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Ordinanza n. 55 COMUNE DI MONTEGIORGIO Prot. n. 7592 Montegiorgio lì 04.06.2012 ORDINANZA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DI AREE PRIVATE, FOSSI, RIVI E SCOLATORI NEL COMUNE DI MONTEGIORGIO I L S I N D A C O VISTO il R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale; VISTO che il Ministero dell interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l ipotesi in questione nella casistica delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell apparato burocratico amministrativo; VISTI gli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d acqua e agli utilizzatori degli stessi; VISTO che: - su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti; scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acqua di qualsiasi natura (art. 15 comma 1- D.Lgs. 285 del 30.04 1992 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni); ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade; - b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni (art 16, comma 1- D.lgs. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni). ACCERTATO che: I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all art. 30 (D.Lgs. 285 del 30.04.1992) (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l ingombro delle pertinenze e alla sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi (art 31- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni; Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto a corrispondere all ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati da terzi ( art. 33 comma 2- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni); Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario (art. 33 comma 2- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni); Fatta salva l applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell edilizia rurale, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle, costruzioni e fabbricati rurali in genere, tutte le costruzioni debbono essere minite di gronda e gli scarichi dell acqua piovana debbono essere incalanati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche; Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio delle siepi o altre ostruzioni vegetali, manutenzione e ripulitura del fossi laterali di dimensione adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali, in difetto provvede il Comune con rivalsa di spese; Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso e uguale alla profondità del fosso o del canale; Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell opera di sostegno; - In caso di precipitazioni piovose, l acqua può tracimare dai fossi e canali invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo non solo per la circolazione stradale; - Il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio igienico-sanitario;

RITENUTO che sia necessario provvedere con urgenza alla pulizia dei fossi ed all eventuale rimozione di manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque onde evitare situazioni di pericolo e di rischio igienico-sanitaro; VISTO quanto disposto dagli art. 29 rimozione di alberi e ramaglia sulla strada, 31 manutenzione delle ripe 32 condotta delle acque e 33 canali artificiali e manufatti sui medesimi del vigente Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni); CONSIDERATO che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi idrogeologi, igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti; VALUTATA la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private, le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico, e le abitazioni; RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada; RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed, in particolare, gli artt. 29-31- 32-33 del Codice della strada,( D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s. m.),; CONSIDERATO che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali quelle sopra richiamate; CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciati e/o non oggetto di manutenzione costante; CONSIDERATO pertanto : -Che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienicosanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro all intero territorio comunale; -Che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute e a tutela della collettività locale; -Che inoltre, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire esondazioni ed allagamenti in caso di piogge; TENUTO CONTO, che la presente ordinanza è rivolta alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

VISTO l art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile; VISTO l art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell ambiente e la tutela della salute pubblica; O R D I N A Per le motivazioni espresse in premessa, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi dovranno, immediatamente e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza: a) eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi, cunette e ripe. I suddetti proprietari e/o responsabili, dovranno comunque tenere costantemente pulite le dette opere, in particolare dopo ogni evento a carattere piovoso, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane; b) mantenere le ripe in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l ingombro della sede stradale e pertinenze per caduta massi od altro materiale ed impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale; c) provvedere al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada nonché di quelle che comunque possano cagionare situazioni di degrado e di pericolo; d) che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse sia immediatamente rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata; e) che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d esecuzione) per l esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale; Che tali operazioni dovranno essere comunque tutte effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze: il primo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL primo giugno di ogni anno a far data dalle presente ordinanza ; il secondo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL primo settembre di ogni anno a far data dalle presente ordinanza ; A V V E R T E Che restando ferma l applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000; Che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente punto 3.1. nella misura stabilita ai sensi dell art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981.; Tutti coloro che hanno l obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d ufficio a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione; Che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra: - Alla esecuzione d ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell art. 70 comma 2 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni); - All applicazione di una sanzione amministrativa da 155,00 ad 624,00 come previsto dall art. 29 comma 2e 3, art. 31 comma 1 e 2, art. 32, comma 3, art. 33 commi 3,5 e 7 del Nuovo Codice della Strada( D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o delle altre disposizioni di legge e/o regolamentari. In caso di inottemperanza, salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dalle altre leggi e regolamenti, si procederà con la segnalazione per la violazione dell art. 650 del C. P. eccetto più gravi violazioni amministrative e/o penali. I N F O R M A Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il geom. Giorgio Benni Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio; Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d accesso; Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l orario pubblico presso il Servizio Urbanistica- Ambiente Comunale; Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; C O M U N I C A E fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

D I S P O N E Il Servizio Polizia Municipale, le altre Forze dell Ordine, l Ufficio Tecnico e l Azienda Sanitaria, sono incaricati delle attività di controllo e dell esecuzione del presente provvedimento. Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all Albo Pretorio del Comune e sito del Comune di Montegiorgio. Copia del presente atto può essere richiesta presso il Servizio Segreteria - Lavori Pubblici-Manutenzione - Urbanistica-Ambiente. Si invia la presente ordinanza al Servizio Segreteria per la pubblicazione all Albo Pretorio e, per quanto di competenza a: - Comando Stazione Carabinieri di Montegiorgio; - Vigili del Fuoco Comando di Ascoli Piceno; - Sezione Distaccata di Montegiorgio del Corpo Forestale dello Stato di Ascoli Piceno; - Polizia Municipale di Montegiorgio; - Ufficio Tecnico LL.PP-Manutenzione. Si trasmette per conoscenza a: -Sua Eccellenza Prefetto di Fermo; -Al Presidente della ; IL SINDACO Dott. ARMANDO BENEDETTI