Statuto della CADIPROF Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali



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Statuto della CADIPROF Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali Art.1 Costituzione È costituita la CADIPROF, Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali, di seguito per brevità denominata Cassa. L istituzione della Cassa è stata prevista dall articolo 7 del verbale di accordo sottoscritto il 24 ottobre 2001 tra CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA, componenti rappresentative dei liberi professionisti, e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, componenti rappresentative dei dipendenti degli Studi Professionali. La Cassa ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell articolo 36 e seguenti del c.c. e non persegue fini di lucro. Art. 2 Sede e durata La Cassa ha sede legale in Roma. L Assemblea dei Soci, ravvisandone la necessità, può istituire sedi secondarie o periferiche anche in altre località, purché in Italia. La durata della Cassa è illimitata, salvo quanto previsto dal punto j) dell articolo 7 dello Statuto. Art. 3 Soci I Soci della Cassa sono CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA E CIPA da una parte e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS UIL dall altra, entrambe parti firmatarie del CCNL degli Studi professionali. In nessun caso è consentito il trasferimento di quota. Art. 4 Scopi e finalità La Cassa ha lo scopo di gestire i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a favore dei soggetti beneficiari individuati dal successivo art. 5. La gestione di tali trattamenti assistenziali sanitari è stata istituita ed affidata alla Cassa dal verbale di accordo di cui all articolo 1 del presente statuto. La Cassa può inoltre promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione di forme di welfare contrattuale e strumenti bilaterali; in particolare, può attuare interventi di assistenza e di solidarietà a favore dei beneficiari e dei loro familiari e sostenere lo sviluppo e la diffusione di forme di previdenza integrative rispetto a quelle fornite dal sistema obbligatorio, a favore dei soggetti nei cui confronti viene applicato il

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Studi Professionali. Le forme giuridiche della gestione della previdenza integrativa sono quelle previste dalla legislazione vigente. Su accordo delle Parti Sociali, la Cassa può altresì gestire i trattamenti assistenziali sanitari supplementari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, rese dal servizio sanitario nazionale, a favore dei datori di lavoro, secondo le modalità e i requisiti previsti da apposito Regolamento. Articolo 5 Iscritti Beneficiari Tutti i soggetti individuati dal CCNL degli Studi Professionali, iscritti alla Cassa, possono beneficiare delle relative prestazioni. Art. 6 Organi Gli organi della Cassa, costituiti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e le Organizzazioni Sindacali dei liberi professionisti, sono: a) L Assemblea dei Soci; b) Il Comitato Esecutivo; c) La Presidenza; d) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche di cui alle lettere b) c) e d) hanno la durata di quattro anni, permangono fino all approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili. I nuovi componenti debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza. La funzione di ciascuno dei componenti degli organi statutari di cui alle lettere b) c) e d) ha termine nel caso in cui venga revocato dal Socio che l aveva espresso o in caso di decadenza e/o di dimissioni. La decadenza si verifica laddove il componente dell'organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive. Nei casi sopra indicati di cessazione della funzione, il socio che aveva effettuato la designazione provvede, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una nuova designazione. I sostituti saranno cooptati, e successivamente nominati, ai sensi dell art. 2386 c.c. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso alla data di nomina. In caso di revoca o dimissioni che comportino il venir meno di oltre 2/3 dei componenti il Comitato Esecutivo, l Assemblea per la nomina del nuovo Comitato Esecutivo è convocata d urgenza dagli amministratori rimasti in carica; se vengono a cessare tutti gli amministratori, l Assemblea per la nomina dei componenti del nuovo Comitato Esecutivo deve essere convocata d urgenza dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 7 Assemblea dei Soci L Assemblea dei Soci della Cassa è composta dai rappresentanti legali dei soci di cui all art. 3 del presente Statuto o da loro Delegati. I Soci, ai fini delle deliberazioni, sono portatori, rispettivamente, del seguente numero di voti: CONFPROFESSIONI n. 9 (nove) voti; CONFEDERTECNICA n. 2 (due) voti; CIPA n. 1 (uno) voto; FILCAMS CGIL n. 4 (quattro) voti; FISASCAT CISL n. 4 (quattro) voti; UILTuCS UIL n. 4 (quattro) voti. Spetta all Assemblea: a) nominare il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato Esecutivo, b) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti; c) provvedere all approvazione, su proposta del Comitato Esecutivo, dei bilanci consuntivi e preventivi; d) deliberare l eventuale compenso per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei conti; e) approvare l eventuale Regolamento di funzionamento della Cassa di cui al successivo art. 15; f) approvare le eventuali modifiche statutarie su proposta del Comitato Esecutivo; g) esaminare ogni questione che il Comitato Esecutivo avesse a sottoporgli; h) definire le linee guida per l attuazione degli scopi di cui all art. 4 del presente Statuto; i) svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto; j) deliberare in merito allo scioglimento della Cassa e alla nomina dei liquidatori. I soci si riuniscono in Assemblea almeno due volte l anno, nonché tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un socio o almeno la metà dei componenti il Comitato Esecutivo o il Collegio dei Revisori dei Conti. L Assemblea viene convocata dalla Presidenza, a mezzo fax o posta elettronica con prova di ricevimento da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione o, in caso di comprovata urgenza, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Per le riunioni riguardanti le sopracitate lettere f) e j) la convocazione deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori dei conti. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano. All inizio viene nominato un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione.

L Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali: a) che sia consentito al Presidente di verificare la regolarità della costituzione dell Assemblea, di accertare l identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell Assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario predisporre il foglio presenze. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente dell Assemblea e dal segretario. Le deliberazioni sono assunte con almeno 17 (diciassette) voti favorevoli. Le deliberazioni concernenti eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento della Cassa di cui alle lettere f) e j) vengono assunte con almeno 21 (ventuno) voti favorevoli. Art. 8 Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo è costituito da 12 (dodici) componenti nominati dall Assemblea dei Soci, dei quali 4 (quattro) in rappresentanza di CONFPROFESSIONI, 1 (uno) in rappresentanza di CONFEDERTECNICA ed 1 (uno) in rappresentanza di CIPA e 2 (due) per ciascuno in rappresentanza di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, e viene convocato a mezzo fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione o, nei casi di comprovata urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione. Funzioni del Comitato Esecutivo: - delibera la stipula con enti previdenziali e/o fiscali, istituti bancari o postali, di convenzioni finalizzate alla riscossione delle somme necessarie agli scopi di cui al precedente art. 4; - delibera la sottoscrizione di eventuali convenzioni assicurative/finanziarie; - delibera la sottoscrizione di eventuali accordi e convenzioni con società di servizi esterni alla Cassa per necessità operative e organizzative; - redige il bilancio consuntivo annuale della gestione ed il bilancio preventivo; - delibera la convocazione dell Assemblea dei Soci;

- istituisce apposite commissioni provinciali e/o regionali composte pariteticamente; - delega i suoi poteri, per uno o più atti, ad uno o più dei suoi membri o a soggetti esterni; - delibera i regolamenti delle prestazioni; - delibera e compie qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole di almeno 7 (sette) dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Cassa o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Comitato ad ogni riunione nomina un segretario. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza fra più postazioni collegate, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, posto che la riunione si riterrà svolta in quel luogo: b) che sia consentito al Presidente di accertare l identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle adunanze del Comitato Esecutivo e sottoscritto da colui che presiede la seduta e dal segretario. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio dei Revisori dei conti. Ai componenti del Comitato esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute e l indennità di carica deliberata dall Assemblea dei Soci. Art. 9 La Presidenza La Presidenza si compone di un Presidente e di un vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall Assemblea dei Soci tra i componenti del Comitato Esecutivo, alternativamente su designazione di CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA e di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, salvo diverso accordo tra i Soci. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa, dà esecuzione alle delibere del Comitato esecutivo e dell Assemblea dei Soci, impartisce le disposizioni generali e ne controlla l esecuzione. In caso di assenza o di impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri congiunti in tutti gli atti della Cassa, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna. Art. 10 Collegio dei Revisori dei conti Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, da eleggere tra i nominativi individuati dai Soci, tra i professionisti iscritti all Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia: 1 (uno) con la funzione di Presidente, su designazione della parte che non esprime il Presidente della Cassa; 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente designato da FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL; 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente designato da CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA. Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno uno o più dei suoi componenti, subentrerà il revisore supplente designato dalla stessa parte; nel caso in cui nel periodo di carica del Collegio vengano meno due revisori designati dalla stessa parte, il Presidente convocherà immediatamente l Assemblea dei Soci perché venga integrato il Collegio, tenendo conto di quanto stabilito al precedente primo comma del presente articolo. L incarico di Revisore è incompatibile con la carica di membro dell Esecutivo. I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dal codice civile. Essi esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Al Collegio è attribuita la funzione di controllo contabile ai sensi dell art. 2409 bis del codice civile. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l amministrazione della Cassa, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri, alle scritture contabili e allo Statuto. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo annuale depositandola almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione dell Assemblea indetta per l approvazione del suddetto bilancio. I Revisori dei conti effettivi partecipano alle sedute dell Assemblea dei Soci e alle riunioni del Comitato Esecutivo. Gli emolumenti dei Revisori sono fissati dall Assemblea dei Soci. Art. 11 Entrate della Cassa Costituiscono entrate della Cassa: - i contributi una tantum, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti previsti dal contratto nazionale di categoria ed eventualmente dalle leggi; - gli interessi di mora per ritardati pagamenti; - eventuali ulteriori risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere alla Cassa;

- i proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statutari della Cassa; - gli interessi e altri proventi maturati dalle risorse finanziarie gestite dalla Cassa e dai beni acquistati con le sopra dette risorse; - i proventi straordinari di qualsiasi specie, nonché le liberalità versate da enti o singoli privati; - ogni altra entrata che concorra a sviluppare l attività della Cassa. Art. 12 Patrimonio sociale Tutti gli avanzi di gestione della Cassa nonché le somme e i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previa, occorrendo, eventuale autorizzazione di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità della stessa Cassa di cui al precedente art. 4. I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio della Cassa sia durante la vita che in caso di scioglimento della Cassa. Durante la vita della Cassa, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 13 Esercizio sociale L Esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno; il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell anno precedente a quello di riferimento. Entrambi i bilanci, corredati dai previsti documenti di accompagnamento, debbono essere trasmessi entro 15 giorni ai Soci. Art. 14 Scioglimento Cessazione Lo scioglimento della Cassa è deliberato con almeno 21 voti favorevoli dei componenti dell Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata con raccomandata A/R inviata almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di scioglimento della Cassa o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, i soci di cui al precedente art. 3 provvedono a designare due liquidatori, di cui uno su designazione di CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA e uno su designazione di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, che agiscono con poteri congiunti. Le procedure di liquidazione sono quelle previste dagli artt. 2484 e seguenti c.c.

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo della Cassa. Art. 15 Regolamento di funzionamento Per l attuazione del presente statuto la Cassa si dota di un Regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dall Assemblea dei Soci. Art. 16 Disposizioni finali Copia autentica dello statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro un mese dalla sua approvazione. Art. 17 Rinvio alle leggi Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, al Regolamento di funzionamento e a quelli delle prestazioni. Lo statuto e il Regolamento di funzionamento della Cassa saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che andranno a disciplinare l assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale.