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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2285 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI VIGNAROLI, DAGA, MICILLO, SEGONI, TERZONI, ZOLEZZI, ALBERTI, DE ROSA, BUSTO Disposizioni per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere» Presentata il 4 aprile 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! Dopo anni di dibattiti, di campagne per la raccolta differenziata e di proteste dei cittadini per la riapertura di discariche o per la costruzione di nuovi inutili inceneritori, quello che si evince è che i rifiuti sono ancora considerati da molti non come una risorsa bensì come un problema, tanto da costituire in molte città italiane, in primis la Capitale, una vera e propria emergenza. Ogni anno nel nostro Paese sono prodotti milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani e sebbene la crisi economica abbia registrato una diminuzione nei consumi pro capite delle famiglie, il moltiplicarsi di imballaggi di ogni tipo, anche difficilmente riciclabili (come gli imballaggi poliaccoppiati, principalmente costituiti da tetrapak), ha portato, negli ultimi venti anni, a un raddoppio della produzione dei rifiuti. Per queste ragioni si è pensato con la presente proposta di legge di definire una disciplina che reintroduca nel nostro ordinamento un sistema già conosciuto nel passato, ovvero quello del «vuoto a rendere». Tale sistema è innanzitutto semplice e soprattutto conveniente sotto molti profili, tra cui anche quello squisitamente economico. Con esso si prevede una cauzione versata al momento dell acquisto di un prodotto come una bevanda o altro in un contenitore di vetro, alluminio o plastica. La cauzione è restituita al consumatore nel momento in cui il contenitore

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2285 vuoto è restituito al venditore in modo che possa essere riutilizzato più volte senza divenire un rifiuto. Il deposito cauzionale sul «vuoto a rendere» è sicuramente il mezzo più efficace per il ritiro dei contenitori: infatti, il ritorno al loro produttore ha percentuali di resa dall 80 al 90 per cento, come dimostrano i risultati raggiunti in altri Paesi del nord Europa, dalla Germania all Olanda e, infine, ai Paesi scandinavi. Risulta essere, inoltre, un efficiente misura di prevenzione per correggere comportamenti ecologicamente scorretti e per limitare fortemente l uso dei contenitori «usa e getta». Come noto, il contenitore monuouso fa lievitare i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in particolare per i materiali non biodegradabili, come la plastica e i poliaccoppiati. Al contrario, i contenitori a rendere presentano notevoli vantaggi: 1) il contenitore non diventa rifiuto, quindi non grava sui costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e non va a riempire discariche e ad alimentare inceneritori; 2) fa risparmiare le materie prime che sarebbero necessarie per produrre altri contenitori; 3) la sterilizzazione delle bottiglie a rendere richiede circa sessanta volte meno energia rispetto alla produzione di nuove bottiglie; 4) garantisce un corretto comportamento del consumatore, che è indotto dalla cauzione a restituire il vuoto con percentuali superiori a quelle che può offrire la raccolta differenziata. In Germania e in Olanda, ad esempio, un marchio noto come la Coca Cola commercializza il suo prodotto in bottiglie sottoposte a cauzione in PET rigido che sono poi riutilizzate. Nelle prime bozze del decreto-legge sulle liberalizzazioni del Governo Monti (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività») all articolo 40 era stato introdotto il sistema del «vuoto a rendere», poi stralciato a seguito delle ingerenze dei consorzi per la raccolta e il riciclo che evidentemente temevano che il loro potere potesse essere offuscato. Noi invece riteniamo che l introduzione del sistema del «vuoto a rendere» porterà non solo vantaggi in termini ambientali ed economici ma anche in termini di sicurezza considerato che, ad esempio, spesso le bottiglie di vetro abbandonate sono utilizzate come strumenti per compiere atti vandalici.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2285 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Introduzione del sistema del «vuoto a rendere»). 1. Al fine di promuovere la restituzione e la riutilizzazione degli imballaggi destinati all uso alimentare, è istituito il sistema del «vuoto a rendere», che coinvolge i produttori, gli utilizzatori, gli utenti finali e i consumatori dei citati imballaggi. ART. 2. (Ambito di applicazione). 1. Il sistema del «vuoto a rendere» si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all uso alimentare: a) le bottiglie e i contenitori in plastica destinati all uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri; b) le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo; c) le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo. 2. Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può prevedere l applicazione del sistema del «vuoto a rendere» anche ad altre tipologie di imballaggi, disciplinando le eventuali procedure e modalità.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2285 ART. 3. (Filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi vuoto a rendere). 1. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all uso alimentare, individuati ai sensi dell articolo 2, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata «filiera» costituita attraverso un consorzio, un associazione temporanea d imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all intero ciclo di vita del manufatto. 2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all adesione di tutti gli operatori economici interessati. 3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori, da indicare nell etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi. 4. I produttori degli imballaggi riutilizzabili di cui al comma 1 dell articolo 2 destinano alla filiera almeno il 20 per cento degli imballaggi da essi immessi al consumo. 5. Gli aderenti alla filiera che acquistano imballaggi da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore. 6. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2285 degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi del comma 5. 7. L importo della cauzione di cui al comma 5, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono fissati nel contratto istitutivo della filiera. 8. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all acquisto di valore almeno equivalente. ART. 4. (Benefìci). 1. Gli esercizi commerciali e i produttori di imballaggi aderenti al sistema del «vuoto a rendere» usufruiscono di una riduzione nella tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni in base ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. ART. 5. (Vigilanza). 1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di adesione alla filiera. ART. 6. (Copertura di invarianza finanziaria). 1. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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