Legge 23 marzo 2016, n. 41

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Legge 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. In vigore dal 25 marzo 2016 Avv. Matteo L. Mattheudakis

Art. 589-bis ( omicidio stradale ), 1 c., c.p. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Art. 590-bis ( lesioni personali stradali gravi o gravissime ), 1 c., c.p. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Art. 583, c.p. ( circostanze aggravanti ) [I]. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. [II]. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 589-bis, 2 c., c.p. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) [tasso alcolemico oltre 1,5 g/l], e 187 [alterazione da stupefacenti o psicotropi] del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. Art. 590-bis, 2 c., c.p. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) [tasso alcolemico oltre 1,5 g/l], e 187 [alterazione da stupefacenti o psicotropi] del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Art. 589-bis, 3 c., c.p. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all articolo 186-bis, comma 1, lettere b) [trasportatori di persone], c) [trasportatori di cose] e d) [guidatori di mezzi pesanti], d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell art. 186, comma 2, lettera b) [tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l], del medesimo d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona. Art. 590-bis, 3 c., c.p. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all articolo 186-bis, comma 1, lettere b) [trasportatori di persone], c) [trasportatori di cose] e d) [guidatori di mezzi pesanti], d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell art. 186, comma 2, lettera b) [tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l], del medesimo d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Art. 589-bis, 4 c., c.p. Salvo quanto previsto dal 3 c. chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell art. 186, comma 2, lettera b) [tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l], del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Art. 590-bis, 4 c., c.p. Salvo quanto previsto dal 3 c. chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell art. 186, comma 2, lettera b) [tasso alcolemico tra 0.8 e 1,5 g/l], del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Art. 589-bis, 5 c., c.p. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Art. 590-bis, 5 c., c.p. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Art. 589-bis, 6 c., c.p. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Art. 590-bis, 6 c., c.p. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Art. 589-bis, 7 c., c.p. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Art. 590-bis, 7 c., c.p. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Art. 589-bis, 8 c., c.p. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. Art. 590-bis, 8 c., c.p. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 589-ter c.p. (fuga del conducente in caso di omicidio stradale) Nel caso di cui all articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. Art. 590-ter c.p. (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali) Nel caso di cui all articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 189 c.d.s. ( comportamento in caso di incidente ) 1 c.: L utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l obbligo di fermarsi e di prestare l assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 6 c.: Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ; 7 c.: Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all obbligo di prestare l assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Art. 593 c.p. ( omissione di soccorso ) Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l assistenza occorrente o di darne immediato avviso all Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Art. 590-quater c.p. ( computo delle circostanze ) Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 [età tra 14 e 18 anni] e 114 [contributo di minima importanza del concorrente nel reato], non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 131-bis c.p. ( Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto )(1). [I]. Nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. [II]. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. [...] [IV]. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. [ ] (1)Articolo inserito dall'art. 1 d.lg. 16 marzo 2015, n. 28.

Art. 590-quinquies c.p. ( Definizione di strade urbane e extraurbane ) Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, Fe F-bis del medesimo comma 2. In base all art. 2, 2 c., c.d.s. Strade extraurbane : (A) autostrade; (B) strade extraurbane principali; (C) strade extraurbane secondarie. Strade di un centro urbano : (D) strade urbane di scorrimento; (E) strade urbane di quartiere; (F) strade locali;(f-bis) itinerari ciclopedonali.

Art. 157, c.p. ( Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere ) 6 c. (primo periodo) I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Competenza del giudice (omicidio stradale) Le ipotesi di omicidio colposo stradale di cui all art. 589-bis c.p. sono tutte procedibili d ufficio e la competenza spetta di regola al tribunale in composizione monocratica. Paiono fare eccezione i casi previsti dal 2 e dal 3 c. In tali casi, la pena prevista, essendo da 8 a 12 anni di reclusione, soddisferebbe infatti il requisito generale previsto dall art. 33-bis c.p.p. per la competenza del tribunale in composizione collegiale, che giudica (reati specifici oppure più in generale) i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell ipotesi del tentativo. La competenza pare del tribunale in composizione collegiale anche in caso di contestazione dell aggravante ad effetto speciale dell art. 589-ter c.p. (Linee Guida Procura di Sondrio).

Competenza del giudice (lesioni personali colpose lievissime o lievi in ambito stradale art. 590 c.p.) Attualmente, anche in ragione di una modifica dell art. 4 ( competenza per materia ), 1 c., lett. a), d.lgs. 274/2000, rimangono di competenza del giudice di pace, in caso di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, le sole lesioni personali colpose lievissime (con malattia entro i 20 giorni) e quelle lievi (con malattia tra 21 e 40 giorni), cioè quelle ipotesi di lesioni personali stradali che rimangono attratte nell ambito applicativo dell art. 590 c.p. e sono sicuramente procedibili a querela della persona offesa.

Competenza del giudice ( Lesioni personali [colpose] stradali gravi o gravissime art. 590-bis c.p.) Le ipotesi di lesioni personali ora disciplinate dall art. 590-bis c.p., prima in parte di competenza del giudice di pace, sono tutte procedibili d ufficio (secondo la tesi prevalente) e sono tutte di competenza del tribunale in composizione monocratica, che prima era chiamato a giudicare soltanto le lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse da soggetto alla guida in stato di ebbrezza ex art. 186, lett. c) [tasso alcolemico oltre 1,5 g/l], c.d.s. oppure alterato per l assunzione di stupefacenti o psicotropi.

Linee guida della Procura di Macerata (istruzioni alla Polizia giudiziaria) Non si pongono questioni se il primo referto ragionevolmente acquisito presso il Pronto Soccorso del competente Ospedale, ove sia stata ricoverata la parte lesa o ciascuna delle parti lese formuli una prognosi riservata od indichi la presumibile durata della malattia in un periodo superiore a 40 giorni o descriva una situazione idonea ad integrare altra circostanza aggravante (ad esempio, l indebolimento permanente di una funzione, la perdita di un arto, ecc.). Il problema si porrà, invece, se il primo referto indichi una durata della malattia inferiore ai 40 giorni. In tali casi, la Polizia giudiziaria espressamente inviterà per iscritto - la persona offesa (o le persone offese), a far pervenire sollecitamente ai medesimi uffici di p.g., che hanno rilevato l incidente, l eventuale documentazione medica sopravvenuta, attestante che la malattia abbia superato i 40 giorni. Ove si verifichi tale situazione, la Polizia giudiziaria dovrà ritenere il delitto procedibile d ufficio e comportarsi di conseguenza.

Modifiche al c.p.p. (A) la disciplina dei prelievi coattivi di materiale biologico; (B) la disciplina dell arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza; (C) norme codicistiche volte a sollecitare lo sviluppo del procedimento per i nuovi reati colposi stradali. A) Il combinato disposto del 1 c. dell art. 224-bis c.p.p. e del comma 3-bis dell art. 359-bis c.p.p. prevede e disciplina la possibilità di procedere a prelievi coattivi di materiale biologico anche nei confronti dei presunti autori dei reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., consentendo al pubblico ministero di emettere il relativo decreto autorizzativo anche in forma orale nei casi più urgenti.

Modifiche al c.p.p. B) Nel testo dell art. 380, 2 c., lett. m-quater, c.p.p., si prevede l arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi più gravi di omicidio colposo stradale, cioè quelle dell art. 589-bis c.p., 2 e 3 c. Il successivo art. 381 c.p.p., al 2 c., lett. m-quinquies, prevede l arresto facoltativo in flagranza per alcune delle ipotesi di lesioni stradali colpose, cioè quelle dei commi 2, 3, 4 e 5 dell art. 590-bis c.p.

Modifiche al c.p.p. C) 1. Il disposto dell art. 406 ( proroga del termine ), comma 2-ter, c.p.p., per quanto interessa, non consente più di una proroga dei termini di durata delle indagini relative ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (artt. 589-bis e 590-bis c.p.). Il disposto dell art. 416 ( presentazione della richiesta del pubblico ministero ), comma 2-bis, c.p.p., prevede che per il reato di omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.) la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero debba essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Il disposto dell art. 429 ( decreto che dispone il giudizio ), comma 3-bis, c.p.p., prescrive che, per il caso dell omicidio stradale ex art. 589-bis c.p., tra la data del decreto di rinvio a giudizio e la data fissata per il giudizio non possa intercorrere un termine superiore a 60 giorni.

Modifiche al c.p.p. C) 2. Un accorciamento dei tempi del procedimento penale riguarda le lesioni personali stradali ex art. 590-bis c.p., per cui è prevista la citazione diretta a giudizio dal 2 c., lett. e-bis), dell art. 550 c.p.p. ( casi di citazione diretta a giudizio ), derogando così, almeno per alcune ipotesi, alla regola che avrebbe condotto alla celebrazione dell udienza preliminare. In base al 1 c. dell art. 550 c.p.p., la citazione diretta opererebbe solo nei casi di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Sempre nella medesima ottica e ancora con riferimento al reato di lesioni personali colpose stradali ex art. 590-bis c.p., l art. 552, comma 1-bis, c.p.p., prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Sempre per le lesioni personali colpose stradali ex art. 590-bis c.p., il comma 1-ter dello stesso art. 552, c.p.p., prevede poi che la data di comparizione in udienza deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla emissione del decreto di citazione.

Modifiche al c.d.s. (selezione di alcune tra le più significative) - 1 Art. 189 ( comportamento in caso di incidente ), 8 c., c.d.s.: Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Art. 222 ( sanzioni amministrative accessorie ), 2 c., c.d.s.: Alla condanna, ovvero all applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell art. 444 del c.p.p., per i reati di cui agli art. 589-bis e 590-bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo [quello subito precedente] si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Modifiche al c.d.s. (selezione di alcune tra le più significative) - 2 Art. 222, c. 3-bis. c.d.s.: Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del c. 2 del presente articolo per i reati di cui all'art. 589- bis, 2, 3 e 4 c., c.p., l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca; per il reato di cui all art. 589-bis, 5 c., c.p., l interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 10 anni dalla revoca. Tale termine è elevato a 20 anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all art. 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 anni nel caso in cui l interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189, c. 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. Art. 222, c. 3-ter c.d.s.: Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli artt. 589-bis, 1 c., e 590-bis c.p., l interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.