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Lega Nord Emilia e Romagna Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa Fascicolo: 2015.2.2.1.45 AL/2015/43277 del 13/10/2015 OGGETTO 1433 Bologna, 13 ottobre 2015 Alla Presidente dell' Assemblea Legislativa' della Regione Emilia-Romagna o 1433 Gentile Presidente, chiediamo l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'assemblea Legislativa del seguente progetto di legge: "Norme regionali in materia di contributi al settore turistico e alle attività ricettive. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2002, n.40". Massimiliano Pompignoli Stefano Bargi Alan Fabbri Fabio Rainieri Viale Aldo Moro, 50-40127 Bologna - te!. 051.527.5397 - fax 051.517164 www.gruppoleganorder.org e-mail:gruppoleg@regione.emilia-romagna.it

Gabriele Delmonte Daniele Marchetli Matleo Rancan Marco Pettazzoni ~/~?-p~ (. Andrea Liverani 2

. RELAZIONE Il seguente progetto di legge interviene per modificare alcune disposizioni contenute nella legge regionale 23 dicembre 2002 n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale Il gennaio 1993, n. 3). Nella fattispecie si vuole inserire nel quadro normativo di riferimento alcune limitazioni riguardati l'erogazione di contributi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero. L'intento è quello di tutelare, premiandolo, chi promuove il comparto turistico emiliano romagnolo attraverso lo sviluppo e la riqualificazione delle proprie strutture alberghiere favorendo la crescita competitiva dell'offerta ricettiva regionale. Questo progetto di legge si propone di finanziare esclusivamente imprese singole o associate che con la propria attività contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione dell'offerta turistica emiliano romagnola, escludendo dal ventaglio dei contributi regionali quegli imprenditori o soggetti privati che fanno del turismo un fine opzionale e perdono di vista il vero scopo della loro attività, ospitando nelle proprie strutture decine di immigrati clandestini con il solo intento di accedere ai fondi che lo Stato elargisce per far fronte alla loro accoglienza. Questo tipo di approccio, che va delineandosi con diffusa frequenza in tutto il comprensorio regionale, svaluta la potenzialità ricettiva delle strutture alberghiere locali danneggiando l'immagine di tutto il comparto turistico emiliano romagnolo. Per questo motivo, l'art. 1 che modifica l'articolo 5 della legge regionale richiamata, circoscrive prima di tutto la categoria dei soggetti beneficiari dei contributi regionali andando ad estromettere quegli imprenditori alberghieri che hanno fatto ricorso a fonti pubbliche di reddito assistito, ospitando extracomunitari nelle proprie strutture. Entrando più nel dettaglio dei criteri e delle finalità del presente progetto di legge, l'art.2 fissa dei paletti al mec.canismo di agevolazione creditizia regionale imponendo specifici requisiti per i soggetti beneficiari del contributo, il cui fatturato o ricavato degli ultimi cinque anni deve essere integralmente derivato da forme di attività turistica. Il mancato rispetto di tale condizione determina la non ammissibilità a contributo ovvero la revoca del contributo stesso. L'articolo 3 chiude la proposta di legge con la norma finanziaria.. I 3

"Norme regionali in materia di contributi al settore turistico e alle attività ricettive. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2002, n.40" Art. l Modifica dell 'articolo 5, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 1. All'articolo 5 della legge regionale 23 dicèmbre 2002, n. 40 (Soggetti beneficiari), è aggiunto il seguente nuovo comma 1 bis: "Tra i soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono da escludersi strutture rìcettive alberghiere ed extralberghiere, così come definite dalla normativa regionale, il cui fatturato o ricavato degli ultimi cinque anni non sia integralmente derivante da forme di attività turistica." Art.2 Modifica dell'articolo 10, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 1. All'articolo lo della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 40, (Tipologia e ammontare dei contributi), è aggiunto il seguente nuovo comma 4 bis: "Ai soggetti beneficiari di cui alla lettera a) comma 1 art. 5 della presente legge, nel caso si tratti di strutture alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale, sono concessi contributi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell' attività ricettiva degli ultimi cinque anni sia integralmente derivante da forme di attività turistica. Il mancato rispetto di tale condizione determina la non ammissibilità a contributo ovvero la revoca del contributo stesso. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi." Art. 3 Norma finanziaria 1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio. 4

Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 5 //pl