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COMUNE DI CURSI c.a.p. 73020 PROVINCIA DI LECCE COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del Reg. OGGETTO: Gestione Funzioni Legge 135/2012 e s.m.i. Trasferimento di ulteriori 3 funzioni all Unione dei Comuni Entroterra Idruntino. Provvedimenti. Data 12/11/2014 L'anno 2014 il giorno 12 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30 in Cursi e nella sala a piano terra di Palazzo De Donno Piazza Pio XII, alla 1 convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:. REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data 29/09/2014 Il responsabile del servizio F.to Dott. Benvenuto BISCONTI REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data 29/09/2014 Il responsabile di ragioneria Presente Assente 1 MELCORE Antonio X 2 MACRI Antonio X 3 CHILLA Emanuela X 4 LANZILOTTO Daniele Rocco X 5 ZAMINGA Daniele X 6 LANZILOTTO Giuseppe X 7 TREGLIA Luigi X 8 D'AUTILIA Marco X 9 DE LUCA Primaldo X 10 CHILLA Luigi X 11 DE GIORGI Giovanni X 12 SANTORO William Marco X 13 ROMANO Maurizio X Presenti n. 11 Assenti n. 2 F.to Dott. Benvenuto BISCONTI Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Daniele Rocco LANZILOTTO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato Assessori Esterni : Presente Assente IACOVAZZI Maria Crescenza [X] [] BARONE Daniele [X] [] SPECCHIA Giovanni Agostino [] [X] FRISULLO Ilaria [X] []

Relaziona il consigliere CHILLA Emanuela illustrando l'atto. Intervengono i consiglieri: SANTORO William Marco auspicando che l'unione dei Comuni offra anche servizi più efficienti. CHILLA Luigi chiede chiarimenti sulla scadenza del 31/12/2014. Il Sindaco spiega che c'è una proposta di legge di soppressione dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Poi c'è il modello della fusione. Ma qua si sta eseguendo un'altra norma sulla gestione associata. Assicura, comunque, che non si intende rinunciare all'identità di cittadini di Cursi. Premesso: IL CONSIGLIO COMUNALE - Che questo Comune appartiene all Unione di Comuni Entroterra Idruntino costituita dai seguenti quattro Comuni: CURSI, BAGNOLO DEL SALENTO, CANNOLE E PALMARIGGI, ai sensi dell art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Richiamate le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali di seguito indicati: Cursi: n. 40 del 03/09/2001 e n. 48 del 07/09/2001; Bagnolo del Salento: n. 24 del 01/09/2001; Cannole: n. 19 del 04/09/2001; Palmariggi: n. 34 del 20/09/2001 e n. 36 del 22/09/2001; con le quali si è proceduto all approvazione dell atto istitutivo e dello Statuto dell Unione dei Comuni di Cursi, Bagnolo del Salento, Cannole e Palmariggi (denominata Entroterra Idruntino ); Preso atto: - che questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/05/2014, esecutiva, ha trasferito all Unione dei Comuni Entroterra Idruntino le seguente tre funzioni fondamentali, previste dall art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135: catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; Visti: - l art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, che disciplina l istituto della Convenzione; - l'articolo 32, comma 1 e comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali sulle Unioni di comuni;

- l art. 14 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, modificato dall art. 19 del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2012, n.135 individua le 9 funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, che risultano essere: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) servizi in materia di statistica; Accertato che questo Ente alla data odierna ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e, quindi, ai sensi dell art. 19, comma 28, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, deve esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione delle lettera l; Visto l art. 14, comma 31 ter, lettera b) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 78 come modificato dall art. 23 1- quinquies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale testualmente recita: i Comuni interessati assicurano l attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 30 settembre 2014 con riguardo di ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 31 dicembre 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, mediante il trasferimento all Unione dei Comuni Entroterra Idruntino di altre 3 funzioni fondamentali previste dall art. 19 della Legge 135/2012, quali: b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; l-bis) servizi in materia di statistica; Dato atto che per la parte della funzione f) relativa alla riscossione dei relativi tributi ovviamente riferito alla TARI, per l esercizio 2014 viene gestita fino al 31/12 direttamente dai Comuni che, di fatto, hanno già definito il complessivo iter amministrativo; Visto lo schema di convenzione composto da n. 8 articoli allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; Ritenuto dover approvare suddetta convenzione;

Visti i pareri favorevole espressi sulla proposta della presente deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano: D E L I B E R A 1. Di dare esecuzione in attuazione del disposto normativo di cui all art. 14, comma 28 del decreto legge 31/05/2010, n. 78 come convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e di conseguenza trasferire all Unione dei Comuni Entroterra Idruntino le seguenti ulteriori tre funzioni fondamentali, previste dall art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135: b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; l-bis) servizi in materia di statistica. 2. Di approvare, avendone preso cognizioni in ogni sua parte, lo schema di convenzione composto da n. 8 articoli allegato alla presente convenzione per divenirne parte integrante e sostanziale. 3. Di dare atto che per la parte relativa alla riscossione dei relativi tributi, ovviamente riferiti alla TARI, per l esercizio 2014 viene gestita fino al 31/12 direttamente dai Comuni che, di fatto, hanno già definito il complessivo iter amministrativo. 4. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della suddetta convenzione ed altresì i responsabili di servizio interessati alla emanazione dei successivi atti gestionali di competenza per il definitivo trasferimento delle elencate funzioni qui di seguito indicate: 5. Di trasmettere copia del presente atto al Presidente dell Unione dei Comuni Entroterra Idruntino. 6. Di comunicazione a S.E. il Prefetto di Ufficio Territoriale del Governo di Lecce l avvenuta adozione del presente atto deliberativo. 7. Di dichiarare con separata ed analoga votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell art. 134 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI Le Amministrazioni comunali di CURSI BAGNOLO DEL SALENTO CANNOLE PALMARIGGI VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane; VISTI IN PARTICOLARE: - l articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni; - l articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni; - l articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede la scadenza del 30 settembre 2014 per l esercizio in forma obbligatoria di ulteriori 3 funzioni fondamentali e quella del 31 dicembre 2014 per l esercizio delle restanti funzioni; - l articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell eventualità di un ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall articolo 8 della legge n. 131/2003; VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale (ove eventualmente intervenuta in materia);

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali; CONSIDERATO, altresì, l art. 107 della L. 56 del 07/04/2014 che ha così sostituito il comma 31 dell art. 14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010: Il limite demografico minimo delle Unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti Il limite non si applica alle Unioni di Comuni già costituite CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata; TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE: Articolo 1 OGGETTO I Comuni di CURSI, BAGNOLO DEL SALENTO, CANNOLE e PALMARIGGI convengono di esercitare, ai sensi dell art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi: b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; l-bis) servizi in materia di statistica. Solo per l esercizio 2014 la parte della funzione f) relativa alla riscossione dei relativi tributi, ovviamente riferiti alla TARI, per l esercizio 2014 viene gestita fino al 31/12 direttamente dai Comuni che, di fatto, hanno già definito il complessivo iter amministrativo. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali: deliberazione del Consiglio comunale di.. n... del... deliberazione del Consiglio comunale di.. n... del...

deliberazione del Consiglio comunale di.. n.... del deliberazione del Consiglio comunale di.. n.... del all Unione di Comuni Entroterra Idruntino viene attribuita la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione ). Periodicamente Unione, verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento. Articolo 2 FINALITA La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: a) migliorare la qualità dei servizi erogati; b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi; c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale. Articolo 3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI I Comuni convenzionati/la Conferenza dei Sindaci/l Unione disciplina/no l organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge. Articolo 4 CONFERENZA DEI SINDACI La Conferenza dei Sindaci è l organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E convocata e presieduta dal Sindaco di o, in sua assenza, da un suo delegato. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti: α) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall art. 1; β) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario; χ) vigila e controlla sull espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2; δ) gestisce le relazioni sindacali; ε) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati; φ) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione. Articolo 5 RAPPORTI FINANZIARI Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati. Articolo 6 DURATA - INTEGRAZIONI La durata della presenta convenzione è di almeno un triennio, ai sensi dell articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi (oppure da definirsi, per una durata ulteriore, sulla base delle specifiche intese che saranno convenute tra gli Enti sottoscrittori). La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno

presentarsi nel tempo. Articolo 7 AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI L istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila/alla Conferenza dei Sindaci/all Unione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci. Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale IL PRESIDENTE F.to Daniele Rocco LANZILOTTO IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Paolo PALLARA Certificato di pubblicazione Copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. Cursi, 17/11/2014 L addetto alla pubblicazione F.to E copia conforme all originale per uso amministrativo. Cursi, Il responsabile del Servizio Dott. Benvenuto BISCONTI