Informazioni tecniche Protezione degli animali. Utilizzo dei pesci Garra rufa. Utilizzo a scopo medico

Documenti analoghi
Obbligo di autorizzazione e formazione per il commercio di animali da compagnia a titolo professionale

Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali

Informazioni tecniche Protezione degli animali

Obbligo di formazione per la detenzione di animali domestici e per il trattamento professionale di animali domestici

Obbligo di autorizzazione e formazione per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia

Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Obbligo di autorizzazione e formazione per lʼallevamento professionale di animali da compagnia

Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2013

Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli

Attività professionali con animali domestici: accudimento, allevamento, pensioni e rifugi

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2011

Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2014

Legge federale sulla protezione degli animali

Impiego di pavimenti perforati nella detezione di bovini

Legge federale sulla protezione degli animali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Introduzione - 1. Il decreto legislativo n. 146/2001, attuazione della direttiva 98/58/CE, disciplina in maniera

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2009

Tenuta del registro delle uscite per cavalli, pony, asini, muli e bardotti

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Nella pratica, per la procedura di autorizzazione si raccomanda di procedere come segue:

Spiegazioni. Considerazioni generali

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Protezione degli animali: procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2015

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)

Commento all ordinanza dell USAV sulla protezione degli animali nell allevamento

Ordinanza sulle epizoozie

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DI VOLI A BASSA QUOTA E GLI ATTERRAGGI ESTERNI EFFETTUATI CON ELICOTTERI

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Legge federale sulla protezione degli animali

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Domande e risposte sull attestato di competenza per la detenzione di cani

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Ordinanza sull allevamento di animali

Dignità dell animale Ponderazione degli interessi: note e- splicative

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Criticità del trasporto dei pesci. DR. Carlo Spezzani Ministero della Salute UVAC/PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli

LEGGE COMUNALE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI E GLI ALBERGHI

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Giuseppe Bastone CdL Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche, UNIBO

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

Legge federale sugli agenti terapeutici: nuovo quadro legislativo

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

ORDINANZA SULLA CUSTODIA DEI CANI

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Legge federale sulla protezione degli animali

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento in materia ambientale

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

L uso del farmaco veterinario in acquacoltura

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

del... Oggetto e campo d applicazione attive e degli additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Commento relativo all

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

(Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Obbligo di formazione per la detenzione e il trattamento di animali da compagnia e selvatici

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico O R D I N A :

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza sull accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull accudimento di minori, OAMi)

Ordinanza municipale sulla custodia dei cani

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza per i possessori di cani

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Art. 2 Definizione di animale di affezione

Transcript:

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Utilizzo dei pesci Garra rufa La detenzione, l utilizzo e l allevamento professionali dei pesci Garra rufa sono soggetti ad autorizzazione secondo l articolo 90 capoverso lettere a e b dell ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). La domanda di autorizzazione deve essere presentata all ufficio veterinario cantonale competente, il quale decide se l utilizzo previsto giustifica il rilascio dell autorizzazione e formula, in base alla relativa decisione, gli oneri necessari per la detenzione, l utilizzo e il trattamento dei pesci. Utilizzo a scopo medico Garra rufa (o anche pesci dottori): ciprinidi che raggiungono una lunghezza massima di 4 cm con bocca a ventosa provvista di barbigli. I pesci vivono vicino al fondo e raccolgono il cibo nelle sue prossimità, sulle pietre ecc. Vivono in stormi e in natura si trovano soprattutto nelle acque termali del luogo di cura turco Kangal, dove l offerta di cibo per questi pesci è scarsa. I pesci vengono impiegati come metodo terapeutico per alleviare disturbi come la psoriasi, la neurodermite o altre malattie cutanee dato che mordicchiano anche la pelle morta dei pazienti. Da alcuni tempi l utilizzo medico di questi pesci è molto in voga anche in Svizzera. Sono diffusi due tipi di detenzione: per curare i pazienti, i pesci vengono spostati dal vivaio (acquario) in una vasca terapeutica; il paziente immerge le mani o i piedi direttamente nel vivaio dei pesci. Le prescrizioni di diritto sanitario concernenti questo metodo terapeutico sono contenute nelle leggi cantonali in materia. SPA con i pesci: utilizzo a scopo cosmetico/di wellness L USAV raccomanda alle autorità esecutive di respingere domande per l utilizzo dei pesci Garra rufa a scopo cosmetico/di wellness (SPA con i pesci) richiamandosi all articolo 3 lettera a e all articolo 4 capoverso della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn). Questo tipo di utilizzo viene considerato una lesione della dignità dell animale non essendo giustificato da interessi preponderanti (strumentalizzazione eccessiva). L utilità per l uomo è quindi reputata meno importante dell aggravio arrecato all animale. L articolo 4 capoverso prescrive inoltre che nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale o porlo in stato d ansietà e questo principio non verrebbe rispettato dato che l utilizzo dei pesci porta obbligatoriamente a una situazione di stress legata a un notevole rischio di lesioni (in particolare nel momento in cui vengono spostati in un altro acquario). Autorizzazione per la tenuta di animali selvatici Per la detenzione e l allevamento professionali dei pesci è necessaria un autorizzazione secondo l articolo 90 capoverso dell ordinanza sulla protezione degli animali. Nr. 4._(3)_i guigno 06 50/03/648 \ COO.0.0.7.408968 \ 06.0.0.07

Il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 94 96 OPAn. L'autorizzazione può essere vincolata ai seguenti oneri riguardanti la documentazione: registro di controllo dell effettivo degli animali; frequenza o orario dei pasti; impiego dei pesci per il trattamento e la durata di permanenza nella vasca terapeutica; sorveglianza degli acquari e delle vasche terapeutiche: temperatura, ph, cambio dell acqua. Qualifica della persona responsabile dell accudimento degli animali Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione la persona responsabile dell accudimento degli animali deve essere un guardiano di animali (cfr. art. 85 cpv. OPAn). Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili, es. nelle detenzioni professionali di pesci Garra rufa, è sufficiente una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP, cfr. art. 85 cpv. OPAn). Requisiti minimi della detenzione dei pesci come oneri nell autorizzazione (art. 98 OPAn) Alimentazione I pesci devono essere alimentati quotidianamente con cibo nutriente disponibile in commercio. Temperatura dell acqua Occorre evitare repentini sbalzi di temperatura di oltre 3 C, ad es. quando scende la temperatura di notte o quando i pesci vengono spostati in un altro acquario, poiché, essendo animali eterotermi, non sopportano rapidi cambiamenti della temperatura ambiente. Secondo la letteratura scientifica, i Garra rufa tollerano bene temperature dell acqua tra i 5 e i 8 C; anche temperature fino a 3 C, come si trovano nelle vasche terapeutiche, non rappresentano un problema per un periodo limitato. A lungo termine, tuttavia, tali temperature possono causare disturbi di riproduzione, il che dimostra che simili condizioni sono fonte di stress per i pesci. Pertanto, stando alle attuali conoscenze scientifiche, i Garra rufa non devono essere tenuti in acqua con una temperatura superiore ai 30 C. Dopo un mese di cura terapeutica a 30 3 C, è raccomandabile concedere ai pesci una pausa (anche di almeno un mese) con temperature dai 6 ai 8 C. Contatti sociali I Garra rufa sono pesci che vivono in stormi, pertanto devono essere tenuti almeno dieci pesci nella stessa vasca. Struttura degli acquari e delle vasche terapeutiche Gli acquari devono essere provvisti di possibilità di ritiro; a tale scopo si addicono radici, tane, pietre, piante o anche vasi di argilla. Affinché i pesci possano rovistare bene sul fondo dell acquario, quest ultimo deve essere adattato alle dimensioni della loro bocca e non deve contenere oggetti taglienti per evitare che gli animali si feriscano. /5 50/03/648 \ COO.0.0.7.408968 \ 06.0.0.07

Qualità dell acqua Secondo la letteratura scientifica, l acqua moderatamente dura soddisfa al meglio i bisogni dei pesci Garra rufa. Il ph dell acqua deve essere controllato regolarmente e tenuto costante. I valori ph mutevoli sono estremamente nocivi per gli animali. Il livello ottimale è compreso tra un ph 7 e 8. La quantità di nitrito nell acqua dell acquario deve essere praticamente pari a zero. L indicatore della qualità dell acqua è la quantità di nitrato, che deve essere inferiore a 50mg/l. Volume dell acqua I pesci di una lunghezza compresa tra i 0 e 3 cm necessitano di 3 5 litri d acqua per cm di pesce, tuttavia l acquario dovrebbe contenere almeno 400 litri. Per le vasche terapeutiche o nel commercio specializzato di animali (breve detenzione): per i pesci di una lunghezza superiore ai 0 cm si raccomanda un volume minimo di un litro per cm di pesce, tuttavia almeno 0 litri. Impianto tecnico dell acquario L acquario deve essere provvisto di riscaldamento, un sistema di filtraggio e luce appropriata. Dato che il tenore di ossigeno dell acqua scende notevolmente con l aumentare della temperatura, a temperature superiori ai 30 C l acqua deve essere arricchita di ossigeno, ad esempio creando sufficiente movimento dell acqua in superficie (tramite una cosiddetta pietra dell aria). Trattamento dei pesci nell ambito dell'utilizzo a scopo medico (art. 99 OPAn) I pesci devono essere spostati con riguardo. Per spostare i pesci in un altra vasca può essere utilizzata una rete, a condizione però che venga immersa in un recipiente possibilmente grande per impedire che i pesci siano tolti dall acqua durante lo spostamento. Se i pesci vengono spostati ai fini della terapia, la qualità dell acqua e la temperatura nel vivaio e nella vasca terapeutica devono essere identiche. Prima della terapia i pazienti devono lavarsi accuratamente sotto la doccia. 3/5 50/03/648 \ COO.0.0.7.408968 \ 06.0.0.07

Legislazione: legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) Art. 3 lett. a LPAn Definizioni Nella presente legge s intende per: a. dignità: il valore intrinseco dell animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l animale viene posto in stato d ansietà o mortificato, se s interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l animale viene eccessivamente strumentalizzato; Art. 4 cpv. LPAn Principi Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente. Art. 85 cpv. - OPAn Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali. Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell accudimento abbia conseguito una formazione di cui all articolo 97. Art. 90 cpv. lett. a + b OPAn Detenzione professionale di animali selvatici Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono: a. i giardini zoologici, i circhi, [ ] e gli impianti gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero; b. le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi; Art. 94 cpv. - OPAn Procedura di autorizzazione Per la domanda d autorizzazione è necessario utilizzare il modello di formulario dell USAV di cui all articolo 09 capoverso 4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali. Art. 95 cpv. OPAn Condizioni per il rilascio dell autorizzazione L autorizzazione può essere rilasciata soltanto se: a. i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell azienda e non consentono la fuga degli animali; b. nelle aziende di cui all articolo 90 capoverso lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all offerta di alimenti e all utilizzo del suolo; 4/5 50/03/648 \ COO.0.0.7.408968 \ 06.0.0.07

c. se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico; d. il personale soddisfa i requisiti di cui all articolo 85 e. la sorveglianza veterinaria regolare può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni itineranti di breve durata, le piccole detenzioni private e l allevamento di pesci da ripopolamento; f. per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo adeguato. Art. 96 OPAn Autorizzazione La durata massima dell autorizzazione è di: a. due anni per le detenzioni private; b. dieci anni per le detenzioni professionali. L autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri. Art. 98 cpv. +4 OPAn Detenzione I parchi in cui sono tenuti o immessi temporaneamente pesci o decapodi, compresi quelli utilizzati per la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell acqua adeguata alle esigenze della specie in questione. 4 I pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo. Art. 99 cpv. OPAn Trattamento La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress. Art. 97 cpv. - OPAn Formazione specialistica non legata a una professione La formazione di cui all articolo 9 capoverso lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l utilizzo, l allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi. La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni. 5/5 50/03/648 \ COO.0.0.7.408968 \ 06.0.0.07