DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL UNIONE TERRE VERDIANE N. 32 DEL

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL UNIONE TERRE VERDIANE N. 32 DEL 15.07.2008 OGGETTO: RICORSO DELL ANCI NAZIONALE AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N.4259 DEL 15 MAGGIO U.S., CONTRO IL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI. PROCURA AI LEGALI INDIVIDUATI DA ANCI PER APPOGGIARE AD ADIUVANDUM IL RICORSO. Il giorno 15 luglio 2008 alle ore 18,00, a Fontanellato, si è riunita la giunta dell Unione Terre Verdiane, presenti: N. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE 1 GRASSI MASSIMILIANO Presidente SI 2 QUARANTELLI GIORGIO Vice - Presidente SI 3 BERNARDI NICOLA Assessore SI 4 CERRI GIUSEPPE Assessore SI 5 FELLINI ANDREA Assessore NO 6 FERRI QUINTO Assessore SI 7 GUARESCHI MARIA GRAZIA Assessore SI 8 INTINI DOMENICO Assessore SI 9 LAURINI LUCA Assessore SI 10 RASTELLI GIOVANNI Assessore SI Presiede la seduta il Presidente dell Unione MASSIMILIANO GRASSI Assiste il Direttore Generale PIETRO MASSOBRIO Verbalizza il Segretario UGO GIUDICE

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 15 LUGLIO 2008 OGGETTO: RICORSO DELL ANCI NAZIONALE AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N.4259 DEL 15 MAGGIO U.S., CONTRO IL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI. PROCURA AI LEGALI INDIVIDUATI DA ANCI PER APPOGGIARE AD ADIUVANDUM IL RICORSO. LA GIUNTA DELL UNIONE PREMESSO: che la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ha costituito un importante tassello nel mosaico delle riforme in atto nella Pubblica Amministrazione; che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni, all art. 66, tra le funzioni conferite agli enti locali, prevede quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), come modificato dall art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; che l art. 1, commi 194 e 197, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, hanno, rispettivamente, ridefinito, mediante modifica dell art. 66 del d.lgs. 30 marzo 1998 n. 112, le funzioni catastali da trasferire ai comuni e disciplinato le modalità concrete per operare il predetto trasferimento mediante previsioni di appositi d.p.c.m. da emanare nel corso dell esercizio 2007; che il D.P.C.M. del 14/06/2007, recante Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha definito le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte; che nei comuni adrenti, dapprima all Associazione Intercomunale Terre Verdiane, oggi Unione Terre Verdiane, è attivo un processo sperimentale di decentramento delle funzioni catastali sin dal 2002, con polo costituito a Fidenza, sulla base di protocollo d intesa sottoscritto in data 28 dicembre 2001 tra i comuni dell Associazione Intercomunale Terre Verdiane e l Agenzia del Territorio;

che l 1 aprile 2006 è stata sottoscritta, tra i comuni dell Unione Terre Verdiane, la convenzione per il trasferimento delle attività volte alla gestione, in via sperimentale, delle funzioni catastali; che con deliberazione consiliare n. 25 dell 1 ottobre 2007 l Unione Terre Verdiane si è impegnata ad assumere, in accoglimento delle deleghe espresse dai comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Soragna, San Secondo Parmense, Salsomaggiore Terme, Trecasali e Roccabianca, la gestione di tutte le funzioni catastali in forma associata e con gradualità crescente, ai sensi dell art. 3 comma 1 e comma 2, lett. C del DPCM del 14/06/2007, dando atto che il polo catastale sarà costituito, oltre che dai predetti Comuni dell Unione Terre Verdiane, anche dai Comuni di Polesine P.se, di Zibello e Noceto in regime di convenzione con la stessa Unione Terre Verdiane; CONSIDERATO: che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007, proposto dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PROPRIETA EDILIZIA (CONFEDILIZIA) contro il Ministero dell economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali e il Ministero dell interno e nei confronti dell Agenzia del territorio e del solo Comune di Nibbiano, è stato accolto dal Tar del Lazio sezione II, sede di Roma, con la sentenza n. 4259 del 2008; che con la citata sentenza del Tar Lazio, sez. II, n. 4259 del 2008, è stato annullato il D.P.C.M. 14 giugno 2007, avente ad oggetto il Decentramento delle funzioni catastali ai comuni di cui all art. 1, comma 197, l. n.296/2006 e il protocollo di intesa tra l Anci e l Agenzia del Territorio del 4 giugno 2007, con cui sono state individuate le modalità di esercizio delle funzioni catastali trasferite ai Comuni per effetto e nei limiti di quanto stabilito dall art. 66, d.lgs. n.112/98, adottati in attuazione dell art. 1, commi 196 e 197, l. n.296/2006; che l annullamento dei predetti atti, adottati in attuazione dell art. 66, d.lgs. n.112/1998 e s.m.i. ha bloccato il processo di decentramento delle funzioni amministrative in materia di catasto; che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007 presentato da CONFEDILIZIA nonostante sia stato annullato anche il predetto Protocollo di intesa non è mai stato notificato all Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e agli stessi Comuni, né i giudici di prime cure hanno disposto l integrazione del contradditorio; che, oltre al vizio inerente alla mancata integrazione del contraddittorio, sono rinvenibili altri motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, quali, segnatamente: la falsa rappresentazione e il travisamento dei fatti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 66, d.lgs. n.112/98; l erronea e falsa applicazione dell art. 3, commi 154 e 155, l. n.662/1996 e del d.p.r. n.138/1998; l erronea e falsa applicazione dell art. 3, d.p.c.m. 14 giugno 2007, nonché del Protocollo di intesa tra l Agenzia del Territorio e l ANCI del 4 giugno 2007; che, più nello specifico: ai Comuni, ex art. 66, d.lgs. n.112/98, è attribuita la titolarità di funzioni relative alla tenuta e all aggiornamento dei dati catastali prima spettanti all Agenzia del territorio, individuate ex art. 17 e 18, R.D.L. n.652/1939; la revisione della tariffe d estimo e dei criteri di classamento, sono operazioni che, il d.lgs. n.112/98 e il d.p.c.m. del 2007,

hanno inteso mantenere distinte dall aggiornamento dei dati catastali e che rimangono attribuite alla competenza dell Agenzia del Territorio; il potere dei Comuni di definire l aggiornamento della banca catastale non può che avvenire nel rispetto di quanto stabilito nei programmi di intervento di cui all art. 3, comma 4, del d.p.c.m. del 14 giugno 2007, di competenza dell Agenzia del territorio, atteso che, in base all art. 11 del Protocollo di intesa, spetta alla predetta Agenzia armonizzare nell ambito delle proprie competenze di presidio dell unitarietà del sistema catastale nazionale le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dati catastali; che l Anci ha preannunciato la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza più volte citata; che per i Comuni, singoli o Associati, con popolazione superiore a 15.000 abitanti è prevista una quota di spesa partecipativa dell importo di 2.500; che appare, pertanto, opportuno contestare la legittimità della sentenza del Tar del Lazio, n. 4259 del 2008, al fine di ricercare l immediata tutela di tutte le ragioni che non si sono potute far valere in primo grado; Accertato: che la spesa, non prevista ne del resto prevedibile nel bilancio di previsione 2008 dell Unione (approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 22 aprile 2008, esecutiva) e tuttavia finanziabile mediante prelevamento di. 2.500,00 dal fondo di riserva, tuttora dotato di adeguate disponibilità e copertura finanziaria; che e opportuno e necessario variare contestualmente il piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio (approvato con propria deliberazione n. 18 del 19 maggio 2008, esecutiva), integrando dello stesso importo lo stanziamento del centro di costo I1 Polo Catastale, titolo I Spese correnti, intervento 03 Prestazioni di Servizi, fattore produttivo Prestazioni di Servizi (cap. U03930/03, per assicurare il corretto riparto della spesa fra i comuni aderenti alla gestione associata del Polo Catastale; Visti gli artt 166 e 176 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;. Recepiti i pareri espressi 10 luglio 2008, a norma dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: dal Dirigente Responsabile del SIT e del Catasto, arch. Alberto Gilioli, secondo cui la proposta di deliberazione è tecnicamente regolare ; dal Dirigente del settore finanziario, Lucetta Pietralunga, secondo cui la proposta di deliberazione è contabilmente regolare A voti unanimi resi nei modi e forme di legge DELIBERA 1. DI CONTESTARE l ammissibilità e/o legittimità della sentenza n. 4259/08 del Tar Lazio, sede di Roma, sez. II;

2. DI PROPORRE, anche congiuntamente ad altri Comuni, atto di intervento ad adiuvandum nel caso di autonoma proposizione di ricorso in appello da parte di Anci, ovvero, in caso contrario, di proporre autonomo ricorso in appello, anche unitamente ad altri Comuni, al Consiglio di Stato, per la sospensione e l annullamento della sentenza n. 4259 del 2008 resa dal Tar Lazio, sede di Roma, sez. II; 3. DI AUTORIZZARE, ai fini di quanto sopra, il Presidente dell Unione a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati individuati dall Anci e, cioè, agli avv.ti Harald Bonura, Prof. Andrea Maltoni e Prof. Mario Caldarera, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, 173; 4. DI PRENDERE ATTO che Anci ha stipulato apposito accordo per regolare gli aspetti di natura economica con i succitati avvocati, tanto per l ipotesi di presentazione di atto di intervento ad adiuvandum da parte dei Comuni, quanto per l ipotesi di proposizione di autonomo ricorso in appello, nei termini richiamati in premessa; 5. DI DARE ATTO che l Unione dovrà rimborsare all Anci la quota di spesa di complessivi 2.500,00; 6. DI APPORTARE alla parte spesa del bilancio di previsione 2008 ed alla corrispondente sezione annuale del bilancio pluriennale 2008-2010 la seguente variazione: Titolo I spese correnti: Funzione 01, servizio 08 altri servizi generali, intervento 11 fondo di riserva, capitolo U01000/01, prelevamento di. 2.500,00, dando atto che, dopo l operazione permane la dotazione finanziaria di. 47.500,00, Funzione 09, servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio, intervento 03 prestazioni di servizi, aumento della dotazione di. 2.500,00; 7. DI APPORTARE al piano esecutivo di gestione dell esercizio 2008 (approvato con propria deliberazione n. 18 del 19 maggio 2008, esecutiva), la seguente variazione: o centro di costo A10 Altri Servizi Generali, Titolo I Spese correnti, intervento 11 fondo di riserva, fattore produttivo fondo di riserva (cap. U01000/01): riduzione della dotazione di 2.500,00; o centro di costo I1 Polo Catastale, Titolo I Spese correnti, intervento 03 prestazioni di servizi, fattore produttivo prestazioni di servizi (cap. U03930/03): aumento della dotazione di 2.500,00; 8. DI AUTORIZZARE il Dirigente, responsabile del polo catastale, ad assumere l impegno della spesa di 2.500,00, in conto del bilancio e del piano esecutivo di gestione per l esercizio 2008, al titolo I spese correnti, sul centro di costo I1 Polo Catastale, intervento 03 prestazioni di servizi, fattore produttivo prestazioni di servizi (cap. U03930/03); 9. DI DICHIARARE, con distinta e separata votazione resa all unanimità dei presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.