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COMUNE DI ILLASI PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI Approvato con delibera di C.C. 201 del 19.01.1999 IL SINDACO (Renzo Castagna) IL SEGRETARIO COMUNALE (dott. Luigi Giglia)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Norme sanzionatorie in materia di tributi locali 1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie. In particolare si applicano le disposizioni riguardanti: a) le caratteristiche delle sanzioni; b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi; c) le cause di non punibilità; d) i criteri di determinazione; e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate; f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d azienda, trasformazione, fusione e scissione di società; g) il ravvedimento; h) il procedimento di irrogazione; i) la tutela giurisdizionale; j) esecuzione, decadenze e prescrizioni k) ipoteca e sequestro conservativo; l) sospensione dei rimborsi e compensazione. Art.2 Sanzioni in materia di riscossione dei tributi 1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo. Art.3 Determinazione dell'entità della sanzione 1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi, nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni di seguito articolate ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D. Lgs. 472/97. Art.4 Concorso di violazioni e continuazione 1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l'individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore: a) con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale); b) con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione

(concorso materiale omogeneo); c) commette più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all'effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione). 2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, viene determinata come segue: a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave; b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto; c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà; d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d'imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà. Art.5 Irrogazione della sanzione 1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile del tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati. 2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato ai sensi di legge. 3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione. Art.6 Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti in corso si applica la disciplina transitoria prevista per le violazioni di norme tributarie nel D.lgs. 472/97. 2. In particolare le disposizioni si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali non sia stata ancora irrogata la sanzione alla data del 1 aprile 1998. Art. 7 Ravvedimento 1. La sanzione è ridotta, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza ai sensi dell art. 11, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: CAPO II - SANZIONI PREVISTE DAL T.U. PER LA FINANZA LOCALE, R.D. 14.9.1931 N.1175 Art.8 Violazioni non incidenti sulla determinazione del tributo

Per ciascuna denuncia presentata ai sensi dell'art. 274 del R.D. 14.9.1931 n. 1175, viziata da errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, l'ufficio irroga una sanzione pari ad. 51,00 (cinquantuno). CAPO III - SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art.9 Disposizioni sanzionatorie Le violazioni delle disposizioni del D.lgs. n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell'art.23 del D.lgs. n.507/93 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 473/97 e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario. Art.10 Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione e omesso o parziale pagamento dell imposta 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % della somma dovuta a titolo d'imposta. 2.Per i casi di omessa presentazione di dichiarazione si applica una sanzione pari al 200 % del tributo. 3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, il trasgressore è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta a titolo di tributo quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno/periodo accertato, non supera. 258,23; b. il contribuente dimostri di aver presentato denuncia ai fini dell'applicazione di altre imposte e tasse presso l'ufficio tributi; c. il contribuente non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni; d. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e e. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione sarà pari a. 51,00. 5. Per l omesso o il ritardato versamento dell imposta nei termini si applica la sanzione del 30%

dell ammontare del tributo non versato. Art.11 Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di dichiarazione infedele. 1. Nell'ipotesi di dichiarazione infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggior imposta dovuta. 2. Per i casi di presentazione di dichiarazione infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggior imposta non versata. 3. Se la dichiarazione è infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75 % della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera. 258,23; b. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e c. la somma non corrisposta non supera il 25% dell'intera imposta dovuta; d. il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a. 51,00. Art.12 Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta, nelle ipotesi di errori formali contenuti nella dichiarazione (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente), non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione pari a. 51,00. CAPO IV - SANZIONI IN MATERIA DI TA.R.S.U. Art.13 Disposizioni sanzionatorie Le violazioni delle disposizioni del D.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tassa rifiuti solidi urbani, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell'art.76 del D.lgs. n. 507/93 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 473/97 e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97, dell'art.24, comma 38, L. n.449/97 oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario. Art.14 Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di omessa presentazione della denuncia.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % della somma dovuta a titolo di tassa. 2. Per i casi di omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione pari al 200 % della tassa dovuta. 3. Per l'omessa presentazione della denuncia, il trasgressore è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta a titolo di tassa quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. la tassa non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera. 258,23; b. il contribuente dimostri di aver presentato, con riferimento alla superficie tassabile, dichiarazioni o denunce presso altri uffici comunali (es.: anagrafe, edilizia privata, gasacqua) ovvero di aver presentato denuncia ai fini dell'applicazione di altre imposte e tasse presso l'ufficio tributi ; c. il trasgressore non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni; d. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e e. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (es.: consentire il sopralluogo). Art.15 Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele 1. Nell'ipotesi di denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggior tassa dovuta. 2. Per i casi di presentazione di denuncia infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggior tassa dovuta. 3. Se la denuncia è infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione una somma pari al 75 % della maggior somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. la tassa non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera. 258,23; b. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e c. la somma dovuta non supera il 25% dell'intera tassa dovuta; d. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (esempio: consente il sopralluogo). Art.16

Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare della tassa, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione da determinarsi nella misura che segue: a.. 51,00 nelle ipotesi di errori formali contenuti nella denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente); b.. 103,00 nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta; c.. 154,00 nell'ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall'ente accertatore. CAPO V - SANZIONI IN MATERIA DI C.O.S.A.P. Art.17 Disposizioni sanzionatorie Le violazioni delle disposizioni in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del canone stesso, sono punite a norma dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Art.18 Omesso o parziale versamento della tassa e omessa o ritardata presentazione della denuncia. 1. Per l'omessa presentazione il trasgressore che a è punito con una sanzione pari al 200 % della somma dovuta a titolo di canone. 2. Per l'omessa presentazione della denuncia il trasgressorendo il rilascio dell'atto di concessione, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. la tassa non corrisposta, per singolo anno/periodo accertato, non supera. 258,23; b. il contribuente non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni; c. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e d. il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi per omessa o ritardata presentazione della denuncia sarà pari a lire 100.000. 5. Per l omesso o il ritardato versamento dell imposta nei termini si applica la sanzione del 30% dell ammontare del tributo non versato. Art.19 Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele.

1. Nell'ipotesi di denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggior tassa dovuta. 2. Per i casi di presentazione di denunce infedeli, si applica una sanzione pari al 100% della maggior tassa dovuta. 3. Se la denuncia è infedele il trasgressore, qualora abbia regolarmente presentato domanda di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ottenendo il rilascio dell'atto di concessione, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75% della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni; b. a tassa non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000; c. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e d. la somma dovuta non supera il 25% dell'intera tassa dovuta; e. il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. Art.20 Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare della tassa, nelle ipotesi di errori formali contenuti nella denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente), non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione pari a lire 100.000. CAPO VI - SANZIONI IN MATERIA DI I.C.I.A.P. Art.21 Disposizioni sanzionatorie Le violazioni delle disposizioni del d.l. 66/89 convertito con modificazioni nella legge 144/89 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell'art. 5 del d.l.66/89 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.13, comma 1, D.Lgs. 473/97 e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario. Art.22 Omesso o parziale versamento dell'imposta e omessa o ritardata presentazione della denuncia. 1. Per l'omessa presentazione della denuncia nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la

dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % dell' imposta. 2. Per i casi di omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta. 3. Per l'omessa presentazione della denuncia il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione una somma pari al 150% della somma dovuta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 100.000; b. il contribuente dimostri di aver presentato dichiarazioni o denunce presso uffici del Comune, dalle quali risulta l'esercizio di un'impresa, arte, professione; c. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e d. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (esempio: consentire il sopralluogo). 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi per omessa o ritardata presentazione della denuncia sarà pari a lire 200.000. 5. Per l omesso o il ritardato versamento dell imposta nei termini si applica la sanzione del 30% dell ammontare del tributo non versato. Art.23 Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di denuncia infedele. 1. Nell'ipotesi di denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggiore imposta dovuta. 2. In tutti gli altri casi di presentazione di denuncia infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non versata. 3. Se la denuncia risulta infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75 % della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000; b. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e c. la somma non corrisposta non supera il 25% dell'intera imposta dovuta; d. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (esempio: consentire il sopralluogo). Art.24

Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta L'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione, pur quando omissioni od errori non incidano sull'ammontare dell'imposta, da determinarsi nella misura che segue: a. lire 100.000 nelle ipotesi di errori formali contenuti nella denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente); b. da lire 200.000 nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta; c. lire 300.000 nell'ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall'ente accertatore. CAPO VII - SANZIONI IN MATERIA DI I.C.I. Art.25 Disposizioni sanzionatorie Le violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, sono punite a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 504/92 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.14, comma 1, D.Lgs. 473/97 e a norma dell'art. 13, D.Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario. Art.26 Omessa e ritardata presentazione della dichiarazione-denuncia e omesso o ritardato pagamento dell imposta. 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione-denuncia nei termini, non ricorrendo l'ipotesi per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100 % dell imposta. 2. Per i casi di omessa presentazione di dichiarazione-denuncia si applica una sanzione pari al 200 % dell'imposta. 3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione-denuncia il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% dell imposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. L'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000; b. il contribuente dimostri di aver presentato con riferimento all'immobile da assoggettare all'imposta dichiarazioni o denunce presso altri uffici del Comune (es.: anagrafe, edilizia privata, gas-acqua) ovvero di aver presentato denuncia ai fini dell'applicazione di altre imposte e tasse presso l'ufficio tributi del Comune; c. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e d. il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi per omessa o ritardata presentazione della

dichiarazione-denuncia sarà pari a lire 100.000. 5. Per l omesso o il ritardato versamento dell imposta nei termini si applica la sanzione del 30% dell ammontare del tributo non versato. Art.27 Omesso o parziale versamento dell'imposta a seguito di dichiarazione-denuncia infedele. 1. Nell'ipotesi di dichiarazione-denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all'art.13 D.Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50 % della maggior imposta dovuta. 2. Per i casi di presentazione di dichiarazione-denuncia infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non versata. 3. Se la dichiarazione-denuncia risulta infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75 % della maggior somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a. l'imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire 500.000; b. il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e c. la somma non corrisposta non supera il 25% dell'intera imposta dovuta; d. il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all'attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. Art.28 Violazioni non incidenti sul pagamento dell'imposta Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art.13, comma 4 D.Lgs. 472/97, l'ufficio provvede all'irrogazione di una sanzione da determinarsi nella misura che segue: a. lire 100.000 nelle ipotesi di errori formali contenuti nella dichiarazione-denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente); b. lire 200.000 nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta; c. lire 300.000 nell'ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall'ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall'ente accertatore.