7. Prescrizioneedecadenzadeidirittiderivantidalcontratto Idirittiderivantidalcontrattoassicurativosiprescrivonoindueannidalgiornoincuisièverificatoil fattosucuiildirittosifonda(articolo2952,comma2,delcodicecivile). Perleassicurazionidiresponsabilitàcivile,ilterminedecorredalgiornoincuiildanneggiatoha richiestoilrisarcimentodeldannoall Assicuratoohapromossocontrodiquestol azione(articolo2952, comma3,delcodicecivile). TerminatoilperiododiassicurazioneeilPeriododiPostumaprevistoall Art.8,cessaogniobbligodegli Assicuratori. 8. Leggeapplicabilealcontratto Alcontrattosaràapplicatalaleggeitaliana. 9. Regimefiscaleapplicabilealcontratto Glionerifiscalirelativiall assicurazionesonoacaricodelcontraente. Ilrelativopremioèsoggettoall impostasulleassicurazionisecondolaseguentealiquotaattualmentein vigore:22,25%(dicui1%qualeaddizionaleantiracket). C. INFORMAZIONISULLEPROCEDURELIQUIDATISUIRECLAMI 10. Sinistri Liquidazionedell indennizzo Cosafareincasodisinistro In caso di sinistro, entro 30 giorni, il Contraente o l Assicurato deve presentare denuncia agli Assicuratoricontenentelanarrazionedelfatto,l indicazionedelleconseguenze,ilnomeedildomicilio deidanneggiatiedeitestimoni,ladata,illuogoelecausedelsinistro;farseguire,nelpiùbrevetempo possibile,lenotizie,idocumentiegliattigiudiziarirelativialsinistro,adoperandosiperl acquisizione deglielementididifesanonché,segliassicuratorilorichiedono,peruncomponimentoamichevole. Astenersidaqualsiasiriconoscimentodiresponsabilità. Liquidazionedell indennizzo Valutata la Perdita, verificata l operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratoriprovvederannoalpagamentodiquantolorocompeteentro30giornidallafirmadell atto diliquidazioneconsensualetraleparti. 11. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbeessereindirizzatoalbrokerdelcontraenteperessereatalefineassistiti. Glieventualireclamipossonoancheessereinoltratiperiscrittoalseguenteindirizzo: UfficioItalianodeiLloyd s All attenzionedelresponsabiledell ufficio Regulatory&Compliance CorsoGaribaldi,86 20121Milano Faxn.0263788850 Emailservizioclienti@lloyds.com Ilreclamodovràcontenerel indicazionedelnumerodelcontrattoassicurativocuisiriferisce. Qualorailreclamantenonsiritengasoddisfattodell esitodelreclamo,oppuredecorsi45giornisenza chesiastatodatoriscontroalreclamo,seilreclamanteèunconsumatoreounpiccoloimprenditore, intendendosipertaleunimprenditoreconungirod affariinferioread 2.000.000,00econmenodi10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti FascicoloInformativopolizzaPNLGAVARCProfessionaleCommercialisti26.07.2011 Pagina6di27
transfrontaliere Finnet,trasmettendoilproprioreclamoall ISVAPefacendorichiestadiapplicazione ditaleproceduraoppurerivolgendosidirettamentealsistemacompetentenelregnounito:financial OmbudsmanService,SouthQuayPlaza,183 MarshWall,E149SR,UK;telefono+442079641000;complaint.info@financialombudsman.org.uk. Laproceduradireclamofasalvoildirittodipromuovereazionilegalioiniziareprocedurealternativedi risoluzionedellecontroversie,inconformitàalleprevisionicontrattuali. 12. Arbitrato In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di Risarcimento e sull operativitàdellapresentepolizzasidovràricorrereadunarbitratorituale,aisensidell art.809e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall Assicurato, uno dagliassicuratorieilterzoarbitrosarànominatodaiprimidueoincasodidisaccordodalpresidente dell OrdinedegliAvvocatinellacircoscrizioneoverisiedel Assicurato.Almenounodeitrearbitrisarà scelto tra i professionisti iscritti all Albo dell Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l Assicurato. L arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprioarbitroedellametàdiquelledelterzoarbitro.ledecisionidelcollegioarbitralesonopresea maggioranzadivoticondispensadaogniformalitàdileggeesonoobbligatorieperlepartianchese unodeisuoicomponentisirifiutidifirmareilrelativoverbale. Mediazioneperlaconciliazionedellecontroversie In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di Risarcimento e sull operativitàdellapolizza,dal20marzo2010èentratoinvigoreildecretolegislativon.28del4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.taledecretohaprevistolapossibilità,perlarisoluzionedicontroversiecivilianchein materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell appositoregistropressoilministerodellagiustizia. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, pertanto il Contraenteol Assicuratodovràfarpervenirelarichiestadimediazione,depositatapressounoditali organismi,all UfficioItalianodeiLloyd s,corsogaribaldin.86 20121Milano. ***** GliassuntoridirischiassicuratividelLloyd ssonoresponsabilidellaveridicitàedellacompletezzadeidati edellenotiziecontenutinellapresentenotainformativa. IlRappresentanteGeneraleperl ItaliadeiLloyd s EnricoBertagna. FascicoloInformativopolizzaPNLGAVARCProfessionaleCommercialisti26.07.2011 Pagina7di27
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