegna a fornire alla Compagnia entro 15 giorni dalla richiesta di quest ultima i seguenti dati: data di adesione alla copertura assicurativa per ogni singola applicazione; nome e cognome dell aderente; codice fiscale dell aderente; data effetto copertura della singola adesione; combinazione scelta dall aderente; data scadenza della singola adesione; premio di prima annualità o prima rata di premio. L assicurazione viene stipulata a favore delle persone identificate tramite apposita appendice di polizza. Si conviene che le variazioni verificatesi in corso di anno saranno comunicate a mezzo fax

e/o raccomandata alla Società o all Agenzia assegnataria del contratto nelle modalità sopra indicate. Le variazioni saranno valide a decorrere dalle ore 24,00 della data del fax o dell invio della raccomandata, sempreché le nuove persone siano assicurabili ai sensi della vigente polizza. 02) - L assicurazione è prestata per ciascuna persona: Cat. ) COMMERCIALISTI GARANZIE 1^ COMBINAZIONE 2^ COMBINAZIONE 3^ COMBINAZIONE Morte 300.000,00 500.000,00 750.000,00 Invalidità Permanente 300.000,00 500.000,00 750.000,00 Cat. ) PRATICANTI GARANZIE 1^ COMBINAZIONE 2^ COMBINAZIONE 3^ COMBINAZIONE Morte 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Invalidità Permanente 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Limite massimo di esborso per evento che colpisca contemporaneamente più persone assicurate. Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più assicurati, si conviene che l esborso massimo della Società non potrà superare la somma complessiva di 5.000.000,00. Qualora le indennità liquidabili a sensi di polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. Franchigia su Invalidità Permanente A modifica di quanto stabilito dall art.25/b delle norme, si conviene che le percentuali previste dall art.25/a sono soggette all applicazione delle seguenti franchigie. Infortuni professionali l indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio verrà riconosciuto senza alcuna franchigia. Infortuni extra-professionali (compresi rischi sportivi disciplinati nella presente appendice) sulla parte di somma assicurata per Invalidità Permanente non si farà luogo ad indennizzo quando l invalidità accertata sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se l invalidità permanente accertata supera il 5% della totale, viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale non si applica la franchigia di cui al comma precedente. 03) Garanzie speciali (automaticamente operanti) Tabella Inail La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall articolo 25/A delle norme che regolano l assicurazione si intende sostituita con quella indicata nell allegato n.1 del D.P.R. del 30.6.1965 n.1124 denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA, con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia

relativa prevista dalla legge, fermo restando quanto previsto alla sezione Franchigia su Invalidità Permanente della presente appendice. Si precisa che in ogni caso deve ritenersi esclusa l applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n.38 che abbiano sostituito la predetta tabella Maggiorazione dell indennizzo Limitatamente agli infortuni subiti dall Assicurato durante lo svolgimento della propria attività professionale e durante la partecipazione ad assemblee e riunioni indette dall Associazione (compreso rischio in itinere come disciplinato nella presente appendice), si conviene che l indennizzo per l invalidità permanente accertata secondo le modalità previste in polizza e nella presente appendice, verrà maggiorato del 30%. Rottura Sottocutanea del tendine di Achille Relativamente agli esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille, limitatamente per la sola garanzia Invalidità Permanente, viene riconosciuto un grado di invalidità permanente pari all 1% sulla somma assicurata, senza applicazione di alcuna franchigia. Invalidità Permanente Totale Si conviene che in caso di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, l indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata. 04) - Il premio annuo per ciascun assicurato, comprensivo di imposte, viene fissato come segue: CATEGORIA 1^ COMBINAZIONE 2^ COMBINAZIONE 3^ COMBINAZIONE Commercialisti 432,00 720,00 1.080,00 Praticanti 72,00 144,00 216,00 Il premio viene anticipato dal contraente sulla base del numero di Commercialisti e Praticanti in essere alla data di effetto della presente polizza come risulta dal conteggio di liquidazione: Conteggio di liquidazione Categoria assicurati Premio annuo pro/capite Numero assicurati Totale Commercialisti 1^comb. 432,00 Commercialisti 2^comb. 720,00 Commercialisti 3^comb. 1.080,00 Praticanti 1^comb. 72,00 Praticanti 2^comb. 144,00 Praticanti 3^comb. 215,00 Totali premio anticipato Il premio viene conteggiato sulla base del numero preventivato di assicurati e regolato, alla fine del periodo assicurativo, secondo le modalità di cui all art.34) delle norme che regolano l assicurazione infortuni, sulla base del numero consuntivo di assicurati comunicato dal Contraente ai sensi del medesimo articolo. Si conviene tra le Parti che il premio per entrate ed uscite degli assicurati in corso di anno verrà regolarizzato sulla base del periodo di effettiva permanenza nella garanzia del presente contratto. Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo sul numero degli assicurati superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo

viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo mercedi. Il nuovo importo di queste ultime non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie 05)-La somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale la presente polizza avrà vigore in nessun caso potrà essere inferiore a comprensivo di imposte. 06) Il premio si intende ripartito come segue: Rischio professionale 80% Rischio extraprofessionale 20% FERMO IL RESTO. La presente appendice, fatta in tre esemplari ad un solo effetto in Bologna il 2012 fa parte integrante della polizza a cui si riferisce. SOC. CATTOLICA DI ASS.NE COOP. A R.L. IL CONTRAENTE