DIRETTIVE SULLA TENUTA A GIORNO E LA MANUTENZIONE DELLA MISURAZIONE UFFICIALE

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Transcript:

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 1 DIRETTIVE SULLA TENUTA A GIORNO E LA MANUTENZIONE DELLA MISURAZIONE UFFICIALE Indice pagina 1. Introduzione... 3 2. Basi giuridiche e direttive... 4 2.1 Basi giuridiche e direttive federali... 4 2.2 Basi giuridiche e direttive cantonali... 4 3. Disposizioni fondamentali e scadenze... 4 3.1 Principi di lavoro... 4 3.2 Manutenzione e gestione della misurazione ufficiale... 5 3.3 Componenti da tenere a giorno... 5 3.4 Tenuta a giorno permanente / scadenze... 5 3.5 Tenuta a giorno periodica... 6 4. Competenze e obblighi... 6 5. Processi di mutazione... 8 5.1 Punti fissi PFP3 che soggiacciono alla tenuta a giorno... 8 5.2 Copertura del suolo e oggetti singoli... 9 5.2.1 Costruzioni progettate... 9 5.2.2 Costruzioni e oggetti realizzati... 10 5.3 Altimetria... 11 5.4 Nomenclatura... 11 5.4.1 Approvazione... 11 5.4.2 Tenuta a giorno del catalogo dei dati di base e dei documenti tecnici... 11 5.5 Beni immobili... 11 5.5.1 Procedura abituale... 11 5.5.2 Mutazione di progetto... 14 5.6 Condotte... 16 5.6.1 Contenuto e disposizioni fondamentali... 16 5.6.2 Disposizioni tecniche... 16 5.7 Suddivisioni amministrative... 16 5.7.1 Indicazioni generali... 16 5.7.2 Confini comunali... 16 5.7.3 Altri confini territoriali (confini nazionali, cantonali e di circondario)... 17 5.7.4 Ripartizione dei piani... 17 5.7.5 Gradi di tolleranza (suddivisione GT)... 17 5.7.6 Zone di movimento... 17 5.7.7 CAP_localita... 17 5.7.8 Indirizzi degli edifici... 17 5.7.9 Servitù... 17 5.8 Registri, trapassi di proprietà... 18 5.9 Lavori di tenuta a giorno sui terreni delle ferrovie... 18 5.10 Progetti "MU93-subito" e "SAU/MU"... 18 5.11 Controllo periodico dei punti fissi... 18 6. Piani per il registro fondiario... 19 6.1 Definizione, contenuto e rappresentazione... 19 6.2 Rinuncia alla tenuta del piano per il registro fondiario... 19 6.3 Tenuta a giorno del piano per il registro fondiario... 19 7. Estratti per la tenuta del registro fondiario e l'ufficio tecnico cantonale... 20 8. Gestione dei dati della MU durante le bonifiche fondiarie... 20 9. Mutazioni di correzione... 21 9.1 Errori effettivi... 21 9.2 Errori o contraddizioni con rilevanza giuridica... 21 9.3 Spostamenti di terreno... 21

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 2 10. Impianti militari... 22 10.1 Basi... 22 10.2 Costruzioni militari... 22 10.3 Inserimento nella misurazione ufficiale... 22 10.4 Attribuzione dell'incarico... 22 11. Gestione dei dati... 23 11.1 In generale... 23 11.2 Documento di gestione dei dati... 23 12. Sicurezza dei dati... 25 12.1 In generale... 25 12.2 Sicurezza dei dati secondo la norma SNV 612010 (edizione 2000)... 25 12.3 Sicurezza degli atti e dei piani... 26 12.4 Assicurazione... 26 13. Archiviazione e storicizzazione delle componenti della MU... 26 13.1 In generale... 26 13.2 Archiviazione... 26 13.3 Storicizzazione... 27 14. Management di qualità... 27 15. Accesso e utilizzazione componenti dei dati della MU... 28 15.1 Disposizioni generali... 28 15.2 Fornitura di geodati... 28 15.3 Copie del catasto e altri estratti dai dati della MU... 28 16. Conteggio... 30 16.1 Assunzione delle spese... 30 16.2 Indicazione, decisione di fatturazione e avvertimento circa i mezzi di impu gnazione... 30 16.2.1 Fattura per le mutazioni del geometra revisore... 30 16.2.2 Decisione di fatturazione da parte del Comune... 30 16.3 Onorari... 30 17. Verifica... 30 17.1 Basi giuridiche... 30 17.2 Concetto... 31 17.3 Comprova della qualità... 31 17.4 Controlli periodici... 31 17.5 Rapporto sulla verifica... 31

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 3 1. Introduzione Le presenti direttive si rivolgono agli specialisti incaricati della tenuta a giorno della misurazione ufficiale e sono intese a offrire un aiuto per il lavoro. Esse devono: presentare in maniera riassuntiva e non ripetitiva le disposizioni delle basi giuridiche esistenti sulla tenuta a giorno e dove necessario precisarle e completarle; descrivere il prodotto ed i controlli più necessari; descrivere le procedure organizzative del lavoro per quanto riguarda i suoi punti essenziali. Esse non hanno alcuna pretesa di completezza. In particolare non si tratta di una lista di controllo che descrive nel dettaglio le procedure di lavoro, poiché simili liste di controllo dipendono dal metodo utilizzato, dagli strumenti o dal software impiegati. Con queste direttive si vuole comunque cercare di disciplinare in modo unitario in tutto il territorio cantonale la tenuta a giorno delle opere di misurazione ufficiale, per contribuire in tal modo alla garanzia della loro qualità. Sono benvenuti i suggerimenti riguardo a modifiche derivanti dalla pratica. Essi potranno eventualmente venire considerati in una revisione delle direttive. Quando nelle presenti direttive si parla di geometra, si intende naturalmente sia la forma maschile che quella femminile.si rinuncia ad un'elencazione della forma maschile e di quella femminile con i diversi articoli, poiché ciò renderebbe il testo poco comprensibile. Con geometra si intende dunque semplicemente la persona nella funzione del o della geometra. Quando viene citata una direttiva o un'ordinanza di rango superiore, il testo viene tuttavia riportato esattamente. Abbreviazioni: UAG sistema MQ DDPS D+M S+T DEPS URF Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione sistema di management di qualità Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Direzione federale delle misurazioni catastali Ufficio federale di topografia Dipartimento dell'economia pubblica e socialità Ufficio del registro fondiario

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 4 2. Basi giuridiche e direttive Ai sensi dell'art. 22 dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU), tutte le componenti della misurazione ufficiale soggiacciono all'obbligo della tenuta a giorno. Le basi giuridiche che trovano applicazione in questo ambito si possono rilevare dall'indice del manuale della misurazione ufficiale del Cantone dei Grigioni. Di seguito vengono ricordate solo le ordinanze e le direttive più importanti. 2.1 Basi giuridiche e direttive federali Manuale Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU; RS 211.432.2) 1.1.2 Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU; RS 211.432.21) 1.1.4 Direttive sulla verifica nella misurazione ufficiale 1.2.2 Direttiva per la rappresentazione del piano per il registro fondiario 1.2.3 Direttiva sul grado di dettaglio nella misurazione ufficiale, livello d'informazione copertura del suolo Direttiva sul grado di dettaglio nella misurazione ufficiale, livello d'informazione oggetti singoli 1.3.17 1.3.18 2.2 Basi giuridiche e direttive cantonali Manuale Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI; (KGeoIG;CSC 217.300) 2.1.10 Ordinanza concernente la misurazione ufficiale nei Grigioni (OMUC; CSC 217.320) 2.1.11 Ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge cantonale sulla geoinformazione (OELCGI; CSC 217.330) 2.1.12 Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (OCGI; CSC 217.310) 2.1.13 Direttive per la rappresentazione del piano per il registro fondiario 2.2.1 Direttive tecnichedella misurazione ufficiale del Cantone dei Grigioni Allestimento, conservazione e forma della documentazione Definizione e contenuto altre direttive e istruzioni per la rappresentazione 2.2.6.1 2.2.6.2 3. Disposizioni fondamentali e scadenze 3.1 Principi di lavoro In caso di operati parzialmente numerici i nuovi oggetti devono essere tenuti a giorno in modo completamente numerico. Il grado di dettaglio dei livelli copertura del suolo, nonché oggetti singoli deve avvenire per tutti gli operati secondo le direttive sul grado di dettaglio. Qualora nelle presenti direttive non siano riportate disposizioni particolari, fanno stato le medesime disposizioni vigenti per l'allestimento di un'opera originale. Ai sensi delle direttive sulla verifica nella misurazione ufficiale vi è libertà di metodo. Il geometra revisore deve però presentare un adeguato management di qualità all'organo di vigilanza sulla misurazione.

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 5 3.2 Manutenzione e gestione della misurazione ufficiale Giusta l'art. 31 OMU le componenti della misurazione ufficiale devono essere conservate in modo tale che l'integralità e la qualità siano garantite in ogni momento.l'art. 80 OTEMU definisce il concetto della gestione della misurazione ufficiale. Esso comprende i settori gestione, conservazione, archiviazione, storicizzazione e sicurezza dei dati. 3.3 Componenti da tenere a giorno Secondo l'art. 5 OMU le seguenti componenti fanno parte della misurazione ufficiale e secondo l'art. 22 vanno tenute a giorno: a. i punti fissi e i segni di terminazione b. i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale c. il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati per la misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario d. i documenti tecnici da allestire e. le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime f. il piano di base della misurazione ufficiale. Per i Comuni dove il geometra revisore non ha un accesso diretto ai dati del registro fondiario sono da tenere e aggiornare i registri (sommarione e estratto censuario). 3.4 Tenuta a giorno permanente / scadenze Ai sensi dell'art. 23 OMU le componenti della misurazione ufficiale per la cui tenuta a giorno può essere istituito un sistema di comunicazione delle mutazioni, devono essere tenute a giorno tempestivamente a modifica avvenuta. Nel Cantone dei Grigioni valgono le seguenti scadenze a norma dell'art. 27 della LCGI e degli art. 25 e 26 dell'omuc: Livelli Punti fissi PFP3 assicurati permanentemente PFP3 assicurati permanentemente se minacciati se distrutti Scadenze subito entro due mesi dalla notifica Copertura del suolo costruzioni progettate edifici sottoposti all'obbligo della licenza edilizia e strade Oggetti singoli Altimetria Nomenclatura Beni immobili Disbrigo di incarichi dell'ufficio del registro fondiario Termine per l'evasione (Ufficio del Registro fondiario) Incarico per l'annulamento della mutazione (Ufficio del Registro fondiario) Condotte entro un mese dal rilascio della licenza edilizia entro 12 mesi dal completamento dei lavori entro 12 mesi dal completamento dei lavori nessuna tenuta a giorno permanente entro due mesi dalla notifica entro due mesi entro un anno dalla consegna entro tre mesi dalla notifica entro due mesi Suddivisioni amministrative entro due mesi Registro tenuta a giorno di trapassi di proprietà costantemente, al più tardi entro due mesi Servitù (di diritto privato) entro due mesi (in accordo con l'uag)

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 6 Trasmissione dei dati della MU al centro geodati cantonale GeoGR - dopo ogni modifica dei livelli punti fissi, beni immobili e copertura del suolo - modifiche agli altri livelli d'informazione entro un giorno entro un mese Queste scadenze valgono per analogia anche per operati secondo le vecchie disposizioni. 3.5 Tenuta a giorno periodica Ai sensi dell'art. 24 OMU tutti i dati che non soggiacciono alla tenuta a giorno permanente devono essere aggiornati periodicamente almeno ogni 12 anni. Un concetto per la tenuta a giorno periodica è in preparazione e verrà pubblicato più tardi. 4. Competenze e obblighi L'art. 44 cpv. 2 OMU disciplina le competenze riguardo l'esecuzione di lavori della misurazione ufficiale: Le competenze riguardo i lavori di tenuta a giorno sono disciplinate negli art. 4 e 5 dell'otemu, negli art. 17-20 della LCGI come pure nell'art. 2 dell'omuc. La seguente tabella offre una visione d'insieme delle competenze e degli obblighi nella misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni: D+M S+T Governo 0. In generale Vigilanza sulla misurazione ufficiale Emanazione di direttive tecniche e amministrative Verifica tecnica e sorveglianza della misurazione ufficiale Approvazione di contratti Nomina dell'ingegnere geometra revisore Rapporto annuale e riassunto annuale delle spese per la tenuta a giorno all'uag Consegna di copie di piani e di estratti di componenti della misurazione ufficiale Trasmissione dei dati della MU Autenticazione di edizioni del piano per il registro fondiario 1. Livello punti fissi PFP1 Primo rilevamento, rinnovamento, tenuta a giorno PFP2 Primo rilevamento, rinnovamento, tenuta a giorno PFP3 Primo rilevamento, rinnovamento, tenuta a giorno Notifica di danneggiamenti, modifiche e minacce di PFP1, PFP2 e PFA1 all'uag GeoGR URF Ufficio delle stime o Assicur azione fabbrica ti DEPS UAG Comune Geometra revisore

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 7 D+M S+T Governo DEPS UAG Comune URF Uff Ass Geometra Notifica dei PFP1, PFP2 come limitazione di diritto pubblico della proprietà per l'iscrizione nel registro fondiario Obbligo di far verificare periodicamente e se necessario ricostruire dall'ingegnere geometra lo stato dei PFP3 e PFA3 permanentemente assicurati. Facoltà di autorizzare l'eliminazione di segni di misurazione 2. Livello copertura del suolo Obbligo di annunciare al geometra revisore costruzioni soggette all'obbligo di autorizzazione, nuove strade e sentieri e demolizioni di costruzioni. Obbligo di far aggiornare periodicamente tutte le modifiche che non soggiacciono alla tenuta a giorno permanente. Notifica di modifiche ai numeri dei fabbricati al geometra revisore 3. Livello oggetti singoli 4. Livello altimetria 5. Livello nomenclatura Comm. nomen clatura 6. Livello beni immobili Incarico al geometra revisore per modifiche di: confini di particelle diritti per se stanti e permanenti allestimento di piani di quartiere esecuzione di ricomposizioni particellari servitù (di diritto privato) (in accordo con l'uag) Notifica di mutazioni non iscritte entro 15 mesi al geometra revisore Comunicazione entro 3 mesi al geometra revisore di mutazioni non eseguite Assegnazione di numeri di particelle Attestazioni dell'esattezza di estratti e di valutazioni della misurazione ufficiale 7. Livello condotte Notifica di modifiche al geometra revisore 8. Livello suddivisioni amministrative Determinazione di confini comunali Determinazione di confini comunali, qualora i comuni non adempiano a questo obbligo Approvazione di confini cantonali e comunali Comunicazione, risp. ricezione e integrazione di nuovi punti di confine, calcolati in linea, lungo il confine comunale Proposta per la regolamentazione di confini comunali se i confini dei fondi che sono al contempo confini territoriali devono essere modificati o sovraedificati Incarico per la modifica di confini nazionali, cantonali, di circondario e comunali al geometra revisore Definizione e delimitazione di zone di movimento Notifica nel registro fondiario per l'iscrizione dell'appartenenza di fondi ad una zona con spostamenti di terreno permanenti 9. Indirizzi degli edifici Determinazione degli indirizzi degli edifici (Localizzazione e numero della casa)

- Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 8 5. Processi di mutazione I seguenti diagrammi di flusso valgono per tutti i tipi di operati (semigrafici, parzialmente numerici, integralmente numerici e MU93). 5.1 Punti fissi PFP3 che soggiacciono alla tenuta a giorno Osservazioni: Documenti: Ricezione dell incarico - Distruzione in seguito a lavori di costruzione - Ispezione periodica (OMUC, art. 12) Vedi Manuale MU 2.2.6.1 Documenti tecnici Apertura della mutazione Acquisizione delle basi Eventualmente assicurazione eccentrica Ad ogni mutazione va assegnato un proprio numero di mutazione In caso di notifica tempestiva va eseguita una misura di assicurazione - Elenco delle mutazioni Carta/piano dei punti risp. piano rete PP - Estratto piani della rete - Protocollo dei punti fissi - Misure originali - Misure di aggiornamento Ricostruzione? no Stabilire nuova posizione - Allacciamento alla rete esistente - Principio di vicinanza - Prevedere ev. misura di assicurazione (Manuale MU, 1.3.15, cap. 2.3) Ev. nuovo protocollo dei punti fissi Ricostruzione con protocollo dei punti fissi o misure originali Terminazione Terminazione Direttive federali per la determinazione dei punti fissi (Manuale MU, 1.3.15, cap. 5) - Estratto piano della rete risp. piano rete PP Determinazione altimetrica (controllo planimetrico) Determinazione planimetrica e altimetrica - Controllare punti di collegamento - Misure in MU95 - Misure di aggiornamento Calcoli Calcoli - Inserimento di nuovi PFP3 nella rete esistente - Operati MU93: compensazione in blocco della rete (compensazione libera e forzata) - Calcolo di aggiornamento Codice natura mutato? Aggiornare piani - Carta/piano di rete risp. piano di rete PP - Piano per il RF no Aggiornare dati nel sistema e elenchi Archiviazione dei documenti Fatturazione PFP3 che sono stati sostituiti vanno cancellati dai piani e nel sistema; Eccezione: per gli operati SG vanno conservate le coordinate dei PFP3 sostituiti (tuttavia cancellati dal piano per il registro fondiario e nella rappresentazione grafica) I costi vanno fatturati a chi li ha provocati in base alla TO33; nel caso in cui chi li avesse provocati non fosse noto, al comune Dossier di mutazione: - Estratto piano della rete con disposizione delle misure - Estratto piano dei vettori - Misure di aggiornamento - Calcolo di aggiornamento - Ev. protocollo dei punti fissi Controllo finale - Elenco delle mutazioni Trasmissione dei dati alla GeoGR Trasmissione dei dati entro un giorno Incarico concluso

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 9 5.2 Copertura del suolo e oggetti singoli 5.2.1 Costruzioni progettate Ricezione dell incarico Osservazioni: Ricezione delle licenze di costruzioni rilasciate dal Comune - entro 14 giorno dal rilascio delle licenze - complete dei piani - ev. con gli indirizzi degli edifici Documenti: Vedi Manuale MU 2.2.6.1 Documenti tecnici Oggetto da rilevare no Fine (archiviazione dei documenti con indicazione) Decisione in base a 2.2.7 Spiegazioni sul grado di dettaglio Apertura della mutazione Di regola con questa mutazione viene anche elaborata la mutazione edile dopo la realizzazione (ev. usare un numero di mutazione separato con indice, es. 127.1) - Elenco delle mutazioni Digitalizzazione/ripresa delle facciate principali Rilievo dell indirizzo dell edificio Archiviazione dei documenti Digitalizzazione semplice dal piano della licenza edilizia, precisione ca. +/- 1 m oppure ripresa dei dati della modinatura Posizione indirizzo ca. nel centro dell edificio, rilievo numero della casa, rilievo EGID/EDID se conosciuti Dossier di mutazione: - Atti della licenza edilizia - ev. indicazioni Controllo finale Trasmissione dei dati alla GeoGR Trasmissione dei dati entro un giorno Incarico pendente Dopo la realizzazione della costruzione segue la mutazione edile (vedi 5.2.2). Semmai si chiude la mutazione separata (senza fatturazione)

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 10 5.2.2 Costruzioni e oggetti realizzati Osservazioni: Documenti: Ricezione dell incarico Autorità competente per il rilascio della licenza edilizia Vedi Manuale MU 2.2.6.1 Documenti tecnici Apertura della mutazione Ad ogni mutazione va assegnato un proprio numero di mutazione - Elenco delle mutazioni Acquisizione delle basi - Copie dei piani per schizzo di misurazione - Stampa dei vecchi elenchi delle superfici PFP3 esistenti? no Processo di mutazione PFP3 vedi 5.1 PC esistenti? no Ricostruzione PC - PC distrutti o connessi direttamente alla mutazione vanno ricostruiti. Gli altri PC solo d intesa con il proprietario. - Per gli operati SG vanno utilizzate le misure originali Lavori sul terreno - Controllare punti fissi stazionati e punti di collegamento - Rilevamento dei tipi di oggetto - Grado di dettaglio per tutti i tipi di operato secondo 2.2.7 del Manuale MU - Schizzo di misurazione - Misure di aggiornamento Calcoli Per gli operati semigrafici vanno calcolatianche i punti rilevati - Calcolo di aggiornamento Elaborazione completamente numerica? no Riporto sul piano disegno ad inchiostro Per gli operati SG e NP l elaborazione di nuovi oggetti deve avvenire in modo completamente numerico. Costruzione, definizione e attribuzione degli oggetti - Operati MU93: secondo modello dei dati GR - Creazione degli oggetti secondo le spiegazioni relative al catalogo dei dati Taglio analit. livello beni immobili/copertura del suolo ev. aggiornare registri ev. aggiornare piano Archiviazione dei documenti Calcolo delle colture aggiornare i registri - Copie sommarioni all Ufficio del registro fondiario in base ad accordo individuale - Sommarione - Piano per il registro fondiario Dossier di mutazione: - Schizzo di misurazione - Misure di aggiornamento - Calcolo di Fatturazione Conteggio secondo TO33 aggiornamento - Calcolo delle superfici - Copia dei vecchi sommarioni Controllo finale - Elenco delle superfici Trasmissione dei dati alla GeoGR Trasmissione dei dati entro un giorno Incarico concluso

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 11 5.3 Altimetria Il livello altimetria è stato rilevato nel 2005 con il modello digitale del terreno della MU (MDT-MU). La tenuta a giorno periodica è prevista da parte dell'ufficio federale di topografia. 5.4 Nomenclatura 5.4.1 Approvazione Per nuovi rilevamenti e modifiche di nomi locali, di località e di luogo il Comune deve inoltrare una richiesta per l'approvazione alla Commissione cantonale di nomenclatura. Per questo va utilizzato il modello di rappresentazione 3.12 del manuale. 5.4.2 Tenuta a giorno del catalogo dei dati di base e dei documenti tecnici Dopo ogni modifica ai dati del livello nomenclatura sono da aggiornare i seguenti documenti tecnici: Piano per il registro fondiario (dove non si è ancora rinunciato al piano per il registro fondiario analogico). Estratto del piano di nomenclatura con il vecchio/nuovo stato Elenco dei nomi Sommarione (descrizione dei beni immobili). 5.5 Beni immobili 5.5.1 Procedura abituale Ricezione dell incarico Osservazioni: - Per iscritto da parte dell Ufficio del registro fondiario - I numeri delle particelle vengono assegnati esclusivamente dall URF Documenti: Vedi Manuale MU 2.2.6.1 Documenti tecnici Apertura della mutazione Ad ogni mutazione va assegnato un proprio numero di mutazione - Elenco delle mutazioni Caso normale Acquisizione delle basi no Mutazione di progetto vedi 5.5.2 - Copie dei piani per schizzo di misurazione - Piano/carta dei punti risp. piano numerato - Copia dei vecchi sommarioni - Copia delle vecchie descrizioni delle particelle Calcolo dei nuovi PC - Elementi di tracciamento

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 12 Osservazioni: Documenti: Sopralluogo con il proprietario? no Informare il proprietario ja Sopralluogo con il proprietario PFP3 presenti? no Processo di mutazione PFP3 vedi 5.1 Vecchi PC presenti? no Ricostruzione di vecchi punti di confine - Ricostruzioni di vecchi PC non necessari per la mutazione solo d intesa con i proprietari del fondo - Per gli operati SG vanno utilizzate le misure originali Tracciamento/ determinazione di nuovi punti di confine di norma incl. terminazione Se dei punti di confine sono minacciati da lavori di costruzione, l assicurazione avviene solo dopo la conclusione dei lavori con un tracciamento controllato. Rilievo controllato dei nuovi PC Controllare punti fissi e punti di collegamento stazionati. - Schizzo di misurazione - Misure di aggiornamento Calcolo dei nuovi PC Compensazione in blocco non necessaria - Calcolo di aggiornamento L elaborazione di operati SG e NP deve avvenire in modo completamente numerico. Definizione delle particelle controllo di consistenza disegno di controllo Adeguamento dei livelli di informazione rimanenti e esame della consistenza - Disegno di controllo in caso di aggiornamento manuale Aggiornare piano calcolo delle superfici registri Per gli operati SG, che non sono elaborati in modo completamente numerico, gli scorpori vanno compensati con le vecchie superfici particellari. - Calcolo delle superfici - Registri (SG, NP)

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 13 Allestire atto di mutazione Osservazioni: Documenti: Controllo e firma del documento di mutazione Firma del geometra - Documento di mutazione Trasmettere il documento di mutazione all Ufficio del registro fondiario - Elenco delle mutazioni Trasmissione dei dati alla GeoGR Trasmissione dei dati entro un giorno Esecuzione da parte dell URF? no Mutazione da annullare - Attribuzione dell incarico da parte dell URF per l annullamento della mutazione qualora l esecuzione non sia possibile - Riportare tutti gli atti e il sistema allo stato originario - Eventualmente adeguare l assicurazione die PC sul terreno Ritorno dell originale del documento di mutazione da parte dell URF - La copia del documento di mutazione viene conservata presso l Ufficio del registro fondiario Elaborazione definitiva: sistema, piani e atti Ev. adeguamenti nel livello suddivisione amministrativa - Rendere esecutiva la mutazione nel sistema - Sommarioni e estratti censuari all Ufficio del registro fondiario in base ad accordo individuale Vedi capitolo 5.7 - Piano per il registro fondiario Trasmissione dei dati alla GeoGR Trasmissione dei dati entro un giorno Terminazione già eseguita? Archiviazione dei documenti Fatturazione Controllo finale no Tracciamento controllato dei nuovi punti di confine e terminazione - Punti di confine senza vincoli di posizione vengono assicurati in modo definitivo sul punto tracciato. - PC con vincoli di posizione: (ad es. muro tagliafuoco, angolo di muro ecc.) In caso di differenze di posizione inferiori al limite di tolleranza, il punto tracciato può venire spostato sul punto ideale. - I valori delle coordinate del tracciamento vengono ripresi invariati. Gli originali dei documenti di mutazione devono essere depositati dal geometra Conteggio secondo TO33 In caso di mutazioni più grandi è possibile una fatturazione intermedia dopo l esecuzione da parte dell Ufficio del registro fondiario e l elaborazione definitiva. Dossier di mutazione:: - Incarico URF - Schizzo di misurazione - Misure di aggiornamento - Calcolo di aggiornamento - Calcolo delle superfici - Disegno di controllo - Copia dei vecchi elenchi delle superfici - Copia delle vecchie descrizioni delle particelle - Elenco delle mutazioni Incarico concluso

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 14 5.5.2 Mutazione di progetto Mutazione in ufficio senza terminazione, dove si prevede in seguito una modifica dei confini. Osservazioni: Documenti: Avvio Acquisizione delle basi Calcolo dei nuovi PC Incarico e apertura della mutazione vedi 5.5.1 Procedura abituale Per gli operati SG devono essere calcolati tutti i PC nel perimetro di mutazione. Vedi Manuale 2.2.6.1 Documenti tecnici - Progetti - Copie dei piani per schizzo di misurazione - Piano/carta dei punti risp. piano numerato - Copia dei sommarioni - Copia delle vecchie descrizioni delle particelle L elaborazione di operati SG e NP deve avvenire in modo completamente numerico. Definizione delle particelle test delle linee di confine e delle zone disegno di controllo - Adeguamento dei livelli di informazione rimanenti e esame della consistenza - Un disegno di controllo è in ogni caso necessario, anche se viene allestito un nuovo piano - Disegno di controllo - Test delle linee di confine - Test delle zone Aggiornare piano calcolo delle superfici registri - Per gli operati SG le differenze rispetto alle vecchie superfici particellari vanno documentate nella tabella di mutazione (Indicazione: calcolo informatico) - Vanno documentate anche differenze di arrotondamento - Calcolo delle superfici - Registro (SG, NP) Allestire documento di mutazione Controllo e firma del documento di mutazione Indicazione (timbro) sul documento di mutazione: MUTAZIONE DI PROGETTO I confini vengono tracciati e terminati d ufficio solo in un secondo momento. Firma del geometra - Documento di mutazione Trasmettere il documento di mutazione all URF - Elenco delle mutazioni Trasmissione dei dati alla GeoGR Trasmissione dei dati entro un giorno Iscrizione della mutazione da parte dell URF? no Annullamento della mutazione - Attribuzione dell incarico da parte dell URF per l annullamento della mutazione qualora l esecuzione non sia possibile - Riportare tutti gli atti e il sistema allo stato originario Ritorno dell originale del documento di mutazione da parte dell URF Copia del documento di mutazione presso l URF Elaborazione definitiva: sistema, piani e atti - Rendere esecutiva la mutazione nel sistema - Sommarioni e estratti censuari - Piano per il registro all Ufficio del registro fondiario in base ad fondiario accordo individuale

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 15 Osservazioni: Documenti: Trasmissione dei dati alla GeoGR Trasmissione dei dati entro un giorno PFP3 presenti? no Processo di mutazione PFP3 vedi 5.1 Tracciamento controllato dei nuovi confini - Punti di confine senza vincoli di posizione vengono assicurati in modo definitivo sul punto tracciato. - PC con vincoli di posizione: (ad es. muro tagliafuoco, angolo di muro ecc.) In caso di differenze di posizione inferiori al limite di tolleranza, il punto tracciato può venire spostato sul punto ideale. - I valori delle coordinate del tracciamento vengono ripresi invariati. - Il controllo del tracciamento deve essere documentato. - Controllo del tracciamento Tracciamento identico al progetto? no Comunicazione al registro fondiario (ORF, art. 126, cpv. 3, lit. b) - Comunicazione riguardo la necessità di una seconda mutazione; modulo firmato dal geometra revisore; invio per posta o in formato PDF per mail - modulo 3.38 Terminazione dei nuovi punti di confine Seconda mutazione secondo 5.5.1 Direttive sulla terminazione Aggiornare codice-natura nel sistema e nel piano Comunicazione al registro fondiario (ORF, art. 126, cpv. 3, lit. a) - Comunicazione riguardo alla conclusione della terminazione; modulo firmato dal geometra revisore; invio per posta o in formato PDF per mail - modulo 3.38 Archiviazione della documentazione Fatturazione Controllo finale - Gli originali dei documenti di mutazione devono essere depositati presso il geometra revisore Conteggio secondo TO33 Dossier di mutazione: - Incarico URF - Schizzo di misurazione - Calcolo di aggiornamento - Calcolo delle superfici - Disegno di controllo - Controllo del tracciamento - Copia dei vecchi sommarioni - Copia delle vecchie descrizioni delle particelle Incarico concluso - Elenco delle mutazioni

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 16 5.6 Condotte 5.6.1 Contenuto e disposizioni fondamentali Ai sensi dell'art. 7, cpv. 2 OMU il livello condotte fa parte del contenuto del piano per il registro fondiario. Nell'art. 7, lettera g OTEMU il contenuto di questo livello di informazione viene definito come segue: 1. oleodotto, gasdotto e altre condotte soggette alla legge sugli impianti di trasporto in condotta del 4 ottobre 1963. 2. segnali indicanti la posizione delle condotte. La legislazione federale in materia di impianti di trasporto in condotta comprende i seguenti documenti: Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta; RS 746.1) Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.11) Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12) (conformemente all'art. 41, la posizione degli impianti di trasporto in condotta dev'essere definita in coordinate nazionali da agrimensori qualificati e iscritta nel registro fondiario, nonché nei dati della misurazione ufficiale). Istruzioni concernenti il rilevamento e l'aggiornamento dei dati del livello d'informazione «condotte» nella misurazione ufficiale (MU) (disponibili solo in tedesco e francese). Tutti questi documenti sono disponibili nel manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni al capitolo 1.5.1. 5.6.2 Disposizioni tecniche Per l'aggiornamento valgono le seguenti disposizioni della OTEMU: Precisione: Nell'art. 31 OTEMU è definita la precisione dei livelli di informazione "beni immobili"e "condotte". Attendibilità: Per quanto riguarda l'attendibilità nell'otemu non viene fatta alcuna affermazione per quanto riguarda gli impianti di trasporto in condotta. Essa si orienta però al livello "beni immobili". 5.7 Suddivisioni amministrative 5.7.1 Indicazioni generali Tutte le modifiche dei dati della misurazione ufficiale che conducono ad una contraddizione con le informazioni registrate nel livello "suddivisioni amministrative", vanno costantemente tenute a giorno in questo livello. 5.7.2 Confini comunali Nel TOPIC "confini comunali" vengono gestite in modo ridondante tutte le linee con le quali viene configurato il confine comunale nel TOPIC "beni immobili". Modifiche alle linee di confine nel TOPIC "beni immobili" devono essere tenute a giorno anche nel TOPIC "confini comunali". Se con una mutazione viene calcolato in linea un nuovo punto di confine nel confine comunale esistente, questo deve essere integrato pure nell'operato di misurazione del comune vicino. Dopo l iscrizione della mutazione sono da consegnare al geometra revisore del comune vicino i nuovi punti in formato Interlis, con copia all'uag. Il conteggio e l'onorario per questi lavori sono regolamentati nelle direttive concernenti la TO33 (documento 2.2.9, capitolo 4).

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 17 5.7.3 Altri confini territoriali (confini nazionali, cantonali e di circondario) In questi TOPIC vengono gestiti in modo ridondante con i TOPIC "beni immobili" e "confini comunali" tutte le linee di confine nazionali, cantonali e di circondario. Modifiche alle linee di confine nel TOPIC "beni immobili" devono essere tenute a giorno anche nei TOPIC di questi confini territoriali. Unica eccezione è rappresentata dai nuovi punti calcolati in linea che non vengono ripresi nel confine nazionale. Il confine nazionale mantiene la sua definizione ufficiale. 5.7.4 Ripartizione dei piani La "ripartizione dei piani" si basa sul livello dei "beni immobili". Questo vale anche per nuovi confini che risultano in occasione di una mutazione. In caso di modifiche essenziali a perimetri dei piani in seguito a mutazioni si deve informare l'ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione. 5.7.5 Gradi di tolleranza (suddivisione GT) Il livello "gradi di tolleranza" si basa sul livello dei "beni immobili" e deve essere aggiornato. 5.7.6 Zone di movimento La definizione di aree con spostamento di terreno permanenti è di importanza giuridica. Essa viene gestita in un livello separato nel sistema. Ai sensi dell'art. 20, lett. g e art. 25 LCGI, le modifiche devono essere precedute dai seguenti passi: Designazione e delimitazione delle zone di movimento da parte del comune in collaborazione con l'ing.-geometra e l'uag. Allestimento di un piano di perimetro della zona di movimento ai sensi del modello di rappresentazione 3.14 del manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni. Esposizione pubblica del piano di perimetro della zona di movimento. Notifica da parte del comune della restrizione di diritto pubblico della proprietà per la menzione nel registro fondiario. Vanno osservate al riguardo le raccomandazioni della Conferenza dei servizi cantonali del catasto, disponibili nel manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni quale documento 1.3.11 "Trattamento degli spostamenti di terreno permanenti nella misurazione ufficiale". 5.7.7 CAP_localita Modifiche alla geometria e ai nomi di località si possono eseguire solo con l'approvazione del Comune e della Posta. Indicazioni riguardo la tenuta a giorno sono contenute nelle direttive "Indirizzi degli edifici della MU" (Manuale MU 2.2.19, cap. 3.2). 5.7.8 Indirizzi degli edifici La procedura per il rilevamento degli indirizzi degli edifici è regolamentata nelle direttive "Indirizzi degli edifici della MU" (Manuale MU 2.2.19, in special modo nel cap. 5). 5.7.9 Servitù Su richiesta degli interessati vengono rilevate servitù di diritto privato, nella misura in cui siano chiaramente definite per quanto riguarda la posizione (OMUC, art. 19)

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 18 5.8 Registri, trapassi di proprietà Per il geometra revisore è previsto e per certi Comuni già operativo un accesso diretto ai dati informatizzati del Registro fondiario. In questi casi si può rinunciare alla tenuta dei registri nel sistema informatico del geometra revisore. Fino alla disponibilità dell'accesso diretto i registri sono da gestire come finora nel sistema informatico del geometra revisore. Il contenuto dei registri è indicato nel documento 2.2.5 del manuale della MU nel Cantone dei Grigioni. Non è più prescritta una stampa su carta dello stato con validità giuridica. Nell'elaborazione di una modifica di confine o di un trapasso di proprietà prima di ogni modifica nel sistema va stampata una copia del vecchio stato e deposta nel dossier di mutazione. Trapassi di proprietà sono da aggiornare, sulla base delle notifiche dei trapassi di proprietà dell'ufficio del registro fondiario, di regola permanentemente, tuttavia al più tardi entro 2 mesi. Come finora essi vanno riassunti sotto un numero di mutazione. Secondo accordo individuale i registri vanno stampati anche per l'ufficio del registro fondiario. 5.9 Lavori di tenuta a giorno sui terreni delle ferrovie L'art. 46 OMU disciplina i lavori di misurazione sui terreni delle ferrovie. Modifiche dei confini vanno eseguite esclusivamente dal geometra revisore anche sui terreni delle ferrovie. Se le aziende ferroviarie rilevano dati dei livelli punti fissi, copertura del suolo, oggetti singoli e altimetria, essi devono essere rilevati con il sistema di riferimento della presente misurazione ufficiale e devono essere ripresi nella misurazione ufficiale dal geometra revisore. Prima di iniziare lavori e rilievi sui terreni delle ferrovie si deve consultare la FR rispettivamente le FFS. Dove esistono già dati con una qualità sufficiente, questi sono da riprendere nella MU. I costi di mutazione verranno adeguati di conseguenza. 5.10 Progetti "MU93-subito" e "SAU/MU" Rinnovi del catasto che sono stati eseguiti dopo i progetti MU93-subito e SAU/MU valgono, fatta eccezione per il livello "nomenclatura", quali operati MU93 a pieno titolo e vengono tenuti a giorno come tali. 5.11 Controllo periodico dei punti fissi I comuni sono tenuti a far verificare periodicamente dal geometra revisore e se necessario a far ripristinare la materializzazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici della categoria 3 nelle zone nucleo e nelle zone edificabili (art. 57 OTEMU e art. 12 OMUC). Questi lavori sono da eseguire almeno ogni 12 anni. Prima di eseguire i lavori il geometra revisore deve allestire un preventivo da sottoporre al Comune per l'approvazione.. La documentazione dei controlli e lavori eseguiti è da archiviare in un dossier di mutazione..

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 19 6. Piani per il registro fondiario 6.1 Definizione, contenuto e rappresentazione La definizione ed il contenuto del piano per il registro fondiario è descritta nell'art. 7 OMU. La rappresentazione del piano per il registro fondiario si conforma alle direttive federali e cantonali per la rappresentazione del piano per il registro fondiario (Manuale della MU, 1.2.3 e 2.2.1). Piani che sono stati allestiti secondo le vecchie disposizioni vanno tenuti a giorno secondo le vecchie prescrizioni di disegno. Lo stato con effetto giuridico e quello pendente (fondi e fabbricati in progetto) devono essere visibili nel sistema e poter essere stampati sia separatamente che in modo combinato. Se gli immobili sono rilevati numericamente, al momento della tenuta a giorno a mano il riporto sul piano deve essere verificato per mezzo del disegno di controllo automaticamente allestito per il controllo del calcolo della superficie. 6.2 Rinuncia alla tenuta del piano per il registro fondiario Nell'opera di misurazione secondo lo standard MU93 il piano per il registro fondiario in forma analogica non è più necessario. Una richiesta di rinuncia in tal senso è da inoltrare all'ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (vedi Manuale della MU, 2.2.1, allegato A). 6.3 Tenuta a giorno del piano per il registro fondiario Fino a quando il piano per il registro fondiario viene tenuto a giorno a mano, vanno osservati i seguenti principi: È possibile sia una tenuta a giorno manuale che una ristampa. Può esserci contemporaneamente sempre solo un piano ufficiale per il registro fondiario. Il vecchio piano va distrutto appena il nuovo piano è stato controllato e firmato dal geometra revisore. Il geometra revisore conferma con la sua firma sul nuovo piano, di averlo confrontato con il vecchio piano e con i piani di mutazione pendenti e che il nuovo piano è in ordine. Il nuovo allestimento di un piano può avvenire sempre soltanto dopo il disbrigo della mutazione a registro fondiario. Se su un piano sono in corso più mutazioni, dopo che una mutazione ha ottenuto validità giuridica non si può attendere per il nuovo allestimento del piano finché anche le altre mutazioni abbiano ottenuto validità giuridica. Un nuovo allestimento dei piani di operati completamente numerici della fase di transizione verso MU93 è possibile alle seguenti condizioni: L'operato deve essere gestito su un sistema informatico adatto a MU93. In caso di un nuovo allestimento il piano deve essere allestito secondo le direttive tecniche cantonali per la rappresentazione del piano per il registro fondiario. Se queste condizioni non sono soddisfatte, i piani catastali devono essere tenuti a giorno come per operati parzialmente numerici e semigrafici.

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 20 7. Estratti per la tenuta del registro fondiario e l'ufficio tecnico cantonale Per il registro fondiario vanno allestiti i seguenti documenti ed estratti: atto di mutazione (vedi modello di rappresentazione 3.17 del manuale della misurazione ufficiale) copie dei piani catastali (periodicamente, a seconda del numero delle mutazioni, in accordo con l'ufficio del registro fondiario) descrizione dell'immobile (sommarione) (secondo accordo particolare con l'ufficio del registro fondiario) estratto censuario (secondo accordo particolare con l'ufficio del registro fondiario) Doppio dell'atto di mutazione per l'ufficio tecnico cantonale: In caso di mutazioni stradali va preparato un doppio dell atto di mutazione per l'ufficio tecnico cantonale, sezione acquisto terreni. La tabella delle mutazioni e l'elenco delle superfici possono essere fotocopiate. L'allegato del piano deve essere disegnato nella stessa qualità dell atto di mutazione originale, con tutte le indicazioni necessarie secondo il modello di rappresentazione 3.34 del manuale sulla manutenzione della misurazione ufficiale. 8. Gestione dei dati della MU durante le bonifiche fondiarie Durante un raggruppamento terreni o una bonfica integrale lo "stato vecchio" mantiene il suo valore legale fino alla conclusione del "nuovo riparto". Dopo l'evasione delle opposizioni contro il "nuovo riparto" i dati dello "stato vecchio" devono essere archiviati e assicurati in un livello separato. Nel livello beni immobili le particelle del comprensorio del RT sono in seguito da cancellare e il perimetro (o i perimetri) sono da definire quali particelle fittizie. Esse sono da contrassegnare con il numero di particella "RT_nuovo_riparto" (eventualmente "RT_nuovo_riparto1", "RT_nuovo_riparto2", ecc.) Le particelle del "nuovo riparto" sono da gestire nel livello "fondi in progetto" e sono da trasmettere con gli altri dati della MU. La copertura del suolo e gli oggetti singoli possono essere aggiornati secondo l'avanzamento dei lavori di costruzione.

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 21 9. Mutazioni di correzione 9.1 Errori effettivi A norma dell'art. 29 della OMUC gli errori senza effetto giuridico vengono rettificati d'ufficio dal geometra revisore. Si tratta di indicazioni errate che non hanno effetto giuridico e di informazioni dell'opera di misurazione che non beneficiano di fede pubblica, come p. es.: numero di fabbricato o nome locale errato sul piano per il registro fondiario edifici, oggetti singoli o altre limitazioni della copertura del suolo che nel piano non sono cartografate in modo completo o non nella posizione corretta indicazioni errate nei registri concernenti le informazioni sui proprietari La correzione di questi errori viene eseguita senza l'allestimento di un atto di mutazione. I proprietari fondiari interessati, risp. gli aventi diritti reali, nonché l'ufficio del registro fondiario vanno informati sulla correzione avvenuta ad opera del geometra revisore. La correzione di superfici di fondi (p. es. indicazione errata delle superfici o nuove superfici in seguito ad un rinnovamento catastale) non necessita di regola di una mutazione di correzione. Gli interessati vanno informati con la seguente indicazione riguardo ai motivi delle nuove superfici: "Le misure di superficie non prendono parte alla fede pubblica del registro fondiario e non possono pertanto essere oggetto di opposizione. Inoltre l'art. 219 del Diritto svizzero delle obbligazioni stabilisce: Se il fondo non ha la misura indicata dal registro fondiario in base ai rilievi ufficiali, il venditore non ha l'obbligo del risarcimento se non in quanto avesse espressamente stipulato tale garanzia." 9.2 Errori o contraddizioni con rilevanza giuridica Errori riguardanti i confini di proprietà, delle servitù e territoriali non possono essere modificate d'ufficio. A norma dell'art. 29 della OMUC la competenza per questi errori spetta al Dipartimento. Per la correzione di errori di rilevanza giuridica si consiglia in genere la seguente procedura: La persona o l'istituzione che costata l'errore, lo comunica al geometra revisore allegando una copia del piano ed eventuali altri atti. Il geometra revisore o l'ufficiale del registro fondiario propone ai proprietari fondiari interessati ed a eventuali persone aventi diritti reali una soluzione di concordato all'errore. Se è possibile una soluzione bonaria, l'ufficiale del registro fondiario impartisce al geometra revisore un incarico scritto per la mutazione di correzione. Se non è possibile una soluzione bonaria, va avviata una causa civile. La sentenza del tribunale sostituisce l'accordo degli interessati e serve quale incarico di misurazione. Se non viene avviata una causa civile la documentazione è da trasmettere al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità per la valutazione della procedura da seguire. 9.3 Spostamenti di terreno Se in seguito a spostamenti di terreno permanenti sussistono contraddizioni tra la realtà ed il lavoro di misurazione, il confine può venire corretto: CC art. 660b 1 Se in seguito ad uno spostamento di terreno un confine non è più appropriato, ogni proprietario fondiario interessato può esigere che esso sia fissato di nuovo. 2 Il plusvalore o il minor valore deve essere compensato. Lo svolgimento di una mutazione in zone con spostamenti di terreno si orienta ai suggerimenti della Conferenza dei servizi cantonali del catasto (vedi manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni quale documento 1.3.11 "Trattamento degli spostamenti di terreno permanenti nella misurazione ufficiale").

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 22 10. Impianti militari 10.1 Basi La tenuta a giorno di impianti militari avviene secondo la legge federale e secondo l'ordinanza concernente la protezione delle opere militari, nonché secondo le direttive sul rilevamento di impianti militari nella misurazione ufficiale (vedi manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni, documenti 1.5.4, 1.5.5 e 1.5.12). 10.2 Costruzioni militari Sono costruzioni militari: Allegati impianti visibili (possono essere visti dall'esterno senza particolari ausili o misure) impianti invisibili Installazioni (comprendono tutte le costruzioni che non rientrano nelle prescrizioni di protezione dell'ordinanza sulla protezione delle opere militari, come ad esempio piazze d'armi, arsenali e PAEs con i relativi edifici, stabili amministrativi, fabbriche, rifugi di alta montagna, ecc.). 10.3 Inserimento nella misurazione ufficiale Con l'entrata in vigore il 1 gennaio 1991 dell'ordinanza concernente la protezione delle opere militari ed il principio della visibilità in essa definito (ciò che in generale può essere visto dall'esterno senza particolari ausili o misure, può essere inserito e pubblicato senza autorizzazione), numerosi edifici militari non soggiacciono più al segreto e devono essere inseriti nella misurazione ufficiale in base alle relative prescrizioni legali. In questo senso l'inserimento nella misurazione ufficiale viene disciplinato come segue: nella misurazione ufficiale possono essere inseriti: confini di proprietà dei fondi della Confederazione (quale proprietaria / titolare del diritto di superficie va indicata la Confederazione elvetica) edifici militari che sono generalmente visibili nella misurazione ufficiale non possono essere inseriti: impianti sotterranei, le loro entrate ed uscite di sicurezza Indicazioni riguardo allo scopo di impianti militari non possono essere né rilevati ne trasmessi a terzi. 10.4 Attribuzione dell'incarico Il competente ufficio federale armasuisse attribuisce al geometra l'incarico per l'inserimento nella misurazione ufficiale di costruzioni militari.

Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni pagina 23 11. Gestione dei dati 11.1 In generale A norma dell'art. 31 dell'omu le componenti della misurazione ufficiale devono essere gestite in modo tale che l'integrità e la qualità siano garantite in ogni momento. In base all'art. 80 dell'otemu ne fanno parte fra l'altro anche le misure per la gestione e la conservazione dei dati. Con gestione dei dati si intende la vigilanza sul rilevamento e la gestione dei dati della misurazione ufficiale, le responsabilità per i dati e le competenze per gli accessi ai dati e le loro modifiche. La gestione dei dati deve garantire che a) sia documentata la provenienza dei dati b) i dati siano corretti e attuali c) non siano possibili abusi dei dati e manipolazioni errate. 11.2 Documento di gestione dei dati A norma dell'art. 83 OTEMU deve essere allestito e costantemente tenuto a giorno un documento di gestione dei dati, il cui contenuto minimo è il seguente: a) situazione di partenza al momento della creazione della banca dei dati numerici di uno o di più Comuni con una valutazione della qualità, dello stato d'aggiornamento e della completezza dei lavori precedenti e descrizione della documentazione e del modo d'archiviazione dei documenti esistenti b) responsabilità della gestione dei dati c) competenza per gli accessi e le modifiche d) diagramma dell'organizzazione interna per la tenuta a giorno dei dati e) descrizione della documentazione tecnica allestita in occasione della misurazione ufficiale e da allestire in occasione della tenuta a giorno, come pure indicazioni concernenti la relativa archiviazione f) direttive di comportamento nel caso di errore nei dati o contraddizioni rilevate nella banca dati g) protocolli sull'esercizio. Di seguito vengono fornite alcune indicazioni riguardo alla gestione del documento di gestione dei dati. Singoli punti del documento di gestione dei dati possono essere gestiti per ogni ufficio, altri devono essere gestiti per comune o eventualmente addirittura per operato. (vedi 3 a colonna nella tabella) Indicazione a) Qualità della rete di punti fissi e dei punti di confine secondo le direttive di valutazione nel manuale della misurazione ufficiale, cap. 1.3.4 e 1.3.5; tipo e stato dei supporti dati (piani) Attualità risp. stato della tenuta a giorno della rete di punti fissi, assicurazione dei punti di confine, copertura del suolo, piani, completezza degli atti, tipo di archiviazione b) La regolamentazione della gestione dei dati va documentata con il nome del responsabile e del suo sostituto, della sua funzione con indicazione dell'inizio e della fine, nonché dei diritti concessigli. Vanno conservate eventuali regolamentazioni vecchie. c) La regolamentazione delle competenze per gli accessi e le modifiche va documentata con il nome del responsabile e del suo sostituto, inizio e fine della competenza, nonché dei diritti concessi. Vanno conservate eventuali regolamentazioni vecchie. Documento per Comune o operato Comune o operato Comune o operato o ufficio