Ordinanza del DFGP sulle misure di volume del 2 novembre 1999 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977 1 sulla metrologia; visti gli articoli 7 9 dell ordinanza del 17 dicembre 1984 2 sulle verificazioni, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e definizioni Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche richieste per le misure di volume per quanto concerne l ammissione e la verificazione. 2 Le bottiglie impiegate come misuratori sono disciplinate nell ordinanza dell 8 giugno 1998 3 sulle dichiarazioni. Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s intende per: a. misure di volume: strumenti di misura per determinare il volume; b. camera di misura: parte della misura di volume destinata alla misurazione; c. volume di una misura di volume stagna: volume d acqua che la camera di misura contiene alle condizioni di riferimento giusta l articolo 9; d. volume di una misura di volume non stagna: volume della camera di misura calcolato a partire dalle sue dimensioni; e. volume massimo: volume contenuto dalla camera di misura riempita fino all orlo; f. volume nominale: volume che deve avere la camera di misura, conformemente alla relativa iscrizione; g. volume di riempimento: volume della merce contenuta in un recipiente completamente riempito; RS 941.211 1 RS 941.20 2 RS 941.210 3 RS 941.281 3048 1999-5063
h. tara: peso della misura di volume vuota, indicato dalla bilancia senza correzione di portanza, compresi tappi, coperchi ecc. necessari alla chiusura stagna della camera di misura; i. tara bagnata: tara della misura di volume vuota, bagnata all interno; è contrassegnata con «T... kg»; j. tara asciutta: tara della misura di volume vuota, non bagnata all interno; è contrassegnata con «TT... kg»; k. limite di tolleranza: massima differenza di misurazione ammessa del valore effettivo rispetto al valore nominale (volume nominale o tara). Sezione 2: Ammissione, verificazione e marcatura Art. 3 Ammissione 1 Nella misura in cui le pertinenti esigenze del capitolo 2 sono rispettate, le misure di volume seguenti sono ammesse alla verificazione senza esame di modello, giusta l articolo 11 dell ordinanza del 17 dicembre 1984 sulle verificazioni: a. misure di capacità; b. attingitoi; c. misure per lo spaccio; d. fusti e cisterne; e. bidoni del latte; f. recipienti con asta graduata; g. casse di cubatura. 2 Altre misure di volume sono ammesse alla verificazione soltanto su autorizzazione dell Ufficio federale di metrologia (Ufficio). L Ufficio stabilisce le esigenze per ogni singolo caso. Art. 4 Verificazione e marcatura 1 Le misure di volume sottostanno all obbligo di verificazione giusta gli articoli 3 e 4 dell ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla verificazione. 2 Misure per lo spaccio nonché fusti di metallo con volume nominale fino a 100 dm 3 compresi possono essere contrassegnati invece che verificati. 3 Le misure di volume contrassegnate sono controllate per campionatura dalle autorità o dagli uffici competenti, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni. Il controllo avviene, in base alle istruzioni dell Ufficio, presso il fabbricante o eventualmente presso il primo importatore. 3049
Art. 5 Validità della verificazione e della marcatura 1 La verificazione o la marcatura è valida: a. in modo illimitato per le misure di volume costruite con materiali che garantiscono durevolmente una forma stabile; b. quattro anni per le misure di volume costruite con materiale alterabile, deformabile o reagente alla temperatura. 2 Il termine decorre dalla fine dell anno civile in cui è stata eseguita la verificazione. 3 Il termine scade al piú presto con lo svuotamento del contenuto riempito prima dello spirare della validità della verificazione. 4 La durata di validità della verificazione della tara è illimitata; sono fatti salvi l articolo 23 capoversi 2 e 3 e l articolo 25 capoverso 5. 5 La validità della verificazione o della marcatura di una misura di volume cessa in caso di modifica permanente della camera di misura. 6 Dopo una riparazione la misura di volume è nuovamente verificata. Capitolo 2: Misure di volume ammesse alla verificazione Sezione 1: Disposizioni comuni Art. 6 Materialeeforma 1 La camera di misura è costruita con materiale idoneo all uso previsto, ha forma rigida ed è sufficientemente stagna. 2 Al momento dell utilizzazione della misura di volume dev essere possibile riempire la camera di misura senza che si formino sacche d aria. 3 La misura di volume sta verticalmente su una superficie orizzontale e piana. 4 Se per la sua utilizzazione la misura di volume ha bisogno di un sostegno, esso ne fa parte integrante. 5 In posizione verticale le misure riempite fino all orlo hanno un orlo diritto in un piano orizzontale. Art. 7 Segno di riempimento, bollo e dicitura 1 Segno di riempimento, bollo e dicitura sono indelebili, leggibili e posti in modo tale da essere ben visibili durante l utilizzazione. 2 Il segno di riempimento è concepito e apposto in modo tale da permettere una lettura sicura e precisa; in particolare si devono poter escludere misurazioni sbagliate in seguito all inclinamento della misura di volume. 3 Le misure di volume con graduazione hanno una forma che permette di stabilire una scala con intervalli uguali. 4 La scala è graduata in funzione diretta del volume nominale. 3050
5 Le misure di volume hanno come dicitura almeno il volume nominale unitamente al nome o al bollo della rispettiva unità, nonché un contrassegno ammesso dall Ufficio allo scopo di identificare il fabbricante o colui che è autorizzato a effettuare la marcatura. 6 Le indicazioni di volume sono date in m 3, in l o in multipli o sottomultipli di queste unità. Art. 8 Verificazione della tara 1 È autorizzata la verificazione della tara soltanto per fusti, cisterne e bidoni del latte. 2 La verificazione è possibile soltanto per le misure di volume composte di materiale il cui peso è invariabile. 3 I limiti di tolleranza per la verificazione della tara sono i seguenti: Volume nominale del recipiente Limiti di tolleranza per le indicazioni di tara alla verificazione all esame in servizio fino a 1,5 dm 3 ± 7,5 g ± 10,5 g da 1,5 a 5 dm 3 ± 5 gogni dm 3 ± 7 gogni dm 3 da 5 a 10 dm 3 ±25g ±35g oltre i 10 dm 3 ± 2,5 gogni dm 3 ± 3,5 gogni dm 3 4 I limiti di tolleranza dello strumento di misura adoperato per determinare la tara non possono essere superiori a un quinto dei limiti di tolleranza per la verificazione, giusta il capoverso 3. Art. 9 Condizioni di riferimento Valgono le seguenti condizioni di riferimento: a. pressione barometrica 1013,25 hpa b. temperatura in generale 20 C c. temperatura per combustibili e carburanti 15 C d. densità convenzionale per pesi campione 8000 kg/m 3. Sezione 2: Misure di capacità Art. 10 1 Le misure di capacità sono misure di volume con o senza graduazione adoperate per le misurazioni. 2 Il volume di una misura di capacità è determinato dall orlo o da un volume indicato da un segno di riempimento. 3051
Art. 11 Forma 1 Le misure di capacità hanno una forma geometrica semplice. 2 La forma è tale che all altezza del segno di riempimento o vicino all orlo una modifica del volume di riempimento di valore equivalente a quello del limite di tolleranza del volume nominale produce una modifica di livello di almeno 1 mm. 3 Le misure di capacità con graduazione e un volume nominale inferiore a 5 dm 3 sono trasparenti nella zona con graduazione. Art. 12 Limiti di tolleranza e graduazione 1 I limiti di tolleranza delle misure di capacità sono i seguenti: fino a 0,05 dm 3 ±4% oltre 0,05 fino a 0,25 dm 3 ±2% oltre 0,25 fino a 1 dm 3 ±1% oltre 1 fino a 50 dm 3 ±0,5%. 2 La graduazione progredisce secondo una scala di 1, 2 o 5-10 n dell unità impiegata (n essendo un numero intero positivo o negativo o uguale a zero). 3 Lo spazio tra i segni intermedi della scala è di almeno 2 mm. Sezione 3: Attingitoi Art. 13 1 Gli attingitoi sono misure di volume senza graduazione, da immergere completamente nel liquido per poterli riempire. 2 Il volume nominale dell attingitoio equivale al volume massimo. Art. 14 Forma 1 Il rapporto tra altezza e diametro dell attingitoio si situa tra lo 0,9 e l 1,1. 2 Gli attingitoi sono muniti di un manico che permette di estrarli dal liquido riempiti fino all orlo. Art. 15 Volume nominale e limiti di tolleranza 1 Sono ammessi attingitoi con volume nominale di: 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,5 0,75 1 2 dm 3. 2 I limiti di tolleranza degli attingitoi sono di ± 2 %. 3052
Sezione 4: Misure per lo spaccio Art. 16 1 Le misure per lo spaccio sono misure di volume per la mescita di bevande sciolte e che servono sia di misure di mescita per travasare le bevande, quali boccali o caraffe, sia di misure per bere, quali bicchieri, tazze o coppe. 2 Il volume nominale di una misura per lo spaccio è uguale al volume indicato dal margine inferiore del segno di riempimento in forma di trattino. 3 Le misure per bere possono anche avere due segni di riempimento che indicano volumi nominali diversi. Art. 17 Forma e materiale 1 Le misure di mescita hanno una forma tale che all altezza del segno di riempimento una modifica del volume di riempimento di valore equivalente a quello del limite di tolleranza del volume nominale produce una modifica di livello di almeno 2 mm. 2 I recipienti per bere non riutilizzabili sono fabbricati in plastica, carta o materiale analogo; devono tuttavia rimanere sufficientemente a lungo rigidi. Art. 18 Volume nominale e limiti di tolleranza 1 Sono ammesse le misure per lo spaccio con un volume nominale di: 0,01 0,02 0,025 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 dm 3. 2 I limiti di tolleranza sono: a. per le misure di mescita, di ± 3 % del volume nominale; b. per le misure per bere con volume nominale o parziale di 0,01 a 0,1 dm 3,di ± 5 % del rispettivo volume nominale; c. per le misure per bere con volume nominale o parziale di 0,2 a 5 dm 3,di ± 3 % del rispettivo volume nominale. Art. 19 Segni di riempimento e graduazione 1 Se la posizione del recipiente è verticale i segni di riempimento hanno un tracciato orizzontale diritto e sono indicati con un cerchio completo o un trattino di almeno 10 mm di lunghezza. 2 I segni di riempimento delle misure per bere munite di due segni sono disposti l uno sotto l altro. La distanza tra i due segni è di almeno 5 mm. 3 Le misure per bere per le quali non è possibile rispettare i limiti di tolleranza a causa della forma sono autorizzate se il segno di riempimento garantisce un volume di riempimento equivalente almeno al rispettivo volume nominale (sovrappieno). Tale è il caso in particolare delle misure per bere per le quali una variazione del vo- 3053
lume di riempimento all altezza del segno di riempimento, equivalente al valore del limite di tolleranza del volume nominale, produce una modifica del livello inferiore a 2 mm (bicchieri per cognac). 4 La distanza del segno di riempimento dall orlo è almeno: a. per le misure di mescita, di 20 mm b. per le misure per bere con volume nominale inferiore a 0,1 dm 3,di 5mm c. per le misure per bere con un volume nominale di 0,1 dm 3 e oltre, di 10 mm d. per le misure per bere per bevande con schiuma persistente, di 20 mm. 5 Per le misure di mescita con tappo la distanza del segno di riempimento dal limite inferiore del tappo è di almeno 10 mm. Art. 20 Iscrizioni Il valore e i segmenti unitari del volume nominale delle misure per lo spaccio sono apposti in prossimità immediata del segno di riempimento. Sezione 5: Fusti e cisterne Art. 21 Definizioni 1 Fusti e cisterne sono misure di volume chiuse, trasferibili o fisse, con aperture otturabili, che servono alla determinazione del volume, al deposito o al trasporto di liquidi. Possono essere muniti di installazioni fisse per il riempimento, lo svuotamento e l aerazione. 2 Il volume nominale di fusti e cisterne è il volume utilizzabile indicato dal fabbricante. Art. 22 Forma e materiale di fusti resistenti alla pressione 1 I fusti resistenti alla pressione (Keg s) hanno un colletto di protezione. 2 La forma e il materiale dei fusti resistenti alla pressione sono tali da garantire che una pressione eccessiva di 5 bar non causi una deformazione permanente del recipiente. 3 Il materiale del colletto di protezione permette l iscrizione della tara. Art. 23 Verificazione e limiti di tolleranza 1 Il volume o la tara di fusti e cisterne mobili può essere verificato. 2 La durata di validità della verificazione di un recipiente di legno o di plastica è di quattro anni. 3 La durata di validità della verificazione di fusti e cisterne in metallo con volume nominale superiore a 100 dm 3 èdi: 3054
a. sei anni, se sono mobili; b. dieci anni, se sono fissi. 4 La durata di validità della verificazione o della marcatura per fusti e cisterne di metallo con volume nominale fino a 100 dm 3 è illimitata. 5 I limiti di tolleranza per fusti e cisterne sono di ± 1 % del volume nominale. Sezione 6: Bidoni del latte Art. 24 1 I bidoni del latte sono misure di volume cilindriche che si possono chiudere, munite di un collo stretto e senza graduazione, usate per la misurazione o il trasporto di latte o di prodotti liquidi del latte. 2 Il volume nominale di un bidone del latte equivale al volume determinato dal segno di riempimento. 3 Sono ammessi i bidoni del latte con un volume nominale di: 5 10 15 20 25 30 40 50 60 dm 3. Art. 25 Verificazione e limiti di tolleranza, iscrizioni 1 Il volume o la tara dei bidoni del latte può essere verificato. 2 I limiti di tolleranza per la verificazione dei bidoni del latte sono di ± 1 %. 3 I limiti di tolleranza per la verificazione della tara sono di ± 2,5 g per ogni dm 3. 4 La tara asciutta è verificata senza coperchio. 5 La durata di validità della verificazione della tara è di sei anni. 6 L indicazione della tara è apposta sul collo del bidone nella seguente forma: TT =... kg [Bollo di verificazione] [Millesimo] Ohne Deckel Sans couvercle Senza coperchio Sezione 7: Recipienti con asta graduata Art. 26 1 I recipienti con asta graduata sono misure di volume che si possono chiudere, senza graduazione, che servono alla misurazione e al trasporto di prodotti del latte o di bevande che contengono alcool. 2 Il volume del recipiente con asta graduata equivale al volume di riempimento determinato per mezzo di un asta graduata. 3055
Art. 27 Forma 1 La camera di misura di un recipiente con asta graduata ha una sezione costante per tutta la sua altezza. 2 L asta di misurazione è munita di un manico. Art. 28 Verificazione e limiti di tolleranza 1 Il recipiente con asta graduata può essere verificato solo insieme alla relativa asta di misurazione. Il recipiente e l asta di misurazione sono assemblati in modo indisgiungibile o contrassegnati da un medesimo numero di controllo. 2 I limiti di tolleranza sono di ± 1 % del volume nominale. Sezione 8: Casse di cubatura Art. 29 1 Le casse di cubatura sono misure di volume aperte che servono alla misurazione o al trasporto di materiale sciolto; possono essere munite di una parte mobile per lo svuotamento. 2 Il volume nominale di una cassa di cubatura equivale al volume massimo. Art. 30 Determinazione del volume nominale e suddivisione 1 Il volume nominale di casse di cubatura con forma geometrica semplice quali autocarri con cassone ribaltabile, tramoggie o benne è calcolato al momento della verificazione con misurazioni della lunghezza. 2 Per determinare il volume nominale le casse di cubatura di forma piú complicata sono misurate per mezzo di acqua al momento della verificazione. 3 Le suddivisioni e i telai supplementari sono ammessi se il loro volume può essere determinato univocamente e misurato agevolmente. Art. 31 Limiti di tolleranza e iscrizioni 1 I limiti di tolleranza per le casse di cubatura e per i telai supplementari sono di ±5%. 2 Il volume nominale è indicato sia su una targa di verificazione sigillata sia con incisione diretta sulla cassa. Le indicazioni di volume hanno tre cifre indicative, delle quali la terza è arrotondata (ad es. volume misurato: 10 086 m 3, volume indicato: 10 100 m 3 ). 3056
Capitolo 3: Disposizioni finali Art. 32 Disposizioni transitorie 1 Le misure di volume verificate prima dell entrata in vigore della presente ordinanza sono ammesse alla verificazione come in precedenza. 2 Le misure di volume contrassegnate prima dell entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzate come in precedenza. Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre 1999. 2 novembre 1999 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Metzler 1707 3057