Ordinanza del DFGP sulle misure di volume

Documenti analoghi
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Scheda Rifiuto UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III AGGIORNAMENTO: 10/8/2016 ADR 2015

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

Direttive. Dispositivi di impianti di deposito. Giugno 2008 KVU CCE CCA

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Sezione 1: Disposizioni generali. del...

METROLOGIA. metrologia Vittore Carassiti - INFN FE 1

Modifica del. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ordina:

Ordinanza del DFGP sui tassametri. del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015)

Misure di capacità MI-008 e bottiglie recipienti misura

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Pesi da 1mg a 50kg La fabbricazione di pesi fino a 50kg è regolamentata da due Decreti in attuazione di Direttive Europee:

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Ordinanza del DFGP sui tassametri

del 27 maggio 1949 (Stato 10 dicembre 2002)

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall acqua

Ordinanza del DFGP sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall acqua 1

Direttive. Condotte di impianti di deposito. Ottobre 2007 KVU CCE CCA

CAPITOLATO FORNITURA CARATTERISTICHE TECNICHE E MODULO OFFERTA PER LA FORNITURA DI CONTATORI PER ACQUE FREDDA AD USO IDROPOTABILE

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Strumenti di misura. Comparatori- Misuratori

Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Accordi specifici (accordi multilaterali)

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia

SISTEMA INTERNAZIONALE (S.I.) Le grandezze che si possono misurare sono dette grandezze fisiche.

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Il peso specifico. Esperienza di laboratorio

Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA N. REA: C.C.I.A.A. SA CAP. SOC ,00

PRODOTTI IN ITALIA CONTENITORI IN PLASTICA PER ALIMENTI E PRODOTTI CHIMICI. Listino prezzi

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

Cisterne. Cisterne: tipologie, riempimento e revisioni. Davide Italia Air Liquide Italia Service srl

Ordinanza sul calcolo del canone per i diritti d acqua

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci

CAPITOLO 3.2 LISTE DELLE MERCI PERICOLOSE

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle

Visione d insieme DOMANDE E RISPOSTE SULL UNITÀ

IL MICROMETRO 1/100 MISURATORE GRADUATO

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Tracciabilità degli esplosivi

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Allegato 3 (da compilare nella parte relativa alle caratteristiche valutative):

M E T R O L O G I A D O F F I C I N A (Distillazione verticale)

Metrologia Legale Leggi e Decreti Nazionali

DATI TECNICI. Sfere portanti. Componenti per macchine e attrezzature

ISTRUZIONE OPERATIVA:

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Documento n. 3 Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per il controllo funzionale di macchine irroratrici in uso per colture erbacee

ETICHETTE ADESIVE MG VYB

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER CETRIOLI

Modifica del 22 febbraio 2017 (RU ; RS ) ventilate. Lo scarico dei gas e dell aria deve avvenire senza pericolo.

GRANDEZZE FISICHE STRUMENTI DI MISURA UNITA DI MISURA

Allineo GDSN - Regole misurazione package. Guida rapida

A402 I. Ingrassatore a doppia leva

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

LA VERIFICAZIONE PERIODICA Definizioni e normative di riferimento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

Regolatore di temperatura autoazionato Regolatore di temperatura tipo 1u

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

STATICA DEI FLUIDI. 3 ) fino ad una distanza di 5 cm dall orlo. Nei due rami del

a) Calcolare il modulo di F.

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Commissione delle Comunità europee. Regolamento 19 dicembre 2007, n. 1516/2007/Ce. Testo aggiornato al 01/04/2013

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

GRUPPO PRESSORE PNEUMATICO

Capitolo 1 Misure e grandezze

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza dell UFAC sui contrassegni degli aeromobili 1

addirittura, prima ancora di poter caricare il veicolo, bisogna verificare le effettive proprietà e caratteristiche di quest ultimo.

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica 1

Caldaia a pellet Paradigma

Ordinanza sulle tasse della Regìa federale degli alcool

1 di 6 07/03/ :26

PERDITE DI CARICO CONTINUE

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune

Contatori meccanici industriali Woltman Serie EW171

Ordinanza contro l inquinamento fonico

1) Microfiltro eseguito con materiali sintetici ed ottone nichelato. DIAMETRO : da 3/8 e da ½. TESTA FILTRO : metallo nichelato

Generatore di calore a gasolio MAXY

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Transcript:

Ordinanza del DFGP sulle misure di volume del 2 novembre 1999 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977 1 sulla metrologia; visti gli articoli 7 9 dell ordinanza del 17 dicembre 1984 2 sulle verificazioni, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e definizioni Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche richieste per le misure di volume per quanto concerne l ammissione e la verificazione. 2 Le bottiglie impiegate come misuratori sono disciplinate nell ordinanza dell 8 giugno 1998 3 sulle dichiarazioni. Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s intende per: a. misure di volume: strumenti di misura per determinare il volume; b. camera di misura: parte della misura di volume destinata alla misurazione; c. volume di una misura di volume stagna: volume d acqua che la camera di misura contiene alle condizioni di riferimento giusta l articolo 9; d. volume di una misura di volume non stagna: volume della camera di misura calcolato a partire dalle sue dimensioni; e. volume massimo: volume contenuto dalla camera di misura riempita fino all orlo; f. volume nominale: volume che deve avere la camera di misura, conformemente alla relativa iscrizione; g. volume di riempimento: volume della merce contenuta in un recipiente completamente riempito; RS 941.211 1 RS 941.20 2 RS 941.210 3 RS 941.281 3048 1999-5063

h. tara: peso della misura di volume vuota, indicato dalla bilancia senza correzione di portanza, compresi tappi, coperchi ecc. necessari alla chiusura stagna della camera di misura; i. tara bagnata: tara della misura di volume vuota, bagnata all interno; è contrassegnata con «T... kg»; j. tara asciutta: tara della misura di volume vuota, non bagnata all interno; è contrassegnata con «TT... kg»; k. limite di tolleranza: massima differenza di misurazione ammessa del valore effettivo rispetto al valore nominale (volume nominale o tara). Sezione 2: Ammissione, verificazione e marcatura Art. 3 Ammissione 1 Nella misura in cui le pertinenti esigenze del capitolo 2 sono rispettate, le misure di volume seguenti sono ammesse alla verificazione senza esame di modello, giusta l articolo 11 dell ordinanza del 17 dicembre 1984 sulle verificazioni: a. misure di capacità; b. attingitoi; c. misure per lo spaccio; d. fusti e cisterne; e. bidoni del latte; f. recipienti con asta graduata; g. casse di cubatura. 2 Altre misure di volume sono ammesse alla verificazione soltanto su autorizzazione dell Ufficio federale di metrologia (Ufficio). L Ufficio stabilisce le esigenze per ogni singolo caso. Art. 4 Verificazione e marcatura 1 Le misure di volume sottostanno all obbligo di verificazione giusta gli articoli 3 e 4 dell ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla verificazione. 2 Misure per lo spaccio nonché fusti di metallo con volume nominale fino a 100 dm 3 compresi possono essere contrassegnati invece che verificati. 3 Le misure di volume contrassegnate sono controllate per campionatura dalle autorità o dagli uffici competenti, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni. Il controllo avviene, in base alle istruzioni dell Ufficio, presso il fabbricante o eventualmente presso il primo importatore. 3049

Art. 5 Validità della verificazione e della marcatura 1 La verificazione o la marcatura è valida: a. in modo illimitato per le misure di volume costruite con materiali che garantiscono durevolmente una forma stabile; b. quattro anni per le misure di volume costruite con materiale alterabile, deformabile o reagente alla temperatura. 2 Il termine decorre dalla fine dell anno civile in cui è stata eseguita la verificazione. 3 Il termine scade al piú presto con lo svuotamento del contenuto riempito prima dello spirare della validità della verificazione. 4 La durata di validità della verificazione della tara è illimitata; sono fatti salvi l articolo 23 capoversi 2 e 3 e l articolo 25 capoverso 5. 5 La validità della verificazione o della marcatura di una misura di volume cessa in caso di modifica permanente della camera di misura. 6 Dopo una riparazione la misura di volume è nuovamente verificata. Capitolo 2: Misure di volume ammesse alla verificazione Sezione 1: Disposizioni comuni Art. 6 Materialeeforma 1 La camera di misura è costruita con materiale idoneo all uso previsto, ha forma rigida ed è sufficientemente stagna. 2 Al momento dell utilizzazione della misura di volume dev essere possibile riempire la camera di misura senza che si formino sacche d aria. 3 La misura di volume sta verticalmente su una superficie orizzontale e piana. 4 Se per la sua utilizzazione la misura di volume ha bisogno di un sostegno, esso ne fa parte integrante. 5 In posizione verticale le misure riempite fino all orlo hanno un orlo diritto in un piano orizzontale. Art. 7 Segno di riempimento, bollo e dicitura 1 Segno di riempimento, bollo e dicitura sono indelebili, leggibili e posti in modo tale da essere ben visibili durante l utilizzazione. 2 Il segno di riempimento è concepito e apposto in modo tale da permettere una lettura sicura e precisa; in particolare si devono poter escludere misurazioni sbagliate in seguito all inclinamento della misura di volume. 3 Le misure di volume con graduazione hanno una forma che permette di stabilire una scala con intervalli uguali. 4 La scala è graduata in funzione diretta del volume nominale. 3050

5 Le misure di volume hanno come dicitura almeno il volume nominale unitamente al nome o al bollo della rispettiva unità, nonché un contrassegno ammesso dall Ufficio allo scopo di identificare il fabbricante o colui che è autorizzato a effettuare la marcatura. 6 Le indicazioni di volume sono date in m 3, in l o in multipli o sottomultipli di queste unità. Art. 8 Verificazione della tara 1 È autorizzata la verificazione della tara soltanto per fusti, cisterne e bidoni del latte. 2 La verificazione è possibile soltanto per le misure di volume composte di materiale il cui peso è invariabile. 3 I limiti di tolleranza per la verificazione della tara sono i seguenti: Volume nominale del recipiente Limiti di tolleranza per le indicazioni di tara alla verificazione all esame in servizio fino a 1,5 dm 3 ± 7,5 g ± 10,5 g da 1,5 a 5 dm 3 ± 5 gogni dm 3 ± 7 gogni dm 3 da 5 a 10 dm 3 ±25g ±35g oltre i 10 dm 3 ± 2,5 gogni dm 3 ± 3,5 gogni dm 3 4 I limiti di tolleranza dello strumento di misura adoperato per determinare la tara non possono essere superiori a un quinto dei limiti di tolleranza per la verificazione, giusta il capoverso 3. Art. 9 Condizioni di riferimento Valgono le seguenti condizioni di riferimento: a. pressione barometrica 1013,25 hpa b. temperatura in generale 20 C c. temperatura per combustibili e carburanti 15 C d. densità convenzionale per pesi campione 8000 kg/m 3. Sezione 2: Misure di capacità Art. 10 1 Le misure di capacità sono misure di volume con o senza graduazione adoperate per le misurazioni. 2 Il volume di una misura di capacità è determinato dall orlo o da un volume indicato da un segno di riempimento. 3051

Art. 11 Forma 1 Le misure di capacità hanno una forma geometrica semplice. 2 La forma è tale che all altezza del segno di riempimento o vicino all orlo una modifica del volume di riempimento di valore equivalente a quello del limite di tolleranza del volume nominale produce una modifica di livello di almeno 1 mm. 3 Le misure di capacità con graduazione e un volume nominale inferiore a 5 dm 3 sono trasparenti nella zona con graduazione. Art. 12 Limiti di tolleranza e graduazione 1 I limiti di tolleranza delle misure di capacità sono i seguenti: fino a 0,05 dm 3 ±4% oltre 0,05 fino a 0,25 dm 3 ±2% oltre 0,25 fino a 1 dm 3 ±1% oltre 1 fino a 50 dm 3 ±0,5%. 2 La graduazione progredisce secondo una scala di 1, 2 o 5-10 n dell unità impiegata (n essendo un numero intero positivo o negativo o uguale a zero). 3 Lo spazio tra i segni intermedi della scala è di almeno 2 mm. Sezione 3: Attingitoi Art. 13 1 Gli attingitoi sono misure di volume senza graduazione, da immergere completamente nel liquido per poterli riempire. 2 Il volume nominale dell attingitoio equivale al volume massimo. Art. 14 Forma 1 Il rapporto tra altezza e diametro dell attingitoio si situa tra lo 0,9 e l 1,1. 2 Gli attingitoi sono muniti di un manico che permette di estrarli dal liquido riempiti fino all orlo. Art. 15 Volume nominale e limiti di tolleranza 1 Sono ammessi attingitoi con volume nominale di: 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,5 0,75 1 2 dm 3. 2 I limiti di tolleranza degli attingitoi sono di ± 2 %. 3052

Sezione 4: Misure per lo spaccio Art. 16 1 Le misure per lo spaccio sono misure di volume per la mescita di bevande sciolte e che servono sia di misure di mescita per travasare le bevande, quali boccali o caraffe, sia di misure per bere, quali bicchieri, tazze o coppe. 2 Il volume nominale di una misura per lo spaccio è uguale al volume indicato dal margine inferiore del segno di riempimento in forma di trattino. 3 Le misure per bere possono anche avere due segni di riempimento che indicano volumi nominali diversi. Art. 17 Forma e materiale 1 Le misure di mescita hanno una forma tale che all altezza del segno di riempimento una modifica del volume di riempimento di valore equivalente a quello del limite di tolleranza del volume nominale produce una modifica di livello di almeno 2 mm. 2 I recipienti per bere non riutilizzabili sono fabbricati in plastica, carta o materiale analogo; devono tuttavia rimanere sufficientemente a lungo rigidi. Art. 18 Volume nominale e limiti di tolleranza 1 Sono ammesse le misure per lo spaccio con un volume nominale di: 0,01 0,02 0,025 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 dm 3. 2 I limiti di tolleranza sono: a. per le misure di mescita, di ± 3 % del volume nominale; b. per le misure per bere con volume nominale o parziale di 0,01 a 0,1 dm 3,di ± 5 % del rispettivo volume nominale; c. per le misure per bere con volume nominale o parziale di 0,2 a 5 dm 3,di ± 3 % del rispettivo volume nominale. Art. 19 Segni di riempimento e graduazione 1 Se la posizione del recipiente è verticale i segni di riempimento hanno un tracciato orizzontale diritto e sono indicati con un cerchio completo o un trattino di almeno 10 mm di lunghezza. 2 I segni di riempimento delle misure per bere munite di due segni sono disposti l uno sotto l altro. La distanza tra i due segni è di almeno 5 mm. 3 Le misure per bere per le quali non è possibile rispettare i limiti di tolleranza a causa della forma sono autorizzate se il segno di riempimento garantisce un volume di riempimento equivalente almeno al rispettivo volume nominale (sovrappieno). Tale è il caso in particolare delle misure per bere per le quali una variazione del vo- 3053

lume di riempimento all altezza del segno di riempimento, equivalente al valore del limite di tolleranza del volume nominale, produce una modifica del livello inferiore a 2 mm (bicchieri per cognac). 4 La distanza del segno di riempimento dall orlo è almeno: a. per le misure di mescita, di 20 mm b. per le misure per bere con volume nominale inferiore a 0,1 dm 3,di 5mm c. per le misure per bere con un volume nominale di 0,1 dm 3 e oltre, di 10 mm d. per le misure per bere per bevande con schiuma persistente, di 20 mm. 5 Per le misure di mescita con tappo la distanza del segno di riempimento dal limite inferiore del tappo è di almeno 10 mm. Art. 20 Iscrizioni Il valore e i segmenti unitari del volume nominale delle misure per lo spaccio sono apposti in prossimità immediata del segno di riempimento. Sezione 5: Fusti e cisterne Art. 21 Definizioni 1 Fusti e cisterne sono misure di volume chiuse, trasferibili o fisse, con aperture otturabili, che servono alla determinazione del volume, al deposito o al trasporto di liquidi. Possono essere muniti di installazioni fisse per il riempimento, lo svuotamento e l aerazione. 2 Il volume nominale di fusti e cisterne è il volume utilizzabile indicato dal fabbricante. Art. 22 Forma e materiale di fusti resistenti alla pressione 1 I fusti resistenti alla pressione (Keg s) hanno un colletto di protezione. 2 La forma e il materiale dei fusti resistenti alla pressione sono tali da garantire che una pressione eccessiva di 5 bar non causi una deformazione permanente del recipiente. 3 Il materiale del colletto di protezione permette l iscrizione della tara. Art. 23 Verificazione e limiti di tolleranza 1 Il volume o la tara di fusti e cisterne mobili può essere verificato. 2 La durata di validità della verificazione di un recipiente di legno o di plastica è di quattro anni. 3 La durata di validità della verificazione di fusti e cisterne in metallo con volume nominale superiore a 100 dm 3 èdi: 3054

a. sei anni, se sono mobili; b. dieci anni, se sono fissi. 4 La durata di validità della verificazione o della marcatura per fusti e cisterne di metallo con volume nominale fino a 100 dm 3 è illimitata. 5 I limiti di tolleranza per fusti e cisterne sono di ± 1 % del volume nominale. Sezione 6: Bidoni del latte Art. 24 1 I bidoni del latte sono misure di volume cilindriche che si possono chiudere, munite di un collo stretto e senza graduazione, usate per la misurazione o il trasporto di latte o di prodotti liquidi del latte. 2 Il volume nominale di un bidone del latte equivale al volume determinato dal segno di riempimento. 3 Sono ammessi i bidoni del latte con un volume nominale di: 5 10 15 20 25 30 40 50 60 dm 3. Art. 25 Verificazione e limiti di tolleranza, iscrizioni 1 Il volume o la tara dei bidoni del latte può essere verificato. 2 I limiti di tolleranza per la verificazione dei bidoni del latte sono di ± 1 %. 3 I limiti di tolleranza per la verificazione della tara sono di ± 2,5 g per ogni dm 3. 4 La tara asciutta è verificata senza coperchio. 5 La durata di validità della verificazione della tara è di sei anni. 6 L indicazione della tara è apposta sul collo del bidone nella seguente forma: TT =... kg [Bollo di verificazione] [Millesimo] Ohne Deckel Sans couvercle Senza coperchio Sezione 7: Recipienti con asta graduata Art. 26 1 I recipienti con asta graduata sono misure di volume che si possono chiudere, senza graduazione, che servono alla misurazione e al trasporto di prodotti del latte o di bevande che contengono alcool. 2 Il volume del recipiente con asta graduata equivale al volume di riempimento determinato per mezzo di un asta graduata. 3055

Art. 27 Forma 1 La camera di misura di un recipiente con asta graduata ha una sezione costante per tutta la sua altezza. 2 L asta di misurazione è munita di un manico. Art. 28 Verificazione e limiti di tolleranza 1 Il recipiente con asta graduata può essere verificato solo insieme alla relativa asta di misurazione. Il recipiente e l asta di misurazione sono assemblati in modo indisgiungibile o contrassegnati da un medesimo numero di controllo. 2 I limiti di tolleranza sono di ± 1 % del volume nominale. Sezione 8: Casse di cubatura Art. 29 1 Le casse di cubatura sono misure di volume aperte che servono alla misurazione o al trasporto di materiale sciolto; possono essere munite di una parte mobile per lo svuotamento. 2 Il volume nominale di una cassa di cubatura equivale al volume massimo. Art. 30 Determinazione del volume nominale e suddivisione 1 Il volume nominale di casse di cubatura con forma geometrica semplice quali autocarri con cassone ribaltabile, tramoggie o benne è calcolato al momento della verificazione con misurazioni della lunghezza. 2 Per determinare il volume nominale le casse di cubatura di forma piú complicata sono misurate per mezzo di acqua al momento della verificazione. 3 Le suddivisioni e i telai supplementari sono ammessi se il loro volume può essere determinato univocamente e misurato agevolmente. Art. 31 Limiti di tolleranza e iscrizioni 1 I limiti di tolleranza per le casse di cubatura e per i telai supplementari sono di ±5%. 2 Il volume nominale è indicato sia su una targa di verificazione sigillata sia con incisione diretta sulla cassa. Le indicazioni di volume hanno tre cifre indicative, delle quali la terza è arrotondata (ad es. volume misurato: 10 086 m 3, volume indicato: 10 100 m 3 ). 3056

Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 32 Disposizioni transitorie 1 Le misure di volume verificate prima dell entrata in vigore della presente ordinanza sono ammesse alla verificazione come in precedenza. 2 Le misure di volume contrassegnate prima dell entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzate come in precedenza. Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre 1999. 2 novembre 1999 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Metzler 1707 3057